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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/11/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 06/03/2025 al n. 535/2025
R.G.,
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EO MA GR, elettivamente domiciliata in VIA CARLO
POMA 32 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. EO MA
GR ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. INVIDIA ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA MARZAN 4
37019 PESCHIERA DEL GARDA presso lo studio dell'avv. INVIDIA
ANTONIO resistente avente per oggetto: modifica delle condizioni relative al divorzio di cui al decreto n. 3227 del 20/04/23 del medesimo Tribunale emesso nella causa civile n.5511/2022 RG, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
27/11/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “Il padre verserà Parte_1 Controparte_1
direttamente con revoca dell'ordine di pagamento al datore di lavoro, la somma omnicomprensiva di euro 300 mensili a decorrere dal 15 del mese di dicembre
2025 a titolo di mantenimento della figlia sul conto corrente che la madre indicherà al padre”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative al divorzio, introdotto inizialmente come contenzioso, le parti hanno infine formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede: pagina 2 di 3 1. A modifica del decreto n. 3227 del 20/04/23 del Tribunale di Mantova emesso nella causa civile n.5511/2022 RG, omologa i rapporti economici di mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 27/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 06/03/2025 al n. 535/2025
R.G.,
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EO MA GR, elettivamente domiciliata in VIA CARLO
POMA 32 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. EO MA
GR ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. INVIDIA ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA MARZAN 4
37019 PESCHIERA DEL GARDA presso lo studio dell'avv. INVIDIA
ANTONIO resistente avente per oggetto: modifica delle condizioni relative al divorzio di cui al decreto n. 3227 del 20/04/23 del medesimo Tribunale emesso nella causa civile n.5511/2022 RG, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
27/11/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “Il padre verserà Parte_1 Controparte_1
direttamente con revoca dell'ordine di pagamento al datore di lavoro, la somma omnicomprensiva di euro 300 mensili a decorrere dal 15 del mese di dicembre
2025 a titolo di mantenimento della figlia sul conto corrente che la madre indicherà al padre”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative al divorzio, introdotto inizialmente come contenzioso, le parti hanno infine formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede: pagina 2 di 3 1. A modifica del decreto n. 3227 del 20/04/23 del Tribunale di Mantova emesso nella causa civile n.5511/2022 RG, omologa i rapporti economici di mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 27/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3