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Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01078/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00666 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01078/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2024, proposto dalla società Gi.Pe.Ar.
Pesca di LÒ AR e C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Blandi, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, via Emilia n. 23;
contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Capitaneria di Porto di Mazara del
Vallo), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via Mariano Stabile 182, è per legge domiciliato;
per l'annullamento N. 01078/2024 REG.RIC.
- della nota prot. n. 11002 del 18.6.2024, con cui la Capitaneria di Porto di Mazara del
Vallo ha rigettato l'istanza presentata dalla ricorrente rivolta ad ottenere l'autorizzazione al bunkeraggio a mezzo autobotte nel Porto di Mazara del Vallo;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, quali l'Ordinanza n. 6/2020 della stessa Capitaneria con il relativo “Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili ed olii lubrificanti nel porto di Mazara”, quest'ultimo come modificato dall'Ordinanza n. 27/2020 e, ove occorra, anche la
Circolare n. 16, prot. n. 1823 del 19.7.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. ER BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente domanda l'annullamento:
- della nota prot. n. 11002 del 18.6.2024, con cui la Capitaneria di Porto di Mazara del
Vallo ha rigettato l'istanza presentata dalla ricorrente rivolta ad ottenere l'autorizzazione al bunkeraggio a mezzo autobotte nel Porto di Mazara del Vallo;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, quali l'Ordinanza n. 6/2020 della stessa Capitaneria con il relativo “Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili ed olii lubrificanti nel porto di Mazara”, quest'ultimo come modificato dall'Ordinanza n. 27/2020 e, ove occorra, anche la N. 01078/2024 REG.RIC.
Circolare n. 16, prot. n. 1823 del 19.7.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: violazione di legge, in particolare dell'art. 41 Cost. e della l. n. 287/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio di ragionevolezza, illogicità e sotto vari altri profili.
2.- Si costituiva il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale depositava documenti e, con memoria del 6.2.2026, concludeva per: i) il difetto di legittimazione ad agire della società ricorrente; ii) l'infondatezza del ricorso nel merito.
3.- Con memoria di replica del 16.02.2026, la società ricorrente contestava le asserzioni difensive formulate ex adverso, insistendo nelle argomentazioni di cui al ricorso introduttivo.
4.- All'udienza pubblica del 10.03.2026, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
5.- Il ricorso è infondato.
5.1- Il Collegio prescinde dall'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società ricorrente, essendo il ricorso infondato nel merito.
In particolare, si osserva che:
- il diniego autorizzativo si fonda sull'esercizio di una potestà discrezionale dell'amministrazione resistente, la quale, declinatasi nell'ambito di una disciplina regolamentare (quella delle ordinanze n. 6 e 27 dell'anno 2020), investe anche e soprattutto profili di sicurezza marittima nell'area portuale di Mazara del Vallo;
- seppur precedentemente (con la disciplina regolamentare del 2018) vi fosse stata una “apertura” all'autorizzazione al bunkeraggio mediante autobotte, non appare irragionevole il revirement adottato dall'amministrazione (con la successiva disciplina regolamentare del 2020) sul presupposto che “la disciplina transitoria posta dal regolamento del 2018 era finalizzata a consentire l'approvvigionamento di carburante della flotta di pescherecci in un periodo limitato nel tempo in cui circostanze contingenti (il venire meno del servizio di rifornimento tramite impianti N. 01078/2024 REG.RIC.
fissi) rendevano estremamente difficoltoso il bunkeraggio nel porto di Mazara del
Vallo e costringevano i natanti all'approvvigionamento presso altri porti. Inoltre, la disciplina derogatoria era giustificata anche dallo scarso traffico di altri natanti, che consentiva la circolazione di autobotti nei due moli all'uopo dedicati in condizioni di relativa sicurezza. Tuttavia, il mutamento della situazione di fatto, costituito dalla riattivazione dei punti fissi di approvvigionamento carburante e
l'incremento del flusso di navi commerciali e del conseguente traffico di veicoli sulle banchine e – in generale – nell'area portuale, ha indotto l'Autorità Marittima
a emanare l'attuale regolamento che – in continuità con quello emanato nel 2003
e in armonia con la circolare in materia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – ha ripristinato la regola secondo cui il bunkeraggio tramite autobotti è consentito in casi eccezionali” (estratto della memoria di costituzione dell'Avvocatura dello Stato);
- conseguentemente, il quadro regolamentare a monte della determinazione sfavorevole impugnata non si presenta come incoerente o sproporzionato ma tiene conto della situazione di fatto dell'area portuale, non incidendo in maniera irragionevole sulla libertà di iniziativa economica privata;
- sul punto, si richiama anche il pronunciamento dell'AGCM, con riferimento alla disciplina regolamentare applicata dall'amministrazione, nella parte in cui afferma che “nel caso di specie, infatti, il servizio in questione non è stato vietato in termini assoluti (perché sempre consentito per le unità mercantili e passeggeri) ma oggetto, per le unità da pesca, di limitazioni motivate sotto il profilo del necessario bilanciamento tra la salvaguardia dell'interesse pubblico alla sicurezza portuale
e la tutela dell'interesse generale dei natanti a un approvvigionamento quanto più concorrenziale possibile” (estratto della memoria di costituzione dell'Avvocatura dello Stato).
5.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato. N. 01078/2024 REG.RIC.
