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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1906 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
- nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Federica Tommasetti, giusta procura in atti;
E
- nato a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Federica Tommasetti, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli minori (Roma il 3.11.2015) e Persona_1 Persona_2
(Roma il 20.07.2021).
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 11.02.2025; viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“1) I figli minori e saranno affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori - secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso;
2) La casa familiare sita a Roma via del Casale di S. Maria 91/A, di proprietà esclusiva della Sig.ra continuerà ad essere abitata dalla stessa e dai figli;
Pt_1
3) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Pt_1 dei figli la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 26 di ogni mese, a decorrere dal mese di Gennaio 2025 tramite bonifico sul c/c 2775X56 Banca Popolare di SondrioIBAN:
[...]X56 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di Gennaio 2026 (prima rivalutazione). 4) Per quanto concerne l'assegno unico spettante ai minori, le parti concordano che lo stesso che venga richiesto, per entrambi i figli dal Sig. il quale poi ne renderà Parte_2 il 50% alla Sig.ra mediante bonifico sul predetto c/c. Pt_1
5) Qualunque spesa straordinaria riguardante le esigenze dei figli, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle attinenti gite scolastiche, trasferte sportive, nonché quelle medico-sanitarie, dovrà essere preventivamente concordata da entrambi i genitori che contribuiranno ciascuno nella misura del 50%, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa effettuata da uno dei genitori.
1 In particolare, i Ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo).
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche, logopedia. In ogni caso sono compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o dopo-scuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche;
Spese di custodia del minorenne (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite”.
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti anche nei confronti dei figli minori.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 11.02.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 20.02.2025
Giudice rel. Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1906 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
- nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Federica Tommasetti, giusta procura in atti;
E
- nato a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Federica Tommasetti, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli minori (Roma il 3.11.2015) e Persona_1 Persona_2
(Roma il 20.07.2021).
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 11.02.2025; viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“1) I figli minori e saranno affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori - secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso;
2) La casa familiare sita a Roma via del Casale di S. Maria 91/A, di proprietà esclusiva della Sig.ra continuerà ad essere abitata dalla stessa e dai figli;
Pt_1
3) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Pt_1 dei figli la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 26 di ogni mese, a decorrere dal mese di Gennaio 2025 tramite bonifico sul c/c 2775X56 Banca Popolare di SondrioIBAN:
[...]X56 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di Gennaio 2026 (prima rivalutazione). 4) Per quanto concerne l'assegno unico spettante ai minori, le parti concordano che lo stesso che venga richiesto, per entrambi i figli dal Sig. il quale poi ne renderà Parte_2 il 50% alla Sig.ra mediante bonifico sul predetto c/c. Pt_1
5) Qualunque spesa straordinaria riguardante le esigenze dei figli, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle attinenti gite scolastiche, trasferte sportive, nonché quelle medico-sanitarie, dovrà essere preventivamente concordata da entrambi i genitori che contribuiranno ciascuno nella misura del 50%, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa effettuata da uno dei genitori.
1 In particolare, i Ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo).
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche, logopedia. In ogni caso sono compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o dopo-scuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche;
Spese di custodia del minorenne (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite”.
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti anche nei confronti dei figli minori.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 11.02.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 20.02.2025
Giudice rel. Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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