Sentenza 8 febbraio 2024
Massime • 1
In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter ord. pen. nei confronti di detenuti o internati, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non deve essere computato lo spazio occupato dal letto singolo del soggetto ristretto, in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto al suo interno.
Commentari • 2
- 1. Letto va scomputato nella superficie utile della cella (Cass. 12849/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 aprile 2025
Ai fini della superficie utile a scongiurare il rischio di trattamenti violativi dell'art. 3 CEDU è, quindi, soltanto quella direttamente, o comunque agevolmente, funzionale alla libertà di movimento del recluso all'interno della cella; è la superficie libera, perché non altrimenti occupata, ed agevolmente calpestabile. L'ingombro del letto singolo, pur se amovibile, deve essere scomputato dalla superficie della cella a disposizione del detenuto: si tratta, infatti, di arredo, che, sebbene non fissato sul pavimento, non è suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e, pertanto, compromette il movimento del detenuto al suo interno. …
Leggi di più… - 2. Sovraffollamento carcerario e standard detentivi minimi: una proposta radicaleEzio Romano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 9 maggio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2024, n. 11207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11207 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha, per quanto di interesse in questa sede, respinto il reclamo ex art.35-ter Ord. pen. proposto da AN TT AR con riferimento al periodo di detenzione da lui sofferto presso la Casa circondariale di Palermo Pagliarelli dal 22 marzo 2013 sino al 22 febbraio 2020, nel corso di periodi frazionati.
2. Avverso la sopra indicata ordinanza AN TT AR, per mezzo dell'avv. Salvatore Pace, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato in parte qua. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 35-ter Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazione per essere stato escluso che, nel periodo sopra indicato, la detenzione da lui sofferta fosse inumana e degradante. In particolare, egli osserva che il Tribunale di sorveglianza avrebbe immotivatamente detratto dalla superficie della camera di detenzione soltanto il letto del compagno di cella e non anche quello dell'istante e per non avere tenuto conto della assenza del riscaldamento in quanto tale questione non era stata oggetto della originaria domanda al Magistrato di sorveglianza.
3. La Procura generale non ha provveduto ad inviare le proprie conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.
2. Questa Corte, pronunziando a Sezioni Unite (n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433-02), ha affermato, con specifico riferimento al profilo di lesione integrato dalla ristrettezza dello spazio all'interno della camera di pernottamento, che, in caso di spazio a disposizione pro-capite inferiore ai tre metri quadri, esiste per vincolo convenzionale una forte presunzione di disumanità del trattamento, superabile dalla compresenza di fattori compensativi che (costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività), se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di 2 superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a 'tre metri quadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione.
3. Nel caso che ci occupa, il periodo di detenzione in relazione al quale il ristoro non è stato accordato, secondo il Tribunale di sorveglianza, è ascrivibile alla seconda fattispecie (spazio a disposizione pro-capite inferiore tra i tre ed i quattro вз mq), calcolo cui il giudice a quo è pervenuto scomputatio dalla superficie individuale utile il solo spazio occupato dal letto singolo del compagno di cella e non anche quella del soggetto ristretto. Il ricorrente ne segnala l'inamovibilità, ma tale caratteristica è smentita dalle informazioni compendiate nella relazione dell'Istituto di pena che segnala la presenza nella cella di due letti singoli specificamente indicati come mobilio amovibile. Non è dunque sotto tale profilo che il ricorso si reputa fondato, bensì sulla scorta di un recentissimo, e qui condiviso, orientamento giurisprudenziale (Sez. 1, n. 21494 del 20/12/2022, dep. 2023, Bonnici, Rv. 284700; Sez. 1, n. 21495 del 20/12/2022 (dep. 2023), Monaco, Rv. 284701; Sez. 1, n. 18760 del 20/12/2022, dep. 2023, Garofalo, Rv.284510) secondo cui «In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter Ord. pen. nei confronti di detenuti o internati, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non deve essere computato lo spazio occupato dal letto singolo del soggetto ristretto, in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto al suo interno».
4. Non è superfluo premettere che le Sezioni Unite, nella citata sentenza n. 6551 del 2021, Commisso, Rv. 280433, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, «nella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello». 3 4.1. Le Sezioni Unite hanno così preso posizione, dirimendola negativamente in modo espresso e univoco, sulla questione relativa alla possibilità di computare nello spazio individuale minimo disponibile per il detenuto all'interno della cella la superficie occupata, appunto, dal letto a castello.
4.2. Nei recenti arresti di questa Sezione appena citati si è osservato come il medesimo Consesso non si sia pronunciato in modo altrettanto chiaro in ordine alla computabilità, o meno, nello spazio detentivo minimo pro-capite, ai fini dell'applicazione dell'art. 3 CEDU, della superficie occupata dal letto singolo. Un recente arresto di legittimità, intervenuto sul punto (Sez. 1, n. 18681 del 26/04/2022) - dopo aver sottolineato l'importanza cruciale attribuita a detti fini dalle Sezioni Unite e dalla giurisprudenza della Corte EDU alla libertà di movimento del detenuto all'interno della cella, e aver osservato che «la considerazione secondo cui il letto singolo può essere utilizzato per finalità ulteriori rispetto al riposo (leggere, giocare a carte, parlare ecc.), a differenza del letto a castello, non rileva per la decisione in punto di sovraffollamento» - ha aggiunto che «il principio affermato dalle Sezioni Unite faceva espresso riferimento allo spazio occupato dal letto a castello», ma non escludeva affatto «che la superficie occupata dai letti singoli non d[ovesse] essere detratta». Ciò nondimeno, dalla citata sentenza delle Sezioni Unite ha preso spunto un consistente indirizzo giurisprudenziale, che, valorizzando un passaggio della motivazione, ha ritenuto che la superficie del letto singolo vada sempre computata nello spazio minimo detentivo pro-capite, trattandosi di arredo suscettibile di spostamento che, come tale, non ostacola il libero movimento 4 nella cella (ex plurimis: Sez. 6, n. 38565 del 11/10/2022; Sez. 1, n. 20786 del 26/04/2022; Sez. 1, n. 12774 del 15/03/2022, Talia, Rv. 282850- 01; Sez. 6, n. 39197 del 28/10/2021; Sez. 1, n. 2597 del 12/01/2021, n. 2597).
5. Il Collegio intende dare continuità ai menzionati recenti arresti che - come anticipato non hanno condiviso questa conclusione e che sono, al contrario, - pervenuti, attraverso una ragionata analisi della decisione delle Sezioni Unite, ad un esito diametralmente opposto avente il sicuro pregio di ricondurre a unità la giurisprudenza della Corte di cassazione e a esaltarne la funzione di nomofilachia, intesa come garanzia dell'uniforme interpretazione della legge e dell'unità del diritto oggettivo nazionale.
5.1. La prima, condivisa, considerazione è infatti che, proprio in materia di risarcimento da inumana detenzione da tempo e senza eccezioni, prima e dopo - le Sezioni Unite penali "Commisso" - le Sezioni civili della Corte hanno affermato il principio secondo cui, ai fini del calcolo rilevante ai sensi dell'art. 35- ter Ord. pen., va scomputata «l'area destinata ai servizi igienici e agli armadi appoggiati, o infissi, stabilmente alle pareti o al suolo ed anche lo spazio occupato dai letti (sia a castello che singoli), che riducono lo spazio libero necessario per il movimento, senza che, invece, abbiano rilievo gli altri arredi facilmente amovibili, come sgabelli o tavolini». Invero, affermano tali pronunce, nel caso del letto singolo come in quello del letto a castello è «compromesso il "movimento" del detenuto nella cella: infatti, se è vero che lo spazio occupato dal primo è usufruibile per il riposo e l'attività sedentaria, è anche vero che tali funzioni organiche vitali sono fisiologicamente diverse dal "movimento", il quale postula, per il suo naturale esplicarsi, uno spazio ordinariamente "libero"» (Cass. civ., Sez. 6, n. 5441 del 18/02/2022; Sez. 1, n. 5064 del 24/02/2021; Sez. 3, n. 1170 del 21/01/2020, Rv. 656636-01; Sez. 1, n. 25408 del 10/10/2019; Sez. 3, n. 16896 del 25/06/2019; Sez. 3, n. 4561 del 15/02/2019; Sez. 1, n. 4096 del 20/02/2018, Rv. 647236-01).
5.2. La seconda è che «il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite "Commisso", contiene due proposizioni: una principale e l'altra che della prima rappresenta il corollario, arricchito quest'ultimo da un'esemplificazione. (...) La prima proposizione recita: «[N]ella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati [...] si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella» (Sez. 1, n. 18760 del 20/12/2022, dep. 2023, Garofalo, Rv.284510). Si tratta di un principio direttivo chiaro, che le Sezioni Unite enuclea no dal complesso della giurisprudenza della Corte EDU, opportunamente selezionata secondo i criteri di rilevanza indicati dalla Corte costituzionale ل3 (sentenze n. 348 e 349 del 2007, n. 311 del 2009, n. 236 e 303 del 2011, n. 49 ي د del 2015; v. anche 5 Sez. U, n. 8544 del 24/10/2019, dep. 2020, Genco, Rv. 278054-01). In particolare, per pervenire a tale principio, le Sezioni Unite approfondiscono due passaggi della sentenza della Grande Camera della Corte EDU, 20 ottobre 2016, Mursic c. Croazia, quelli che affermano che «il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili» e che «è importante determinare se i detenuti hanno la possibilità di muoversi normalmente nella cella». Ad avviso del più autorevole Consesso, le due frasi devono essere lette congiuntamente, «sì da attribuire loro un significato effettivo e conforme alle finalità perseguite [...] in relazione al divieto di pene inumane e degradanti». Viene al riguardo sottolineato che l'interpretazione separata dei due passaggi renderebbe il secondo parametro quello di muoversi normalmente - nella cella assai generico e di difficile applicazione da parte del magistrato di sorveglianza, se non in casi eclatanti di manifesta impossibilità di spostamento». Con l'ulteriore conseguenza che, ritenendo separate e autonome le due frasi della sentenza Mursic, «la verifica della possibilità del normale movimento dei detenuti nella cella divent[erebbe] un accertamento di fatto, di natura empirica, spettante al magistrato di sorveglianza, rispetto al quale non vi [sarebbe] spazio per dedurre 5 con il ricorso per cassazione violazioni di legge». Per le Sezioni unite, tra le possibili interpretazioni va preferita quella «favorevole al benessere dei detenuti»>, ai quali va «garantito uno spazio più ampio concretamente utile per il movimento». In questa chiave di lettura, che, come osservato in dottrina, fa dello spazio minimo detentivo una sorta di «riserva di libero movimento», quelle proposizioni vanno lette congiuntamente: occorre includere nel calcolo dello spazio disponibile l'area occupata dagli arredi che, potendo essere agevolmente rimossi, non ostacolano il calpestio>>; mentre vanno detratti dal computo gli arredi «tendenzialmente fissi».
5.3.Sulla scorta di tali considerazioni, nei più volte menzionati arresti, si è in primo luogo ribadito che, proprio nella prospettiva dello spazio detentivo minimo come riserva di movimento», è consentito concludere con certezza che la considerazione secondo cui il letto singolo può essere utilizzato per finalità ulteriori rispetto al riposo (leggere, giocare a carte, parlare ecc.), a differenza del letto a castello, non rileva per la decisione in punto di sovraffollamento»> (così, testualmente, Sez. 1, n. 18681 del 2022, cit.; in senso conforme, vedi, prima delle Sezioni Unite "Commisso", Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2016, dep. 2017, Morello, Rv. 269514-01; Sez. F, n. 39207 del 17/8/2017; Sez. 1, n. 52219 del 9/9/2016, Sciuto, Rv. 268231-01; secondo le quali le diverse possibilità di utilizzo del letto, trattandosi di funzioni che non soddisfano la primaria esigenza di movimento, sono irrilevanti per escludere l'illecito convenzionale da sovraffollamento). -In secondo luogo si è sottolineato - dall'essenziale collegamento che le Sezioni Unite riconoscono tra lo spazio individuale disponibile e l'esigenza di garantire il normale movimento dei detenuti all'interno della cella discende, quale conseguenza, l'affermazione secondo cui lo spazio disponibile è quello che consente il movimento agevole e la superficie utile a scongiurare il rischio di trattamenti violativi dell'art. 3 Convenzione EDU è solo quella direttamente - o, comunque, agevolmente funzionale alla libertà di movimento del recluso all'interno della cella;
concetto quello espresso dalle Sezioni Unite - che coincide - con quello di superficie libera, perché non altrimenti occupata e agevolmente calpestabile, del resto ben presente e ripetutamente utilizzato nella giurisprudenza di Strasburgo (floor space) richiamata, alla pagina 19, nella stessa sentenza "Commisso". -6. E', dunque, alla luce di tali considerazioni che come segnalato nei citati e condivisi arresti - dev'essere letta la seconda proposizione del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite Commisso, secondo cui «pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo >> e, tra questi, i letti a castello, la cui indicazione espressa nella sentenza citata «costituisce una esemplificazione del principio-corollario, dal quale - in questo contesto non può trarsi la regola, di segno reciproco, della computabilità dei letti singoli» (Sez. 1, n. 18760 del 20/12/2022, dep. 2023, Garofalo, Rv.284510).
