Decreto cautelare 16 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 19 gennaio 2023
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02539/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05922/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 5922 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Bologna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l’annullamento
del decreto -OMISSIS- Prot. n.-OMISSIS-, di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, adottato dal Questore della Provincia di Caserta e notificato in data 29 Settembre 2022;
di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quello impugnato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026, il dott. PA ER;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
Il ricorrente, premesso di aver fatto ingresso in Italia nel 2015, da minore, e d’aver presentato domanda di protezione internazionale, dopo la quale la Questura gli aveva rilasciato permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex art. 5, co. 6, del D. lgs. 286/1998, ratione temporis vigente; di risiedere in -OMISSIS- alla Via -OMISSIS- e d’avere, sin dall’ingresso in Italia, sempre lavorato con regolare contratto di lavoro, ragione per cui aveva poi rinnovato il titolo di soggiorno, per motivi di lavoro subordinato; che in data 4.01.2021 aveva, appunto, presentato alla Questura di Caserta – Ufficio Immigrazione - istanza finalizzata ad ottenere il rinnovo del relativo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; lamentava che la Questura di Caserta, in violazione delle garanzie endoprocedimentali ex artt. 7 e ss. ed ex art. 10bis l. 241/1990, aveva adottato provvedimento di rigetto, la cui motivazione si fondava “sull’erronea ed illegittima applicazione del principio di automatismo preclusivo al rilascio del permesso di soggiorno, oltre che sulla non corretta valutazione dei presupposti di fatto”, con l'invito a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro il termine di 15 giorni; tanto premesso e considerato, impugnava il provvedimento in questione, sulla base delle seguenti censure in diritto:
1) Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, sviamento, ingiustizia manifesta; Violazione e\o falsa applicazione dell'art. 3 della Legge 241/1990 - Violazione e\o falsa applicazione dell'art. 12 del d.P.R. 394/1999; Violazione e\o falsa applicazione della Direttiva Comunitaria 2008/115/CE del 16.12.2008: il Questore della Provincia di Caserta aveva decretato il diniego dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato sulla scorta, della seguente motivazione: “Il cittadino (extra)comunitario su meglio generalizzato, veniva notiziato per i seguenti reati: art. 635 c.p. in data 22.04.2016, art. 610 c.p. in data 11.02.2017; art. 75 D.P.R. 309/1990 in data 4.07.2019 e condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 1bis, del d.P.R. 309/1990 in data -OMISSIS-. Ritenuto che la condotta tenuta dall’istante è oggettivamente incompatibile con le finalità di integrazione sociale poste a fondamento della legislazione vigente in materia di immigrazione e che confligge con l’interesse pubblico primario alla pacifica e civile convivenza sociale … Atteso che la posizione ascritta in capo all’istante rappresenta elemento dirimente nella valutazione dei requisiti necessari per il rinnovo del rinnovo del titolo e dimostra, infatti, che l’istante ha finalizzato la propria permanenza sul territorio nazionale, non già per inserirsi adeguatamente nei contesti sociali ed economici del paese ospitante, piuttosto per porre in essere attività delittuose … Adempiuto l’obbligo di comunicazione di avvio ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e successive modifiche, mediante notifica all’istante per il tramite del Comando di Polizia Municipale di -OMISSIS-, in data 2.08.2021; Considerato che tutto quanto accertato costituisce dato fattuale che elide in radice il diritto al conseguimento del titolo autorizzatorio”; ebbene, il decreto impugnato poneva a fondamento del diniego dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno la “notizia” di: a) non meglio specificati reati ex art. 635 c.p. e 610 c.p., “che si contestano e per i quali non v’è alcun procedimento penale in corso (-OMISSIS-: certificato dei carichi pendenti)”; b) la sentenza di condanna del -OMISSIS- del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato di cui all’art. 73, comma 1 bis, del D.P.R. 309/1990, “che pure si contesta, giacché il ricorrente, avverso la sentenza di condanna del Tribunale di S. Maria C.V. richiamata nella parte motiva del provvedimento di rigetto, ha proposto appello dinanzi la Corte d’Appello di Napoli che, con sentenza n. -OMISSIS-, pronunciata nel giudizio recante r.g. n. -OMISSIS- e pubblicata il 4.05.2022, ha riformato la predetta sentenza del G.U.P. di S. Maria C.V. ed ha riqualificato il reato nel comma V dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990, rideterminando anche la pena inflitta; inoltre il Giudice di seconde cure ha concesso il beneficio della sospensione condizionale in ragione dell’incensuratezza e della giovane età del ricorrente”; donde “la totale assenza di attività istruttoria da parte della Questura di Caserta, tenuto conto che la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata in data antecedente (4.05.2022) all’adozione del provvedimento impugnato (-OMISSIS-), ha riqualificato il reato ed il ricorrente è stato condannato ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, con pena sospesa, e non già ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, del medesimo d.P.R. come asserito dall’Amministrazione”; quindi. “il provvedimento opposto si fonda su erronei presupposti di fatto, e ciò comporta che lo stesso sia affetto da eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei fatti”;
2) Eccesso di potere per azzeramento delle garanzie procedimentali di cui agli artt. 7 e ss. della Legge 241/1990 - Violazione e\o falsa applicazione dell’art. 10bis della l. 241/1990 - Violazione e\o falsa applicazione dell’art. 21 octies della Legge 241/1990 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti - Violazione e\o falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990 - Eccesso di potere per carenza di motivazione: sussisteva nella specie, in capo all’Amministrazione resistente, l’obbligo del rispetto delle garanzie partecipative endoprocedimentali, di cui agli artt. 7 e ss. della Legge 241/1990, “assolutamente eluse nel procedimento che ci occupa, contrariamente a quanto asserito dall’amministrazione resistente nella parte motiva del decreto di rigetto dell’istanza”;
3) Violazione e\o falsa applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 286/1998 - Violazione e\o falsa applicazione dell'art. 8 della CEDU - Violazione e\o falsa applicazione dell0art 5, comma 5 e 6, del D.lgs. 286/1998 - Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria, sviamento, ingiustizia manifesta - Violazione e\o falsa applicazione dell'art. 3 della Legge 241/1990: la giurisprudenza è “granitica nel ritenere che sia necessaria sempre una valutazione in concreto della pericolosità sociale e che l'amministrazione non può pertanto limitarsi a porre alla base della conclusione sulla pericolosità sociale del richiedente esclusivamente la commissione di un reato, senza considerare gli altri elementi che la legge impone di valutare, avendo la giurisprudenza da tempo escluso la legittimità di un automatismo tra condanna penale e rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, non preceduto da una valutazione in concreto sulla pericolosità del soggetto e sul suo inserimento sociale in Italia”, mentre “la predetta valutazione nel caso in esame non è stata affatto compiuta, anche in ragione di quanto rappresentato nel paragrafo 1) del presente ricorso”; l’Amministrazione, difatti, “dopo aver richiamato la sentenza di condanna riportata dal ricorrente nel dicembre 2020 del Tribunale di S. Maria C.V., poi – si ribadisce – riformata dalla Corte di Appello di Napoli, che ha riqualificato il reato ai sensi del comma 5 dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990, e riguardante reato consumato in epoca risalente (anno 2017), s’è limitata a mere affermazioni di stile non corrispondenti ad una effettiva valutazione discrezionale comparativa”; su questo profilo “il Giudice Amministrativo è concorde nel ritenere che la Questura deve procedere concretamente alla valutazione comparativa tra gli interessi ed in particolare la pericolosità attuale dello straniero, alla luce della condanna, ma anche degli elementi che connotano il suo inserimento sociale, lavorativo e familiare in Italia (cfr. Consiglio di Stato n. 2391/2017)”. In virtù della predetta riforma in appello della sentenza di condanna del Tribunale di S. Maria C.V. richiamata dall’amministrazione resistente nella parte motiva del provvedimento impugnato, il ricorrente evidenziava che “il Consiglio di Stato, in una fattispecie identica a quella che ci occupa, con ordinanza dell’1.07.2022 n. 5492, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con particolare riguardo all’inserimento dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nel novero dei reati ostativi, ritenendo tale disposizione normativa in contrasto con gli artt. 3, 117, comma 1 della Costituzione (in relazione all’art. 8 CEDU), posto che l’automatismo de quo non permette il necessario bilanciamento tra la condotta penalmente rilevante e tutte le circostanze che attengono alla vita privata per come tutelata dall’art. 8 Cedu e interpretata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”, in particolare, “in ipotesi di reati non gravi, come quello di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, escludere la valutazione dell’amministrazione rappresentava, a parere del C. di S., un vulnus di tutela non superabile in via interpretativa”.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno – Questura di Caserta, depositando documentazione, tra cui relazione circa i fatti di causa.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Tribunale respingeva la domanda di misure cautelari, avanzata dal ricorrente, con la seguente motivazione: “Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare in ragione della natura ostativa dei reati di cui si è reso responsabile il cittadino straniero e del rilievo che nell’atto impugnato è stata adeguatamente ponderata la pericolosità sociale del richiedente per cui non può ravvedersi il dedotto automatismo tra condotte criminose e decisione di rigetto della istanza di rilascio del titolo di soggiorno”.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 16.04.2026, tenuta da remoto, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il presente ricorso è rivolto avverso il diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, adottato dalla Questura di Caserta nei confronti del ricorrente cittadino extracomunitario, sostanzialmente per la presenza di una condanna per un reato (art. 73 comma 1 bis T.U. Stupefacenti), già considerato assolutamente ostativo. In ragione dell’applicazione di tale automatismo valutativo, da parte dell’Ufficio, tra condanna penale assolutamente ostativa e diniego gravato, la sospensiva è stata, perciò, respinta. Sta di fatto, però: a) che con sentenza della Corte d’Appello di Napoli, pronunziata un mese prima dell’adozione del diniego impugnato, il reato ascritto al ricorrente è stato derubricato in quello, di cui all’art. 73, comma 5, T.U. Stupefacenti; b) inoltre, nel 2023 (il diniego è del 2022), proprio con riferimento a tale reato, la Corte Cost., con sentenza n. 88 dell’8.05.2023, ha escluso il valore assolutamente condizionante della condanna per tale reato, occorrendo una verifica in concreto della pericolosità sociale del richiedente.
Rileva al riguardo il Tribunale che la pronuncia della Consulta si applica alla specie, stante il suo valore ex tunc e la sua applicabilità, quindi, alle controversie pendenti, salvo il limite dei rapporti esauriti (tra cui la: “definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili”: ma qui il provvedimento è stato impugnato, quindi detto limite, evidentemente, non può valere).
In giurisprudenza, sull’operatività del limite dei rapporti esauriti, cfr. T.A.R. Campania – Napoli, n. 5355 del 2023: “L'efficacia retroattiva della sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma non si estende ai rapporti c.d. « esauriti », ossia quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte Costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale (nel caso di specie, la revoca della patente è stata disposta nella vigenza della disposizione di cui all'art. 120, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, poi dichiarata incostituzionale; tuttavia, non essendo stato impugnato detto provvedimento, il medesimo si è consolidato ed è rimasto, pertanto, insensibile alla successiva declaratoria di incostituzionalità)”; T.A.R. Catania Sicilia, Sez. IV, 6/10/2025, n. 2843: “In base al combinato disposto dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 della l. 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia d'illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes e impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa essere applicata ai rapporti in relazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale risulti ancora rilevante, stante l'effetto retroattivo dell'annullamento, con la sola eccezione per i c.d. rapporti esauriti, intendendosi per tali quei rapporti che abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, nonché del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale”.
Ne consegue che il ricorso, nella parte in cui si contesta il valore assolutamente ostativo, e perciò condizionante del diniego opposto, della condanna di primo grado (poi riformata in appello, e tra l’altro, prima dell’adozione del provvedimento: donde l’emersione anche del vizio d’eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria), va accolto.
Cfr. altra massima, ricavata dalla già citata sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, 2/10/2023, n. 5355: “Nel caso in cui, sulla base di una norma dichiarata incostituzionale, sia stato emanato un atto amministrativo, sia la declaratoria di illegittimità non determina la caducazione automatica dell'atto dell'autorità, quanto piuttosto l'illegittimità o invalidità sopravvenuta dello stesso, che dovrà essere rimosso, anche a seguito di rilievo ex officio, da una pronuncia del giudice titolare del potere di annullamento, purché tempestivamente evocato con la pertinente impugnazione, ovvero da un provvedimento adottato in via di autotutela dall'Amministrazione ricorrendone i presupposti”.
In giurisprudenza, cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. III, 10.11.2023, n. 9667 (sulla necessità della valutazione, in concreto, della pericolosità sociale del richiedente, dopo la pronuncia di incostituzionalità dell’art. 4 comma 3 del d. l.vo 286/1998, e sull’onere di esternare una congrua motivazione al riguardo): “Per effetto della sentenza della Corte costituzionale 8 maggio 2023, n. 88, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286, per contrasto con agli artt. 3, 117, comma 1, Cost. in riferimento all'art. 8 Cedu nella parte in cui, richiamando tutti 'i reati inerenti gli stupefacenti' prevedeva che la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 fosse automaticamente ostativa al rilascio ovvero al rinnovo del titolo di soggiorno, l'Amministrazione è tenuta a valutare in concreto la sua pericolosità sociale tenendo conto della pronuncia resa dalla Corte d'Appello di Venezia, della tipologia del reato commesso benché dichiarato estinto per prescrizione, della sua condizione familiare e lavorativa in base agli elementi di fatto forniti dall'interessato ed operando, quindi, il necessario bilanciamento tra gli opposti interessi, fornendo un'adeguata motivazione sulla scelta operata”.
Nella specie, detta valutazione in concreto è evidentemente mancata, non ricavandosi alcunché, al riguardo, dalla lettura del provvedimento impugnato, non potendo ascriversi, in particolare, valenza dirimente, ai fini del censurato diniego di rilascio del titolo di soggiorno richiesto, alle proposizioni, ivi contenute, secondo le quali: “La condotta tenuta dall’istante è oggettivamente incompatibile con le finalità di integrazione sociale poste a fondamento della legislazione vigente in materia di immigrazione e che confligge con l’interesse pubblico primario alla pacifica e civile convivenza sociale”; “La posizione ascritta in capo all’istante rappresenta elemento dirimente nella valutazione dei requisiti necessari per il rinnovo del rinnovo del titolo e dimostra, infatti, che l’istante ha finalizzato la propria permanenza sul territorio nazionale, non già per inserirsi adeguatamente nei contesti sociali ed economici del paese ospitante, piuttosto per porre in essere attività delittuose”.
Più nello specifico, detta seconda proposizione, proprio perché inscindibilmente legata al valore già assolutamente ostativo del delitto, per il quale il ricorrente era stato condannato in primo grado, senza considerare né la riforma della condanna in appello, con derubricazione del reato nella più lieve ipotesi ex art. 73 comma 5 T.U. Stupefacenti, né – ovviamente – la successiva sentenza della Consulta, applicabile retroattivamente alla fattispecie (non trattandosi, lo si ribadisce, di “rapporti esauriti”), finisce per tradursi, di fatto, in un simulacro di motivazione, insufficiente, come tale, a fondare l’avversato provvedimento negativo.
Per di più, in detto provvedimento la Questura afferma, senza tuttavia provarlo in maniera certa, di avere inviato, al ricorrente, la comunicazione d’avvio del procedimento, teso al diniego della richiesta di permesso di soggiorno (la Questura, infatti, prova solo di avere inviato la comunicazione de qua ai Carabinieri del luogo di residenza del ricorrente (-OMISSIS-), ma non, anche, la ricezione di tale comunicazione, da parte del medesimo ricorrente).
Anche il corrispondente motivo si prospetta, quindi, fondato e pertanto tale da sorreggere, anche in sé considerato, la presente pronuncia di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate, come in dispositivo, con attribuzione al difensore del ricorrente che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c., sia pure compensate per la metà, in ragione dell’essere la pronuncia fondata, in parte, sull’effetto retroattivo della citata sentenza della Consulta, emessa successivamente all’emanazione del decreto gravato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, di spese e compensi di lite, che – compensati per la metà – liquida in € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge e restituzione del contributo unificato nei limiti di quanto effettivamente versato, con attribuzione al difensore del ricorrente, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
PA ER, Presidente, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
Gianluca Amenta, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PA ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.