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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/12/2025, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6197/2020 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. AS Pero e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Abundo e con lo stesso CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.11.2020, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze del sig. , presso la omonima CP_1
Pasticceria, con sede commerciale e laboratorio di produzione in Marcianise (CE) alla via
Madonna della Libera, 58, senza soluzione di continuità a decorrere dal 01.04.2007 – data di inizio del rapporto di lavoro – sino al 07.02.2020, data in cui riferiva di essere stata
“licenziata ad nutum”; specificava di aver svolto le mansioni di addetta alle pulizie “per le quali, considerato il CCNL Pubblici Esercizi, applicabile al predetto rapporto di lavoro”, assumeva di essere “da inquadrare nel 7° Livello contrattuale retributivo” (cfr. ricorso).
L'istante deduceva, in particolare, che, dall'inizio del rapporto di lavoro e sino alla data del
25.02.2013, avrebbe svolto la propria prestazione con orario di lavoro tipo part-time verticale articolato in 24 ore settimanali distribuite su 4 giorni lavorativi, ovvero nelle giornate del giovedì - venerdì – sabato - domenica dalle ore 15,00 alle ore 21,00; con riferimento al periodo dal 25.02.2013 fino al 07.02.2020, affermava, invece, di aver lavorato per 18 ore settimanali, distribuite su tre giorni lavorativi ed, in particolare, il venerdì, il sabato e la domenica dalle ore 15,00 alle 21,00.
Precisava, inoltre, di essersi occupata delle pulizie dei locali relativi al laboratorio della pasticceria, provvedendo alla pulizia di tutti gli attrezzi da lavoro, degli utensili, delle stoviglie e del bancone.
Circa la retribuzione, la ricorrente affermava che, per il lavoro svolto, avrebbe “unicamente percepito le retribuzioni mensili analiticamente indicate nei conteggi allegati che formano parte integrante del presente atto di ricorso”, specificando che “tale retribuzione per il periodo dal
01.04.2007 al 25.02.2013 è stata pari ad € 346,00 mensili (24 h / settima-nali). Per il periodo dal
26.02.2013 al 10.01.2015 (18h/settimanali) è stata pari ad € 260,00 mensili. Per il periodo 11.01.2015 al 07.02.2020 (18 h/settimanali) la retribuzione è stata pari ad € 325,00 mensili. Il tutto senza rilascio di buste paga” (cfr. ricorso).
Lamentava, inoltre, di non aver percepito la tredicesima e la quattordicesima mensilità nonché la indennità sostitutiva delle ferie non godute e permessi ed il TFR, deducendo, in ogni caso, l'insufficienza e l'inadeguatezza della retribuzione effettivamente corrisposta rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, invocando, al riguardo, l'art. 36 Cost.
Concludeva affermando “in virtù del richiamato contratto CCNL e relativa classificazione” il proprio diritto all'inquadramento nel 7° livello retributivo nonché di essere creditrice di una somma complessiva pari ad euro 78.537,59 a titolo di differenze paga, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute, permessi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ivi compreso il TFR, quantificato nella misura di euro 6.454,53.
Per tali ragioni, dunque, la ricorrente, con il presente procedimento, conveniva, in giudizio il sig. e concludeva chiedendo di “- accertare e dichiarare che tra le parti si è CP_1 costituito e svolto il rapporto di lavo-ro subordinato con le modalità e per il periodo indicati in narrativa, per l'effetto dichiarare il diritto dell'istante all'inquadramento nell'invocato livello retributivo ascrivibile al CCNL Pubblici Esercizi ed al corrispondente trattamento economico e contributivo;
- accertare e dichiarare dovute al ricorrente le spettanze calcolate in ricorso e per l'effetto condannare la convenuta società, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in suo favore della somma di € 78.537,59 (settantottomilacin-quecentotrentasette/59) o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, secondo quanto computato dai conteggi che seguono e che formano parte integrante del presente atto di ricorso, (vedi anche relazione al-legata a firma del dott.
[...]
– consulente del lavoro ), in virtù del-la normativa contrattuale invocata, nonché ex art. Tes_1
36 Cost., oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
- disporre, con ordinanza immediatamente esecutiva, il pagamento delle somme non contestate o di una somma a titolo provvisorio;
- autorizzarsi la chiamata in causa dell' al fine di opporre a tale ente, in via diretta ed immediata e ad ogni CP_2 effetto di legge la emananda decisione, avendo l'istante interesse al versamento dei contributi omessi ed alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale e per lo effetto condannare la convenuta al versamento in favore della ricorrente degli omessi oneri previdenziali e contributivi in relazione all'accertato rapporto di lavoro subordinato […]“, con vittoria di spese.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, in data 16.09.2021, si costituiva il sig. CP_1
, che eccepiva la nullità nonché l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse
[...] argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
In particolare, parte resistente negava la ricostruzione offerta dalla ricorrente, contestando l'assunto attoreo ed assumendo, in particolare, che la ricorrente, pur non avendo alcuna specifica competenza nel settore di riferimento, su sua richiesta di collaborare al fine di avere di una maggiore autonomia sotto il profilo economico e, comunque, “soprattutto grazie all'intercessione della sig.ra (cfr. memoria difensiva), ovvero della moglie del Parte_2
resistente nonché amica della ricorrente, sarebbe stata “impiegata, ma soltanto saltuariamente, per la pulizia dei locali del laboratorio della pasticceria” […] “e tanto solo da alcuni anni orsono e non certo dal lontano 2007 e, peraltro, soltanto nei giorni di intesa attività artigianale legata a particolari festività in vista delle quali la produzione dolciaria è davvero rilevante per le tradizioni dolciarie locali e nazionali”, specificando, al riguardo, che tale collaborazione avrebbe avuto luogo, ad esempio, “in occasione delle festività natalizie e pasquali ovvero della ricorrenza di Santi
(…IU, AS etc etc) il cui nome è talmente diffuso in zona da richiedere una Per_1 intensificazione della produzione per far fronte all'alta richiesta di prodotti di pasticceria” (cfr. memoria difensiva) e, dunque, deducendone il carattere meramente saltuario ed occasionale al fine di “sollevare il personale stabilmente impiegato dall'obbligo della pulizia giornaliera in quelle giornate in cui la produzione ha assorbito ogni energia lavorativa”; assumeva, infatti, che, normalmente, presso tutti gli esercizi di produzione artigianale di alimenti e prodotti di pasticceria, al termine del ciclo produttivo, sarebbero gli stessi operatori di pasticceria a provvedere alla pulizia degli strumenti di lavoro e che, invece, sarebbe il personale addetto alla vendita, al termine dell'orario di apertura al pubblico, ad occuparsi delle pulizie degli espositori e delle superfici sia dei locali aperti al pubblico che del laboratorio di produzione, aggiungendo, inoltre, che la ditta resistente, anche nel periodo in contestazione, avrebbe
“sempre occupato mediamente almeno tre dipendenti oltre alla consorte del resistente, Pt_2
che si occupa principalmente della gestione della cassa, ed alle figlie già maggiorenni,
[...] Per_2
e , che da tempo si stanno avviando e formando professionalmente nel mondo
[...] Persona_3
della produzione artigianale di pasticceria” (cfr. memoria) e, comunque, contestando la ricostruzione fornita dalla ricorrente anche in ordine agli orari osservati.
Espletata la prova per testi, reso l'interrogatorio formale da parte del resistente ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Orbene, le richieste della ricorrente si fondano, innanzitutto, sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con il resistente , CP_1
nella qualità di addetta alle pulizie presso la omonima pasticceria, nei termini descritti in ricorso e nei periodi in esso indicato.
Si ritiene, tuttavia, che parte ricorrente non abbia fornito la prova di quanto dedotto in ricorso, ovvero della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei termini e modi ivi indicati, non essendo sufficientemente emersi elementi a sostegno di tali deduzioni.
Tanto premesso, in primo luogo, va rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente, avendo parte ricorrente sufficientemente illustrato le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda consentendo, così, alle parti resistenti di poter articolare la propria difesa ed alla giudicante di delibare sul fondamento della domanda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria difensiva, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa della parte resistente, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio. Appare, in ogni caso, opportuno precisare che, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU
761/2002; Cass. 535/2003).
Tanto premesso, facendo applicazione dei menzionati principi al caso di specie, va rilevato come la ricorrente, incorrendo in una grave carenza allegativa, abbia omesso, innanzitutto, di dedurre l'assoggettamento al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro nonché di descrivere puntualmente le mansioni svolte ed, ancora, di allegare, nello specifico, l'assenza di un regolare contratto tra le parti, essendosi, invero, limitata ad affermare la riconducibilità delle mansioni all'inquadramento richiesto e l'applicabilità di uno specifico CCNL.
Nonostante le gravi carenze allegative in cui è incorsa la parte ricorrente, veniva ammessa la prova orale;
l'istruttoria svolta, tuttavia, non ha consentito di ritenere provato il dedotto vincolo di subordinazione.
Ed, invero, nulla è emerso in ordine a quello che, per consolidato orientamento, può ritenersi elemento qualificante la subordinazione, ovverosia la sottoposizione del lavoratore ad un potere di direzione ed organizzazione da parte del datore che ne conformi in maniera incisiva la prestazione, determinandone contenuti e modalità esecutive;
nulla è emerso in ordine al concreto e costante esercizio da parte del convenuto di un potere di controllo sulla regolarità delle prestazioni lavorative e di un potere di tipo disciplinare che ne raffiguri una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto all'attore; nulla, ancora, è emerso in ordine all'obbligo del lavoratore di tenere stabilmente a disposizione del datore le proprie energie lavorative, di essere quindi costantemente presente al lavoro, di giustificare eventuali assenze ovvero di richiedere preventiva autorizzazione in caso di interruzione della prestazione lavorativa.
Né dai dati positivi raccolti in sede istruttoria è dato evincere la sussistenza di altri elementi che pure, globalmente valutati, possono apparire sintomatici della subordinazione, quali ad esempio la predeterminazione da parte del datore dell'articolazione temporale della prestazione lavorativa ed il conseguente vincolo di orario a carico del lavoratore.
In particolare, all'esito della prova orale espletata, tali elementi non sono sufficientemente emersi, in considerazione del tenore delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Sul punto, invero, il teste – marito della ricorrente – unico teste di parte ESone_2
ricorrente, stante la rinuncia all'escussione della teste , formulata ESone_3 all'udienza del 14.01.2025, stante la difficoltà nel rintracciarla (cfr. verbale d'udienza del
14.01.2025) – all'udienza del 25.05.2023, per quanto qui rileva, ha dichiarato: “ADR: “Sono il marito della ricorrente, ma siamo in regime di separazione patrimoniale” […] ADR: “Io e la ricorrente siamo sposati da undici anni” ADR: “Sì, sono a conoscenza del fatto che mia moglie lavorava presso la pasticceria del resistente ed, in particolare, a partire dal 2007. Mia moglie si occupava della pulizia dei locali;
in particolare, lavorava dal giovedì alla domenica dalle ore 15,00 alle ES ore 20,00-21,00. Specifico che ha lavorato alle dipendenze del sig. fino al 2020” “Spesso CP_1 mi sono recato presso il luogo di lavoro di mia moglie e l'ho vista lavorare. Io mi recavo spesso presso il laboratorio anche perché il sig. era il mio compare di matrimonio;
mi recavo anche per dare CP_1 una mano a mia moglie” ADR: “Mia moglie lavorava tutte le settimane, con continuità. Tuttavia, non ha mai usufruito di ferie. Specifico che la pasticceria lavora tutto l'anno e che il giorno di chiusura era il mercoledì. Ad agosto, tuttavia, chiudeva per 10-15 giorni” ADR: “Nella pasticceria c'era il sig.
quando arrivavo in laboratorio, già stavano lavorando tutti e, quindi, non ho mai visto il sig. CP_1 impartire direttive. Altri dipendenti non c'erano perché erano già andati via quando mia moglie CP_1 iniziava a lavorare e, cioè, alle 15,00” ADR: “Io accompagnavo mia moglie a piedi a lavoro tutti i giorni;
a volte mi limitavo ad accompagnarla, mentre altre volte mi trattenevo presso la pasticceria.
Preciso che io abito a Marcianise alla via Piccinni e che la pasticceria dista 50 metri;
tuttavia, io mi occupavo di un circolo per anziani nelle vicinanze. Per questo, dato che mi recavo presso il circolo, mi trovavo a percorrere il tratto di strada con mia moglie. Il circolo apriva alle 15,30 e chiudeva alle
20,00; al ritorno, se vedevo le luci spente nel laboratorio, andavo via, altrimenti aspettavo mia moglie per poi fare ritorno insieme a casa” Vengono mostrate al teste le foto allegate al ricorso introduttivo. ES Il teste dichiara: “Sì, riconosco mia moglie, i locali ed il bancone della pasticceria, nonché ES ES l'esterno” “Mia moglie percepiva 25 euro al giorno, per cui circa 400,00 euro mensili”
“Le vetrate del laboratorio erano lunghe circa 3 metri;
si tratta di finestroni alti e che separano il laboratorio dal cortile e dai bagni”.
Ebbene, stante il tenore delle deposizioni, il teste escusso non riferisce alcuna circostanza significativa al fine di fornire riscontro a quanto sostenuto al riguardo in ricorso.
Il teste – non presente nell'arco della giornata lavorativa – non è stato in grado di riferire alcuna circostanza circa la sussistenza di elementi sintomatici della subordinazione – in particolare, con riferimento alla sottoposizione della ricorrente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e, dunque, ad un potere di eterodirezione esercitato dallo stesso – limitandosi a riportare fatti e/o circostanze di cui era soltanto parzialmente a diretta conoscenza nonché a riferire di un rapporto di lavoro in termini molto vaghi e, dunque, insufficienti ai fini del raggiungimento della prova.
Il teste si è, invero, limitato ad affermare di aver frequentato la pasticceria – anche in virtù del rapporto di amicizia con il resistente – e di aver “spesso” accompagnato la ricorrente presso la stessa o di averla attesa in uscita, senza, tuttavia, essere in grado di descrivere o, comunque, riferire le attività svolte dalla consorte né tantomeno di direttive impartite, dichiarando, anzi, al riguardo: “ADR: “Nella pasticceria c'era il sig. quando arrivavo in CP_1
laboratorio, già stavano lavorando tutti e, quindi, non ho mai visto il sig. impartire direttive”. CP_1
In particolare, si evidenzia che il teste non era comunque presente durante la giornata di lavoro della ricorrente;
lo stesso si è, in ogni caso, limitato a riportare circostanze in gran parte apprese in via indiretta, ovvero de relato actoris; tali deposizioni, di conseguenza, appaiono inidonee a supportare, sul piano probatorio, quanto dedotto in ricorso, in assenza di ulteriori elementi.
Con riferimento alle circostanze di cui il teste è a diretta conoscenza – ovvero quelle riguardanti l'aver accompagnato la ricorrente a piedi a lavoro (senza entrare presso l'esercizio commerciale), soltanto talvolta trattenendosi anche in pasticceria – trattasi, invece, di fatti verificatisi occasionalmente e, comunque, in relazione a brevi ed episodici lassi di tempo della giornata, che, in ogni caso, in base a quanto emerso all'esito dell'istruttoria espletata, non appaiono sufficientemente circostanziati.
Le circostanze riferite, pertanto, non sono in alcun modo idonee a far ritenere configurabile la sussistenza del rapporto di lavoro della ricorrente, in assenza dell'indefettibile carattere – qualificante della subordinazione – della sottoposizione ad un potere di direzione, controllo ed organizzazione da parte del datore di lavoro.
I fatti e gli elementi raccolti all'esito della prova orale, del resto, di per sé non appaiono incompatibili con una collaborazione saltuaria tra le parti, priva, tuttavia, degli indici necessari ai fini del riconoscimento della subordinazione.
Sotto tale profilo, neppure possono in questa sede assumere rilievo probatorio gli allegati prodotti dalla parte ricorrente contenenti fotografie ritraenti la ricorrente sul luogo di lavoro, essendo le stesse del tutto prive di contesto e comunque pienamente compatibili con l'assunto di parte resistente in ordine alla sussistenza di una collaborazione occasionale tra le parti, con la conseguenza che da essi non è, comunque, possibile trarre alcun argomento di prova a sostegno della ricostruzione fornita dalla parte ricorrente.
In ogni caso, le circostanze riferite, in considerazione del tenore delle dichiarazioni rese, non sono in alcun modo idonee a far ritenere configurabile la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, in assenza dell'indefettibile carattere – qualificante della subordinazione
– della continuità nella disponibilità delle energie lavorative da parte del lavoratore in favore del datore di lavoro.
In tale direzione, del resto, depongono le dichiarazioni testimoniali rese testi di parte resistente escussi alle udienze del 25.05.2023 e del 16.04.2024, dalle quali, in ogni caso, nulla emerge in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti;
da tali dichiarazioni, anzi, emerge la saltuarietà del rapporto di collaborazione tra le parti, non essendo in alcun modo confermate le circostanze fattuali sintomatiche dalle quali possa desumersi l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato, trovando, invece, pieno riscontro la ricostruzione offerta dal resistente nell'ambito della propria memoria difensiva.
D'altronde, neppure all'esito dell'interrogatorio formale reso dal resistente sig.
[...]
all'udienza del 21.10.2025, può ritenersi raggiunta la prova in ordine allo CP_1
svolgimento di attività lavorativa in favore dello stesso da parte della ricorrente.
L'assunto attoreo in ordine alla prestazione del lavoro secondo le modalità descritte nel ricorso, negli orari e giorni ivi indicati è rimasto, in ogni caso, del tutto indimostrato.
In definitiva, le emergenze probatorie non consentono di ritenere raggiunta la prova che la collaborazione tra le parti abbia assunto in sede esecutiva i connotati tipici della subordinazione, per il periodo indicato in ricorso.
La domanda va, quindi, rigettata. Il rigetto della domanda volta all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato comporta l'assorbimento della richiesta avente ad oggetto le spettanze retributive azionate con il presente giudizio, in ordine alle quali, in ogni caso, per le stesse ragioni già esposte in precedenza, non si ritiene che, all'esito della prova orale, sia stata raggiunta la prova.
La natura della decisione e la qualità delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 17.12.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6197/2020 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. AS Pero e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Abundo e con lo stesso CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.11.2020, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze del sig. , presso la omonima CP_1
Pasticceria, con sede commerciale e laboratorio di produzione in Marcianise (CE) alla via
Madonna della Libera, 58, senza soluzione di continuità a decorrere dal 01.04.2007 – data di inizio del rapporto di lavoro – sino al 07.02.2020, data in cui riferiva di essere stata
“licenziata ad nutum”; specificava di aver svolto le mansioni di addetta alle pulizie “per le quali, considerato il CCNL Pubblici Esercizi, applicabile al predetto rapporto di lavoro”, assumeva di essere “da inquadrare nel 7° Livello contrattuale retributivo” (cfr. ricorso).
L'istante deduceva, in particolare, che, dall'inizio del rapporto di lavoro e sino alla data del
25.02.2013, avrebbe svolto la propria prestazione con orario di lavoro tipo part-time verticale articolato in 24 ore settimanali distribuite su 4 giorni lavorativi, ovvero nelle giornate del giovedì - venerdì – sabato - domenica dalle ore 15,00 alle ore 21,00; con riferimento al periodo dal 25.02.2013 fino al 07.02.2020, affermava, invece, di aver lavorato per 18 ore settimanali, distribuite su tre giorni lavorativi ed, in particolare, il venerdì, il sabato e la domenica dalle ore 15,00 alle 21,00.
Precisava, inoltre, di essersi occupata delle pulizie dei locali relativi al laboratorio della pasticceria, provvedendo alla pulizia di tutti gli attrezzi da lavoro, degli utensili, delle stoviglie e del bancone.
Circa la retribuzione, la ricorrente affermava che, per il lavoro svolto, avrebbe “unicamente percepito le retribuzioni mensili analiticamente indicate nei conteggi allegati che formano parte integrante del presente atto di ricorso”, specificando che “tale retribuzione per il periodo dal
01.04.2007 al 25.02.2013 è stata pari ad € 346,00 mensili (24 h / settima-nali). Per il periodo dal
26.02.2013 al 10.01.2015 (18h/settimanali) è stata pari ad € 260,00 mensili. Per il periodo 11.01.2015 al 07.02.2020 (18 h/settimanali) la retribuzione è stata pari ad € 325,00 mensili. Il tutto senza rilascio di buste paga” (cfr. ricorso).
Lamentava, inoltre, di non aver percepito la tredicesima e la quattordicesima mensilità nonché la indennità sostitutiva delle ferie non godute e permessi ed il TFR, deducendo, in ogni caso, l'insufficienza e l'inadeguatezza della retribuzione effettivamente corrisposta rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, invocando, al riguardo, l'art. 36 Cost.
Concludeva affermando “in virtù del richiamato contratto CCNL e relativa classificazione” il proprio diritto all'inquadramento nel 7° livello retributivo nonché di essere creditrice di una somma complessiva pari ad euro 78.537,59 a titolo di differenze paga, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute, permessi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ivi compreso il TFR, quantificato nella misura di euro 6.454,53.
Per tali ragioni, dunque, la ricorrente, con il presente procedimento, conveniva, in giudizio il sig. e concludeva chiedendo di “- accertare e dichiarare che tra le parti si è CP_1 costituito e svolto il rapporto di lavo-ro subordinato con le modalità e per il periodo indicati in narrativa, per l'effetto dichiarare il diritto dell'istante all'inquadramento nell'invocato livello retributivo ascrivibile al CCNL Pubblici Esercizi ed al corrispondente trattamento economico e contributivo;
- accertare e dichiarare dovute al ricorrente le spettanze calcolate in ricorso e per l'effetto condannare la convenuta società, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in suo favore della somma di € 78.537,59 (settantottomilacin-quecentotrentasette/59) o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, secondo quanto computato dai conteggi che seguono e che formano parte integrante del presente atto di ricorso, (vedi anche relazione al-legata a firma del dott.
[...]
– consulente del lavoro ), in virtù del-la normativa contrattuale invocata, nonché ex art. Tes_1
36 Cost., oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
- disporre, con ordinanza immediatamente esecutiva, il pagamento delle somme non contestate o di una somma a titolo provvisorio;
- autorizzarsi la chiamata in causa dell' al fine di opporre a tale ente, in via diretta ed immediata e ad ogni CP_2 effetto di legge la emananda decisione, avendo l'istante interesse al versamento dei contributi omessi ed alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale e per lo effetto condannare la convenuta al versamento in favore della ricorrente degli omessi oneri previdenziali e contributivi in relazione all'accertato rapporto di lavoro subordinato […]“, con vittoria di spese.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, in data 16.09.2021, si costituiva il sig. CP_1
, che eccepiva la nullità nonché l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse
[...] argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
In particolare, parte resistente negava la ricostruzione offerta dalla ricorrente, contestando l'assunto attoreo ed assumendo, in particolare, che la ricorrente, pur non avendo alcuna specifica competenza nel settore di riferimento, su sua richiesta di collaborare al fine di avere di una maggiore autonomia sotto il profilo economico e, comunque, “soprattutto grazie all'intercessione della sig.ra (cfr. memoria difensiva), ovvero della moglie del Parte_2
resistente nonché amica della ricorrente, sarebbe stata “impiegata, ma soltanto saltuariamente, per la pulizia dei locali del laboratorio della pasticceria” […] “e tanto solo da alcuni anni orsono e non certo dal lontano 2007 e, peraltro, soltanto nei giorni di intesa attività artigianale legata a particolari festività in vista delle quali la produzione dolciaria è davvero rilevante per le tradizioni dolciarie locali e nazionali”, specificando, al riguardo, che tale collaborazione avrebbe avuto luogo, ad esempio, “in occasione delle festività natalizie e pasquali ovvero della ricorrenza di Santi
(…IU, AS etc etc) il cui nome è talmente diffuso in zona da richiedere una Per_1 intensificazione della produzione per far fronte all'alta richiesta di prodotti di pasticceria” (cfr. memoria difensiva) e, dunque, deducendone il carattere meramente saltuario ed occasionale al fine di “sollevare il personale stabilmente impiegato dall'obbligo della pulizia giornaliera in quelle giornate in cui la produzione ha assorbito ogni energia lavorativa”; assumeva, infatti, che, normalmente, presso tutti gli esercizi di produzione artigianale di alimenti e prodotti di pasticceria, al termine del ciclo produttivo, sarebbero gli stessi operatori di pasticceria a provvedere alla pulizia degli strumenti di lavoro e che, invece, sarebbe il personale addetto alla vendita, al termine dell'orario di apertura al pubblico, ad occuparsi delle pulizie degli espositori e delle superfici sia dei locali aperti al pubblico che del laboratorio di produzione, aggiungendo, inoltre, che la ditta resistente, anche nel periodo in contestazione, avrebbe
“sempre occupato mediamente almeno tre dipendenti oltre alla consorte del resistente, Pt_2
che si occupa principalmente della gestione della cassa, ed alle figlie già maggiorenni,
[...] Per_2
e , che da tempo si stanno avviando e formando professionalmente nel mondo
[...] Persona_3
della produzione artigianale di pasticceria” (cfr. memoria) e, comunque, contestando la ricostruzione fornita dalla ricorrente anche in ordine agli orari osservati.
Espletata la prova per testi, reso l'interrogatorio formale da parte del resistente ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Orbene, le richieste della ricorrente si fondano, innanzitutto, sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con il resistente , CP_1
nella qualità di addetta alle pulizie presso la omonima pasticceria, nei termini descritti in ricorso e nei periodi in esso indicato.
Si ritiene, tuttavia, che parte ricorrente non abbia fornito la prova di quanto dedotto in ricorso, ovvero della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei termini e modi ivi indicati, non essendo sufficientemente emersi elementi a sostegno di tali deduzioni.
Tanto premesso, in primo luogo, va rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente, avendo parte ricorrente sufficientemente illustrato le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda consentendo, così, alle parti resistenti di poter articolare la propria difesa ed alla giudicante di delibare sul fondamento della domanda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria difensiva, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa della parte resistente, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio. Appare, in ogni caso, opportuno precisare che, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU
761/2002; Cass. 535/2003).
Tanto premesso, facendo applicazione dei menzionati principi al caso di specie, va rilevato come la ricorrente, incorrendo in una grave carenza allegativa, abbia omesso, innanzitutto, di dedurre l'assoggettamento al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro nonché di descrivere puntualmente le mansioni svolte ed, ancora, di allegare, nello specifico, l'assenza di un regolare contratto tra le parti, essendosi, invero, limitata ad affermare la riconducibilità delle mansioni all'inquadramento richiesto e l'applicabilità di uno specifico CCNL.
Nonostante le gravi carenze allegative in cui è incorsa la parte ricorrente, veniva ammessa la prova orale;
l'istruttoria svolta, tuttavia, non ha consentito di ritenere provato il dedotto vincolo di subordinazione.
Ed, invero, nulla è emerso in ordine a quello che, per consolidato orientamento, può ritenersi elemento qualificante la subordinazione, ovverosia la sottoposizione del lavoratore ad un potere di direzione ed organizzazione da parte del datore che ne conformi in maniera incisiva la prestazione, determinandone contenuti e modalità esecutive;
nulla è emerso in ordine al concreto e costante esercizio da parte del convenuto di un potere di controllo sulla regolarità delle prestazioni lavorative e di un potere di tipo disciplinare che ne raffiguri una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto all'attore; nulla, ancora, è emerso in ordine all'obbligo del lavoratore di tenere stabilmente a disposizione del datore le proprie energie lavorative, di essere quindi costantemente presente al lavoro, di giustificare eventuali assenze ovvero di richiedere preventiva autorizzazione in caso di interruzione della prestazione lavorativa.
Né dai dati positivi raccolti in sede istruttoria è dato evincere la sussistenza di altri elementi che pure, globalmente valutati, possono apparire sintomatici della subordinazione, quali ad esempio la predeterminazione da parte del datore dell'articolazione temporale della prestazione lavorativa ed il conseguente vincolo di orario a carico del lavoratore.
In particolare, all'esito della prova orale espletata, tali elementi non sono sufficientemente emersi, in considerazione del tenore delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Sul punto, invero, il teste – marito della ricorrente – unico teste di parte ESone_2
ricorrente, stante la rinuncia all'escussione della teste , formulata ESone_3 all'udienza del 14.01.2025, stante la difficoltà nel rintracciarla (cfr. verbale d'udienza del
14.01.2025) – all'udienza del 25.05.2023, per quanto qui rileva, ha dichiarato: “ADR: “Sono il marito della ricorrente, ma siamo in regime di separazione patrimoniale” […] ADR: “Io e la ricorrente siamo sposati da undici anni” ADR: “Sì, sono a conoscenza del fatto che mia moglie lavorava presso la pasticceria del resistente ed, in particolare, a partire dal 2007. Mia moglie si occupava della pulizia dei locali;
in particolare, lavorava dal giovedì alla domenica dalle ore 15,00 alle ES ore 20,00-21,00. Specifico che ha lavorato alle dipendenze del sig. fino al 2020” “Spesso CP_1 mi sono recato presso il luogo di lavoro di mia moglie e l'ho vista lavorare. Io mi recavo spesso presso il laboratorio anche perché il sig. era il mio compare di matrimonio;
mi recavo anche per dare CP_1 una mano a mia moglie” ADR: “Mia moglie lavorava tutte le settimane, con continuità. Tuttavia, non ha mai usufruito di ferie. Specifico che la pasticceria lavora tutto l'anno e che il giorno di chiusura era il mercoledì. Ad agosto, tuttavia, chiudeva per 10-15 giorni” ADR: “Nella pasticceria c'era il sig.
quando arrivavo in laboratorio, già stavano lavorando tutti e, quindi, non ho mai visto il sig. CP_1 impartire direttive. Altri dipendenti non c'erano perché erano già andati via quando mia moglie CP_1 iniziava a lavorare e, cioè, alle 15,00” ADR: “Io accompagnavo mia moglie a piedi a lavoro tutti i giorni;
a volte mi limitavo ad accompagnarla, mentre altre volte mi trattenevo presso la pasticceria.
Preciso che io abito a Marcianise alla via Piccinni e che la pasticceria dista 50 metri;
tuttavia, io mi occupavo di un circolo per anziani nelle vicinanze. Per questo, dato che mi recavo presso il circolo, mi trovavo a percorrere il tratto di strada con mia moglie. Il circolo apriva alle 15,30 e chiudeva alle
20,00; al ritorno, se vedevo le luci spente nel laboratorio, andavo via, altrimenti aspettavo mia moglie per poi fare ritorno insieme a casa” Vengono mostrate al teste le foto allegate al ricorso introduttivo. ES Il teste dichiara: “Sì, riconosco mia moglie, i locali ed il bancone della pasticceria, nonché ES ES l'esterno” “Mia moglie percepiva 25 euro al giorno, per cui circa 400,00 euro mensili”
“Le vetrate del laboratorio erano lunghe circa 3 metri;
si tratta di finestroni alti e che separano il laboratorio dal cortile e dai bagni”.
Ebbene, stante il tenore delle deposizioni, il teste escusso non riferisce alcuna circostanza significativa al fine di fornire riscontro a quanto sostenuto al riguardo in ricorso.
Il teste – non presente nell'arco della giornata lavorativa – non è stato in grado di riferire alcuna circostanza circa la sussistenza di elementi sintomatici della subordinazione – in particolare, con riferimento alla sottoposizione della ricorrente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e, dunque, ad un potere di eterodirezione esercitato dallo stesso – limitandosi a riportare fatti e/o circostanze di cui era soltanto parzialmente a diretta conoscenza nonché a riferire di un rapporto di lavoro in termini molto vaghi e, dunque, insufficienti ai fini del raggiungimento della prova.
Il teste si è, invero, limitato ad affermare di aver frequentato la pasticceria – anche in virtù del rapporto di amicizia con il resistente – e di aver “spesso” accompagnato la ricorrente presso la stessa o di averla attesa in uscita, senza, tuttavia, essere in grado di descrivere o, comunque, riferire le attività svolte dalla consorte né tantomeno di direttive impartite, dichiarando, anzi, al riguardo: “ADR: “Nella pasticceria c'era il sig. quando arrivavo in CP_1
laboratorio, già stavano lavorando tutti e, quindi, non ho mai visto il sig. impartire direttive”. CP_1
In particolare, si evidenzia che il teste non era comunque presente durante la giornata di lavoro della ricorrente;
lo stesso si è, in ogni caso, limitato a riportare circostanze in gran parte apprese in via indiretta, ovvero de relato actoris; tali deposizioni, di conseguenza, appaiono inidonee a supportare, sul piano probatorio, quanto dedotto in ricorso, in assenza di ulteriori elementi.
Con riferimento alle circostanze di cui il teste è a diretta conoscenza – ovvero quelle riguardanti l'aver accompagnato la ricorrente a piedi a lavoro (senza entrare presso l'esercizio commerciale), soltanto talvolta trattenendosi anche in pasticceria – trattasi, invece, di fatti verificatisi occasionalmente e, comunque, in relazione a brevi ed episodici lassi di tempo della giornata, che, in ogni caso, in base a quanto emerso all'esito dell'istruttoria espletata, non appaiono sufficientemente circostanziati.
Le circostanze riferite, pertanto, non sono in alcun modo idonee a far ritenere configurabile la sussistenza del rapporto di lavoro della ricorrente, in assenza dell'indefettibile carattere – qualificante della subordinazione – della sottoposizione ad un potere di direzione, controllo ed organizzazione da parte del datore di lavoro.
I fatti e gli elementi raccolti all'esito della prova orale, del resto, di per sé non appaiono incompatibili con una collaborazione saltuaria tra le parti, priva, tuttavia, degli indici necessari ai fini del riconoscimento della subordinazione.
Sotto tale profilo, neppure possono in questa sede assumere rilievo probatorio gli allegati prodotti dalla parte ricorrente contenenti fotografie ritraenti la ricorrente sul luogo di lavoro, essendo le stesse del tutto prive di contesto e comunque pienamente compatibili con l'assunto di parte resistente in ordine alla sussistenza di una collaborazione occasionale tra le parti, con la conseguenza che da essi non è, comunque, possibile trarre alcun argomento di prova a sostegno della ricostruzione fornita dalla parte ricorrente.
In ogni caso, le circostanze riferite, in considerazione del tenore delle dichiarazioni rese, non sono in alcun modo idonee a far ritenere configurabile la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, in assenza dell'indefettibile carattere – qualificante della subordinazione
– della continuità nella disponibilità delle energie lavorative da parte del lavoratore in favore del datore di lavoro.
In tale direzione, del resto, depongono le dichiarazioni testimoniali rese testi di parte resistente escussi alle udienze del 25.05.2023 e del 16.04.2024, dalle quali, in ogni caso, nulla emerge in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti;
da tali dichiarazioni, anzi, emerge la saltuarietà del rapporto di collaborazione tra le parti, non essendo in alcun modo confermate le circostanze fattuali sintomatiche dalle quali possa desumersi l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato, trovando, invece, pieno riscontro la ricostruzione offerta dal resistente nell'ambito della propria memoria difensiva.
D'altronde, neppure all'esito dell'interrogatorio formale reso dal resistente sig.
[...]
all'udienza del 21.10.2025, può ritenersi raggiunta la prova in ordine allo CP_1
svolgimento di attività lavorativa in favore dello stesso da parte della ricorrente.
L'assunto attoreo in ordine alla prestazione del lavoro secondo le modalità descritte nel ricorso, negli orari e giorni ivi indicati è rimasto, in ogni caso, del tutto indimostrato.
In definitiva, le emergenze probatorie non consentono di ritenere raggiunta la prova che la collaborazione tra le parti abbia assunto in sede esecutiva i connotati tipici della subordinazione, per il periodo indicato in ricorso.
La domanda va, quindi, rigettata. Il rigetto della domanda volta all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato comporta l'assorbimento della richiesta avente ad oggetto le spettanze retributive azionate con il presente giudizio, in ordine alle quali, in ogni caso, per le stesse ragioni già esposte in precedenza, non si ritiene che, all'esito della prova orale, sia stata raggiunta la prova.
La natura della decisione e la qualità delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 17.12.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico