TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2539
TAR
Decreto cautelare 16 dicembre 2022
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TAR
Ordinanza cautelare 19 gennaio 2023
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TAR
Sentenza 21 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria e travisamento dei fatti; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della Legge 241/1990; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 del d.P.R. 394/1999; Violazione e/o falsa applicazione della Direttiva Comunitaria 2008/115/CE

    Il Tribunale rileva che la condanna su cui si basava il diniego è stata riformata in appello e che la Corte Costituzionale ha escluso l'automatismo ostativo per il reato in questione, rendendo necessaria una valutazione in concreto della pericolosità sociale. Il provvedimento impugnato non ha considerato la riforma in appello né la sentenza della Corte Costituzionale, configurando un vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria.

  • Accolto
    Eccesso di potere per azzeramento delle garanzie procedimentali; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10bis della L. 241/1990; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 octies della L. 241/1990; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241/1990; Eccesso di potere per carenza di motivazione

    Il Tribunale rileva che la Questura non ha provato l'effettiva ricezione da parte del ricorrente della comunicazione di avvio del procedimento, configurando un vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 286/1998; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 della CEDU; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 5 e 6, del D.lgs. 286/1998; Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria, sviamento, ingiustizia manifesta; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della Legge 241/1990

    Il Tribunale concorda sul fatto che la Questura non ha effettuato una valutazione concreta della pericolosità sociale, limitandosi ad affermazioni generiche e non considerando la riforma in appello del reato né la sentenza della Corte Costituzionale. La motivazione del provvedimento è ritenuta insufficiente e basata su presupposti errati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2539
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2539
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo