CASS
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2025, n. 3032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3032 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OM ME nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza DE 25 luglio 2024 DE Tribunale di TA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EL Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità DE ricorso;
udito l'avv. Dario Riccioli, che ha insistito per l'accoglimento DE ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza DE 25 luglio 2024, emessa dal giudice per le indagini preliminari DE Tribunale di TA (ed integralmente confermata dal Tribunale distrettuale), ME OM è stato sottoposto alla misura cautelare degli Penale Sent. Sez. 5 Num. 3032 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 03/12/2024 arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato dei DEitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale post fallimentare (capo A), riciclaggio (capo B.1) e bancarotta impropria da operazioni dolose (capo C). In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, NI AL SI, unitamente a SI e ON ZI, già concorrenti nella bancarotta relativa al fallimento DO s.r.l. (per aver distratto il contratto di subappalto stipulato con la LT s.p.a., i rapporti commerciali intrattenuti con la Ceit IM s.r.l. e il complesso DEle attività produttive, trasferendole di fatto senza alcun corrispettivo alla TA IM s.r.I.) e dopo l'intervenuto sequestro di quest'ultima e la dichiarazione giudiziale di inefficacia DE contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato dalla DO in favore DEla TA IM, sarebbero stati artefici, insieme ad ES OI (formale titolare DEla ditta individuale TENet di OI ES Giuseppe), a AN CC (socio unico e amministratore DEla A.F. IM s.r.I.) e ad alcuni dipendenti DEla LT s.p.a. (ME OM, UC CO e ES ME) e DEla TA IM s.r.l.s. (AT AL e AT Speciale), DEla distrazione dei ricavi e dei redditi spettanti alla AN (già dichiarata fallita); condotta realizzata attraverso fraudolenta spoliazione DE patrimonio sociale DEla TA impianti s.r.l.s. (anch'essa successivamente dichiarata fallita) e con essa, indirettamente, di quello DEla Dosan, DEla quale la TA IM era il principale asset DEla massa fallimentare, distraendo di fatto i lavori in subappalto concessi a quest'ultima dalla LT IM, concorrendo, così, nella causazione DE dissesto DEla TA IM con conseguenti ripercussioni sull'attivo fallimentare DEla DO. Condotte, tutte, finalizzate all'agevolazione DE clan mafioso "LE- Puntina". All'interno di questo complessivo quadro probatorio, il OM avrebbe partecipato quale dirigente e procuratore DEla LT, concorrendo nella distrazione dei lavori da assegnare, sottratti alla TA IM e destinati ad altre imprese vicine agli interessi DE clan. 2. Ricorre per cassazione ME OM, articolando otto motivi d'impugnazione. 2.1. Il primo deduce violazione degli artt. 147, 223 e 216 I. fall. nella parte in cui al RD sarebbe stata contestato un reato proprio (la bancarotta) senza che nessuno dei coindagati (in ipotesi accusatoria concorrenti DE reato) abbia mai rivestito la qualifica soggettiva richiesta dalla formulazione normativa, perché non dichiarato fallito, neanche ai sensi DEl'art. 147 DEla legge fallimentare. 2.2. Il secondo deduce violazione degli artt. 2901 e ss. cod. civ., 142 e 143 cci e 321 e 322 cod. proc. pen. (in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.) nella 2 parte in cui sarebbero stati ritenuti oggetto di possibile distrazione beni che non facevano parte DEla massa attiva acquisita al fallimento. La TA IM, sostiene la difesa, in conseguenza DEl'esito vittorioso DEl'azione revocatoria intrapresa dalla curatela fallimentare DEla DO (avente per oggetto, appunto, la cessione DE ramo d'azienda originariamente stipulato in favore DEla TA IM), è stata ritenuta la principale posta attiva DE fallimento DO. Ciò, tuttavia, continua la difesa, sarebbe errato in diritto, in quanto l'azione revocatoria non determina l'invalidità DEl'atto impugnato e, quindi, il rientro DE ramo d'azienda all'interno DE patrimonio DEla DO: ogni diversa interpretazione che consentisse la reintegra DE patrimonio DEla società fallita cedente finirebbe con il tradursi in un illegittimo vantaggio per la procedura fallimentare a discapito degli altri creditori DEla TA IM. Per cui, non potendo esservi un diritto alla restituzione DE bene, non potrebbe ipotizzarsi alcuna condotta distrattiva. E la correttezza di tale impostazione emergerebbe, peraltro dall'intrinseca contraddizione nella quale sarebbe caduto il Tribunale che, da un canto afferma che per via DE sequestro preventivo non vi sarebbe alcun effetto restitutorio in favore dei creditori DEla DO e, dall'altro, continua a sostenere la configurabilità di una bancarotta per distrazione. Tanto più alla luce DEla mancanza di autonoma legittimazione DE curatore (DEla TA IM, una volta fallita) ad impugnare autonomamente il provvedimento impositivo DE vincolo (posto, in realtà, a tutela di interessi pubblicistici e non già dei creditori DEla fallita) ed ottenere, così, la restituzione DE compendio. 2.3. Il terzo, formulato sotto i profili DEla violazione di legge (in relazione agli artt. 216 e ss. I. fall.) e DE connesso vizio di motivazione, deduce la natura non distrattiva DEla condotta qualificata in termini di bancarotta fraudolenta post- fallimentare e il difetto di prova quanto alla ritenuta sussistenza DEl'elemento soggettivo. Da un canto, sostiene la difesa, il Tribunale avrebbe ritenuto suscettibili di distrazione "blocchi di lavori", esecutivi di pregressi contratti quadro stipulati con la LT„ in relazione ai quali la TA IM non era titolare che di una mera aspettativa di futura assegnazione, frutto, quest'ultima di una valutazione discrezionale degli operatori DEl'area commerciale (tant'è che nella prospettazione accusatoria non vi è alcuna quantificazione DE valore patrimoniale di queste presunte distrazioni). Dall'altro, non sarebbero stati indicati sufficienti elementi indiziari da cui desumere che il ricorrente fosse stato consapevole DEla revocabilità DEla cessione d'azienda in favore DEla TA IM (stipulato nel 2013) e, quindi, di concorrere alla sottrazione dei beni DEla DO. 2.4. Il quarto deduce violazione di legge (in relazione all'art. 648-bis cod. pen.) in relazione alla ritenuta sussistenza DE reato di riciclaggio. Il Tribunale, sostiene la difesa, non avrebbe indicato in che modo sarebbe stata dissimulata la 3 provenienza illecita DE trasferimento di somme alle altre società subappaltatrici o, comunque, ne sarebbe stata ostacolata l'identificazione. Come emerge chiaramente dalla lettura DEla contestazione, sostiene la difesa, la condotta ascritta agli indagati non assume alcun carattere aggiuntivo rispetto a quella DE concorrente DE DEitto presupposto;
né il presunto trasferimento dei contratti sarebbe condotta idonea a rendere di fatto più difficoltosa l'identificazione DEla sua provenienza DEittuosa;
né, in ultimo, l'ordinanza impugnata contiene alcun profilo argomentativo in ordine agli elementi indiziari idonei ad individuare l'elemento soggettivo DE reato (quanto alla necessaria consapevolezza tanto DEla provenienza DEittuosa dei beni, quanto all'idoneità DEla condotta ad ostacolare l'accertamento di tale provenienza). 2.5. Il quinto, riproponendo, in parte, le censure già sollevate con il terzo motivo, deduce, sotto i profili DEla violazione di legge (in relazione agli artt. 322, 326 e 329 Cci) e DE connesso vizio di motivazione: a) che si sarebbe ipotizzata la consumazione DE reato anche per il periodo successivo al sequestro DEla TA IM senza la (necessaria) cooperazione DEl'amministratore giudiziario, unico titolare DE potere gestorio, ma solo con la partecipazione degli ormai ex amministratori di fatto DEla società, privi di concreto potere gestorio;
b) che si sarebbero ritenuti suscettibili di distrazione "blocchi di lavori", esecutivi di pregressi contratti quadro stipulati con la LT, in relazione ai quali la TA IM non era titolare che di una mera aspettativa di futura assegnazione;
c) che non vi sarebbe prova DEl'effettiva consapevolezza da parte DE OM DEla (asserita) valenza distrattiva degli atti contestati. 2.6. Il sesto attiene specificamente al reato di bancarotta impropria da operazioni dolose e deduce sotto i profili DEla violazione di legge e DE connesso vizio di motivazione, che dal complessivo impianto motivazionale non emergerebbe né il ruolo ricoperto dal OM, né la consistenza DE suo contributo, né il nesso eziologico tra la condotta ascritta e il dissesto sopravvenuto, atteso che, tra l'altro, il passivo accertato al momento DE fallimento preesisteva rispetto alla realizzazione DEle condotte contestate (ed era riconducibile al forte indebitamento nei confronti DEl'Erario, oggetto DEla concorrente contestazione di cui al capo C). 2.7. Il settimo deduce violazione degli art. 2484, 2485, 2486 e 2482-bis cod. civ. (quanto agli obblighi DEl'amministratore nei casi in cui si manifestano le cause di scioglimento DEla società), 322, 326 e 329 Cci (quanto alle ipotizzate violazioni dei doveri inerenti alle funzioni gestorie). La difesa sostiene che il Tribunale avrebbe errato non solo nell'individuare in capo agli indagati SI- ZI i soggetti dotati DEla qualifica soggettiva richiesta per la sussistenza DE reato proprio in questione, ma avrebbe omesso di spiegare quali condotte concrete 4 poste in essere dagli indagati integrerebbero l'abuso o l'infeDEtà DEle funzioni o la violazione dei doveri derivanti dalla loro qualifica, non potendo certamente pretendere da chi non è più amministratore il rispetto di funzioni o il dovere di feDEtà tipico di chi amministra la società. Tanto più che a fronte DEl'imponente passivo maturato prima DEle condotte contestate sarebbe stato specifico obbligo DEl'amministratore giudiziario procedere allo scioglimento DEla società e che, essendo stata ipotizzata la distrazione di un bene immateriale (i contratti stipulati con la LT), la nomina di un amministratore giudiziario escluderebbe, logicamente, la legittimazione a disporre da parte di terzi. 2.8. L'ottavo motivo attiene al profilo DEla sussistenza di un pericolo attuale e concreto di recidiva cautelare e al rispetto DE principio di proporzionalità. La difesa deduce che, avendo lo stesso giudice superato la presunzione di sussistenza DE pericolo di recidiva (derivante dall'applicazione DEl'aggravante mafiosa), sarebbe stato necessario indicare concreti elementi dai quali dedurre l'esistenza di un pericolo di reiterazione e la sua effettiva attualità. Tanto più alla luce DEla sopravvenuta risoluzione DE rapporto di lavoro con la LT e DEla logica necessità di continuare a svolgere un'attività lavorativa. In ogni caso, non si spiegherebbe perché l'applicazione di una misura cautelare meno afflittiva, come il divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale, non possa comunque soddisfare le predette esigenze. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, nei limiti di quanto di seguito esposto. La corretta comprensione DEle censure sollevate dal ricorrente presuppone una sintetica ricostruzione degli elementi fattuali sui quali si fonda la prospettazione accusatoria. Il procedimento, per come evidenziato nell'ordinanza impugnata, trae origine dalla segnalazione trasmessa dall'amministratore giudiziario DEla TA IM, che evidenziava il progressivo calo di fatturato DEla società, determinato, secondo la prospettazione offerta, dalla ipotizzata sottrazione, da parte DEla committente LT s.p.a., degli interventi connessi ai contratti stipulati dalla TA IM a vantaggio di altre imprese (la ditta individuale TE.NE . e la A.F. impianti s.r.
1..s...) comunque riconducibili ad ON e SI ZI e ad NI SI (clià imputati per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale DEla DO s.r.I.). Si evidenziava, a sostegno DEla prospettazione offerta, che la ditta individuale TE.NE ., in particolare: a) era stata costituita il 5 novembre 2020, appena tre mesi dopo il sequestro DEla TA IM;
b) nei sei mesi successivi aveva conseguito ricavi provenienti soltanto da cinque commesse affidatele dalla A.F. 5 V-(/ IM;
c) tanto la sede di esercizio quanto la sede legale DEla stessa erano in realtà private abitazioni;
d) non disponeva di depositi per i mezzi commerciali o per le attrezzature ed aveva alle proprie dipendenze solo tre lavoratori, peraltro in passato già dipendenti DEla TA IM. Ebbene, dal mese di marzo 2021, nonostante non avesse i requisiti necessari per l'assegnazione dei lavori, aveva iniziato ad avere rapporti diretti con la LT s.p.a., acquisendo commesse per un totale imponibile pari ad euro 590.518,65 per l'anno 2021 ed euro 971.899,43 per l'anno 2022. Da ciò l'ipotesi che la scelta di far confluire all'interno DEla neocostituita ditta individuale gli asset prima facenti capo alla TA IM fosse, in realtà, frutto di una strategia, avallata e supportata dal management DEla LT, finalizzata allo svuotamento DEla società sequestrata e alla prosecuzione, da parte DElo ZI e DE SI DEl'attività imprenditoriale. Il tutto secondo uno schema consolidato, già utilizzato in precedenza ai danni DEla DO, attraverso la cessione di ramo d'azienda in favore DEla TA IM (poi dichiarata inefficace, in accoglimento DEl'azione revocatoria proposta dalla curatela). L'esattezza DEl'ipotesi investigativa trovava conferma nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, AT SI (che riferiva di almeno una riunione a settimana con ME OM, dirigente DEla LT), negli esiti DEl'attività di intercettazione e nelle ulteriori acquisizioni documentali relative ai subappalti affidati. In questo contesto, la contestazione DEla circostanza aggravante (art. 416- bis.1 cod. pen.) trovava fondamento, secondo le argomentazioni offerte dal Tribunale, nelle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia AT SI, soggetto apicale DE clan LE, per anni deputato ad intrattenere in prima persona, quale portavoce DE clan, stretti rapporti d'affari con dipendenti e dirigenti DEla LT. Il collaboratore non soltanto chiariva la genesi DEle società ocinvolte nell'indagine, la loro piena riconducibilità agli interessi DEl'associazione e la connessa attività di riciclaggio DE denaro di provenienza illecita DE clan, ma spiegava con estrema precisione l'origine e l'evoluzione dei rapporti tra la LT ed il clan, improntati ad una logica di reciproca convenienza: la società assumeva fittiziamente tra i propri dipendenti membri DE clan mafioso (erogando loro stipendi e somme aggiuntive, oltre a pagare un tributo periodico all'associazione) e, in cambio, riceveva la "protezione" DEl'associazione e la connessa risoluzione di questioni economiche. Secondo il Tribunale, le dichiarazioni rese dal collaboratore erano caratterizzate da immediatezza, genuinità, reiterazione nel tempo e frutto di esperienza diretta, rimanendo irrilevante tanto la valutazione di inattendibilità resa dalla Corte di Appello (in quanto riferita a fatti inerenti ad un soggetto 6 appartenente ad un clan diverso da quello DE SI, EL EL, DE clan Cappello), quanto i paventati motivi di astio verso tutti i componenti DEla famiglia LE derivanti DEla mancata accettazione DEla sua nuova relazione sentimentale (mera scaturigine DE percorso di collaborazione DElo stesso). Ciò premesso, la valutazione DEle censure prospettate dalla difesa presuppone l'indicazione di alcune coordinate ermeneutiche preliminari. In primo luogo, va ribadito che le diverse condotte nelle quali si sviluppa la bancarotta fraudolenta patrimoniale sono (quanto meno quelle di dissimulazione occultamento, distrazione e dissipazione) diverse modalità di aggressione DElo stesso bene giuridico, rappresentato dall'interesse dei creditori alla conservazione DEla consistenza patrimoniale DEl'imprenditore, destinata, dall'art. 2740 cod. civ., a garanzia dei debiti contratti;
