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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
ZAMPETTI ENRICO, Relatore
MARZIALI CESARE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 357/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Marche 1 - AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. N. 3982-RU 26-05-2025 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. N. 3982-RU 26-05-2025 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle conclusioni rispettivamente formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Ricorrente_1 SpA”, con sede legale a Milano, presentava ricorso avverso il provvedimento di diniego della istanza di rimborso della somma di euro 84.873,50 (oltre interessi) versata a titolo di addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica corrisposta nel corso degli anni 2010 e 2011.
Si costituiva quindi in giudizio l'Agenzia delle Dogane e Monopoli dando atto dell'avvenuto annullamento parziale dell'atto in via di autotutela.
In tale sede si è , da un lato, eliminato il precedente diniego e, dall'altro, riconosciuto il diritto al rimborso della società ricorrente per la pressoché totalità dell'importo richiesto, pari a euro 80.329,50, rispetto agli euro 84.873,50 originariamente domandati.
Sono stati espunti dall'importo complessivo euro 4.544, corrispondenti a due fatture - la n. 450200843017, emessa nel gennaio 2010 con scadenza 4 marzo 2010, e la n. 4502015405 del 10 marzo 2010 con scadenza
25 marzo 2010 - in quanto i relativi importi risultano prescritti, essendo anteriori al 7 aprile 2010.
In ragione di tali evidenze, l'Agenzia ha quindi chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Parte ricorrente ha espressamente prestato adesione alla richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, riconoscendo la bontà delle conclusioni cui è giunta l'Amministrazione Finanziaria.
Ha insistito però per la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante l'avvenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato, non può che essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Va comunque disposta la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, sia perché dagli atti risulta che l'originaria istanza di rimborso risultava carente di parte della documentazione necessaria, sia perché, come detto, la somma in origine richiesta era solo in parte dovuta.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
ZAMPETTI ENRICO, Relatore
MARZIALI CESARE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 357/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Marche 1 - AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. N. 3982-RU 26-05-2025 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. N. 3982-RU 26-05-2025 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle conclusioni rispettivamente formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Ricorrente_1 SpA”, con sede legale a Milano, presentava ricorso avverso il provvedimento di diniego della istanza di rimborso della somma di euro 84.873,50 (oltre interessi) versata a titolo di addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica corrisposta nel corso degli anni 2010 e 2011.
Si costituiva quindi in giudizio l'Agenzia delle Dogane e Monopoli dando atto dell'avvenuto annullamento parziale dell'atto in via di autotutela.
In tale sede si è , da un lato, eliminato il precedente diniego e, dall'altro, riconosciuto il diritto al rimborso della società ricorrente per la pressoché totalità dell'importo richiesto, pari a euro 80.329,50, rispetto agli euro 84.873,50 originariamente domandati.
Sono stati espunti dall'importo complessivo euro 4.544, corrispondenti a due fatture - la n. 450200843017, emessa nel gennaio 2010 con scadenza 4 marzo 2010, e la n. 4502015405 del 10 marzo 2010 con scadenza
25 marzo 2010 - in quanto i relativi importi risultano prescritti, essendo anteriori al 7 aprile 2010.
In ragione di tali evidenze, l'Agenzia ha quindi chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Parte ricorrente ha espressamente prestato adesione alla richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, riconoscendo la bontà delle conclusioni cui è giunta l'Amministrazione Finanziaria.
Ha insistito però per la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante l'avvenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato, non può che essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Va comunque disposta la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, sia perché dagli atti risulta che l'originaria istanza di rimborso risultava carente di parte della documentazione necessaria, sia perché, come detto, la somma in origine richiesta era solo in parte dovuta.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.