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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/07/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2744/2024 R.G.L. promossa
DA
, in proprio e n.q. di titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Miranti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Polizzi Generosa (Pa), Via G. Garibaldi, 34.
-RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Distrettuale della sede sita in via Laurana n. 59, con gli avvocati CP_1
Mariantonietta Piras e Maria Adelaide Nieddu, che lo rappresentano e difendono.
-RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad ordinanza- ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04 luglio 2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002093486, prot. CP_1
5500.23/05/2024.0457735, notificata il 5 giugno 2024, con la quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 7.321,50, oltre spese, quale sanzione
1 amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983 e succ.modif., per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento all'annualità 2018.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'intervenuta estinzione della sanzione amministrativa per la mancata contestazione dell'illecito entro il termine previsto dall'art.14 della L.n.689/1981, l'omessa notifica dell'atto di accertamento richiamato nell'ordinanza ingiunzione e concludeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, chiedendo che venisse annullata l'ordinanza ingiunzione opposta.
L' si costituiva in giudizio chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della CP_1
materia del contendere, atteso che l' aveva provveduto all'annullamento in CP_1
autotutela dell'ordinanza impugnata (cfr. alleg. 2 fascicolo - provvedimento del CP_1
04.06.2025 di annullamento in autotutela dell'ordinanza opposta - Disposizione n°
550000-25-0584 del 04/06/2025).
A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione alla scadenza del termine del 15.07.2025 per il deposito delle note scritte.
Ciò posto, in conformità alla richiesta delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che l' ha CP_1
provveduto all'annullamento del provvedimento impugnato in data 04.06.2025, in seguito all'instaurazione del presente giudizio (il ricorso è stato depositato nel mese di luglio 2024 e l' ha provveduto nel mese di giugno 2025), costringendo, pertanto, CP_1
la alla proposizione del ricorso al fine di soddisfare le proprie pretese (Cass. Pt_1
Civ. n. 27234/2017).
Sicché, in virtù del principio della soccombenza virtuale, avuto riguardo al sopravvenuto soddisfacimento, in corso di causa, della pretesa di parte attrice, deve ritenersi verosimile, in un'ottica prognostica, che la domanda sarebbe stata accolta.
2 Deve pertanto condannarsi l' alla rifusione delle spese di lite, Controparte_2
così come liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, CP_1
liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Termini Imerese, in data 16.07.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Chiara Gagliano
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