6.- La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA IA, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
ER BU, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ER BU VA IA N. 01078/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00666 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01078/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2024, proposto dalla società Gi.Pe.Ar.
Pesca di LÒ AR e C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Blandi, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, via Emilia n. 23;
contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Capitaneria di Porto di Mazara del
Vallo), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via Mariano Stabile 182, è per legge domiciliato;
per l'annullamento N. 01078/2024 REG.RIC.
- della nota prot. n. 11002 del 18.6.2024, con cui la Capitaneria di Porto di Mazara del
Vallo ha rigettato l'istanza presentata dalla ricorrente rivolta ad ottenere l'autorizzazione al bunkeraggio a mezzo autobotte nel Porto di Mazara del Vallo;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, quali l'Ordinanza n. 6/2020 della stessa Capitaneria con il relativo “Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili ed olii lubrificanti nel porto di Mazara”, quest'ultimo come modificato dall'Ordinanza n. 27/2020 e, ove occorra, anche la
Circolare n. 16, prot. n. 1823 del 19.7.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. ER BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente domanda l'annullamento:
- della nota prot. n. 11002 del 18.6.2024, con cui la Capitaneria di Porto di Mazara del
Vallo ha rigettato l'istanza presentata dalla ricorrente rivolta ad ottenere l'autorizzazione al bunkeraggio a mezzo autobotte nel Porto di Mazara del Vallo;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, quali l'Ordinanza n. 6/2020 della stessa Capitaneria con il relativo “Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili ed olii lubrificanti nel porto di Mazara”, quest'ultimo come modificato dall'Ordinanza n. 27/2020 e, ove occorra, anche la N. 01078/2024 REG.RIC.
Circolare n. 16, prot. n. 1823 del 19.7.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: violazione di legge, in particolare dell'art. 41 Cost. e della l. n. 287/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio di ragionevolezza, illogicità e sotto vari altri profili.
2.- Si costituiva il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale depositava documenti e, con memoria del 6.2.2026, concludeva per: i) il difetto di legittimazione ad agire della società ricorrente; ii) l'infondatezza del ricorso nel merito.
3.- Con memoria di replica del 16.02.2026, la società ricorrente contestava le asserzioni difensive formulate ex adverso, insistendo nelle argomentazioni di cui al ricorso introduttivo.
4.- All'udienza pubblica del 10.03.2026, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
5.- Il ricorso è infondato.
5.1- Il Collegio prescinde dall'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società ricorrente, essendo il ricorso infondato nel merito.
In particolare, si osserva che:
- il diniego autorizzativo si fonda sull'esercizio di una potestà discrezionale dell'amministrazione resistente, la quale, declinatasi nell'ambito di una disciplina regolamentare (quella delle ordinanze n. 6 e 27 dell'anno 2020), investe anche e soprattutto profili di sicurezza marittima nell'area portuale di Mazara del Vallo;
- seppur precedentemente (con la disciplina regolamentare del 2018) vi fosse stata una “apertura” all'autorizzazione al bunkeraggio mediante autobotte, non appare irragionevole il revirement adottato dall'amministrazione (con la successiva disciplina regolamentare del 2020) sul presupposto che “la disciplina transitoria posta dal regolamento del 2018 era finalizzata a consentire l'approvvigionamento di carburante della flotta di pescherecci in un periodo limitato nel tempo in cui circostanze contingenti (il venire meno del servizio di rifornimento tramite impianti N. 01078/2024 REG.RIC.
fissi) rendevano estremamente difficoltoso il bunkeraggio nel porto di Mazara del
Vallo e costringevano i natanti all'approvvigionamento presso altri porti. Inoltre, la disciplina derogatoria era giustificata anche dallo scarso traffico di altri natanti, che consentiva la circolazione di autobotti nei due moli all'uopo dedicati in condizioni di relativa sicurezza. Tuttavia, il mutamento della situazione di fatto, costituito dalla riattivazione dei punti fissi di approvvigionamento carburante e
l'incremento del flusso di navi commerciali e del conseguente traffico di veicoli sulle banchine e – in generale – nell'area portuale, ha indotto l'Autorità Marittima
a emanare l'attuale regolamento che – in continuità con quello emanato nel 2003
e in armonia con la circolare in materia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – ha ripristinato la regola secondo cui il bunkeraggio tramite autobotti è consentito in casi eccezionali” (estratto della memoria di costituzione dell'Avvocatura dello Stato);
- conseguentemente, il quadro regolamentare a monte della determinazione sfavorevole impugnata non si presenta come incoerente o sproporzionato ma tiene conto della situazione di fatto dell'area portuale, non incidendo in maniera irragionevole sulla libertà di iniziativa economica privata;
- sul punto, si richiama anche il pronunciamento dell'AGCM, con riferimento alla disciplina regolamentare applicata dall'amministrazione, nella parte in cui afferma che “nel caso di specie, infatti, il servizio in questione non è stato vietato in termini assoluti (perché sempre consentito per le unità mercantili e passeggeri) ma oggetto, per le unità da pesca, di limitazioni motivate sotto il profilo del necessario bilanciamento tra la salvaguardia dell'interesse pubblico alla sicurezza portuale
e la tutela dell'interesse generale dei natanti a un approvvigionamento quanto più concorrenziale possibile” (estratto della memoria di costituzione dell'Avvocatura dello Stato).
5.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato. N. 01078/2024 REG.RIC.
6.- La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA IA, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
ER BU, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ER BU VA IA N. 01078/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO