Art. 6. (Partecipazione dei privati alla promozione
della cultura e della lingua italiana all'estero) 1. Associazioni, fondazioni e privati possono presentare al Ministero proposte di collaborazione alle iniziative pubbliche realizzate nel perseguimento delle finalita' della presente legge.
2. Il Ministero puo', previa intesa con il Ministero del tesoro ed acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 4, stipulare convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, per la realizzazione delle attivita' contemplate dalla presente legge.
della cultura e della lingua italiana all'estero) 1. Associazioni, fondazioni e privati possono presentare al Ministero proposte di collaborazione alle iniziative pubbliche realizzate nel perseguimento delle finalita' della presente legge.
2. Il Ministero puo', previa intesa con il Ministero del tesoro ed acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 4, stipulare convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, per la realizzazione delle attivita' contemplate dalla presente legge.