CASS
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/08/2025, n. 29218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29218 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. RA NI RI, nata a [...] il [...]; 2. IF EN, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 15/05/2024, visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti udite le conclusioni del Procuratore generale Dr. Ettore Pedicini, che ha concluso pe'r l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15/05/2024, il Tribunale di Torino condannava NI RI RA e IF EN alla pena di mesi sei di arresto e 21.000,00 euro di ammenda, in /00 Penale Sent. Sez. 3 Num. 29218 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 02/07/2025 relazione ai reati di cui agli articoli 44 d.P.R. 380/2001, 71 d.P.R. 380/2001, 95 d.P.R. 380/2001 e (il solo Scifone) 72 d.P.R. 380/2001, realizzati nel comune di Orbassano, convertendo la pena detentiva nella pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Il giudice, nell'occasione, non disponeva la demolizione delle opere abusive realizzate in assenza di permesso di costruire (circostanza che comunque, di per sé, non esclude il potere dell'autorità comunale di disporla in presenza dei presupposti dell'articolo 31 d.P.R. 380/2001). 2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto appello, impugnazione qualificata dalla Corte di appello di Torino come ricorso per cassazione con ordinanza in data 14 marzo 2025, ritenendo i giudici piemontesi che la sentenza emessa dal Tribunale di Torino fosse inappellabile ex art. 593, comma 3, c.p.p., sia sotto il profilo della condanna alla pena sostitutiva dei LPU, sia sotto il profilo residuale della condanna alla pena pecuniaria dell'ammenda. 3. L'impugnazione si compone di tre motivi. 3.1. Dopo una articolata premessa in fatto, con il primo motivo di impugnazione gli imputati lamentano l'omessa assoluzione ex art. 530 cod. proc. pen., almeno sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, procedendo ad una differente lettura dei dati emergenti dalla istruttoria dibattimentale rispetto alla sentenza di primo grado, con particolare riferimento al contenuto delle deposizioni dei testi DE PE e Ferro, nonché del tecnico comunale Bottiglia. Contestano poi l'affermazione della sentenza secondo cui l'esistenza di un provvedimento di tenore inequivoco non poteva consentire al privato di vantare aspettativa alcuna circa un tacito assentimento delle opere realizzate. Circa le opere di terrazzamento, poi, riporta le deposizioni del teste LE e dello stesso IF in ordine all'epoca di realizzazione delle stesse e alla sussistenza di una evidente sensazione di fattibilità delle opere stesse, tanto da indurre in errore il privato sulla loro legittima realizzazione. Infine, difetterebbe la stessa oggettività della condotta di cambio di destinazione d'uso, in quanto l'esercizio di attività cinofila è comunque una attività agricola, indipendentemente dal suo esercizio in forma di impresa. Quanto all'edificio residenziale contestano che vi fosse un effettivo cambio di destinazione d'uso e che i lavori non fossero ancora ultimati al momento dell'accertamento, così come rivalutano le risultanze istruttorie in relazione alle variazioni prospettiche in corrispondenza del corpo delle autorimesse, alla chiusura delle aree porticate al piano terra e ai c.d. «abusi minori», insistendo sull'erronea valutazione degli abusi come un unicum. Quanto alla posizione della RA, la stessa non ha mai abitato il luogo ove sono stati realizzati i presunti abusi e, nel 2020, ha lasciato il compagno IF;
ciononostante, è stata ritenuta colpevole di avere appoggiato il sogno imprenditoriale dello stesso. 2 La RA, al contrario, ha potuto rendersi conto degli eventuali abusi posti in essere dallo IF solo dopo la notifica dell'ordinanza di sospensione. 3.2. Con un secondo motivo lamentano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen.. 3.3. Con un terzo motivo lamentano l'eccessività della pena, con violazione dell'articolo 133 cod. pen.. Concludono quindi chiedendo l'assoluzione dei due imputati e, in subordine l'applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen. e in ulteriore subordine la riduzione della pena, ferma restando la sostituzione della pena detentiva. 4. Con nota del 4 giugno 2025 l'Avv. Carmen Bonsignore, per gli imputati, depositava memoria difensiva in cui, nel ribadire le ragioni del ricorso, insisteva per l'accoglimento del medesimo. Preliminarmente, tuttavia, evidenziava una discrasia di trattamento introdotta dal legislatore in base al momento in cui l'imputato decida di formulare la richiesta di sostituzione della pena detentiva principale. Qualora, infatti, l'imputato intenda ottenere la garanzia che un'eventuale condanna a pena detentiva venga sostituita con i lavori di pubblica utilità (LPU) - in linea con l'intento del legislatore che ha concepito le pene sostitutive proprio come strumento per evitare il carcere - e ne richieda, pertanto, l'applicazione al termine del giudizio di primo grado, la sentenza che accoglie tale richiesta non potrà essere impugnata mediante appello, precludendo così ogni possibilità di riesame nel merito. Nel diverso caso in cui, invece, l'imputato, condannato in primo grado, procrastini la richiesta di sostituzione della pena detentiva con i LPU, potrà ex lege impugnare la sentenza e formulare la richiesta di sostituzione in grado di appello, usufruendo, quindi, di una maggiore garanzia processuale. Tale conclusione appare distonica rispetto agli stessi obiettivi che il legislatore si era prefisso, essendo evidente che tale soluzione disincentiverà la richiesta di sostituzione in primo grado, differendola al grado dell'appello. La scelta del legislatore sembra essere, invero, priva di ragionevole motivazione. Ciò posto, i ricorrenti si chiedono se il consenso prestato all'effettuazione dei lavori di pubblica utilità sostitutivi possa essere implicitamente inteso quale rinuncia all'impugnazione, giungendo a conclusione negativa. RITENUTO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 3 Preliminarmente, il Collegio evidenzia come la previsione della inappellabilità delle sentenze con cui viene applicata la sola pena pecuniaria ovvero il lavoro di pubblica utilità non appare affatto una soluzione irragionevole. Ed infatti, posto che, come chiarito nella sentenza n. 34 del 2020 della Corte costituzionale, «la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 274 e n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997, n. 280 del 1995; ordinanze n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001)», non può tacciarsi di irragionevolezza la scelta del legislatore di orbare di un grado di giudizio l'imputato che, su sua libera scelta, abbia optato per l'applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità sostitutiva che, assieme alla pena pecuniaria, costituisce l'unica ipotesi di pena sostitutiva che non impinge sulla libertà personale dell'imputato. Non di rinuncia all'impugnazione si tratta, quindi, ma di una opzione processuale cui consegue necessariamente la non appellabilità della sentenza, non dissimile rispetto a quella che l'imputato effettua laddove opta per l'applicazione della pena su richiesta delle parti. 2. Tanto premesso, i ricorsi sono inammissibili, non possedendo i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge per il ricorso per cassazione. Ed invero, è assolutamente consolidato, e dev'essere qui ribadito, il principio secondo cui, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. 5, n. 7403/2014 del 26/09/2013, Bergantini, Rv. 259532; Sez. 1, n. 33782 del 08/04/2013, Arena, Rv. 257117. Tuttavia, Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, De Cicco, Rv. 277945 - 01 ha affermato, con principio che il Collegio intende ribadire, che è inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge. Tale soluzione non si pone in contraddizione con la previsione contenuta nell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., atteso che l'applicazione della disposizione sopra riportata presuppone che, ad onta della denominazione ad essa attribuita dalla parte, l'impugnazione abbia le caratteristiche proprio del mezzo di gravame proponibile di fronte ad un giudice diverso da quello, invece, prescelto dal ricorrente e che, pertanto, in sede di interpretazione dell'atto, sia possibile attribuire all'atto stesso una qualificazione diversa da quella apparente. 4 Laddove, invece, il mezzo di impugnazione abbia le caratteristiche, sostanziali e formali, dello strumento di rivalutazione processuale esperibile, in via astratta, di fronte al giudice prescelto ed emerga in termini di chiarezza che esso sia stato consapevolmente utilizzato per come lo stesso appare dalla parte ricorrente, non entra in gioco la tematica relativa all'incompetenza del giudice adito, essendo questo astrattamente competente, ma esclusivamente la questione della inammissibilità del mezzo di impugnazione effettivamente e consapevolmente adottato dalla parte ricorrente. In una tale fattispecie non viene, quindi, in discussione la necessità di procedere alla trasmissione degli atti al giudice competente, ma solo la valutazione della ammissibilità o meno nel caso concreto del mezzo processuale da parte del giudice in astratto competente per quello. Valutazione che, quanto al caso di specie, deve essere ' espressa nei termini della inammissibilità del ricorso, avendo gli imputati voluto esperire uno strumento di impugnazione non consentito, sviluppando censure strutturate nelle forme tipiche dello strumento impugnatorio prescelto (valgano, per tutte, la richiesta di assoluzione, il generico riferimento alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, ovvero ancora il riferimento a circostanze riferite da testimoni). 2. Ad abundantiam, il Collegio evidenzia come i ricorsi siano anche inammissibili nel merito. 3. Il primo motivo è inammissibile in quanto sollecita a questa Corte una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Come noto, infatti, il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su motivi che postulano una non consentita rivalutazione delle prove, in quanto ciò esula dalle attribuzioni del giudice di legittimità, il quale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito (v., ex multis, Sez. 6, n. 43139 del 19/09/2019, Sessa, n.m.). 4. La censura relativa all'articolo 131-bis cod. pen. è inammissibile. Questa Corte ritiene che, «ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l'offesa, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma primo, sia ritenuta di particolare tenuità» (Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Bordoni, Rv. 277674 - 01). Nel caso di specie, il Tribunale (pag. 15-16) ha ritenuto che il fatto non possa considerarsi di particolare tenuità in ragione della pluralità delle violazioni e dalla particolare pervicacia dimostrata dagli imputati che, a fronte di plurimi accessi da parte della polizia locale competente, hanno perseverato nella loro condotta in totale spregio delle prescrizioni imposte dall'autorità amministrativa. 5 Tale motivazione fa buon governo del principio di anzi esposto e il motivo di ricorso, che con la sentenza non si confronta in modo critico, è generico e inammissibile. 5. Generica e quindi inammissibile è anche l'ultima doglianza. A fronte di una quantificazione della pena, operata a pagina 16 della sentenza impugnata, mediante precisa indicazione della pena base (mesi 9 di arresto), contenuta al di sotto della media edittale e sulla quale sono state applicate le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e con aumento operato in continuazione sulla sola pena pecuniaria, la doglianza si limita ad una laconica lamentela di eccessività della pena, non meglio specificata se non nella memoria depositata il 4 giugno 2025, in modo tuttavia totalmente generico. 6. I ricorsi vanno quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2 luglio 2025.
esaminati i motivi del ricorso;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti udite le conclusioni del Procuratore generale Dr. Ettore Pedicini, che ha concluso pe'r l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15/05/2024, il Tribunale di Torino condannava NI RI RA e IF EN alla pena di mesi sei di arresto e 21.000,00 euro di ammenda, in /00 Penale Sent. Sez. 3 Num. 29218 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 02/07/2025 relazione ai reati di cui agli articoli 44 d.P.R. 380/2001, 71 d.P.R. 380/2001, 95 d.P.R. 380/2001 e (il solo Scifone) 72 d.P.R. 380/2001, realizzati nel comune di Orbassano, convertendo la pena detentiva nella pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Il giudice, nell'occasione, non disponeva la demolizione delle opere abusive realizzate in assenza di permesso di costruire (circostanza che comunque, di per sé, non esclude il potere dell'autorità comunale di disporla in presenza dei presupposti dell'articolo 31 d.P.R. 380/2001). 2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto appello, impugnazione qualificata dalla Corte di appello di Torino come ricorso per cassazione con ordinanza in data 14 marzo 2025, ritenendo i giudici piemontesi che la sentenza emessa dal Tribunale di Torino fosse inappellabile ex art. 593, comma 3, c.p.p., sia sotto il profilo della condanna alla pena sostitutiva dei LPU, sia sotto il profilo residuale della condanna alla pena pecuniaria dell'ammenda. 3. L'impugnazione si compone di tre motivi. 3.1. Dopo una articolata premessa in fatto, con il primo motivo di impugnazione gli imputati lamentano l'omessa assoluzione ex art. 530 cod. proc. pen., almeno sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, procedendo ad una differente lettura dei dati emergenti dalla istruttoria dibattimentale rispetto alla sentenza di primo grado, con particolare riferimento al contenuto delle deposizioni dei testi DE PE e Ferro, nonché del tecnico comunale Bottiglia. Contestano poi l'affermazione della sentenza secondo cui l'esistenza di un provvedimento di tenore inequivoco non poteva consentire al privato di vantare aspettativa alcuna circa un tacito assentimento delle opere realizzate. Circa le opere di terrazzamento, poi, riporta le deposizioni del teste LE e dello stesso IF in ordine all'epoca di realizzazione delle stesse e alla sussistenza di una evidente sensazione di fattibilità delle opere stesse, tanto da indurre in errore il privato sulla loro legittima realizzazione. Infine, difetterebbe la stessa oggettività della condotta di cambio di destinazione d'uso, in quanto l'esercizio di attività cinofila è comunque una attività agricola, indipendentemente dal suo esercizio in forma di impresa. Quanto all'edificio residenziale contestano che vi fosse un effettivo cambio di destinazione d'uso e che i lavori non fossero ancora ultimati al momento dell'accertamento, così come rivalutano le risultanze istruttorie in relazione alle variazioni prospettiche in corrispondenza del corpo delle autorimesse, alla chiusura delle aree porticate al piano terra e ai c.d. «abusi minori», insistendo sull'erronea valutazione degli abusi come un unicum. Quanto alla posizione della RA, la stessa non ha mai abitato il luogo ove sono stati realizzati i presunti abusi e, nel 2020, ha lasciato il compagno IF;
ciononostante, è stata ritenuta colpevole di avere appoggiato il sogno imprenditoriale dello stesso. 2 La RA, al contrario, ha potuto rendersi conto degli eventuali abusi posti in essere dallo IF solo dopo la notifica dell'ordinanza di sospensione. 3.2. Con un secondo motivo lamentano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen.. 3.3. Con un terzo motivo lamentano l'eccessività della pena, con violazione dell'articolo 133 cod. pen.. Concludono quindi chiedendo l'assoluzione dei due imputati e, in subordine l'applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen. e in ulteriore subordine la riduzione della pena, ferma restando la sostituzione della pena detentiva. 4. Con nota del 4 giugno 2025 l'Avv. Carmen Bonsignore, per gli imputati, depositava memoria difensiva in cui, nel ribadire le ragioni del ricorso, insisteva per l'accoglimento del medesimo. Preliminarmente, tuttavia, evidenziava una discrasia di trattamento introdotta dal legislatore in base al momento in cui l'imputato decida di formulare la richiesta di sostituzione della pena detentiva principale. Qualora, infatti, l'imputato intenda ottenere la garanzia che un'eventuale condanna a pena detentiva venga sostituita con i lavori di pubblica utilità (LPU) - in linea con l'intento del legislatore che ha concepito le pene sostitutive proprio come strumento per evitare il carcere - e ne richieda, pertanto, l'applicazione al termine del giudizio di primo grado, la sentenza che accoglie tale richiesta non potrà essere impugnata mediante appello, precludendo così ogni possibilità di riesame nel merito. Nel diverso caso in cui, invece, l'imputato, condannato in primo grado, procrastini la richiesta di sostituzione della pena detentiva con i LPU, potrà ex lege impugnare la sentenza e formulare la richiesta di sostituzione in grado di appello, usufruendo, quindi, di una maggiore garanzia processuale. Tale conclusione appare distonica rispetto agli stessi obiettivi che il legislatore si era prefisso, essendo evidente che tale soluzione disincentiverà la richiesta di sostituzione in primo grado, differendola al grado dell'appello. La scelta del legislatore sembra essere, invero, priva di ragionevole motivazione. Ciò posto, i ricorrenti si chiedono se il consenso prestato all'effettuazione dei lavori di pubblica utilità sostitutivi possa essere implicitamente inteso quale rinuncia all'impugnazione, giungendo a conclusione negativa. RITENUTO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 3 Preliminarmente, il Collegio evidenzia come la previsione della inappellabilità delle sentenze con cui viene applicata la sola pena pecuniaria ovvero il lavoro di pubblica utilità non appare affatto una soluzione irragionevole. Ed infatti, posto che, come chiarito nella sentenza n. 34 del 2020 della Corte costituzionale, «la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 274 e n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997, n. 280 del 1995; ordinanze n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001)», non può tacciarsi di irragionevolezza la scelta del legislatore di orbare di un grado di giudizio l'imputato che, su sua libera scelta, abbia optato per l'applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità sostitutiva che, assieme alla pena pecuniaria, costituisce l'unica ipotesi di pena sostitutiva che non impinge sulla libertà personale dell'imputato. Non di rinuncia all'impugnazione si tratta, quindi, ma di una opzione processuale cui consegue necessariamente la non appellabilità della sentenza, non dissimile rispetto a quella che l'imputato effettua laddove opta per l'applicazione della pena su richiesta delle parti. 2. Tanto premesso, i ricorsi sono inammissibili, non possedendo i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge per il ricorso per cassazione. Ed invero, è assolutamente consolidato, e dev'essere qui ribadito, il principio secondo cui, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. 5, n. 7403/2014 del 26/09/2013, Bergantini, Rv. 259532; Sez. 1, n. 33782 del 08/04/2013, Arena, Rv. 257117. Tuttavia, Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, De Cicco, Rv. 277945 - 01 ha affermato, con principio che il Collegio intende ribadire, che è inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge. Tale soluzione non si pone in contraddizione con la previsione contenuta nell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., atteso che l'applicazione della disposizione sopra riportata presuppone che, ad onta della denominazione ad essa attribuita dalla parte, l'impugnazione abbia le caratteristiche proprio del mezzo di gravame proponibile di fronte ad un giudice diverso da quello, invece, prescelto dal ricorrente e che, pertanto, in sede di interpretazione dell'atto, sia possibile attribuire all'atto stesso una qualificazione diversa da quella apparente. 4 Laddove, invece, il mezzo di impugnazione abbia le caratteristiche, sostanziali e formali, dello strumento di rivalutazione processuale esperibile, in via astratta, di fronte al giudice prescelto ed emerga in termini di chiarezza che esso sia stato consapevolmente utilizzato per come lo stesso appare dalla parte ricorrente, non entra in gioco la tematica relativa all'incompetenza del giudice adito, essendo questo astrattamente competente, ma esclusivamente la questione della inammissibilità del mezzo di impugnazione effettivamente e consapevolmente adottato dalla parte ricorrente. In una tale fattispecie non viene, quindi, in discussione la necessità di procedere alla trasmissione degli atti al giudice competente, ma solo la valutazione della ammissibilità o meno nel caso concreto del mezzo processuale da parte del giudice in astratto competente per quello. Valutazione che, quanto al caso di specie, deve essere ' espressa nei termini della inammissibilità del ricorso, avendo gli imputati voluto esperire uno strumento di impugnazione non consentito, sviluppando censure strutturate nelle forme tipiche dello strumento impugnatorio prescelto (valgano, per tutte, la richiesta di assoluzione, il generico riferimento alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, ovvero ancora il riferimento a circostanze riferite da testimoni). 2. Ad abundantiam, il Collegio evidenzia come i ricorsi siano anche inammissibili nel merito. 3. Il primo motivo è inammissibile in quanto sollecita a questa Corte una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Come noto, infatti, il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su motivi che postulano una non consentita rivalutazione delle prove, in quanto ciò esula dalle attribuzioni del giudice di legittimità, il quale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito (v., ex multis, Sez. 6, n. 43139 del 19/09/2019, Sessa, n.m.). 4. La censura relativa all'articolo 131-bis cod. pen. è inammissibile. Questa Corte ritiene che, «ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l'offesa, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma primo, sia ritenuta di particolare tenuità» (Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Bordoni, Rv. 277674 - 01). Nel caso di specie, il Tribunale (pag. 15-16) ha ritenuto che il fatto non possa considerarsi di particolare tenuità in ragione della pluralità delle violazioni e dalla particolare pervicacia dimostrata dagli imputati che, a fronte di plurimi accessi da parte della polizia locale competente, hanno perseverato nella loro condotta in totale spregio delle prescrizioni imposte dall'autorità amministrativa. 5 Tale motivazione fa buon governo del principio di anzi esposto e il motivo di ricorso, che con la sentenza non si confronta in modo critico, è generico e inammissibile. 5. Generica e quindi inammissibile è anche l'ultima doglianza. A fronte di una quantificazione della pena, operata a pagina 16 della sentenza impugnata, mediante precisa indicazione della pena base (mesi 9 di arresto), contenuta al di sotto della media edittale e sulla quale sono state applicate le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e con aumento operato in continuazione sulla sola pena pecuniaria, la doglianza si limita ad una laconica lamentela di eccessività della pena, non meglio specificata se non nella memoria depositata il 4 giugno 2025, in modo tuttavia totalmente generico. 6. I ricorsi vanno quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2 luglio 2025.