6.5. Nella motivazione della sentenza "Commisso" esiste un riferimento ai letti singoli, ove si afferma (pagine 22 e seg.) che questi sono «mobili», perché «possono essere spostati da un punto all'altro della camera». L'indirizzo giurisprudenziale, che qui si contrasta, ha ritenuto che detto riferimento imponga di ritenere i letti singoli come arredi suscettibili di spostamento, tali da non ostacolare il libero movimento nella cella, con la conseguenza che la superficie da essi occupata dovrebbe essere considerata per determinare lo spazio detentivo minimo disponibile pro-capite. La frase immediatamente seguente della sentenza Commisso, tuttavia, precisa e delimita il precedente passaggio, allorché indica chiaramente che, «[i]n definitiva, la duplice regola dettata dalla Corte EDU può essere legittimamente interpretata nel senso che, quando la Corte afferma che il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili, con tale ultimo sostantivo intende riferirsi soltanto agli arredi che possono essere facilmente spostati da un punto all'altro della cella». Le Sezioni Unite guardano, quindi, non solo alla dicotomia arredo mobile - arredo fisso», bensì anche alla facilità di spostamento del mobile» che, proprio per questa ragione e a questa condizione, non ostacola il normale movimento all'interno della cella e finisce con equiparare ai secondi (arredi fissi) quelli mobili non agevolmente trasportabili da un punto all'altro della cella che, come tali, limitano in modo significativo il libero movimento dei detenuti all'interno della cella.
6.1. Ineludibile, condiviso corollario è che «nella stessa prospettiva indicata dall'autorevole arresto, il letto singolo debba essere inteso come un arredo e t tendenzialmente fisso», e quindi escluso dalla superficie utile a soddisfare la primaria esigenza di movimento dei soggetti ristretti. È, infatti, contrario alla comune quotidiana esperienza che un letto, ancorché non infisso al suolo, possa essere considerato un arredo suscettibile di facile amozione e trasporto all'interno di una stanza da parte di colui che abbia bisogno di muoversi nel medesimo locale per attendere alle sue normali attività. Per non parlare del volume - identico - dallo stesso occupato sia nella posizione originaria che in quella in cui viene collocato dopo lo spostamento» (Sez. 1, n. 18760 del 20/12/2022, dep. 2023, Garofalo, Rv.284510).
6.2. Conclusivamente, pur se il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite si riferisce testualmente solo alla necessità di detrarre la superficie occupata dai letti a castello da quella destinata al normale movimento all'interno della cella, deve ritenersi che il costrutto argomentativo utilizzato per quell'affermazione fornisca un'univoca chiave interpretativa, che inevitabilmente conduce all'estensione del medesimo principio di diritto anche ai letti singoli. Criterio di 7 calcolo, quello che impone di detrarre la superficie occupata dai letti singoli dallo spazio disponibile nella cella, che si pone in perfetta continuità tanto con la sentenza delle Sezioni Unite più volte citata, quanto con gli analoghi e risalenti orientamenti delle Sezioni penali (Sez. 1, n. 13124 del 2017, cit.; Sez. 1, n. 12338 del 17/11/2016, dep. 2017; Sez. F, n. 39207 del 2017, cit.; Sez. 1, n. 52819 del 2016, cit.; tutti puntualmente richiamati dalle Sezioni Unite stesse).
7. Il ricorso, al contrario, deve essere respinto con riferimento al profilo del riscaldamento poiché tale questione non era stata posta all'esame del Magistrato di sorveglianza con la originaria istanza e, quindi, non poteva essere oggetto del reclamo.
8. Sulla scorta di tutto quanto precede, l'ordinanza va dunque annullata con rinvio per nuovo esame limitatamente al profilo del letto singolo secondo i principi di diritto sin qui sinteticamente richiamati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Perugia. Così deciso l'8 febbraio 2024. Il Presidente Il Consigliere estensore RG SC PE IA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi Roma, li 18. MAR, 2024 ... IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO AR OL 008