Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 29/04/2026, n. 2732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2732 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02732/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01732/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1732 del 2026, proposto da IS CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio Giacomardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AS 106 - AP 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigia Maria Mandes, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, c. 4, della Legge 241/1990 e succ. mod. e integr., sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 22.01.2026 a mezzo PEC dalla odierna ricorrente alla ASL NA 1 Centro nonché alla SORESA per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell’istanza medesima con particolare riferimento alla posizione della ricorrente, quale IC OR;
- nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.
NONCHE’ PER LA DECLARATORIA DI ACCERTAMENTO
del diritto della odierna ricorrente, Dott.ssa IS CA, a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata a mezzo p.e.c. in data 22.01.2026, con conseguente ordine all’ASL NA 1 Centro, quale Amministrazione intimata, di esibizione e consegna della documentazione richiesta con particolare riferimento alle vaccinazioni somministrate (inoculate) da essa Dott.ssa IS CA quale IC vaccinatore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ AS 106 - AP 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa SA Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. Con ricorso notificato il 16.03.2026 e depositato in data 17.03.2026, la ricorrente ha adito l’intestato Tribunale ai fini dell’annullamento del silenzio formatosi sull’istanza, trasmessa a mezzo p.e.c. del 22.01.2026, alla ASL NA 1 Centro ai fini dell’ostensione della documentazione ivi indicata in riferimento alla posizione della ricorrente, medico vaccinatore, in uno agli atti connessi e presupposti, con espressa riserva di motivi aggiunti.
2. Parte ricorrente ha altresì istato per l’accertamento del proprio diritto a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso, con conseguente ordine all’ASL NA 1 Centro di esibizione e consegna della documentazione di interesse con particolare riferimento alle vaccinazioni somministrate (inoculate) dalla stessa quale medico vaccinatore.
3. Si è costituita in resistenza la AS AP 1 eccependo, in primis, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la documentazione richiesta non sarebbe nella sua disponibilità trattandosi di dati gestiti da SO.RE.SA S.p.A. quale l'organismo tecnico deputato a fornire supporto al governo regionale nel monitoraggio delle prestazioni del Sistema Sanitario Regionale. Il ricorso sarebbe in ogni caso infondato non sussistendo in capo alla AS l'obbligo di creazione o elaborazione di nuovi documenti, trovando il diritto di accesso il proprio limite nella detenzione effettiva dei documenti.
4. La difesa aslina, tuttavia, contestualmente alla anzidetta memoria di costituzione ha versato in atti la nota del 25.03.2026 con la quale la AS AP 1 ha comunicato alla ricorrente che la Soresa S.p.A ha fornito il numero delle inoculazioni dalla stessa effettuato (pari a 2188), riservandosi, comunque, di verificare i dati trasmessi dalla SORESA prima di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla ricorrente.
5. Con successive memorie difensive, la ricorrente ha istato per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’Amministrazione aslina intimata alle spese processuali con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
6. A fondamento della soccombenza dell’AS, la parte ricorrente osserva che l’istanza di accesso non veniva riscontrata, né la AS ha mai neppure rappresentato alla ricorrente medesima che i dati di interesse e la relativa documentazione erano in possesso della SO.RE.SA S.p.A.
8. In data 28 aprile 2026 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
9. Ritiene il Collegio che, a quanto risulta in atti, sussistono gli estremi per dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a essendo stato documentato l’integrale soddisfacimento della domanda azionata successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo.
10. Va riconosciuta, altresì, la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che è rimasta inerte sulla richiesta di accesso della ricorrente, senza, peraltro, rappresentarle alcunché, attivandosi in collaborazione con SORESA S.p.A. solo successivamente alla notifica e deposito del ricorso per l’ostensione della documentazione ed i relativi dati concernenti il numero delle inoculazioni effettuate.
11. Per tali motivi, le spese di lite vanno imputate alla AS e liquidate come in dispositivo con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’AS AP 1 al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GL AS Di AP, Presidente
SA Vallefuoco, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| SA Vallefuoco | GL AS Di AP |
IL SEGRETARIO