Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00244/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00341/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 341 del 2025, proposto da Eos San Severo 1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V Procedure di Valutazione via e Vas, Commissione Tecnica Pnrr-Pniec, Soprintendenza Speciale per il Pnrr, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero della cultura, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
-dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza avanzata in data 22.03.2024 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico denominato “Del Trio”, costituito da 18 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 108 MW, da realizzarsi nel Comune di San Severo (FG), con opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Lucera (FG);
PER LA NN
-dell’Amministrazione resistente a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. AR Dibello e uditi l'avv. Filippo Maria Caiuli, su delega dell'avv. Andrea Sticchi Damiani, per la ricorrente, e l'avv. dello Stato Lydia Fiandaca, per la difesa erariale;
1.- Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Eos San Severo 1 s.r.l. ha domandato l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza avanzata in data 22.03.2024 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico denominato “Del Trio”, costituito da 18 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 108 MW, da realizzarsi nel Comune di San Severo (FG), con opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Lucera (FG); ha altresì chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006.
2.- Deduce in fatto la ricorrente
-che con nota del 22.03.2024, la Eos San Severo 1 S.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, la “Società” o la “ricorrente”) ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“AS”), istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”) ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 152/2006 (“TUA”), per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico denominato “Del Trio”, costituito da 18 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 108 MW, da realizzarsi nel Comune di San Severo (FG), con opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Lucera (FG); (d’ora innanzi, per brevità, anche “Progetto” o “Impianto”);
-che il Progetto è strategico per il raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed euro-unitari, di massima diffusione di produzione di energia da fonte rinnovabile, così come previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”), ed è infatti qualificato come opera di “pubblica utilità”, “indifferibile ed urgente”, ai sensi degli artt. 12, co. 1, del D.Lgs. n. 387/2003 e 7-bis, co. 2-bis, del TUA e, ancora, l’impianto costituisce un’opera strategica ai fini dell’implementazione del PNIEC e del PNRR ai sensi dell’art. 7-bis del TUA, essendo incluso nell’elenco di cui all’Allegato I-bis alla Parte Seconda del TUA (punto 1.2.1); in ultima analisi, l’Impianto risulta prioritario ai sensi dell’art. 8, co. 1-bis del TUA, presentando una potenza di gran lunga superiore a 70 MW;
-che in data 19.06.2024, verificata la completezza della documentazione trasmessa ai fini della procedibilità dell’istanza, il AS pubblicava l’avviso al pubblico (doc. 1), assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni e la trasmissione dei pareri da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;
-che la fase di consultazione del pubblico terminava, dunque, in data 19.07.2024;
-che, a partire da tale momento, si è registrato un ingiustificato stallo nel procedimento de quo, non essendo stato ancora acquisito il parere di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (d’ora innanzi, per brevità, “CT PNRR-PNIEC”) conseguendone che, a distanza di otto mesi dalla data di pubblicazione della documentazione inerente al Progetto e del relativo avviso al pubblico, il procedimento, per ragioni non riconducibili a una condotta inerte della Società proponente, risulta in perdurante “istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC”.
3.- Tanto premesso in fatto, la società in considerazione del carattere perentorio dei termini previsti dall’art. 25, co. 7, TUA., ha chiesto al T.A.R. di accertare l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione resistente, condannando quest’ultima a provvedere, per i seguenti motivi: I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 23 e 25 del D. Lgs. N. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22 del D.lgs. 199/2021. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 6 della L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del Regolamento UE/2022/2057. Violazione dell’effetto utile derivante dalla Direttiva UE 2023/2413 – Red III.
4.- Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica si è costituito in giudizio con atto di stile.
5.- La controversia è passata in decisione alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
6.- L’obbligo di avviare e concludere il procedimento di compatibilità ambientale, nonché la conseguente illegittimità dell’inerzia serbata dal AS in tale procedura, discendono anzitutto dall’art. 25 TUA. Tale disposizione detta una precisa scansione temporale per i progetti di cui all’art. 8, co. 2-bis, del TUA (“progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, individuati nell’allegato I-bis al presente decreto, e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto”), categoria cui appartiene il Progetto oggetto della presente azione.
7.- Segnatamente, l’art. 25 TUA prevede:
a) al comma 2-bis, che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC “si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”;
b) al comma 7, che “[t]utti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
7.1.- Il giudice amministrativo, accertando l’illegittimità del contegno inerte del AS nell’ambito di una procedura ambientale ai sensi degli artt. 23 e ss. del TUA, ha chiarito che “Il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio in coerenza con il particolare favor riconosciuto alla fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall’ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, nn. 21427/2024; 12670/2024; sulla perentorietà dei termini si veda anche T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, nn. 625/2025, 668/2025, 1866/2025, 3036/2025; T.A.R. Lazio, Latina, n. 773/2024; T.A.R. Toscana, sez. II, n. 10/2025; T.AR. Napoli, sez. VII, n. 6108/2024, 612/2025; T.A.R. Bari, Sez. II, nn. 1242/2024, 1264/2024, 1265/2024; T.A.R. Molise, sez. I, n. 175/2024, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, nn. 1728/2024, 3383/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. 588/2024; T.A.R. Sardegna, nn. 436/2024, 709/2024, 711/2024, 727/2024, 738/2024, 739/2024, 745/2024). È stato, infatti, precisato che “ La disciplina vigente annette tuttora, dunque, una ferma natura perentoria ai termini tesi a scandire le fasi del procedimento di V.I.A. anche in rapporto ai progetti (della più diversa potenza) da istruirsi da parte della Commissione Tecnica PNRR-PIEC. Disciplina preordinata, invero, ad assicurare l’essenziale valore della certezza dei tempi di gestione delle incombenze di settore da parte delle Autorità titolari dei relativi procedimenti e del correlativo potere di provvedere, “che non può essere eliso dalla emergenza di difficoltà operative che spetta alla stessa Amministrazione risolvere” (T.A.R. Campania Napoli, n. 2204/2024 cit.)” (cfr. T.A.R. Molise, sez. I, n. 175/2024). In tale contesto, dunque, a nulla rileva il fatto che le Amministrazioni competenti siano chiamate a pronunciarsi su un gran numero di procedimenti, posto che tale elemento integra “ una mera questione organizzativa interna alle amministrazioni coinvolte, che non può ridondare a danno del privato istante né giustificare uno “sforamento” dei tempi normativamente imposti” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 12670/2024; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 3707/2024; ibidem, n. 2204/2024). In questi termini, si è espresso anche il Consiglio di Stato, ribadendo che “ Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori” (art. 25, comma 7, cod. amb.) e che le norme del codice dell’ambiente “possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi ” (art. 3-bis, comma 3, cod. amb.), la cui disposizione è volta ad escludere l’operatività del criterio generale dell’abrogazione delle leggi “per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti” (art. 15 disp. prel. cod. civ.)” e chiarendo che una deroga alla natura perentoria dei termini non potrebbe desumersi neppure dall’introduzione del criterio di priorità della trattazione delle istanze di cui all’art. 8 del TUA. “Una conferma in tal senso, peraltro”, sottolinea il Collegio, “è arrivata da parte dello stesso legislatore, il quale, con la recente novella normativa proprio in tema di ordine di trattazione dei c.d. progetti prioritari (d.l. 17 ottobre 2024, n. 153, sebbene in attesa di conversione), ha precisato che tale nuova disciplina “non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare” (art. 8, comma 1-ter, cod. amb., comma introdotto dal d.l. n. 153 del 2024)” (Cons. Stato, sent. nn. 9737/2024, 9777/2024).
8.- Dall’obbligo del rispetto dei termini prescritti per le fasi del procedimento di che trattasi discende “ l’obbligo di concludere il procedimento, con definizione del procedimento attivato con l’istanza inevasa (arg. ex T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III,28 maggio 2018, n. 1196; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 24 gennaio 2018, n.493; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 25 giugno 2015, n. 654)”, in quanto “ solo l’emanazione di un provvedimento espresso (di accoglimento ovvero di rigetto), che concluda il procedimento avviato con l’istanza dell’interessato, può determinare il soddisfacimento dell’interesse pretensivo azionato con la domanda giudiziale avverso il silenzio (cfr. T.R.G.A., sez. aut. Bolzano, 16 maggio 2019, n. 108). Invero, la mancata emissione del provvedimento conclusivo, di accoglimento o di rigetto, della domanda realizza il presupposto sostanziale del silenzio-inadempimento, azionabile ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. per violazione dell’obbligo di provvedere a fronte della richiesta del privato, ossia di adottare un provvedimento amministrativo autoritativo, in ossequio al precetto dell’art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 1 febbraio2021, n. 653)” (T.A.R. Sicilia, Catania, sent. nn. 1620 e 1622 del 15.06.2022, con cui il Giudice amministrativo ha conseguentemente “ ritenuto che il ricorso – richiamata la condivisibile giurisprudenza di cui si è dato conto – vada accolto, perché il procedimento non risulta ancora essere stato definito con un provvedimento conclusivo […]”; cfr. altresì, T.A.R. Basilicata, Sez. I, n. 411/2021).
9.- Deve pertanto ritenersi illegittimo un atto di arresto procedimentale quale quello in esame, posto che nel caso in cui il procedimento di VIA statale si trovi nello stato di “Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC – si è al cospetto di una inerzia della Pubblica amministrazione sanzionabile con ricorso al rito del silenzio di cui agli articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo. Non è un caso che il G.A., ai fini dell’individuazione del soggetto tenuto a provvedere, abbia accordato rilievo al fatto che la pratica risultava “ancora in fase di istruttoria presso la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC; quest’ultima, per espressa disposizione normativa, è definita quale articolazione “posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica” ai sensi dell’art. 8 comma 2 bis D. Lgs. 152/2006, oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – AS: tale elemento consente di collocare il segmento istruttorio procedimentale in questione nella piena signoria del AS”.
10.- Venendo al caso oggetto del presente giudizio e recependo le linee ermeneutiche tracciate dal G.A., emerge che tutti i termini perentori fissati dalla legge per la definizione della procedura di VIA risultano illegittimamente disattesi. In particolare, risultano spirati entrambi i termini perentori previsti dalla normativa ai fini del rilascio del parere della CT PNRR-PNIEC e della predisposizione dello schema di provvedimento di VIA e, nello specifico, risultano scaduti: in data 18.08.2024, il termine di trenta giorni dalla conclusione della prima fase di consultazione del pubblico (19.07.2024);
- in data 28.10.2024, il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione del primo avviso al pubblico e della relativa documentazione (19.06.2024), senza che l’Amministrazione rispettasse la prescrizione normativa di cui all’art. 25 TUA. In questa prospettiva, risulta evidente l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione resistente che, nonostante l’ampio decorso dei termini di cui all’art. 25 TUA, non ha ancora concluso il procedimento di VIA attivato dalla Società. A seguito dell’istanza della Società, infatti, l’Amministrazione procedente sebbene abbia avviato correttamente e doverosamente il procedimento, ha poi illegittimamente causato l’arresto dello stesso, senza provvedere allo svolgimento dell’istruttoria preordinata alla definizione della procedura. Va pertanto stigmatizzato l’arbitrario e ingiustificato rifiuto di esercitare il potere di cui l’Amministrazione resistente è titolare, in violazione dei termini perentori previsti dall’art. 25, del TUA.
11.- Va d’altra parte rilevato che l’obbligo di avviare (e poi concludere) il procedimento di VIA statale, e la conseguente illegittimità dell’inerzia serbata dal AS, discendono anche dai principi generali dell’azione amministrativa codificati dall’art. 2 della L. n. 241/90. Dall’esame della disposizione normativa richiamata si desume che ogni qualvolta il privato rivolga alla Pubblica amministrazione un’istanza di natura pretensiva con caratteristiche di ragionevolezza quest’ultima è obbligata a dare ad essa riscontro sia attraverso l’adozione di atti di natura istruttoria, sia portando a conclusione il relativo procedimento amministrativo con un provvedimento espresso.
12.- In questi termini, il ricorso è meritevole di accoglimento. Consegue da tanto l’illegittimità dell’inerzia serbata dal AS e dalla CT PNRR-PNIEC a fronte dell’istanza di VIA ex art. 23 TUA presentata dalla Società. Deve dunque condannarsi il AS e, per esso, la Commissione Tecnica a rilasciare i provvedimenti di competenza ex artt. 23 e 25 TUA e, nella specie, a concludere il procedimento nel termine di giorni 60 dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
13. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Mase e alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di provvedere al rilascio dei provvedimenti di competenza nel termine di giorni sessanta dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Condanna il Mase al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura complessiva di € 1.000,00, in favore della ricorrente, oltre al recupero del contributo unificato e agli accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO AN, Presidente
AR Dibello, Consigliere, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR Dibello | IO AN |
IL SEGRETARIO