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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12129 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice IO IZ, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 25/11/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 13437/2022 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. VILONE MAURO Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con gli avv.ti PACIOTTI PAOLO e CIRILLO ENRICA
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori e licenziamento per giustificato motivo oggettivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 22.4.2022, ha Parte_1 adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:
- accertarsi e dichiararsi che al rapporto di lavoro intercorso con per il periodo dal 2.11.2015 al 2.11.2021 è Controparte_1 stata data esecuzione “secondo le modalità ed orari di svolgimento” indicati in ricorso e che ad esso è stato applicato “e/o è applicabile il CCNL Piccole e Medie Imprese Confapi” o il diverso CCNL ritenuto di giustizia;
1 - accertarsi e dichiararsi che egli ha diritto all'inquadramento nel livello “4 e poi 6” del citato CCNL ovvero negli altri livelli ritenuti di giustizia ed al relativo trattamento normativo ed economico;
- accertarsi e dichiararsi che egli ha percepito per l'intera durata del rapporto di lavoro una retribuzione inferiore a quella che era a lui dovuta e/o in ogni caso inadeguata e insufficiente “ex artt. 3, 36 Cost. e 2099 c.c.”;
- condannarsi, per l'effetto, la società resistente al pagamento, in proprio favore, della somma complessiva di € 91.099,15 a titolo di differenze retributive, indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto, oltre accessori come per legge, secondo quanto meglio specificato nel conteggio di cui al ricorso;
- in ogni caso, dichiararsi ingiustificato, comunque illegittimo, e, quindi, annullarsi il licenziamento intimatogli e/o comunque dichiararsi lo stesso nullo, invalido, inesistente, inefficace, viziato con ogni conseguenza di legge;
- condannarsi, per l'effetto, la società resistente a corrispondere, in suo favore, l'indennità di cui all'art. 9 D.Lgs. 23/2015 e s.m.i. o ad altra disposizione di legge che si riterrà di applicare “nella misura massima di legge… parametrata all'ultima retribuzione globale di riferimento prevista dalla vigente normativa…”;
- condannarsi, altresì, la società resistente al pagamento, in suo favore, dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura quantificata nel conteggio di cui al ricorso ovvero in altra misura ritenuta di giustizia. Il ricorrente ha dedotto, in particolare:
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di CP_1 dal 2.11.2015 al 2.11.2021, con qualifica di “operaio”,
[...]
“mansioni multiple”, inquadramento nel “2 livello” del CCNL Piccole e Medie Imprese (PMI) Confapi, e orario “full-time di 40 ore settimanali”;
- di essere, poi, transitato, da marzo 2017, nel “3 liv.” stesso CCNL;
- di aver ricevuto, in modo discontinuo, un “compenso aggiuntivo speciale di carattere meritocratico,… ad personam” denominato
“premio di produzione”;
- di essere stato posto in “cassa integrazione, CIG ex Covid-19” nei periodi meglio specificati in ricorso e di essere stato sospeso nel mese di maggio 2020 “senza retribuzione”; si evidenzia che, per il periodo compreso tra agosto 2021 e il termine del rapporto di lavoro, la parte datoriale lo ha sospeso “riferendogli di averlo posto in CIG”
2 ma, come da documentazione allegata, “per tale periodo non risulta richiesta/concessa la CIG, come non risulta erogata… alcuna prestazione economica”;
- di aver svolto continuativamente, oltre alle mansioni di “assistenza tecnica e installazione di caldaie a gas”, quelle di “Installatore, Manutentore, Riparatore, Collaudatore e Certificatore di tutti gli impianti e apparecchiature fornite e commercializzate dalla resistente” oltre ad aver ricoperto, da maggio 2020, “altresì il ruolo di 'Responsabile' tecnico e coordinatore del gruppo di dipendenti addetti al c.d. 'giro clienti'”, come meglio affermato nell'atto introduttivo;
- di aver avuto un impegno lavorativo giornaliero e settimanale maggiore di quello contrattualmente previsto, di aver usufruito solo parzialmente dei permessi retribuiti, delle ex festività abolite e delle ferie, come dettagliatamente precisato in ricorso;
- di essere stato licenziato in data 2.11.2021 per asserito giustificato motivo oggettivo. Ciò dedotto e considerato che, in ragione dei compiti concretamente espletati, il ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrato “sino al 30.04.2020” nel “4 liv.” del CCNL di riferimento e “dal maggio 2020 (allorché ha assunto il ruolo di responsabile) sino al termine del rapporto” nel “6 liv.” dello stesso CCNL, che avrebbe dovuto percepire, anche per il superiore orario di lavoro osservato, una retribuzione più elevata, considerato, altresì, che il licenziamento subito è “pretestuoso, inesistente, inefficace, invalido, nullo, soprattutto illegittimo”, soprattutto perché il settore di attività della resistente non ha subito alcuna “crisi di fatturato”, non è mai intervenuto alcun riassetto organizzativo aziendale e non vi è stata alcuna soppressione del posto di lavoro del sig. , questi ha Pt_1 rassegnato le conclusioni prima illustrate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio resistendo alla domanda e facendo rilevare, in special Controparte_1 modo:
- che è stato adibito “unicamente alle attività di Parte_1 manutenzione ordinaria delle caldaie che consisteva prevalentemente nella pulizia dei bruciatori delle caldaie e nell'attività di analisi dei fumi delle stesse”, pacificamente rientranti nel livello d'inquadramento ricevuto;
- che per le attività inerenti alla installazione delle caldaie, nel periodo dal 2015 al 2019, essa si è rivolta a ditte esterne;
3 - che, a far data dal novembre 2019, tali attività sono state svolte con proprie risorse (sig.ri e Reci) e solo “in via residuale ed CP_2 occasionalmente” dal sig. , tuttavia in supporto a un “tecnico Pt_1 esperto”;
- che solo dal 1° marzo 2017, a seguito delle dimissioni di Persona_1
, al ricorrente è stato riconosciuto un più elevato
[...] inquadramento, ovvero il “3° livello”, e, in virtù di questo, egli è stato adibito anche alle operazioni di manutenzione straordinaria delle caldaie;
- che il ruolo di “Responsabile tecnico coordinatore è stato svolto stabilmente ed in via continuativa dal sig. e dalla Controparte_3 dr.ssa ; Parte_2
- che il sig. ha sempre osservato un orario di lavoro full time di Pt_1
40 ore settimanali, “dal lunedì al venerdì dalle 8.30/09.00 alle 17.00/17.30 con un'ora per la pausa pranzo”;
- che, in conseguenza dell'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Covid-19, essa ha subito una drastica diminuzione, in misura del 30% tra gli anni 2019/2021, delle richieste di interventi su caldaie di manutenzione ordinaria e straordinaria costituenti la principale attività svolta ed alla quale era addetto il sig. ; Pt_1
- che, inoltre, a maggio del 2020, ha deciso di procedere ad una riorganizzazione aziendale “in conseguenza della decisione di non esternalizzare più le attività di installazione di impianti” e di concentrarsi sul nuovo ed emergente business delle energie rinnovabili e della installazione di pompe di calore;
- che il licenziamento del ricorrente è legittimo tenuto conto del calo di fatturato, della riorganizzazione aziendale, delle “competenze maturate” dal sig. ER e della “non fungibilità delle stesse con le nuove competenze” resesi necessarie. Quindi, la causa, istruita per via documentale e testimoniale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. Nella fattispecie, il ricorrente ha anzitutto chiesto, sul presupposto del rapporto di lavoro intercorso con dal 2.11.2015 al Controparte_1
2.11.2021, con inquadramento nel 2° livello del CCNL per il personale dipendente della , e qualifica di Parte_3
“Operaio”, l'inquadramento nel superiore 4° o 6° livello in virtù delle mansioni svolte e il pagamento delle corrispondenti differenze retributive nonché di differenze maturate anche ad altro titolo (tra queste figurano la
4 retribuzione di maggio 2020 e di novembre 2021, gli scatti di anzianità, l'indennità “maneggio denaro”, l'indennità di trasferta, il lavoro straordinario, il saldo del TFR). Ha, poi, impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli con lettera del 27.10.2021 e chiesto applicarsi la tutela di cui al D.Lgs. 23/2025. Ciò premesso, figurano nel fascicolo di parte ricorrente, fra gli altri documenti:
- il contratto di lavoro a tempo determinato full time stipulato con con decorrenza 2.11.2015 e cessazione al Controparte_1
8.1.2016, qualifica di “Operaio” e inquadramento nel 2° livello del CCNL per il personale dipendente della Parte_3
e la comunicazione avente ad oggetto la
[...] trasformazione del contratto in contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 9.12.2015 (all.ti al n. 3);
- i prospetti paga dei mesi di novembre e dicembre 2015, dei mesi da giugno a dicembre 2016, dei mesi da aprile a dicembre 2017, dei mesi di gennaio, aprile, maggio e luglio 2018, dei mesi da luglio a dicembre 2020; da essi, e in particolare dal prospetto di aprile 2017, risulta l'indicazione del 3° livello (in ricorso, al punto n. 3 delle premesse, si legge che “da marzo 2017 parte datoriale ha riconosciuto al ricorrente…. l'inquadramento nel 3 liv. cit. CCNL” e, in termini analoghi, a pg. 8 della memoria difensiva). Non è stata materialmente allegata la lettera di licenziamento, sebbene riportata quale n. “doc. 023”; in ogni caso, il testo della stessa è stato trascritto a pg. 12 dell'atto introduttivo ed è il seguente:
“…, la nostra Società, nel corso del periodo di emergenza Covid, ha risentito fortemente delle negative condizioni di mercato legate alla crisi pandemica. Il difficile quadro economico ha determinato un calo del fatturato del segmento dell'attività di vendita e di manutenzione delle caldaie. L'assistenza tecnica e l'installazione delle caldaie a gas – attività a cui Lei è esclusivamente adibito – hanno registrato, in particolare, un calo di oltre il 30% (trenta per cento) rispetto al medesimo periodo del 2019. Il quadro critico dell'attività che ha rappresentato da sempre il core business dell' non appare oggi risolto e, per tentar di arginare la Pt_4 descritta crisi di fatturato, la scrivente, preso atto della contrazione del settore dell'assistenza tecnica ed installazione delle caldaie a gas, ha deciso di indirizzare i propri sforzi industriali verso le diverse attività legate alle agevolazioni fiscali introdotte dal c.d. Decreto Rilancio (ad es. il 'superbonus 110%', etc…), concentrandosi maggiormente su interventi
5 edili, sull'installazione di infissi e di sistemi ad alimentazione, refrigerazione e riscaldamento esclusivamente elettrici. In tale contesto, la Società ha inteso sopprimere una delle due posizioni di lavoro di addetto alla manutenzione, concentrando le residuate attività di assistenza tecnico/manutentiva ad altra risorsa aziendale inquadrata a V livello e che, sino ad oggi, ha curato gli aspetti più aderenti alle diverse attività oggi svolte (ad es. edilizia, interventi elettrici, etc…) legate ai menzionati bonus fiscali. A fronte dell'inutilizzabilità della Sua persona, ormai in esubero, la scrivente, con rammarico, si vede quindi costretta a comunicarLe il licenziamento per giustificato motivo, con effetto a partire dalla ricezione della presente lettera.
…”.
1. Ora, è noto che, ai fini della rivendicazione di una superiore qualifica contrattuale, è necessario che nella domanda giudiziale siano specificate le mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza alla qualifica ambita, come descritta dalla contrattazione collettiva applicabile. L'indicazione puntuale dei compiti concretamente svolti consente, infatti, quel giudizio di comparazione con i compiti propri della qualifica cui si aspira dal quale non può prescindersi (cfr., tra le altre, Cass. 14088/2001). Inoltre, incombe sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della più elevata qualifica (si rimanda, tra le altre, a Cass. 1012/2003). È stato, infine, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini…” (Cass. ord. 30580/2019). Fatte queste puntualizzazioni, il ricorrente ha affermato di aver svolto, dall'assunzione e fino al 30.4.2020, mansioni superiori riconducibili alla 4a categoria professionale. Tali mansioni, meglio descritte ai punti 10.2 e 10.3 del ricorso, possono essere sintetizzate nelle seguenti:
- assistenza diagnostico-tecnica degli impianti ed apparecchiature commercializzate (tra queste, caldaie a gas, pompe di calore elettriche e a tecnologia ibrida, climatizzatori elettrici e solari, boiler
6 elettrici e solari, impianti fotovoltaici, impianti di allarme e di videosorveglianza);
- installazione, riparazione e/o manutenzione sia meccanica che elettrica e sostituzione di tali impianti;
- tubista ed elettricista;
- addetto al collaudo ed al rilascio ai clienti delle “Certificazioni di Conformità” alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
- promozione della vendita di prodotti e servizi e redazione delle proposte/preventivi di vendita;
- riscossione del prezzo. Dal maggio 2020 e fino al termine del proprio rapporto di lavoro, a seguito delle dimissioni del collega inquadrato Persona_2 nella 6a categoria, e che sino a quel momento era stato “responsabile tecnico della resistente e coordinatore degli addetti al c.d. 'giro clienti'”, egli ne ha preso il posto. Ciò giustifica la rivendicazione della 6a categoria professionale. La società, al contrario, ha sostenuto di aver adibito il sig. Pt_1
“unicamente alle attività di manutenzione ordinaria delle caldaie”, ovvero alla pulizia dei bruciatori e all'attività di analisi dei fumi. Ha aggiunto che l'installazione delle caldaie, negli anni dal 2015 al 2019, era esternalizzata mentre, a far data dal novembre 2019, anche è Pt_1 stato adibito a tale attività seppur “in via residuale ed occasionalmente”. Infine – sempre sulla base della ricostruzione di parte resistente –, solo a far data dal 1.3.2017, a seguito delle dimissioni di , Persona_1 il sig. ER è stato adibito anche alle operazioni di manutenzione straordinaria. A questo punto, conviene richiamare le declaratorie contrattuali qui rilevanti. Alla 2a categoria professionale, nella quale il sig. è stato Pt_1 inquadrato dall'assunzione, il 2.11.2015, al febbraio 2017, appartengono “- i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio”. Vi rientrano, in special modo, i
“Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea:
- montatore. Lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o predisposti:
7 - collaudatore. Lavoratori che, conducendo impianti, provvedono alla loro alimentazione e sorveglianza: addetto conduzione impianti”. Alla 3a categoria, nella quale il ricorrente è transitato a far data da marzo 2017, appartengono “- i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro”. Vi rientrano, in special modo, i “Lavoratori che effettuano, anche su linee di montaggio, interventi di normale difficoltà su apparecchiature a serie o loro parti per la riparazione di guasti aventi carattere di ricorrenza:
- riparatore. Lavoratori che effettuano, anche su linee di montaggio, sulla base di prescrizioni, schede, disegni, lavori di normale difficoltà di esecuzione con l'ausilio di strumenti elettrici predisposti e/o strumenti meccanici non preregolati e/o preregolati per il collaudo di apparecchiature a serie o loro parti per la individuazione di anomalie e per l'opportuna segnalazione:
- collaudatore”. Alla 4a categoria appartengono “- i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico- pratiche inerenti la tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguiti in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti la propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate;
- i lavoratori qualificati che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente”. Vi rientrano i “- Lavoratori che provvedono alla preparazione ed avviamento di macchine operatrici, affidate ad altro personale, richiedenti attrezzamenti di normale difficoltà, registrazioni e messe a punto, l'adattamento dei parametri di
8 lavorazione, la scelta e predisposizione degli utensili e degli strumenti di misura, eseguendo i primi pezzi o assistendo gli addetti alla conduzione nell'esecuzione dei primi pezzi e fornendo le necessarie informazioni, intervenendo durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie: attrezzatore di macchine. Lavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti, procedono alla individuazione dei guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed eseguono interventi per la loro riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa su apparecchiature anche a serie o loro parti, assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte: riparatore. Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni, effettuano lavori di natura complessa per il collaudo delle caratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti, anche di provenienza esterna, con la scelta e la predisposizione degli strumenti di misura, segnalando eventuali anomalie: collaudatore.
… Lavoratori che, sulla base di indicazioni e disegni o schemi equivalenti, procedendo alle necessarie individuazioni dei guasti, eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per l'aggiustaggio, la riparazione, la manutenzione e la messa a punto di macchine e di impianti elettrici e fluidodinamici: manutentore meccanico;
manutentore elettrico;
installatore impianti. Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o disegni, ed avendo pratica dei mezzi e dei metodi utilizzati nella pratica operativa, eseguono, con la scelta dei parametri, lavori di saldatura di natura complessa in relazione alla difficoltà delle posizioni di lavoro in cui operano e/o alle prove previste per tali saldature: saldatore.
… Lavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti, compiono con autonomia esecutiva e anche con l'aiuto di altri lavoratori, lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi di installazione di reti elettriche e/o reti telefoniche. Provvedono inoltre
9 all'idoneo posizionamento degli appoggi, alle prove di pressione con registrazione dei valori riscontrati, segnalando il consumo del materiale utilizzato. Ovvero operano su cavi anche funzionanti sia per giunzioni sia per riparazioni, effettuando le operazioni di taglio e ribaltamento di reti telefoniche, eseguendo misure di pressione con registrazione dei valori riscontrati: guardafili;
giuntista.
… Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni e/o con lettura di disegni o schemi equivalenti, con autonomia esecutiva, da soli o con l'aiuto di altri lavoratori, lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi:
- di installazione di impianti elettrici, di sicurezza e di telefonia interna, civili ed industriali, in bassa e media tensione con controllo e relativa individuazione delle anomalie, messa a punto e messa in servizio, eseguendo ogni tipo di conseguente riparazione e le opportune verifiche;
- ovvero di posa in opera e/o manutenzione di reti civili e/o industriali per la distribuzione di fluidi per centrali termiche e/o frigorifere e/o idriche di natura complessa con controllo e relativa individuazione delle anomalie, messa a punto e messa in servizio, eseguendo ogni tipo di conseguente riparazione e le opportune verifiche: installatore impianti elettrici, di sicurezza e di telefonia interna;
tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento;
ramista; primarista.”. Alla 6a categoria, infine, appartengono i “- i lavoratori che, con particolare autonomia concettuale e operativa, ai più elevati livelli di professionalità, propongono e realizzano modifiche su apparati di particolare complessità, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità, coordinando attività tecnico-manuali che richiedono una visione globale e una completa conoscenza del lavoro e del ciclo produttivo, delle tecnologie inerenti la propria specializzazione oltre a quelle correlate, con interventi di regolazione e controllo sul processo produttivo, finalizzati alla completa realizzazione dei programmi;
- i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui alla alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico- pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
10 … L'individuazione dei lavoratori con i requisiti sopra ricordati sarà effettuata nell'ambito tassativo delle figure professionali di seguito indicate.
- i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al terzo alinea della categoria precedente, svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio. I profili relativi al primo alinea sono quelli qui di seguito tassativamente indicati: Lavoratori che, sull'intera gamma delle apparecchiature complesse, eseguono fuori sede attività di elevata specializzazione per la realizzazione del ciclo completo di montaggio, installazione, collaudo, ed avviamento, provvedendo alla relativa delibera funzionale: installatore e collaudatore di sistemi elettronici. Lavoratori che, fuori sede, eseguono qualsiasi intervento sull'intera gamma delle apparecchiature con caratteristiche tecnologiche e produttive differenti di elevato grado di difficoltà per il funzionamento e modifiche delle stesse, operando in maniera risolutiva in caso di anomalia: manutentore di più sistemi elettronici o meccanici. Lavoratori che, rispondendo direttamente alla direzione, operano indifferentemente su impianti notevolmente complessi di caratteristiche produttive tra loro differenti: addetto alla funzionalità ed alla conduzione di più impianti fuori sede.
… Lavoratori che eseguono, con completa autonomia organizzativa ed esecutiva, e coordinano fuori sede, anche previa lettura ed interpretazione critica degli schemi occorrenti, giunzioni di cavi ed apparati terminali di qualsiasi tipo, anche funzionanti, di elevato grado di difficoltà - in esse ricomprendendosi quelle implicanti la padronanza di nuove tecnologie quali le fibre ottiche ed i multiplex d'abbonato - realizzando, previo collaudo, la messa in servizio. Sono altresì in grado di effettuare ogni rilievo delle misure elettriche e telefoniche ed ogni intervento per la individuazione e la riparazione di guasti in cavo di qualunque tipo, la scelta e l'introduzione dei carichi elettrici di compensazione, garantendo la eventuale delibera funzionale: giuntista. Lavoratori che, con facoltà decisionale e particolare autonomia di iniziativa operativa ed organizzativa che si traduce in prestazioni di
11 elevato livello tecnico, eseguono su sistemi contenenti macchine utensili a controllo numerico, anche a più di cinque assi controllati, la lavorazione di particolari di prima esecuzione, prototipi sperimentali, caratterizzati da elevata complessità di forma e/o di materiali innovativi.”. 2. È stata espletata istruttoria orale che ha riguardato, anzitutto, le mansioni. Sono stati sentiti, quali testi intimati dalla parte ricorrente, i sig.ri
, , , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Persona_2
Il teste premesso di aver lavorato alle dipendenze della società Tes_1 resistente “dal 2011 al 2018 in qualità di manutentore addetto all'assistenza di caldaie”, di essere stato licenziato e di aver impugnato il proprio licenziamento innanzi al Tribunale di Roma (“il procedimento si è concluso con una conciliazione giudiziale”), ha dichiarato in primo CP_ luogo di aver svolto le medesime mansioni del che ha iniziato Pt_1 dopo di lui, “nel 2016 o 2017” (“Quando sono stato licenziato il sig. Pt_1 ha continuato l'attività lavorativa”). Sul tema delle mansioni, dei capitoli riformulati da parte ricorrente con nota autorizzata del 6.2.2023, ha avuto modo di precisare:
- sul cap. n. 5, che elenca tutte le mansioni espletate dal sig. , di Pt_1 installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e certificazione, e indica la tipologia degli impianti, che “nel periodo… gli impianti oggetto di installazione e manutenzione erano caldaie a gas e climatizzatori elettrici composti da unità interne ed esterne”, che svolgevano l'attività di assistenza “da soli per lo più” mentre l'attività di installazione era svolta “in coppia”;
- sul cap. n. 6, che descrive più nel dettaglio le mansioni, ha confermato la prima parte del capitolo “ove si descrivono le attività di assistenza, riparazione, manutenzione, installazione, ma limitatamente alle caldaie e ai climatizzatori”, quanto al riferimento alle funzioni di tubista, le ha confermate limitatamente al tipo di impianti di cui ha detto, quanto alle funzioni di elettricista, ha precisato che si trattava dell'allaccio dell'impianto; il teste ha confermato, inoltre, le operazioni di collaudo, messa in servizio e messa a punto, mentre le “Certificazioni di Conformità” venivano rilasciate dalla ditta;
- sui capitoli nn. 7 e 8, relativi alla promozione della vendita di prodotti e servizi, alla redazione delle relative proposte/preventivi ed alla riscossione del prezzo delle prestazioni eseguite con successivo
12 deposito delle somme in azienda e obbligo di rendiconto, il teste ha confermato;
- sul cap. 13, riguardante l'autonomia “esecutiva e decisionale” nello svolgimento dei compiti sopra riportati, il teste ha confermato l'autonomia esecutiva;
- sul cap. 14, riferito agli strumenti aziendali messi a disposizione del lavoratore, consistenti soprattutto in un furgone equipaggiato con la necessaria attrezzatura tecnica, in un “tablet dotato di sim aziendale e collegato ad internet”, in un “telefono cellulare e relativa sim aziendale” e in un “pos” portatile per le transazioni con i clienti, il teste ha confermato la circostanza (verbale udienza del 16.4.2024). Il secondo teste, , premesso di aver lavorato “dal luglio 2016 Tes_2 al mese di agosto del 2020,… alle dipendenze della società resistente in qualità di tecnico caldaie e condizionamento”, di essere stato licenziato e di aver impugnato il proprio licenziamento innanzi al Tribunale di Roma (anche nel suo caso, il procedimento si è concluso con una CP_ conciliazione giudiziale), ha dichiarato, anzitutto, che il ha Pt_1 iniziato prima di lui, che svolgevano le stesse mansioni ma “lui era più esperto e preparato” aiutandolo lungo il suo percorso lavorativo. Sui capitoli di cui alla nota del 6.2.2023, ha confermato:
- i capitoli nn. 5 e 6, precisando tuttavia che degli impianti fotovoltaici l'azienda si è probabilmente occupata dopo il suo licenziamento e, quanto alle certificazioni di conformità, che si limitavano a compilarle e che venivano poi sottoscritte dal “responsabile tecnico sig. o dalla titolare sig.ra (“ma non Persona_3 Parte_2 sono sicuro che firmasse lei in caso di impedimento del primo”);
- i capitoli nn. 7 e 8 aggiungendo che si vedevano “in ufficio/magazzino la mattina presto”, che ognuno di loro aveva un suo “giro clienti” ed usciva da solo e che talvolta si richiedeva l'intervento di due tecnici;
- i capitoli nn. 10 e 11, che riguardano l'assunzione da parte del ricorrente, a far data dal 1.5.2020, a seguito delle dimissioni di
[...]
del ruolo di “referente tecnico degli addetti”, del Persona_2 coordinamento e del controllo sugli stessi e dello svolgimento di tali compiti sia quando era impegnato nel “giro clienti” sia quando ha operato in ufficio;
- il cap. n. 13 sull'autonomia esecutiva e decisionale che ha caratterizzato le descritte mansioni;
- il cap. n. 14 “fatta eccezione per il telefono cellulare aziendale” che non ha ricordato (verbale udienza del 25.2.2025).
13 Altro teste, che ha lavorato “dal 2017 alla fine del Testimone_3
2020,… alle dipendenze della società resistente in qualità di tecnico caldaie”, premesso di essersi dimesso per giusta causa “per svariati motivi” e di aver avuto un “contenzioso innanzi al Tribunale di Roma per il recupero di spettanze” conclusosi con sentenza a lui favorevole, ha confermato della nota istruttoria del 6.2.2023:
- i capitoli nn. 5, 6, 7 e 8, precisando che c'erano interventi come quelli di installazione che richiedevano la presenza di due persone e che, però, che le certificazioni di conformità venivano da essi compilate “ma timbrate e firmate in ufficio” (“non ricordo da chi”);
- i capitoli nn. 10 e 11;
- sul cap. 13, il teste ha precisato che “per un periodo rispondeva al
, finché non si è dimesso” e che per qualsiasi problema su Per_2 attività di diagnosi si rivolgeva o al o al ricorrente;
Per_2
- il cap. 14 aggiungendo che erano dotazioni che avevano tutti i dipendenti (verbale udienza del 25.2.2025); Il teste che ha lavorato “alle dipendenze della Persona_2 società resistente dall'ottobre del 1986 e fino a maggio 2020, in qualità inizialmente di tecnico e dopo il 2000 in qualità di responsabile tecnico”, ha dichiarato anzitutto che “si occupava soprattutto di assistenza Pt_1 su caldaie, sia in manutenzione ordinaria che straordinaria” ed era da lui diretto “al pari di tutti i tecnici”. Quanto ai capitoli di cui alla nota istruttoria di parte ricorrente, ha confermato:
- i capitoli nn. 5, 6, 7 e 8 puntualizzando, in primo luogo, che, se per
“certificazione” s'intende il “rapporto di efficienza energetica che alla fine di ogni intervento di manutenzione ordinaria veniva rilasciato al cliente”, è corretto affermare che esso venisse compilato dai tecnici mentre la “dichiarazione di conformità degli impianti” che viene rilasciata al momento della installazione di un nuovo impianto o di un nuovo apparecchio veniva rilasciata e firmata soltanto dal teste quale responsabile tecnico seppur sulla base delle indicazioni fornite da chi aveva eseguito i lavori;
ha, inoltre, precisato che, finché ha lavorato lui, di impianti fotovoltaici ne è stato installato uno solo, con la collaborazione di una ditta esterna e senza l'impiego del ricorrente;
ancora, non ha ricordato di saldature e, infine, ha detto che la gran parte del lavoro riguardava gli impianti di climatizzazione invernali ed estivi, “questi ultimi un pò di meno”, e solo in un secondo momento si è cominciato ad installare le pompe di calore;
14 - sui capitoli dal 10 al 12, il teste non ha potuto rispondere perché relativi all'asserito avvicendamento nel ruolo di “referente tecnico degli addetti” trattandosi di fatti successivi alla cessazione del suo rapporto di lavoro;
ha dichiarato, poi, che per un periodo è stato soltanto lui responsabile tecnico, per un altro periodo “c'è stato anche e poi la titolare è diventata CP_5 Parte_2 anche lei responsabile tecnico” e ha detto di non sapere chi avesse assunto il ruolo dopo le sue dimissioni (verbale udienza del 10.6.2025). Da tali deposizioni emerge che si è occupato non soltanto di Pt_1 manutenzione ordinaria ma anche di manutenzione straordinaria e, altresì, di installazione in special modo di caldaie a gas e di impianti di climatizzazione;
fa eccezione, delle mansioni descritte in ricorso, la sottoscrizione ed il rilascio delle “Certificazioni di Conformità” che venivano timbrate e firmate in ufficio dal responsabile tecnico, seppur sulla base delle indicazioni fornite dai tecnici che avevano eseguito le lavorazioni. Emerge, altresì, che dal 1° maggio 2020 ER abbia sostituito il sig.
[...]
dimissionario, nel ruolo di “referente tecnico degli Persona_2 addetti”, che ha, di conseguenza, coordinato e controllato (Reci e
). Tes_3
Sono stati, poi, ascoltati i testi Testimone_4 Testimone_5
e , intimati dalla controparte. Testimone_6
Il primo, premesso di essere dipendente della società resistente dal 5.8.2019, di aver lavorato dapprima in amministrazione dove gestiva le chiamate dei tecnici e organizzava i giri degli stessi e, con l'inizio dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al rientro dalla cassa integrazione durata dal marzo al giugno 2020, di essere stato impiegato quale tecnico, ha dichiarato, in particolar modo:
- che, come esposto nei capitoli nn. 5) e 6), ma anche 26), della nota di riformulazione di parte resistente del 10.2.2023, dopo le dimissioni del sig. il ruolo di “Responsabile tecnico”, di Per_2 coordinatore dei tecnici e di “interfaccia della Società nella gestione dei rapporti con i fornitori e con le case costruttrici degli apparecchi” è stato assunto dal sig. ; Controparte_3
- che, come esposto nel cap. 7), a far data dal maggio 2020, le mansioni precedentemente svolte inerenti all'adeguamento e aggiornamento delle attività alla normativa vigente sono state assunte dalla dott.ssa ; Parte_2
15 - che, nel periodo dal 2015 al 2019, con riferimento all'organigramma aziendale e alla distribuzione dei compiti, si occupava del Pt_1 controllo delle caldaie e soltanto della manutenzione Parte_5 straordinaria;
- che, come esposto nei capitoli nn. 16) e 17), dal novembre 2019, la società ha svolto con proprie risorse l'attività di installazione avvalendosi dei sig.ri e Reci – il teste ha precisato che “il Pt_5 principale installatore era ” – e che solo nei casi di Pt_5 Pt_1 assenza dell'uno o dell'altro usciva ma sempre in supporto al tecnico esperto (il teste ha fatto riferimento al solo ); Per_2
- che, come esposto nel cap. 21), prima del novembre 2019, la società si rivolgeva, per le attività di installazione, a ditte esterne, “poi dopo l'assunzione di , nel 2020, la società ha iniziato ad installare Pt_5 direttamente”;
- che, come esposto nel cap. 28), il ricorrente si limitava a redigere il modulo relativo alle “Certificazioni di conformità” (verbale udienza del 16.4.2024). Il teste che ha lavorato “in qualità di elettricista alle Tes_5 dipendenze della società resistente dal 1.7.2021 al 15.1.2025”, licenziato dalla società, ha dichiarato, in particolare modo:
- che, prima dell'assunzione, egli lavorava alle dipendenze di società le quali collaboravano con la società resistente nell'attività di installazione di caldaie;
- che, per questo motivo, ha avuto modo di lavorare fin dall'anno 2019 con il sig. ; Pt_1
- che dava loro le istruzioni sui giri da fare e i documenti Per_2 da far sottoscrivere ai clienti;
il teste ha precisato che la mattina ritiravano in azienda che la “dichiarazione di conformità che era firmata da e talvolta da , titolare della Per_2 Parte_2 società, la fattura e il libretto impianto”;
- che è vero quanto esposto nei capitoli nn. 5), 6) e 7) della nota istruttoria del 10.2.2023 circa il ruolo dei sig.ri e Controparte_3
dopo il maggio 2020; Parte_2
- che, come esposto nel cap. 20), ER era adibito anche alle operazioni di manutenzione straordinaria (il teste ha potuto riferirne, con ogni evidenza, limitatamente al periodo successivo alla sua assunzione);
- che è vero quanto riportato nel cap. 21), ovvero che l'attività di installazione dal novembre 2019 non era più affidata all'esterno; il
16 teste ha precisato che “alle società esterne era affidata l'attività di sola assistenza”;
- che il ricorrente si limitava a compilare il modulo relativo al c.d. bollino blu;
così ha risposto il teste rispetto alla circostanza riportata nel cap. 28);
- che a formarlo è stato prima il sig. e poi CP_3 Persona_4
(verbale udienza del 25.2.2025). Il teste , dipendente della società resistente “in qualità di Tes_6 impiegata/segretaria amministrativa dal 1999 al 2021,… fino ad ottobre o novembre”, epoca nella quale è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo, ha confermato, della nota istruttoria del 10.2.2023, in particolare:
- che, come esposto nel cap. 2), fino al maggio 2020 era Per_2
l'unico addetto al coordinamento delle attività dei tecnici e deputato a fornire loro le indicazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
il teste ha aggiunto che “ si occupava anche Per_2 della formazione dei tecnici” e che lei, “per un periodo di circa 3 o 4 anni, fino al marzo 2020 allorché l'azienda ha chiuso a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, preparava la documentazione inclusa la dichiarazione di conformità e organizzava l'appuntamento per l'intervento;
- che, come esposto nei capitoli nn. 3), 4), 5) e 6), che era Per_2 addetto alla verifica della conformità degli impianti e coordinava tutti i tecnici, è stato poi sostituito nel ruolo da (“lui Controparte_3 era socio della società e prima si occupava dei preventivi”;
- che, come esposto nel cap. 7), a far data dal maggio 2020, le mansioni precedentemente svolte inerenti all'adeguamento e aggiornamento delle attività alla normativa vigente sono state assunte dalla dott.ssa ; Parte_2
- che corrisponde al vero quanto si legge nel cap. 12) circa l'adibizione del sig. , fino al febbraio 2017, esclusivamente all'attività di Pt_1 manutenzione ordinaria delle caldaie;
- che, sul cap. 13), è vero che fino al novembre 2019 l'attività principale della società era quella di assistenza ordinaria delle caldaie;
il teste ha precisato che la società si occupava anche delle riparazioni;
- che corrisponde al vero quanto riportato nei capitoli nn. 15) e 16), in special modo il fatto che dal novembre 2019 la società si è avvalsa per la installazione di risorse interne, ovvero dei sig.ri e Pt_5
Reci; sul cap. 17), il teste ha detto che “ era l'installatore e Pt_5
17 Reci lo affiancava a seconda del tipo di installazione ma a volte anche affiancava ”; Pt_1 Pt_5
- che è vero quanto si legge nei capitoli nn. 19) e 20) e ha aggiunto che “tutti i tecnici erano addetti al rilascio del c.d. ' ; Parte_6
- che , come esposto nel cap. 20), dal 1° marzo 2017, è stato Pt_1 adibito anche alle operazioni di manutenzione straordinaria;
- che, quanto alle “Certificazioni di conformità”, il modello veniva compilato per la parte tecnica e poi firmato dai responsabili (verbale udienza del 10.6.2025). Gli aspetti sui quali le deposizioni del secondo gruppo divergono maggiormente riguardano:
- l'attività di installazione degli impianti che, come sostenuto dalla società, prima del novembre 2019 era affidata a ditte esterne ed è poi stata svolta con risorse interne, i sig.ri e Reci, e Per_2 Pt_1 occasionalmente e in funzione di supporto/affiancamento;
- il ruolo di “Responsabile tecnico” che, a seguito delle dimissioni di
, sarebbe stato assunto dal sig. . Per_2 Controparte_3
Dal compendio istruttorio, globalmente valutato, si ritiene comprovata, per essere le prime quattro deposizioni sostanzialmente convergenti sul punto e, almeno le prime due, riferite ad un arco temporale comprensivo del periodo dall'assunzione al novembre 2019, la circostanza che non fosse adibito esclusivamente alle attività di Pt_1 manutenzione ordinaria, riparazione e collaudo degli impianti – attività che presuppongono conoscenze professionali non elevate e consistono in controlli di tipo elementare o di normale difficoltà di esecuzione ascrivibili alla 2a o 3a categoria professionale – ma, anche, all'attività di installazione degli stessi la quale depone per il riconoscimento in suo favore, fin dal principio, della 4a categoria professionale. In questa rientrano, infatti, lavoratori qualificati i cui compiti richiedono particolari capacità conseguite mediante il necessario tirocinio e che eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa;
la relativa declaratoria contempla espressamente il profilo professionale di
“installatore impianti”. Non può, al contrario, essere accolta la domanda di riconoscimento della 6a categoria professionale a decorrere dal 1.5.2020, per non aver offerto le testimonianze elementi decisivi al fine di superare l'incertezza circa il soggetto che, dopo le dimissioni del sig. , ha assunto il Per_2 ruolo di “Responsabile tecnico”, ruolo connotato da autonomia concettuale e operativa e dalla funzione di coordinamento e controllo delle attività dei tecnici addetti al giro clienti (alle testimonianze del
18 primo gruppo che lo identificano nel ricorrente si contrappongono quelle del secondo gruppo che lo identificano nel sig. ). CP_3
Al ricorrente spettano, perciò, le differenze di retribuzione ordinaria rispetto alla 2a e 3a categoria possedute, dalla data di assunzione e fino al termine del rapporto di lavoro, che la parte ricorrente, su indicazione del Tribunale, ha quantificato in complessivi € 11.867,74 a cui va aggiunta la differenza per TFR, pari ad € 193,40, per totali € 12.061,14 (desunti dalle tabelle del conteggio in all. A03 alla nota depositata in data 20.11.2025). La controparte, con nota depositata il giorno stesso dell'udienza fissata per la decisione, udienza del 25.11.2025, ha contestato i conteggi sotto gli aspetti della mancata evidenziazione del
“metodo di calcolo” seguito e della mancata produzione delle tabelle retributive;
alle contestazioni, tuttavia, non può attribuirsi valore sostanziandosi esse in una mera critica contabile non corredata di puntuali riferimenti né di elaborazioni alternative che indicassero i parametri retributivi ritenuti in ipotesi corretti.
3. Sull'orario di lavoro, il ricorrente ha dedotto di aver osservato un orario
“più esteso e prolungato” rispetto all'orario di 40 ore settimanali stabilito dal suo contratto. Avrebbe osservato, più esattamente, l'orario:
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 sino, “almeno”, alle ore 18:00, senza pausa pranzo, per un totale di 10 ore al giorno e 50 ore a settimana;
- nel periodo invernale, tra il mese di novembre e il mese di aprile dell'anno seguente, anche il sabato, a settimane alterne, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, fino all'anno 2017, e dalle ore 08:00 alle ore 18:00, dal 2017 in poi;
il totale delle ore settimanali sarebbe stato, dunque, fino all'anno 2017, di 56 ore settimanali e, successivamente, di 60 ore (si veda il punto 13.1 del ricorso). Si legge, invece, nella memoria difensiva che ha osservato l'orario Pt_1
“dal lunedì al venerdì dalle 8.30/09.00 alle 17.00/17.30 con un'ora per la pausa pranzo”, che si recava dai clienti la mattina direttamente Pt_1 dalla sua abitazione perché, al termine del proprio giro, “era solito portare a casa il furgone aziendale” e che l'ultimo appuntamento della giornata veniva fissato non oltre le ore 16:00 (così, alle pg. 17 e 18). In argomento, si riepilogano qui di seguito i contenuti delle testimonianze:
- ha confermato l'orario di cui al cap. 15 della nota istruttoria Tes_1 di parte ricorrente fatta eccezione per la giornata del sabato “poiché il sabato si faceva mezza giornata”; ha indicato, anche, in una media
19 di “circa 8/9 al giorno” gli interventi che si eseguivano;
ha, inoltre, confermato i capitoli nn. 17 e 18, in particolare sul rientro presso gli uffici della società al termine del giro clienti, mai prima delle ore 18:00, per riconsegnare il mezzo aziendale, le attrezzature, la documentazione formata o raccolta, il denaro ricevuto in contanti dai clienti e il “pos avuto in dotazione”;
- Reci, sul cap. 15 relativo all'orario, ha dichiarato che “non c'era un orario specifico per rientrare in azienda, si rientrava quando terminava il giro clienti, orientativamente l'orario è quello indicato, poteva capitare talvolta ma raramente di finire prima delle ore 18:00”; quanto alla giornata del sabato, ha ricordato che “si lavorava mezza giornata”; anch'egli ha confermato i capitoli nn. 17 e 18;
- ha confermato l'orario di cui al cap. 15 e sul sabato, in Tes_3 termini diversi rispetto ai precedenti testi, ha detto che “capitava che si lavorasse mezza giornata o l'intera giornata”; il teste ha confermato il cap. 17 precisando che a un certo punto – non ha specificato il periodo – essi sono stati autorizzati a portare a casa il mezzo aziendale ma, comunque, la mattina seguente dovevano recarsi in ufficio a consegnare i “documenti”;
- ha dichiarato che “l'orario… è relativo perché il giro Per_2 poteva finire ad orari variabili” e, tuttavia, “difficilmente il giro poteva finire prima delle ore 18:00 in settimana”; ha, poi, sul cap.
16, affermato che “il minimo era di 8 interventi, erano possibili anche 10 interventi” in una giornata e ha confermato i capitoli nn.
17 e 18, limitatamente al periodo per il quale ha potuto riferire;
- ha confermato i capitoli della nota istruttoria di parte Tes_4 resistente sull'orario di lavoro osservato dal sig. , la circostanza Pt_1 che il ricorrente non fosse tenuto a rientrare la sera presso gli uffici della società poiché il resoconto della giornata lavorativa e la consegna della documentazione potevano avvenire, a sua discrezione, la mattina o la sera o anche durante la giornata lavorativa e, quanto al sabato – al cap. 45) si legge che gli uffici della società il sabato erano chiusi e non si svolgeva alcuna attività –, il teste ha detto che “i tecnici lavoravano a rotazione di sabato, ma solo mezza giornata, e solo quando c'era tanto lavoro, di solito nel periodo invernale”; il teste ha puntualizzato che “durante il periodo estivo si staccava certamente prima delle ore 17:00,… i tecnici avendo l'ultimo appuntamento alle ore 16:00 rientravano in azienda verso le ore 17:00, essi non rientravano tutti i giorni”;
20 - ha confermato l'orario di cui al cap. 40) aggiungendo che Tes_5 incontrava “di regola soltanto la mattina, e non tutte le Pt_1 mattine, alle ore 08:30 o 09:00”, il fatto che non fosse tenuto a Pt_1 rientrare la sera presso gli uffici della società, la prassi aziendale per cui l'ultimo appuntamento non veniva fissato oltre le ore 16:00, la chiusura degli uffici e il mancato svolgimento dell'attività; il teste ha aggiunto che “nel periodo invernale gli interventi per guasti di caldaie per tutti erano più numerosi” e che nel periodo estivo si faceva “vendita e installazione di impianti di climatizzazione, difficilmente si verificavano guasti a tali impianti”;
- ha confermato il cap. 40) precisando che lei lavorava “dalle Tes_6
09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì”; il teste ha dichiarato che anche il sabato lavorava, “per 4 ore alternandomi con la collega, ciò avveniva anche per i tecnici” sebbene poi abbia affermato che l'assistenza era garantita da un
“paio di tecnici che davano la loro disponibilità”; sempre in ordine all'orario dei tecnici, ha detto che l'orario dipendeva in generale dal tipo di interventi, dalle disdette, dai giri stessi” e che “per le ore 16:00 non finivano”. Dal complesso delle testimonianze, valorizzate in particolar modo le deposizioni dei testi Reci, e può dirsi Tes_1 Tes_3 Per_2 raggiunta la prova del maggior orario di lavoro dedotto in ricorso per le giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, per un totale di 50 ore a settimana. Riguardo, invece, al lavoro nella giornata di sabato, a fronte di deposizioni parzialmente favorevoli ( e Reci, i quali hanno riferito Tes_1 di “mezza giornata” di lavoro), vi sono state deposizioni che hanno escluso la continuità ( ha parlato di una “rotazione” fra i tecnici Tes_4
e di mezza giornata di lavoro, solo quando c'era “tanto lavoro, di solito nel periodo invernale”, e che ha fatto riferimento ad un “paio di Tes_6 tecnici che davano la loro disponibilità”) ed una che ha negato la circostanza ( . Tes_5
In un quadro probatorio così incerto, può riconoscersi al sig. , per Pt_1
l'intera durata del suo rapporto, il compenso per 10 ore di lavoro straordinario a settimana, quantificato in complessivi € 24.320,87 (vd. il nuovo conteggio in all. A03 alla nota depositata in data 20.11.2025).
4. Riguardo alle ulteriori voci economiche richieste, si osserva quanto segue. L'indennità “maneggio denaro” è prevista dall'art. 46 del CCNL di settore che così dispone:
21 “Il lavoratore, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 6% del minimo tabellare della categoria di appartenenza.
…”. Ora, i testi del primo gruppo hanno confermato, tra l'altro, l'ordinaria attività di riscossione del prezzo delle prestazioni eseguite, a mezzo contanti, assegni o “POS aziendale in dotazione”, con obbligo di rendiconto e deposito in azienda e correlativa – deve presumersi – responsabilità; viceversa, sulla residualità della modalità di pagamento in contanti di cui al cap. 39) della nota istruttoria di parte resistente, si sono espressi i testi del secondo gruppo. Non è tuttavia emerso, proprio per la variabilità degli strumenti di pagamento, che le mansioni espletate implicassero un “contatto con il denaro continuativo e non occasionale, con esposizione ad una possibile responsabilità, anche di carattere finanziario” (sul punto, Cass. ord. 22294/2019). Riguardo all'indennità di trasferta che, ai sensi dell'art. 7 del CCNL applicabile, spetta “Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti,…”, l'espletata istruttoria orale non ha fornito elementi utili;
né a tal fine può valorizzarsi il documento fotografico in all. 16 al fasc. ER, denominato “Foto ex profilo Facebook resistente di trasferta” in quanto esso consta di n. 4 fotografie riferite ad una singola occasione di trasferta in Trentino-Alto Adige, senza ulteriori specificazioni. Lo stesso ricorso appare deficitario in merito.
5. Da ultimo, va scrutinata l'impugnativa del recesso. Si è visto come la società abbia giustificato il licenziamento adducendo il calo di fatturato nell'attività di vendita e manutenzione delle caldaie conseguente al periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la decisione di investire su “interventi edili, sull'installazione di infissi e di sistemi ad alimentazione, refrigerazione e riscaldamento esclusivamente elettrici”, tutte attività legate alle diverse agevolazioni fiscali introdotte nel periodo, e, dunque, di sopprimere “una delle due posizioni di lavoro di addetto alla manutenzione” mantenendo in organico la risorsa con inquadramento contrattuale più elevato (5a categoria professionale). Tuttavia, a supporto dell'asserito calo di fatturato, indicato nella lettera di licenziamento in “oltre il 30% (trenta per cento) rispetto al medesimo
22 periodo del 2019”, la società non si è premurata di fornire alcun riscontro contabile. I testi da essa intimati hanno confermato il capitolo n. 51) della relativa nota istruttoria nella quale si sostiene, alquanto genericamente, che “… la Società volendo riorganizzarsi ha avuto necessità di competenze richieste per i lavori rientranti nell'ambito della copertura del Superbonus 110% ovvero interventi edili, installazione di infissi e di sistemi di alimentazione, refrigerazione e riscaldamento esclusivamente elettrici” nonché il cap. n. 54) ove sono indicate le risorse assunte per svolgere i lavori “per il Superbonus”. In definitiva, non sono stati acquisiti al giudizio elementi concreti idonei a dimostrare l'effettività del riassetto organizzativo attuato mediante la soppressione della posizione lavorativa del sig. e fondato Pt_1 sull'incidenza negativa che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 avrebbe avuto, nel corso dell'anno 2020, sull'attività di vendita e manutenzione delle caldaie e, di conseguenza, il nesso causale con il licenziamento del ricorrente. Trova applicazione, pertanto, l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015 ai sensi del quale va dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannato il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo
“pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”; nel caso di specie, esseno pacifica l'insussistenza del requisito dimensionale di cui all'art. 18, commi 8 e 9, della L. 300/1970, l'importo in questione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, stesso Decreto è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità. Sulla definizione della misura dell'indennità, è intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza n. 194/2018, che ha censurato il meccanismo di quantificazione adottato dal legislatore il quale “rende l'indennità rigida e uniforme per tutti i lavoratori con la stessa anzianità e la connota come una liquidazione legale standardizzata” per contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza. Secondo la Corte Cost.,
“il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio - criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n. 23 del 2015”, e, nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità, anche di altri criteri desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti
23 (la Corte indica “numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti”). Ciò detto, occorre far riferimento, in via prioritaria, al criterio dell'anzianità di servizio, corrispondente a 6 anni (dal 2.11.2015 al 2.11.2021); applicato il criterio, si ottiene la misura minima (dimezzata) di 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Fra gli altri criteri indicati dalla Corte Costituzionale (“numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti”), rilevano, nel caso, il numero dei dipendenti occupati – dal libro unico del lavoro in all. 21 al fasc. resistente risultavano occupati, ad ottobre 2021, 7 dipendenti –, e l'età anagrafica del lavoratore alla data del licenziamento, giovane (33 anni), dovendo presumersi minore il danno patrimoniale che i lavoratori subiscono per le minori difficoltà che avranno, almeno statisticamente, nel reperire un'altra occupazione (rispetto a lavoratori più anziani). Il danno complessivamente sofferto appare, allora, adeguatamente ristorato in virtù della misura legale sopra indicata non essendo state allegate né essendo rilevabili ex actis note personalizzanti che ne giustifichino l'incremento. Va, da ultimo, riconosciuta al sig. l'indennità sostitutiva del Pt_1 preavviso quantificata ai sensi dell'art. 75 del CCNL di settore in 2 mesi tenuto conto della categoria professionale riconosciuta, 4a categoria, e dell'anzianità di servizio, di 6 anni (quindi, “oltre 5 e fino 10 anni” secondo la disposizione contrattuale prima cit.). Essa è stata quantificata in complessivi € 3.878,20. La contestazione del 25.11.2025 sul punto – sarebbero state “integralmente omesse l'indicazione del calcolo della base mensile nonché il numero di mensilità riconosciuto” – va disattesa risultando, invece, nel conteggio depositato in data 20.11.2025, dalla tabella “DETTAGLIO DIFFERENZE MENSILI: indennità sostitutiva del preavviso”, la “Un.Mis.” (Unità di Misura), ovvero “Mesi”, e la “Qta” (Quantità), ovvero “2,00”, nonché l'importo richiesto.
***
Per i motivi che precedono, il ricorso deve essere accolto in parte, anzitutto, con l'accertamento e la declaratoria del diritto di Parte_1 all'inquadramento nella 4a categoria professionale del CCNL per il personale dipendente della fin Parte_3 dall'assunzione, del diritto di ricevere, perciò, la somma complessiva di € 12.061,14 per differenze retributive, inclusa la differenza per TFR, del
24 diritto di ricevere, a titolo di lavoro straordinario, la somma complessiva di
€ 24.320,87. Dichiara, inoltre, estinto il rapporto di lavoro del sig. Pt_1 alla data del licenziamento e condanna al
[...] Controparte_1 pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Condanna, di conseguenza, al pagamento dei predetti importi nonché al Controparte_1 pagamento della somma di € 3.878,20 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre accessori come per legge. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 9.000,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura del 50%, pari ad € 4.500,00, restando la Controparte_1 residua parte compensata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso in parte, anzitutto, con l'accertamento e la declaratoria del diritto di all'inquadramento nella 4a Parte_1 categoria professionale del CCNL per il personale dipendente della fin dall'assunzione, del diritto di Parte_3 ricevere, perciò, la somma complessiva di € 12.061,14 per differenze retributive, inclusa la differenza per TFR, e del diritto di ricevere, a titolo di lavoro straordinario, la somma complessiva di € 24.320,87;
- dichiara, inoltre, estinto il rapporto di lavoro del sig. alla Parte_1 data del licenziamento e condanna al Controparte_1 pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- condanna, di conseguenza, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento dei predetti importi nonché al pagamento della somma di € 3.878,20 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre accessori come per legge;
- condanna, infine, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 9.000,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per
25 cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura del 50%, pari ad € 4.500,00.
Così deciso in Roma il 25/11/2025
IL GIUDICE
IO IZ
26