CASS
Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2024, n. 19950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19950 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AU OR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/01/2024 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito difensore del ricorrente, Avv. ATTILIO CARLO VILLA, anche in sostituzione dell'Avv. ANTONINO FICARRA, il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19950 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 24/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 12 gennaio 2024, sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari a NA VA, indagato per estorsione ai danni di UD ON. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione l'Avv. Attilio Villa nell'interesse di NA VA, eccependo la carenza e la contraddittorietà della motivazione in punto di assenza della condotta concorsuale in capo all'indagato: il giudice per le indagini preliminari, pur avendo preso atto che nella formulazione dell'imputazione mancava qualsiasi riferimento alla condotta attribuibile all'indagato, aveva ritenuto che il contenuto dell'ordinanza aveva determinato l'apporto fornito dallo stesso alla perpetrazione del fatto reato, sicché risultava consentito all'indagato di esercitare il pieno esercizio delle prerogative difensive;
il difensore lamenta che l'indagato non era in grado di avere immediata e compiuta conoscenza dei fatti addebitati, per cui non era stato consentito il diritto di difesa;
aggiunge che NA VA non aveva mai partecipato agli incontri con la parte offesa né aveva interloquito con gli altri indagati;
irrilevanti apparivano le condotte di violazione della norma di cui all'art. 636 cod. pen. commesse in date diverse e non coincidenti con i fatti descritti e comunque non si comprendeva l'apporto causale che si riteneva fornito. 1.2 II difensore lamenta la carenza contraddittorietà ed erroneità della motivazione in punto di valutazione del comportamento di NA VA come condotta nel reato di estorsione;
rileva che l'interlocutore della conversazione riportata a pag. 357-358 dell'ordinanza cautelare (relativa al fatto che NA VA fosse stato reso edotto dell'incontro tra la persona offesa ed il boss ST AL) era NA DR e non NA VA;
mancava qualsiasi elemento atto a dimostrare che l'indagato fosse consapevole dei rapporti con UD da parte del cosidetto gruppo IT-NA. 1.3 II difensore lamenta la carenza contraddittorietà ed erroneità della motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto come estorsione: la persona offesa non appariva per nulla intimidita, tanto più che si faceva forte dell'interessamento a suo favore di altro esponente malavitoso, non aveva contezza che ST fosse persona importante all'interno della consorteria mafiosa, tanto che l'incontro tra UD e ST era avvenuto in tutta tranquillità, senza alcun segno di volontà coercitiva da parte di quest'ultimo. 1.4 II difensore lamenta la carenza contraddittorietà ed erroneità della motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto come reato di estorsione consumata e non tentata, con conseguenza in tema di proporzionalità della misura 2 eventualmente da applicarsi: UD, dopo i fatti descritti nella imputazione, aveva ulteriormente denunziato le invasioni nei suoi fondi da parte dei presunti estorsori e si era preoccupato di recintarli. 1.5 Il difensore lamenta carenza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione in punto di esistenza dell'aggravante del metodo mafioso, con conseguenze in tema di proporzionalità della misura eventualmente da applicarsi: le condotte contestate, alla luce del complessivo comportamento della vittima e del fatto che egli ignorava la funzione di ST AL, nonché del fatto che egli stesso si era avvalso della copertura di altro soggetto di rilievo mafioso, lasciavano intendere che non vi fossero le condizioni per la sussistenza di una idonea opera di rafforzamento nell'agire del gruppo NA-IT e che comunque effettivamente fosse evocata la forza intimidatrice di una consorteria mafiosa. 2. Propone ricorso per cassazione l'Avv. ON Ficarra nell'interesse di NA VA. 2.1 Il difensore eccepisce l'apparenza della motivazione sulla eccepita violazione del principio del ne bis in idem, non avendo il Tribunale motivato rispetto alla produzione dei decreti di citazione a giudizio prodotti dalla difesa relativi a fatti coincidenti con quelli contenuti nel capo 20) dell'incolpazione provvisoria. 2.2 II difensore aggiunge che il capo 20) dell'incolpazione provvisoria configurava l'attività estorsiva nell'incontro del 25 febbraio 2022 e nell'aggressione del 15 giugno 2022: per le invasioni dei terreni denunciate da UD nella data del 10 aprile 2021 vi era stata remissione di querela, per quelle denunciate il 17 agosto 2021 NA NO e NA DR erano stati assolti;
vi erano poi due denunce per introduzione di animali su fondi altrui del 16 giugno 2022 (facenti parte dei capi di imputazione sub a) e b) del proc.n. 1405/2022 RGNR) e del 16 agosto 2022 (facenti parte del capo di imputazione sub c) del proc. n. 1405/2022); erano poi stati citati dal giudice per le indagini preliminari: un articolo di giornale in cui UD denunciava pubblicamente i propri estorsori;
una denuncia di UD del 9 agosto 2023 per introduzione di animali su fondo altrui e violenza privata ed una denuncia del 23 agosto 2023 di UD per l'incendio della propria autovettura (dei quali si sconoscevano le iniziative giudiziarie, ma che non attenevano al capo 20) dell'incolpazione provvisoria); una denuncia di UD per minacce gravi ricevute da Bonincontro Umberto, per il quale pendeva il relativo procedimento;
l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari non citava un altro procedimento pendente avanti al Giudice di pace di LA in cui UD aveva citato importanti fatti che pure erano stati portati all'attenzione del tribunale del riesame. 3 tIA," Ciò premesso, il difensore osserva che sarebbe bastato poco per verificare la perfetta coincidenza tra la condotta confluita nel proc. n. 1405/2022 RGNR ed i fatti contestati nel presente procedimento, visto che traevano origine dalla medesima denuncia del 16 giugno 2022; anche le plurime invasioni o pascoli erano pendenti presso l'autorità giudiziaria di LA. 2.3 II difensore premette che in sede di riesame erano stati depositati la sentenza di assoluzione dal reato di cui all'art. 633 cod. pen. (punto 2 dell'ordinanza cautelare), i verbali di causa in cui il ricorrente era imputato per il reato di cui agli artt. 110 e 636 comma e cod. pen. commesso ai danni di UD nel gennaio 2022, documentazione non esaminata dal Tribunale;
osserva che il tribunale: aveva omesso di valutare che era stato UD a volere l'incontro con NA NO, e non con ST;
non aveva valutato se ST era a conoscenza, prima del 25 febbraio 2022, della vicenda UD-NA e che quindi le condotte potessero essere qualificate come meri litigi tra confinanti, come correttamente ritenuti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di LA;
non aveva valutato il tentativo di acquisto da parte di UD di un'arma da ST;
non aveva valutato che nell'udienza tenutasi presso il Giudice di pace di LA UD aveva ammesso di avere estirpato i paletti e tagliato i fili, attività incompatibili con uno stato di timore;
non aveva valutato se l'attività di pascolo abusivo contestata fosse stata frutto dell'azione dello stesso UD, che non aveva i terreni recintati;
non aveva valutato se l'episodio dell'aggressione del 15 giugno 2022 fosse dovuta alla esasperazione dei coindagati per il continuo esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
non aveva valutato il danneggiamento effettuato in danno degli indagati da UD, ammesso dallo stesso innanzi al Giudice di pace di LA. 2.4 Il difensore lamenta che il tribunale aveva ritenuto che tutti e cinque gli indagati erano stati ritenuti amalgamati nel medesimo disegno criminoso solo perché IT ON aveva chiamato prima DR e poi NO NA;
che il tribunale aveva ritenuto compatibili il senso di sconforto della persona offesa con l'atteggiamento pervicace e risoluto di UD, che aveva estirpato i paletti e tagliato fili e tubi di acqua, intimando a tale NT di non portare più le pecore sul suo terreno. 2.5 Con gli ultimi tre motivi di ricorso, il difensore eccepisce che il tribunale non aveva valutato le circostanze oggettive per la concessione quanto meno degli arresti domiciliari con presidio elettronico e lamenta che non emergeva da nessun atto che il ricorrente avesse coltivato i rapporti con ST. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono infondati. 1.1 Relativamente al primo ed al terzo motivo di ricorso proposto dall'Avv. Villa, si deve premettere che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che Io hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, sent. n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Terranova, Rv. 237012; si cfr. altresì Sez. U. sent. n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202001). Nel caso in esame, il Tribunale ha evidenziato che il ricorrente era a conoscenza dell'attività estorsiva posta in essere (pag.7 ordinanza impugnata) e si era reso autore anch'egli di condotte tese ad ottenere la resa della vittima alle pretese estorsive (pag.9), con un giudizio di merito sul quale non è ammesso sindacato nella presente sede. Quanto al mancato riferimento di una condotta attribuibile all'indagato nella imputazione, si deve rilevare che è stato assicurato il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'indagato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte 5 L-Th y'Ar- del fascicolo processuale, tra cui le ordinanze del giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del riesame, che hanno specificato gli elementi indiziari a carico dell'indagato. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, è noto che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite;
tale principio vale anche per quanto riguarda l'individuazione dell'intercettato posto che, a fronte di una motivazione perfettamente logica quale quella contenuta a pag.7 dell'ordinanza impugnata, il ricorrente contrappone generiche considerazioni, non supportate da alcun elemento. 1.3 Quanto alla qualificazione del reato come consumato e non solo tentato, il Tribunale ha evidenziato che UD síli stato costretto a tollerare le invasioni nei suoi terreni, per cui vi è stato un danno con correlativo profitto. 1.4 La sussistenza dell'aggravante del cd. "metodo mafioso" è ben argomentata dal Tribunale a pag.9 dell'ordinanza impugnata, nella quale si dà atto dell'intervento del caponnafia ST AL in favore degli indagati. 2. Anche il ricorso proposto dall'Avv. Ficarra è infondato. 2.1 Sui primi due motivi di ricorso, relativi all'esistenza di un bis in idem, il Tribunale ha risposto osservando che i procedimenti cui si riferisce la difesa sono diversi da quelli oggetto di contestazione nel presente procedimento, e che comunque non sarebbe assorbito il diverso disvalore del delitto di estorsione aggravata;
peraltro, non risulta neppure dal ricorso che NA VA sia stato assolto in quanto ritenuto estraneo a tutti i fatti contestati. 2.2 Parte del secondo motivo di ricorso ed il terzo motivo sono inammissibili in quanto si traducono in censure di merito;
sullo stato di assoggettamento della persona offesa UD al volere degli indagati si è già detto in precedenza (si veda comunque, in particolare, pag.7 dell'ordinanza impugnata); sulla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, per rispondere all'eccezione contenuta a pag.19 del ricorso, si deve ribadire che "ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che 6 deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi" (Sez.2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018 - 02). 2.3 Gli ultimi tre motivi di ricorso sono superati dal fatto che il Tribunale ha sostituito, nei confronti di NA VA, la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. 3.. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/04/2024
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito difensore del ricorrente, Avv. ATTILIO CARLO VILLA, anche in sostituzione dell'Avv. ANTONINO FICARRA, il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19950 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 24/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 12 gennaio 2024, sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari a NA VA, indagato per estorsione ai danni di UD ON. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione l'Avv. Attilio Villa nell'interesse di NA VA, eccependo la carenza e la contraddittorietà della motivazione in punto di assenza della condotta concorsuale in capo all'indagato: il giudice per le indagini preliminari, pur avendo preso atto che nella formulazione dell'imputazione mancava qualsiasi riferimento alla condotta attribuibile all'indagato, aveva ritenuto che il contenuto dell'ordinanza aveva determinato l'apporto fornito dallo stesso alla perpetrazione del fatto reato, sicché risultava consentito all'indagato di esercitare il pieno esercizio delle prerogative difensive;
il difensore lamenta che l'indagato non era in grado di avere immediata e compiuta conoscenza dei fatti addebitati, per cui non era stato consentito il diritto di difesa;
aggiunge che NA VA non aveva mai partecipato agli incontri con la parte offesa né aveva interloquito con gli altri indagati;
irrilevanti apparivano le condotte di violazione della norma di cui all'art. 636 cod. pen. commesse in date diverse e non coincidenti con i fatti descritti e comunque non si comprendeva l'apporto causale che si riteneva fornito. 1.2 II difensore lamenta la carenza contraddittorietà ed erroneità della motivazione in punto di valutazione del comportamento di NA VA come condotta nel reato di estorsione;
rileva che l'interlocutore della conversazione riportata a pag. 357-358 dell'ordinanza cautelare (relativa al fatto che NA VA fosse stato reso edotto dell'incontro tra la persona offesa ed il boss ST AL) era NA DR e non NA VA;
mancava qualsiasi elemento atto a dimostrare che l'indagato fosse consapevole dei rapporti con UD da parte del cosidetto gruppo IT-NA. 1.3 II difensore lamenta la carenza contraddittorietà ed erroneità della motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto come estorsione: la persona offesa non appariva per nulla intimidita, tanto più che si faceva forte dell'interessamento a suo favore di altro esponente malavitoso, non aveva contezza che ST fosse persona importante all'interno della consorteria mafiosa, tanto che l'incontro tra UD e ST era avvenuto in tutta tranquillità, senza alcun segno di volontà coercitiva da parte di quest'ultimo. 1.4 II difensore lamenta la carenza contraddittorietà ed erroneità della motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto come reato di estorsione consumata e non tentata, con conseguenza in tema di proporzionalità della misura 2 eventualmente da applicarsi: UD, dopo i fatti descritti nella imputazione, aveva ulteriormente denunziato le invasioni nei suoi fondi da parte dei presunti estorsori e si era preoccupato di recintarli. 1.5 Il difensore lamenta carenza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione in punto di esistenza dell'aggravante del metodo mafioso, con conseguenze in tema di proporzionalità della misura eventualmente da applicarsi: le condotte contestate, alla luce del complessivo comportamento della vittima e del fatto che egli ignorava la funzione di ST AL, nonché del fatto che egli stesso si era avvalso della copertura di altro soggetto di rilievo mafioso, lasciavano intendere che non vi fossero le condizioni per la sussistenza di una idonea opera di rafforzamento nell'agire del gruppo NA-IT e che comunque effettivamente fosse evocata la forza intimidatrice di una consorteria mafiosa. 2. Propone ricorso per cassazione l'Avv. ON Ficarra nell'interesse di NA VA. 2.1 Il difensore eccepisce l'apparenza della motivazione sulla eccepita violazione del principio del ne bis in idem, non avendo il Tribunale motivato rispetto alla produzione dei decreti di citazione a giudizio prodotti dalla difesa relativi a fatti coincidenti con quelli contenuti nel capo 20) dell'incolpazione provvisoria. 2.2 II difensore aggiunge che il capo 20) dell'incolpazione provvisoria configurava l'attività estorsiva nell'incontro del 25 febbraio 2022 e nell'aggressione del 15 giugno 2022: per le invasioni dei terreni denunciate da UD nella data del 10 aprile 2021 vi era stata remissione di querela, per quelle denunciate il 17 agosto 2021 NA NO e NA DR erano stati assolti;
vi erano poi due denunce per introduzione di animali su fondi altrui del 16 giugno 2022 (facenti parte dei capi di imputazione sub a) e b) del proc.n. 1405/2022 RGNR) e del 16 agosto 2022 (facenti parte del capo di imputazione sub c) del proc. n. 1405/2022); erano poi stati citati dal giudice per le indagini preliminari: un articolo di giornale in cui UD denunciava pubblicamente i propri estorsori;
una denuncia di UD del 9 agosto 2023 per introduzione di animali su fondo altrui e violenza privata ed una denuncia del 23 agosto 2023 di UD per l'incendio della propria autovettura (dei quali si sconoscevano le iniziative giudiziarie, ma che non attenevano al capo 20) dell'incolpazione provvisoria); una denuncia di UD per minacce gravi ricevute da Bonincontro Umberto, per il quale pendeva il relativo procedimento;
l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari non citava un altro procedimento pendente avanti al Giudice di pace di LA in cui UD aveva citato importanti fatti che pure erano stati portati all'attenzione del tribunale del riesame. 3 tIA," Ciò premesso, il difensore osserva che sarebbe bastato poco per verificare la perfetta coincidenza tra la condotta confluita nel proc. n. 1405/2022 RGNR ed i fatti contestati nel presente procedimento, visto che traevano origine dalla medesima denuncia del 16 giugno 2022; anche le plurime invasioni o pascoli erano pendenti presso l'autorità giudiziaria di LA. 2.3 II difensore premette che in sede di riesame erano stati depositati la sentenza di assoluzione dal reato di cui all'art. 633 cod. pen. (punto 2 dell'ordinanza cautelare), i verbali di causa in cui il ricorrente era imputato per il reato di cui agli artt. 110 e 636 comma e cod. pen. commesso ai danni di UD nel gennaio 2022, documentazione non esaminata dal Tribunale;
osserva che il tribunale: aveva omesso di valutare che era stato UD a volere l'incontro con NA NO, e non con ST;
non aveva valutato se ST era a conoscenza, prima del 25 febbraio 2022, della vicenda UD-NA e che quindi le condotte potessero essere qualificate come meri litigi tra confinanti, come correttamente ritenuti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di LA;
non aveva valutato il tentativo di acquisto da parte di UD di un'arma da ST;
non aveva valutato che nell'udienza tenutasi presso il Giudice di pace di LA UD aveva ammesso di avere estirpato i paletti e tagliato i fili, attività incompatibili con uno stato di timore;
non aveva valutato se l'attività di pascolo abusivo contestata fosse stata frutto dell'azione dello stesso UD, che non aveva i terreni recintati;
non aveva valutato se l'episodio dell'aggressione del 15 giugno 2022 fosse dovuta alla esasperazione dei coindagati per il continuo esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
non aveva valutato il danneggiamento effettuato in danno degli indagati da UD, ammesso dallo stesso innanzi al Giudice di pace di LA. 2.4 Il difensore lamenta che il tribunale aveva ritenuto che tutti e cinque gli indagati erano stati ritenuti amalgamati nel medesimo disegno criminoso solo perché IT ON aveva chiamato prima DR e poi NO NA;
che il tribunale aveva ritenuto compatibili il senso di sconforto della persona offesa con l'atteggiamento pervicace e risoluto di UD, che aveva estirpato i paletti e tagliato fili e tubi di acqua, intimando a tale NT di non portare più le pecore sul suo terreno. 2.5 Con gli ultimi tre motivi di ricorso, il difensore eccepisce che il tribunale non aveva valutato le circostanze oggettive per la concessione quanto meno degli arresti domiciliari con presidio elettronico e lamenta che non emergeva da nessun atto che il ricorrente avesse coltivato i rapporti con ST. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono infondati. 1.1 Relativamente al primo ed al terzo motivo di ricorso proposto dall'Avv. Villa, si deve premettere che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che Io hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, sent. n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Terranova, Rv. 237012; si cfr. altresì Sez. U. sent. n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202001). Nel caso in esame, il Tribunale ha evidenziato che il ricorrente era a conoscenza dell'attività estorsiva posta in essere (pag.7 ordinanza impugnata) e si era reso autore anch'egli di condotte tese ad ottenere la resa della vittima alle pretese estorsive (pag.9), con un giudizio di merito sul quale non è ammesso sindacato nella presente sede. Quanto al mancato riferimento di una condotta attribuibile all'indagato nella imputazione, si deve rilevare che è stato assicurato il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'indagato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte 5 L-Th y'Ar- del fascicolo processuale, tra cui le ordinanze del giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del riesame, che hanno specificato gli elementi indiziari a carico dell'indagato. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, è noto che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite;
tale principio vale anche per quanto riguarda l'individuazione dell'intercettato posto che, a fronte di una motivazione perfettamente logica quale quella contenuta a pag.7 dell'ordinanza impugnata, il ricorrente contrappone generiche considerazioni, non supportate da alcun elemento. 1.3 Quanto alla qualificazione del reato come consumato e non solo tentato, il Tribunale ha evidenziato che UD síli stato costretto a tollerare le invasioni nei suoi terreni, per cui vi è stato un danno con correlativo profitto. 1.4 La sussistenza dell'aggravante del cd. "metodo mafioso" è ben argomentata dal Tribunale a pag.9 dell'ordinanza impugnata, nella quale si dà atto dell'intervento del caponnafia ST AL in favore degli indagati. 2. Anche il ricorso proposto dall'Avv. Ficarra è infondato. 2.1 Sui primi due motivi di ricorso, relativi all'esistenza di un bis in idem, il Tribunale ha risposto osservando che i procedimenti cui si riferisce la difesa sono diversi da quelli oggetto di contestazione nel presente procedimento, e che comunque non sarebbe assorbito il diverso disvalore del delitto di estorsione aggravata;
peraltro, non risulta neppure dal ricorso che NA VA sia stato assolto in quanto ritenuto estraneo a tutti i fatti contestati. 2.2 Parte del secondo motivo di ricorso ed il terzo motivo sono inammissibili in quanto si traducono in censure di merito;
sullo stato di assoggettamento della persona offesa UD al volere degli indagati si è già detto in precedenza (si veda comunque, in particolare, pag.7 dell'ordinanza impugnata); sulla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, per rispondere all'eccezione contenuta a pag.19 del ricorso, si deve ribadire che "ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che 6 deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi" (Sez.2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018 - 02). 2.3 Gli ultimi tre motivi di ricorso sono superati dal fatto che il Tribunale ha sostituito, nei confronti di NA VA, la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. 3.. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/04/2024