CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AS GIULIANO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 690/2024 depositato il 14/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.ISCR.I n. 29676202300000658000 IRPEF-ALTRO 2013
- COM.PREV.ISCR.I n. 29676202300000658000 IRPEF-ALTRO 2014
- COM.PREV.ISCR.I n. 29676202300000658000 IRPEF-ALTRO 2015
- COM.PREV.ISCR.I n. 29676202300000658000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3063/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Tutte le parti presenti insistono in quanto chiesto e dedotto nei propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676202300000658000 notificata in data 19/01/2024 e atti alla stessa presupposti convenendo in giudizio:
1. Agenzia delle Entrate – Riscossione;
2. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo;
3. Comune di Palermo
Trattasi di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676202300000658000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER), riferita a quattro cartelle di pagamento per IRPEF, addizionali e TARES, per gli anni 2013, 2014 e 2015, per un totale complessivo di € 138.673,82.
Secondo il ricorrente, i debiti sarebbero riferibili al padre, Sig. Nominativo_1, deceduto nel 2017, dal quale egli, insieme agli altri coeredi, avrebbe rinunciato all'eredità (atto notarile del 28/02/2017).Inoltre nel
2024 rinunziò all'eredità della madre.
I oltre deduce i seguenti motivi di ricorso
1. Carenza di esecutività dei ruoli per mancata sottoscrizione (art. 12, DPR 602/73).
2. Mancata notifica delle cartelle sottostanti (art. 50, DPR 602/73).
3. Insussistenza del presupposto soggettivo del tributo, per effetto della rinuncia all'eredità paterna.
4. Vizio di motivazione della comunicazione preventiva e violazione degli artt. 10 Statuto del contribuente e
1 L. 241/1990.
5. Mancata allegazione degli atti richiamati nella motivazione (art. 7 Statuto del contribuente).
6. Mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e presunte irregolarità negli stessi.
7. Intervenuta prescrizione degli interessi (art. 2948 c.c. e art. 20 D.Lgs. 472/97). L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel proprio atto di risposta, sostiene la piena legittimità delle cartelle presupposte, della procedura di iscrizione ipotecaria e della qualità di “possessore” dell'immobile ai fini del tributo TARES/TARI da parte del ricorrente. L'ente rileva inoltre che, nel periodo 2013-2018, il contribuente risultava stabile residente nell'immobile oggetto dei tributi comunali. Sostiene la corretta notifica degli atti, la legittimità della richiesta impositiva, la sussistenza del possesso dell'immobile da parte del ricorrente e quindi del relativo obbligo tributario per i tributi comunali.
L'agenzia delle Entrate esponeva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Comune di Palermo rilevava che la cartella di pagamento n. 29620220066695361000 per TARES 2013, relativa all'immobile sito a Palermo in Indirizzo_1 - l'unica di competenza del Comune di Palermo
- è stata impugnata dal Sig. Ricorrente_1 con ricorso iscritto al RGR 4237/2023, definito con sentenza n. 1594/06/2024 (ALL. A), che ha rigettato il ricorso condannando il ricorrente alle spese del giudizio, così motivando:“La TARES, ossia il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU,
TIA1, TIA2) era vigente nel 2013 ed è stata poi sostituita, dal 2014, dalla TARI, in base alla legge 27 dicembre
2013 n. 147. Essa, ai sensi dell'art. 1, comma 642, della L. 147/2013, era dovuta da chiunque possedesse o detenesse, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Nel caso di specie il Comune ha prodotto in giudizio la sentenza n. 2246/2021 con la quale questa
Corte ha accertato l'obbligo del ricorrente di pagare l'imposta per gli anni 2013/2019 stante che egli, pur non essendone proprietario, risiede nell'immobile di cui trattasi. Inoltre il Comune ha prodotto un certificato anagrafico del ricorrente dal quale risulta egli risiede in tale immobile dal 1997. Tale sentenza e tale certificato non sono stati contestati dal ricorrente”.
La parte ricorrente depositava memoria illustrativa insistendo nei motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Inammissibilità per tardiva (omessa) impugnazione delle cartelle presupposte.
Dalla documentazione acquisita (Allegati 2–3) risulta che le cartelle di pagamento nn.
29620180042191250502, 29620180057999230502, 29620180060678842502 sono state notificate il
24/06/2019 e la cartella n. 29620220066695361000 è stata notificata il 14/02/2023. Il ricorrente non le ha impugnate nei 60 giorni previsti dall'art. 21 D.lgs. 546/1992.
La mancata impugnazione rende le cartelle definitive e preclude di far valere, tramite l'impugnazione di un atto meramente consequenziale (comunicazione preventiva di ipoteca), vizi propri degli atti presupposti ormai irretrattabili. Pertanto, tutti i vizi relativi alle cartelle esposti in ricorso (punti da 1 a 7) non possono essere esaminati. Infatti, le deduzioni del ricorrente (sottoscrizione dei ruoli, motivazione, prescrizione interessi, rinunce ereditarie, ecc.), come articolate negli Allegati 1 e 4, restano assorbite dall'inammissibilità del ricorso per tardività della contestazione degli atti presupposti.
Impossibilità di contestare l'atto presupposto per il tramite dell'atto consequenziale.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (art. 77 DPR 602/1973) non ha contenuto impositivo autonomo e non può essere utilizzata per riaprire termini o traslare contestazioni sui ruoli/cartelle divenuti definitivi.
Si compensano le spese attesa la particolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e compensa tra le parti le spese di lite
Palermo, 9.12.25
Il Presidente
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AS GIULIANO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 690/2024 depositato il 14/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.ISCR.I n. 29676202300000658000 IRPEF-ALTRO 2013
- COM.PREV.ISCR.I n. 29676202300000658000 IRPEF-ALTRO 2014
- COM.PREV.ISCR.I n. 29676202300000658000 IRPEF-ALTRO 2015
- COM.PREV.ISCR.I n. 29676202300000658000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3063/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Tutte le parti presenti insistono in quanto chiesto e dedotto nei propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676202300000658000 notificata in data 19/01/2024 e atti alla stessa presupposti convenendo in giudizio:
1. Agenzia delle Entrate – Riscossione;
2. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo;
3. Comune di Palermo
Trattasi di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676202300000658000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER), riferita a quattro cartelle di pagamento per IRPEF, addizionali e TARES, per gli anni 2013, 2014 e 2015, per un totale complessivo di € 138.673,82.
Secondo il ricorrente, i debiti sarebbero riferibili al padre, Sig. Nominativo_1, deceduto nel 2017, dal quale egli, insieme agli altri coeredi, avrebbe rinunciato all'eredità (atto notarile del 28/02/2017).Inoltre nel
2024 rinunziò all'eredità della madre.
I oltre deduce i seguenti motivi di ricorso
1. Carenza di esecutività dei ruoli per mancata sottoscrizione (art. 12, DPR 602/73).
2. Mancata notifica delle cartelle sottostanti (art. 50, DPR 602/73).
3. Insussistenza del presupposto soggettivo del tributo, per effetto della rinuncia all'eredità paterna.
4. Vizio di motivazione della comunicazione preventiva e violazione degli artt. 10 Statuto del contribuente e
1 L. 241/1990.
5. Mancata allegazione degli atti richiamati nella motivazione (art. 7 Statuto del contribuente).
6. Mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e presunte irregolarità negli stessi.
7. Intervenuta prescrizione degli interessi (art. 2948 c.c. e art. 20 D.Lgs. 472/97). L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel proprio atto di risposta, sostiene la piena legittimità delle cartelle presupposte, della procedura di iscrizione ipotecaria e della qualità di “possessore” dell'immobile ai fini del tributo TARES/TARI da parte del ricorrente. L'ente rileva inoltre che, nel periodo 2013-2018, il contribuente risultava stabile residente nell'immobile oggetto dei tributi comunali. Sostiene la corretta notifica degli atti, la legittimità della richiesta impositiva, la sussistenza del possesso dell'immobile da parte del ricorrente e quindi del relativo obbligo tributario per i tributi comunali.
L'agenzia delle Entrate esponeva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Comune di Palermo rilevava che la cartella di pagamento n. 29620220066695361000 per TARES 2013, relativa all'immobile sito a Palermo in Indirizzo_1 - l'unica di competenza del Comune di Palermo
- è stata impugnata dal Sig. Ricorrente_1 con ricorso iscritto al RGR 4237/2023, definito con sentenza n. 1594/06/2024 (ALL. A), che ha rigettato il ricorso condannando il ricorrente alle spese del giudizio, così motivando:“La TARES, ossia il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU,
TIA1, TIA2) era vigente nel 2013 ed è stata poi sostituita, dal 2014, dalla TARI, in base alla legge 27 dicembre
2013 n. 147. Essa, ai sensi dell'art. 1, comma 642, della L. 147/2013, era dovuta da chiunque possedesse o detenesse, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Nel caso di specie il Comune ha prodotto in giudizio la sentenza n. 2246/2021 con la quale questa
Corte ha accertato l'obbligo del ricorrente di pagare l'imposta per gli anni 2013/2019 stante che egli, pur non essendone proprietario, risiede nell'immobile di cui trattasi. Inoltre il Comune ha prodotto un certificato anagrafico del ricorrente dal quale risulta egli risiede in tale immobile dal 1997. Tale sentenza e tale certificato non sono stati contestati dal ricorrente”.
La parte ricorrente depositava memoria illustrativa insistendo nei motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Inammissibilità per tardiva (omessa) impugnazione delle cartelle presupposte.
Dalla documentazione acquisita (Allegati 2–3) risulta che le cartelle di pagamento nn.
29620180042191250502, 29620180057999230502, 29620180060678842502 sono state notificate il
24/06/2019 e la cartella n. 29620220066695361000 è stata notificata il 14/02/2023. Il ricorrente non le ha impugnate nei 60 giorni previsti dall'art. 21 D.lgs. 546/1992.
La mancata impugnazione rende le cartelle definitive e preclude di far valere, tramite l'impugnazione di un atto meramente consequenziale (comunicazione preventiva di ipoteca), vizi propri degli atti presupposti ormai irretrattabili. Pertanto, tutti i vizi relativi alle cartelle esposti in ricorso (punti da 1 a 7) non possono essere esaminati. Infatti, le deduzioni del ricorrente (sottoscrizione dei ruoli, motivazione, prescrizione interessi, rinunce ereditarie, ecc.), come articolate negli Allegati 1 e 4, restano assorbite dall'inammissibilità del ricorso per tardività della contestazione degli atti presupposti.
Impossibilità di contestare l'atto presupposto per il tramite dell'atto consequenziale.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (art. 77 DPR 602/1973) non ha contenuto impositivo autonomo e non può essere utilizzata per riaprire termini o traslare contestazioni sui ruoli/cartelle divenuti definitivi.
Si compensano le spese attesa la particolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e compensa tra le parti le spese di lite
Palermo, 9.12.25
Il Presidente