Ordinanza collegiale 5 settembre 2025
Ordinanza cautelare 30 settembre 2025
Ordinanza collegiale 24 novembre 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 19/03/2026, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00557/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02191/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2191 del 2025, proposto da Fater S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A03DEBD617, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino e Alessandro Vitali Casanuova, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Regione Toscana, non costituito in giudizio;
ES Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Iaria, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
nei confronti
NT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Angelo Cassamagnaghi e Anna Cristina Salzano, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
Essity Italy S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe La Rosa e Gianluigi Delle Cave, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
Serenity S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Patelli e Ruggero Tumbiolo, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione dell’Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR) n. 246 del 18.06.2025, pubblicata sull’albo pretorio il 19.06.2025, con cui è stato aggiudicato il lotto n. 1 (CIG A03DEBD617) della procedura aperta suddivisa in tre lotti volta alla sottoscrizione di un accordo quadro multifornitore per l’“ Affidamento della fornitura territoriale e ospedaliera di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza, per i fabbisogni degli enti del Servizio sanitario regionale della Regione Toscana e servizio di consegna domiciliare ” (CUI 2022-099-0012), ai primi tre classificati, ossia Essity S.p.A., Serenity S.p.A., e NT S.p.A.;
- in parte qua del disciplinare di gara, ove interpretabile nell’ottica di consentire alla Commissione giudicatrice di poter discrezionalmente valutare l’integrazione dell’ipotesi di esclusione di cui agli artt. 17 e 22 della lex specialis di gara;
- in parte qua , di tutti i verbali di gara, ivi compresi quello del 06.05.2025, relativo all’apertura delle offerte economiche, nonché quello del 28.05.2025, relativo alla verifica di congruità delle offerte, nella parte in cui la Commissione giudicatrice non ha ritenuto di escludere, in frontale contrasto con gli artt. 17 e 22 del disciplinare di gara, la NT S.p.A. nonostante quest’ultima abbia presentato, per prodotti aventi pari grado di assorbenza, prezzi differenti;
- del verbale di gara del 04.03.2025 e del relativo allegato, con cui la Commissione giudicatrice, nell’assegnare i coefficienti riferiti alle valutazioni previste nell’Allegato “ Protocollo Test in uso B3 ”, ha formalizzato le risultanze dei “ Test in uso di ausili per incontinenza urinaria severa sul modello mutandina grande, affidati alla Società DOXA Spa ”, nella parte in cui, ad oggi, non sono noti né conosciuti i diari compilati dai caregivers nei giorni di prova in tutte le strutture oggetto di test;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ove lesivo;
per la declaratoria di inefficacia dell’accordo quadro e/o dei singoli contratti specifici/ordinativi di fornitura relativi al lotto n. 1 che, nelle more della definizione del giudizio, dovessero essere stipulati;
per la condanna della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 124 del c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica ovvero, in via subordinata, al risarcimento per equivalente monetario di tutti i danni subiti e subendi da Fater S.p.A.;
per l’esibizione ex artt. 64 e 116 c.p.a.:
della documentazione oggetto dell’istanza di accesso agli atti trasmessa da Fater S.p.A. ad ES in data 25.06.2025, con particolare riguardo a quelli attinenti ai test condotti, sui prodotti forniti dagli operatori economici, da Doxa Pharma s.r.l..
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da NT S.p.A. il 02.09.2025:
per l’annullamento in via incidentale, previa sospensiva:
- degli artt. 17 e 22 del disciplinare di gara (doc. 1) e del documento “ LOTTO 1_Dett_eco_Costo forf_giorn_assistito C.1.1_RETTIFICATO ” (doc. 2), ove interpretabili nel senso di imporre, a pena di esclusione, l’applicazione del medesimo prezzo per i “Kit tipo” relativi a diversi livelli di incontinenza che comprendano al loro interno il medesimo prodotto unitamente ad altri e diversi prodotti;
- dei chiarimenti resi da ES (doc. 3), ed in particolare dei chiarimenti 17 - prima parte - n. 2 (risposta PI005737-24) (doc. 4) e 29 - settima precisazione (risposta PI009832-24) (doc. 5), sempre ove interpretabili nel senso sopra indicato;
nonché:
- degli atti e dei verbali di gara, nella parte in cui ES ha ammesso, e comunque non ha ritenuto di escludere, l’offerta di Fater S.p.A., ivi comprese, in particolare, la Determinazione n. 864/2024 (doc. 6) e, in quanto occorra, la Deliberazione del Direttore Generale di ES n. 246 del 18 giugno 2025 ed annessi verbali (doc. 7);
- di ogni atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché, ai sensi dell’art. 116 c.p.a.:
- per l’annullamento della nota ES prot. n. 40020 in data 30 luglio 2025 (doc. 8) di parziale diniego all’istanza di accesso presentata da NT S.p.A. in data 16 luglio 2025;
- di ogni atto e/o provvedimento ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale;
e per l’accertamento e la dichiarazione, anche ai sensi dell’art. 53 d. Lgs. 50/2016 e degli artt. 22 e ss. l. 241/1990, del diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti con l’istanza di accesso trasmessa in data 16 luglio 2025 e per la condanna di ES a rilasciare copia dei documenti ivi richiesti.
Visti il ricorso, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NT S.p.A., di Essity Italy S.p.A., di Serenity S.p.A. e di ES - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa FA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con le determine n. 1629 del 19.12.2023 e n. 1673 del 28.12.2023 l’Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR) ha indetto una procedura di gara aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 volta alla sottoscrizione di un accordo quadro multifornitore per l’affidamento della fornitura territoriale e ospedaliera di ausili per incontinenza, con sistema ad assorbenza, per i fabbisogni degli enti del servizio sanitario regionale della Regione Toscana e del servizio di consegna domiciliare. La gara è stata suddivisa in tre lotti ed è stato stabilito il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Con riferimento al lotto 1, relativo alla “ Fornitura ausili incontinenza con sistema ad assorbenza e prestazioni accessorie per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie ed Enti della Regione Toscana in ambito ospedaliero e domiciliare - Adulti ” il disciplinare di gara prevedeva l’aggiudicazione in favore dei concorrenti che avessero presentato le prime tre migliori offerte.
3. Con delibera del Direttore Generale di ES n. 246 del 18.06.2025 la gara, per il lotto 1, è stata aggiudicata ai primi tre operatori classificati, ossia, nell’ordine: Essity S.p.A., Serenity S.p.A. e NT S.p.A..
4. Con ricorso principale depositato in data 29.07.2025 Fater S.p.A., collocatasi al quarto posto, ha chiesto l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, degli atti indicati in epigrafe per i seguenti motivi:
“ 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 22 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione del principio della par condicio e buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta”.
“2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dell’art. 22 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione del principio di unicità dell’offerta e della par condicio, nonché del divieto di offerte condizionate. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta”.
5. Si sono costituite in giudizio ES, NT S.p.A. e Serenity S.p.A. per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto per infondatezza. ES ha anche eccepito l’inammissibilità del gravame che contesta la violazione dell’art. 17 del disciplinare di gara e ne fornisce un’interpretazione differente rispetto a quella indicata dall’amministrazione in risposta al chiarimento PI005737-24, senza tuttavia aver proposto impugnazione nei confronti di detto chiarimento.
6. In data 2.09.2025 NT S.p.A. ha poi depositato ricorso incidentale (subordinato), con richiesta di concessione delle misure cautelari e con istanza ex art. 116 cod. proc. amm., per impugnare i provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi:
“ II.1. Primo motivo di ricorso incidentale (subordinato): violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, e di libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost.. Violazione degli artt. da 1 a 5, nonché degli artt. 10 e 108 D. Lgs. 36/2023. Violazione del principio del buon andamento e dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere: illogicità”.
II.2. Secondo motivo di ricorso incidentale: violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del disciplinare, del par. 3 del capitolato tecnico prestazionale, degli artt. 10 e 19, nonché degli allegati II e IV del Regolamento 2017/745, e della norma EN ISO 15223-1:2021. Eccesso di potere: erroneità, difetto di istruttoria”.
6.1. Inoltre, con riferimento all’istanza ex art. 116 cod. proc. amm., NT S.p.A. ha articolato il seguente motivo: “ Motivo: violazione degli artt. 16 e 25 del disciplinare, degli artt. 24, 97 c. 2 Cost. e 1, 3, 6, 22, 24 e 25 L. 241/1990. Violazione dell’art. 53 D. Lgs. 50/2016, violazione del regolamento per la disciplina di accesso ai documenti amministrativi. Violazione dell’art. 24 Cost. e delle direttive 2007/66/CE e 665/1989/CEE; difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Manifesta ingiustizia. Sviamento ” .
7. Con ordinanza collegiale n. 1471/2025, adottata all’esito della camera di consiglio del 4.09.2025 fissata per la trattazione della domanda cautelare chiesta da Fater S.p.A., questo Tribunale ha rinviato la discussione all’udienza del 24.09.2025 per consentire - nel rispetto dei termini a difesa di tutte le parti - la trattazione della domanda cautelare con quella proposta (in via subordinata) da NT S.p.A. nel ricorso incidentale, depositato il 2.09.2025.
8. Si è costituita in giudizio anche Essety S.p.A. per resistere al ricorso incidentale e alla domanda ex art. 116 cod. proc. amm. ivi formulata anche nei confronti dell’offerta tecnica di Essity Italy S.p.A..
9. In vista dell’udienza camerale del 24.09.2025 le parti hanno depositato memorie difensive.
10. Alla camera di consiglio del 24.09.2025 Fater S.p.A. ha ribadito la rinuncia alla domanda di accesso ai documenti amministrativi ex art. 116 c.p.a., già formalizzata in atti (con memoria del 22.09.2025), dichiarandosi soddisfatta di quanto osteso dall’amministrazione in data 18.07.2025. Inoltre, NT S.p.A. ha rinunciato alla domanda di accesso agli atti ex art. 116 cod. proc. amm., limitatamente alla documentazione di Essety S.p.A. e di Serenity S.p.A., insistendo invece per l’accoglimento della domanda ex art. 116 cod. proc. amm. formulata nei confronti della documentazione di Fater S.p.A. e, dunque, insistendo per la fissazione della camera di consiglio per la trattazione della domanda di accesso ai documenti amministrativi.
11. Con ordinanza n. 553 del 30.09.2025 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese di lite e ha fissato la camera di consiglio del 5.11.2025 per la trattazione della domanda di accesso formulata dal ricorrente incidentale ai sensi dell’art. 116 D. Lgs. n. 104/2010.
12. Le parti hanno scambiato memorie difensive.
13. Alla camera di consiglio del 5.11.2025 è stata trattata la domanda di accesso ai documenti amministrativi formulata da NT S.p.A. e il Collegio si è riservato di decidere.
14. Con ordinanza n. 1883 del 24.11.2025 questo TAR ha, in parte dichiarato improcedibile e in parte ha accolto la domanda di accesso agli atti presentata dalla ricorrente incidentale, compensando le spese di lite.
15. Le parti hanno scambiato memorie difensive e di replica ai sensi dell’art. 73 D. Lgs. n. 104/2010.
16. In vista dell’udienza pubblica del 4.03.2026 i difensori di tutte le parti hanno depositato istanza di decisione sugli scritti e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. Reputa anzitutto il Collegio di dover esaminare in via prioritaria il ricorso principale (sentenza CGUE 5.09.2019 (C-338/2018); Cons. di Stato, Ad. Pl., 6/2018), in omaggio al principio di effettività della tutela e atteso il carattere espressamente condizionato del ricorso incidentale presentato da NT S.p.A. (che ha sollevato un motivo “ condizionato” e un motivo escludente). Deve infatti trovare applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “ trattandosi di gravami incrociati escludenti, a prescindere dal numero dei concorrenti partecipanti alla gara e dall’ordine di esame delle impugnazioni, il ricorso principale, come integrato dai motivi aggiunti, e quello incidentale vanno entrambi esaminati (cfr. Corte di Giustizia UE, Sez. X, 5 settembre 2019 resa nella causa C-333/18; Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 luglio 2020 n. 4431);
- il ricorso principale, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere scrutinato per primo, dovendosi considerare che la sua eventuale infondatezza può determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale, ciò in quanto l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, mentre, al contrario, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 10 febbraio 2021 n. 1246) ” (così TAR Campania, sez. III, 02.08.2023, n. 4723) e, anche di recente, “ La giurisprudenza ha infatti ritenuto che, laddove sia il ricorso principale che quello incidentale contengono cause reciprocamente escludenti, si impone, in ossequio al principio di economia dei mezzi processuali, la prioritaria trattazione del gravame principale poiché, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe per contro di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale (in termini, ex multis , Cons. Stato, sez. V, 3 marzo 2022, n.1536) 15. Alla stessa conclusione di improcedibilità dell’appello incidentale potrebbe peraltro pervenirsi laddove il ricorso principale venga accolto per motivi non comportanti in via automatica l’esclusione, ma la riedizione del potere (cfr. secondo motivo di appello), spettando la determinazione degli effetti delle censure sollevate, laddove non si ravvisi extrapetizione, avendo la parte richiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, al giudice (cfr. Cons. Stato, 13 ottobre 2022, n, 08735 ” (così Consiglio di Stato, sez. V, 05.09.2025, n. 7226).
2. Passando a trattare il ricorso principale, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata da ESTAR stante l’infondatezza, nel merito, del gravame, in attuazione del criterio della ragione più liquida, corollario del principio di economia dei mezzi processuali (così Cons. Stato, Ad. Pl., n. 5/2015).
3. Con la prima censura parte ricorrente contesta la mancata esclusione dalla procedura di gara dell’aggiudicataria NT S.p.A., nonostante la stessa abbia presentato un’offerta non conforme agli artt. 17 e 22 del disciplinare di gara.
3.1. In particolare, il citato art. 17, rubricato “ Offerta economica ”, prevede, con riferimento al lotto 1, che il concorrente debba compilare tutte le celle con sfondo bianco della tabella 2, indicando almeno il grado di assorbenza appropriato, come indicato nella tabella 2.1. per ogni livello di incontinenza e che “ nel caso siano proposti ausili aventi identico grado di assorbenza non potrà essere indicato un importo differente per ciascuno di questi (pannolone a mutandina), a pena di esclusione” . In aggiunta, l’art. 22 del disciplinare stabilisce l’esclusione dell’offerta in caso di “ presentazione di offerte … irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara ”.
3.2. La ricorrente sostiene che dalla lettura delle norme citate se ne deve trarre che, quale che fosse la taglia del prodotto offerto, a parità di grado di assorbenza del singolo prodotto, ciascun concorrente avrebbe dovuto indicare un unico importo, a pena di esclusione. Ne consegue la non conformità dell’offerta economica presentata da NT S.p.A. che ha offerto, relativamente agli ID 1.1 (pannolone mutandina misura piccola, incontinenza lieve) e ID 1.4 (pannolone a mutandina misura piccola, incontinenza media) il medesimo prodotto Egosan Natural Comfort Vita Soft Extra - taglia small, applicando prezzi differenti; parimenti NT S.p.A. ha fatto con riferimento agli ID 1.7 (pannolone mutandina misura piccola, incontinenza grave) e ID 1.10 (pannolone mutandina misura piccola, incontinenza gravissima) per i quali ha offerto il medesimo prodotto Egosan Natural Comfort Vita Soft Maxi - taglia small a prezzi differenti. In particolare, evidenzia la ricorrente, che - come emerge dal modulo di offerta economica denominato “LOTTO 1_Dett_eco_Costo forf_giorn_assistito C.1.1_RETTIFICATO” NT S.p.A. ha offerto prezzi differenti (Tabella 2, ID1, ID2, ID3, ID4) per prodotti aventi lo stesso grado di assorbenza. La mancata rispondenza dell’offerta economica alle previsioni di gara imponeva quindi, secondo Fater S.p.A., l’esclusione di NT S.p.A. dalla procedura.
4. Il ricorrente precisa che tali aspetti sono stati oggetto anche di apposita richiesta di chiarimento all’amministrazione: nel quesito PI005262-24 è infatti precisato che la classificazione dei prodotti avviene in base alla differenziazione dei gradi di assorbenza (in quanto correlati a ciascun livello di incontinenza), mentre le taglie non influenzano il costo del relativo ausilio. Pertanto, secondo l’istante, la causa di esclusione in questione “ attiene al singolo ausilio e non al kit nel suo complesso” ; “ àncora il prezzo al livello di incontinenza (ossia al grado di assorbenza) e non alla taglia” (p. 9 memoria di replica). Nel kit offerto dalla controinteressata risultano invece prodotti differenti per i quattro livelli di assorbenza solo con riferimento alle taglie M e L, mentre rispetto alla taglia S è stato offerto lo stesso prodotto per diversi livelli di incontinenza a prezzi differenti, in violazione degli artt. 17 e 22 del disciplinare di gara, anche tenuto conto del chiarimento offerto dall’amministrazione.
5. Ritiene il Collegio che tale censura non meriti accoglimento.
5.1. Come noto, il lotto 1 si riferisce alla “ Fornitura ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e prestazioni accessorie per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie ed enti della Regione Toscana in ambito ospedaliero e domiciliare - Adulti” e la citata legge di gara stabilisce che i concorrenti, per ciascun livello di incontinenza (lieve, media, grave e gravissima) devono offrire un kit-tipo, consistente in un determinato numero di pannoloni a mutandina conformi al DPCM 12.1.2017, obbligandosi a fornirlo per tutte le taglie necessarie (piccola, media e grande) ex art. 2 del Capitolato Normativo (doc. 2). Per ogni kit, rispondente a una specifica esigenza di incontinenza, è stato previsto un differente e unico valore a base d’asta (che corrisponde al valore della taglia più grande), impedendo di proporre ribassi a seconda delle taglie. In definitiva, risulta dagli atti di gara che la lex specialis imponeva di indicare un prezzo unico per ciascun kit tipo.
Il citato art. 17 del disciplinare richiede, infatti, che i concorrenti offrano pannoloni almeno del grado di assorbenza appropriato come indicato in tabella 2.1 per ognuno dei quattro livelli di incontinenza, non ostacolando dunque la possibilità che le società partecipanti possano offrire anche prodotti con un grado di assorbenza superiore (mai inferiore) rispetto a quello previsto per lo specifico livello di incontinenza. In altre parole, è ammessa la possibilità di variamente comporre i kit con pannoloni con diverso grado di assorbenza, purché tale grado sia almeno appropriato rispetto al livello di incontinenza per il quale è offerto il kit e ciò a garanzia dell’utenza, che può beneficiare di un’offerta più variegata con prodotti capaci di fornire un livello di assorbenza maggiore.
5.2. Da quanto finora rilevato e sulla base di una lettura sistematica della disciplina di gara che è strutturata tenendo in considerazione il kit tipo (e non i singoli prodotti in esso inclusi) e che consente di modulare l’offerta dei concorrenti sulla base delle richiamate quattro categorie di incontinenza - cui deve essere correlato uno specifico kit con grado di assorbenza appropriato - deriva la correttezza dell’interpretazione fornita dall’amministrazione secondo cui ogni kit rappresenta un’unità economica autonoma correlata a ciascun livello di incontinenza, a cui corrisponde un proprio prezzo e tale prezzo - per il medesimo livello di incontinenza/grado di assorbenza - non può variare in base alle taglie. In questo senso deve essere intesa l’indicazione, contenuta nell’art. 17 del disciplinare di gara secondo cui “ nel caso siano proposti ausili aventi identico grado di assorbenza non potrà essere indicato un importo differente per ciascuno di questi (pannolone a mutandina), a pena di esclusione ”. Infatti, come indicato nella relazione tecnico-illustrativa versata in atti, dovendo ciascun kit essere fornito nelle taglie previste dalla legge di gara, il prezzo del kit deve restare comunque lo stesso per tutte le taglie corrispondenti al medesimo livello di incontinenza (a prescindere dalla composizione del singolo kit). Ne deriva che il kit di assorbenza per l’incontinenza, ad esempio lieve, deve avere lo stesso prezzo (prezzo unitario predeterminato) per tutte le taglie (piccola, media, grande in cui è offerto), essendo irrilevante il prezzo del singolo componente del kit.
La differenziazione degli importi da offrire non dipende infatti dalla taglia dei pannoloni, ma dal livello di incontinenza/grado di assorbenza del kit; è dunque possibile che uno stesso pannolone venga inserito in kit volti a soddisfare esigenze differenti e, quindi, venga offerto a prezzi differenti, poiché ciò che è precluso dalla legge di gara è la differenziazione in base alla taglia del prezzo dei kit volti a soddisfare un medesimo livello di incontinenza.
5.3. Tale interpretazione, oltre ad essere quella maggiormente rispondente alla struttura complessiva della procedura di gara, tenuto anche conto del chiarimento fornito dall’amministrazione, è conforme al principio del favor partecipationis al cui perseguimento deve essere sempre orientata la lex specialis .
5.3. Ritiene dunque il Collegio che l’offerta di NT S.p.A. sia conforme alle prescrizioni di gara (così come precisate anche nel chiarimento fornito dall’amministrazione) poiché la concorrente in sede di compilazione del modello di offerta economica denominato “ LOTTO 1_Dett_eco_Costo forf_giorn_assistito C.1.1_RETTIFICATO ” - liberamente componendo il kit - ha scelto di inserire nel kit per l’incontinenza lieve, solo con riferimento alla taglia S, un prodotto con assorbenza maggiore e, tuttavia, ha mantenuto il medesimo prezzo previsto per il kit per l’incontinenza lieve per le taglie M e L (e parimenti ha scelto di fare con riferimento al kit per l’incontinenza grave).
5.4. La prima censura è dunque infondata.
6. Con il secondo motivo di gravame la ricorrente contesta la mancata esclusione di NT S.p.A. dalla gara per aver proposto un’offerta plurima in violazione dell’art. 17, comma 4, D. Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 22 del disciplinare di gara, nonché per violazione del principio di unicità dell’offerta. NT S.p.A. ha infatti indicato quattro valori diversi (0,10€, 0,13€, 0,19€; 0,36€) per i vari livelli di incontinenza, nonostante la lex specialis prevedesse l’indicazione di un unico importo in caso di ausili aventi identico grado di assorbenza. In questo modo, ad esempio, un medesimo pannolone, taglia small, avrà prezzi differenti a seconda che faccia parte del kit lieve o medio, configurandosi dunque l’offerta come plurima.
6.1. Reputa il Collegio che la doglianza sia infondata, non ricorrendo nella fattispecie un’ipotesi di offerta plurima. Sul punto, si richiama la giurisprudenza secondo cui: “ affinché possa discorrersi di offerta plurima e/o alternativa, tale da generare dubbi in ordine all’effettivo contenuto della proposta negoziale formulata dal concorrente, occorre che questo rappresenti con la sua offerta due (o più) modalità di esecuzione della prestazione contrattuale, tutte astrattamente realizzabili e non reciprocamente incompatibili (offerta plurima), ovvero due (o più) ipotesi realizzative in conflitto tra loro in quanto l’una tale da escludere necessariamente l’altra (offerta alternativa) ” (cfr. Consiglio di Stato, 10 febbraio 2025, n. 1012) ” (così TAR Lazio - Roma, sez. V, 10.09.2025, n. 16146).
Applicando tali principi al caso di specie, si può dunque escludere che l’offerta di NT S.p.A. abbia i requisiti per essere definita plurima. Invero, la stessa ha offerto differenti kit correlati a ciascun livello di incontinenza, con composizione mista quanto a livello di assorbenza dei pannoloni componenti il kit, ma vi è certezza nell’individuazione del kit offerto e del relativo prezzo, tanto da ritenere che si è in presenza di un’offerta unica.
7. Il rigetto della domanda caducatoria comporta anche il rigetto della domanda di dichiarazione di inefficacia dell’accordo quadro e della conseguente domanda di condanna al risarcimento in forma specifica, ovvero, al risarcimento del danno per equivalente monetario, per la quale non sussistono i relativi presupposti.
8. L’infondatezza del ricorso principale determina anche la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale subordinato ed escludente. Dalla lettura del ricorso incidentale emerge infatti che il primo motivo è stato espressamente qualificato come motivo condizionato, mentre con il secondo motivo NT S.p.A. mira a contestare la mancata esclusione dalla gara della società ricorrente principale.
9. In definitiva, il ricorso principale deve essere rigettato perché infondato e il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento di ogni censura ed eccezione non espressamente esaminata.
10. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza tra la ricorrente principale e l’amministrazione e tra la ricorrente principale e NT S.p.A.. Possono invece essere compensate le spese di lite tra la ricorrente e le altre società controinteressate. Nulla deve invece disporsi in favore della Regione, che non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, così provvede:
- respinge il ricorso principale;
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali nei confronti di ES e di NT S.p.A., che liquida nella misura di euro 4.000,00 (quattromila/00) per ciascuna parte, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato per il ricorrente incidentale, se dovuti.
Compensa le spese di lite tra Fater S.p.A. e le altre parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
BE MA CH, Presidente
FA OR, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA OR | BE MA CH |
IL SEGRETARIO