Versione
29 dicembre 1990
29 dicembre 1990
Art. 6. (Partecipazione dei privati alla promozione
della cultura e della lingua italiana all'estero) 1. Associazioni, fondazioni e privati possono presentare al Ministero proposte di collaborazione alle iniziative pubbliche realizzate nel perseguimento delle finalita' della presente legge.
2. Il Ministero puo', previa intesa con il Ministero del tesoro ed acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 4, stipulare convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, per la realizzazione delle attivita' contemplate dalla presente legge.
della cultura e della lingua italiana all'estero) 1. Associazioni, fondazioni e privati possono presentare al Ministero proposte di collaborazione alle iniziative pubbliche realizzate nel perseguimento delle finalita' della presente legge.
2. Il Ministero puo', previa intesa con il Ministero del tesoro ed acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 4, stipulare convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, per la realizzazione delle attivita' contemplate dalla presente legge.
Commentario • 1
- 1. L’abitualità ostativa al 131-bis può derivare da analoghi reati prescrittiAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 16 settembre 2022 · 0.9607351
Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Firenze, sez. IV, ordinanza cautelare 13/11/2025, n. 654Provvedimento: […] Considerato che tale sopravvenienza assume rilievo anche alla luce del disposto dell'art. 6, comma 5, della legge n. 401/1990, che prevede che i provvedimenti del Questore siano revocati qualora, come nel caso di specie, per effetto di interventi dell'autorità giudiziaria vengano meno o si modifichino le condizioni che ne avevano giustificato l'adozione;Leggi di più...
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