singole modalità di esecuzione alternative e fungibili di un solo reato (Sez 5, n. 30442 DE 22/06/2006, Preziosa), strutturato intorno al distacco di un bene dal patrimonio DEl'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento patrimoniale in danno dei creditori); evento in cui si concretizza l'elemento oggettivo DE reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che può realizzarsi in qualunque forma e con qualunque modalità, non avendo incidenza su di esso la natura DEl'atto negoziale utilizzato, né la possibilità di recupero DE bene attraverso l'esperimento DEle azioni apprestate in favore DEla curatela (Sez. 5, n. 4739 DE 23/03/1999, Rv. 213120). Ciò che qualifica la condotta sanzionata dall'art. 216, comma 1, n. 1, I. fall., in tutte le sue alternative manifestazioni, è solo il risultato ultimo, la lesione DEl'interesse dei creditori alla conservazione DEl'integrità patrimoniale conseguente ad un atto di disposizione che abbia determinato una diminuzione economicamente apprezzabile DE compendio attivo DEla società fallita. Tutto ciò impone, però che la diminuzione DEla garanzia sia stata effettiva: la bancarotta patrimoniale distrattiva sanziona il vulnus reale che l'atto determina all'integrità DE patrimonio destinato (ai sensi DEl'art. 2740 cod. civ.) a garanzia dei creditori. E, quindi, l'accertamento, non condizionato da alcuna presunzione, DEla previa disponibilità in capo all'imprenditore fallito dei beni mancanti (Sez. 5, n. 22787 DE 12/05/2010, Colizza, Rv. 247520; conf. Sez. 5, n. 40726 DE 06/11/2006, Abbate, Rv. 235767). Ebbene, il Tribunale ha dato atto: a) DE progressivo calo di fatturato DEla TA IM e DE parallelo aumento DE fatturato di altre società ed imprese (la ditta individuale TE.NE . e la A.F. impianti s.r.l.s.) comunque riconducibili ad ON e SI ZI e NI SI;
b) DEle anomalie connesse all'attribuzione dei lavori alle predette società; c) DEle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, AT SI (che riferiva DEl'interessamento DE clan LE verso attività imprenditoriali lecite verso le quali far confluire i proventi 7 DEle attività DEittuose e dei rapporti con la LT strutturati in termini di reciproca convenienza: la società non si limitava all'assegnazione dei lavori alle società riconducibili all'associazione, ma assumeva fittiziamente tra i propri dipendenti membri DE clan mafioso, erogando loro stipendi e somme aggiuntive oltre ad un tributo periodico all'associazione stessa, ricevendo in cambio la protezione attraverso la risoluzione con il metodo mafioso di questioni economiche nel suo interesse); d) degli esiti DEl'attività di intercettazione (dalle quali emergeva: il concreto svolgimento di fatto DEle funzioni gestorie da parte degli ZI e DE SI e il connesso ruolo - di mero prestanome - svolto dall'OI; l'attribuzione alla TENE e alla A.F. IM di lavori "DEla TA IM"; i tentativi di tenero all'oscuro l'amministratore giudiziario di tale complessiva e sistematica attività di svuotamento). E in forza di ciò, ha ritenuto sussistente (nei limiti DEla gravità indiziaria) uno sviamento degli interventi connessi ai contratti stipulati dalla TA IM a vantaggio di altre società ed imprese (la ditta individuale TE.NE . e la A.F. impianti s.r.l.s.) comunque riconducibili ad ON e SI ZI e NI. Tanto, però, non può ritenersi attività distrattiva. L'assegnazione dei singoli lavori alle ditte subappaltatrici, infatti, per come emerge dalla stessa ordinanza applicativa, pur essendo rimessa ad un criterio di ripartizione tendenzialmente costante, è frutto di una scelta discrezionale degli operatori DEl'area commerciale e, quindi, nella prospettiva DEl'impresa subappaltatrice, una mera aspettativa solo teoricamente ipotizzabile (cfr., per una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile, Sez. 5, n. 26542 DE 19/03/2014, Riva, Rv. 260689). È pur vero che la distrazione o l'occultamento di diritti derivanti da un rapporto contrattuale rientra nella previsione di cui all'art. 216 I. fall., ma ciò solo ove tali diritti siano già presenti nel patrimonio DEl'imprenditore fallito (Sez. 5, n. 12946 DE 25/02/2020, Boi, Rv. 278887). Ipotizzare il contrario significherebbe ritenere suscettibile di distrazione la mera aspettativa che in futuro i clienti si rivolgano all'azienda in forza dei rapporti intrattenuti in passato con la stessa. Né può ritenersi che tali condotte si risolvano in una distrazione DEl'avviamento commerciale DEl'azienda, in sé (inteso come capacità di profitto di un'attività produttiva: Cass. civ. 2 agosto 1995, n. 8470, Rv. 493535) non suscettibile di distrazione se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento (Sez. 5, n. 5357 DE 30/11/2017, dep. 2018, Sirna, Rv. 272108; Sez. 5, n. 26542 DE 19/3/2014, Riva, Rv. 260689; Sez. 5, n. 9813 DE 8/3/2006, HI ed altri, Rv. 234242). Ciò, però, non significa ritenere lecito una condotta di "sviamento" DEle assegnazioni dei lavori. L'acquisizione di un vantaggio competitivo ingiusto 8 (ottenuto svuotando consapevolmente l'organizzazione concorrente di sue specifiche possibilità operative), infatti, rappresenta pur sempre una condotta non conforme allo statuto di correttezza professionale fra imprenditori, che, pur non integrando gli estremi DEla bancarotta distrattiva (non avendo per oggetto poste attive già presenti nel patrimonio DEl'imprenditore), potrà assumere i caratteri DEl'illecito civile (ai sensi DEl'art.2598 n.3 cod. civ.), se idoneo a danneggiare l'altrui azienda (Cass. civ., n. 94 DE 04/01/2017), o penale, laddove qualificabile come atto di disposizione patrimoniale eventualmente rilevante ai fini DEla configurabilità DE reato di cui all'art. 2634 cod. civ. (Sez. 5, n. 3817/13 DE 11/12/2012, Agostini, Rv. 254774) o secondo lo schema DEl'art. 223, n. 2, I. fall., non quale bancarotta distrattiva, bensì in termini di bancarotta impropria da operazioni dolose (Sez. 5, n. 9813 DE 08/03/2006, HI, Rv. 234242; Sez. 5, n. 6992 DE 08/04/1988, Grappone, Rv. 178604). Se, infatti, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è strutturato intorno al distacco di un bene dal patrimonio DEl'imprenditore poi fallito (con conseguente lesione DEl'interesse dei creditori alla conservazione DEl'integrità patrimoniale), il reato di cui al n. 2 DEl'art. 223 I. fall. è integrato da una condotta attiva o omissiva, costituente inosservanza dei doveri imposti ai soggetti indicati dalla legge ed è strutturato intorno ad una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non da una singola condotta, ma da un fatto di maggiore complessità, integrato da una pluralità di atti funzionalmente coordinati nella loro complessiva ed unitaria causa concreta ed eziologicamente idonei alla causazione DE fallimento (Sez. 5, n. 12945 DE 25/02/2020, Rv. 279071; Sez. 5, n. 44103 DE 27/06/2016, Rv, 268207). Non rileva, né è sempre immediatamente percepibile, il compimento di una singola azione dannosa, ma solo, appunto, una pluralità di atti (astrattamente legittimi nella loro dimensione individuale), tra loro funzionalmente concatenati. Ed è solo dalla valutazione sistematica di questi atti che è possibile cogliere la causa concreta DEl'operazione posta in essere e, con essa, il pregiudizio subito dalla società: un'operazione che, concretizzandosi in un abuso o in un'infeDEtà nell'esercizio DEla carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria DEla società, determini l'astratta prevedibilità DEla decozione (Sez. 5 n. n. 45672 DE 1/10/2015, Rv. 265510; Sez. 5 n. 38728 DE 3/04/2014, Rv. 262207). Ed è proprio la valutazione complessiva DEle plurime assegnazioni di singoli blocchi di lavori (in danno DEla TA IM ed in favore, per quel che rileva in questa sede, DEla TENet), valutate nella loro unitarietà funzionale e alla luce DE fine ultimo perseguito (permettere al SI e agli ZI di proseguire l'attività imprenditoriale sottraendo le commesse alla TA IM) che dà conto DEla (ipotizzata) configurabilità DE reato: una pluralità di atti che, seppur 9 privi di autonoma valenza distrattiva (per le ragioni evidenziate in precedenza), si sostanziano comunque in un abuso o in una infeDEtà DEle funzioni o nella violazione dei doveri connessi all'esercizio DEla funzione gestoria (perché diretti a sottrarre l'assegnazione DEle commesse alla TA IM), potenzialmente idoneo, attraverso il suo progressivo svuotamento, a causare il dissesto DEla società, con conseguente pregiudizio dei soci, dei creditori e di tutti i terzi coinvolti nell'attività imprenditoriale e, fra questi, anche la curatella DEla DO, DEla quale la TA IM era il principale asset. E che la TA IM sia il principale asset DE fallimento DO discende, quale diretta conseguenza, dall'esito vittorioso DEl'azione revocatoria intentata dalla curatela;
azione che, pur non travolgendo l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ne determina l'inefficacia nei confronti DE creditore che l'abbia esperita, consentendo allo stesso di esercitare sul bene oggetto DEl'atto l'azione esecutiva per la realizzazione DE credito (Cass. civ. n. 7127 DE 25/05/2001, Rv. 546989): il bene non torna nel patrimonio DE debitore, ma resta soggetto all'aggressione DE (solo) creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni (Cass. civ. n. 1804 DE 18/02/2000, Rv. 533999). Quindi, seppure in conseguenza DEl'esito vittorioso DEl'azione revocatoria il ramo d'azienda (fraudolentemente ceduto dalla DO alla TA IM) non è rientrato nel patrimonio DEla società fallita (la DO), il curatore ha comunque acquisito la legittimazione ad agire esecutivamente su di esso per la soddisfazione dei creditori ammessi al passivo fallimentare. Ed in questi termini la fraudolenta spoliazione DE patrimonio sociale DEla TA IM (oggetto diretto DEl'azione revocatoria) ha generato una diminuzione DEl'attivo fallimentare DEla società fallita In ciò la configurabilità DE reato di bancarotta impropria (in relazione al fallimento DEla TA IM) e DE reato di bancarotta distrattiva (in relazione al fallimento DO). Due reati che ben possono concorrere tra loro in quanto riferite a procedure fallimentari diverse e fondate su condotte radicalmente differenti: lo sviamento DEla clientela integra l'operazione dolosa causativa DE dissesto DEla TA IM;
mentre lo svuotamento DE patrimonio societario di quest'ultima (conseguente alla predetta operazione dolosa) rappresenta il risultato distrattivo conseguito ai danni DEla DO, DEla quale la prima era un asset patrimoniale. Condotte rispetto alle quali diviene assolutamente irrilevante la partecipazione DEl'amministratore giudiziario, in quanto poste in essere dall'esterno, non già attraverso la sottrazione di beni esistenti nel patrimonio sociale (condotta per la quale sarebbe stato, logicamente, necessaria la partecipazione di colui che di tali beni aveva la disponibilità), ma attraverso una 10 Il Presidente condotta fraudolenta che di tali beni impediva l'acquisizione e, quindi, mediante il compimento di atti che non necessitano di alcuna cooperazione degli organi DEla società. Condotte che, parallelamente, ben possono, in astratto, integrare gli estremi DE riciclaggio ove non vi sia stata compartecipazione nel fatto distrattivo (cosicché la condotta DE soggetto che riceve somme di denaro provenienti dalla società poi fallita, con la consapevolezza DElo stato di dissesto finanziario DEla stessa ed in mancanza di titolo giustificativo, non può essere qualificata riciclaggio ma concorso DEl'extraneus nel reato di cui all'art. 216 legge fall.: Sez. 5, n, 2298 DE 21/11/2017, dep. 2018, Lisa, Rv. 272089) o DEl'autoriciclaggio, quale lecita vestizione DEle somme, dei beni e DEle altre utilità provenienti dalla commissione DE DEitto presupposto (nella parte in cui alla condotta distrattiva ch somme di denaro abbia fatto sèguito un'autonoma attività dissimulatoria di reimpiego in attività economiche e finanziarie di tali somme). Ciò considerato, però, tanto dall'articolato capo d'imputazione, quanto dall'ordinanza impugnata non solo emerge una profonda commistione tra le due procedure fallimentari (non comprendendosi, nelle singole fattispecie, a quale procedura la condotta si riferisca), ma si continua a contestare e a ritenere una condotta distrattiva "di fatto" avente per oggetto "lavori in subappalto concessi dalla LT alla TA IM" e, quindi, riferendo la distrazione a cespiti estranei al patrimonio DEla società, dando atto, così, di un'insanabile illogicità DEla motivazione. L'ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di TA, che si atterrà ai principi di diritto in precedenza richiamati. L'accoglimento DE primo motivo di ricorso assorbe, in sé, le altre censure. P.O.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di TA. Così deciso il 3 dicembre 2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EL Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità DE ricorso;
udito l'avv. Dario Riccioli, che ha insistito per l'accoglimento DE ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza DE 25 luglio 2024, emessa dal giudice per le indagini preliminari DE Tribunale di TA (ed integralmente confermata dal Tribunale distrettuale), ME OM è stato sottoposto alla misura cautelare degli Penale Sent. Sez. 5 Num. 3032 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 03/12/2024 arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato dei DEitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale post fallimentare (capo A), riciclaggio (capo B.1) e bancarotta impropria da operazioni dolose (capo C). In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, NI AL SI, unitamente a SI e ON ZI, già concorrenti nella bancarotta relativa al fallimento DO s.r.l. (per aver distratto il contratto di subappalto stipulato con la LT s.p.a., i rapporti commerciali intrattenuti con la Ceit IM s.r.l. e il complesso DEle attività produttive, trasferendole di fatto senza alcun corrispettivo alla TA IM s.r.I.) e dopo l'intervenuto sequestro di quest'ultima e la dichiarazione giudiziale di inefficacia DE contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato dalla DO in favore DEla TA IM, sarebbero stati artefici, insieme ad ES OI (formale titolare DEla ditta individuale TENet di OI ES Giuseppe), a AN CC (socio unico e amministratore DEla A.F. IM s.r.I.) e ad alcuni dipendenti DEla LT s.p.a. (ME OM, UC CO e ES ME) e DEla TA IM s.r.l.s. (AT AL e AT Speciale), DEla distrazione dei ricavi e dei redditi spettanti alla AN (già dichiarata fallita); condotta realizzata attraverso fraudolenta spoliazione DE patrimonio sociale DEla TA impianti s.r.l.s. (anch'essa successivamente dichiarata fallita) e con essa, indirettamente, di quello DEla Dosan, DEla quale la TA IM era il principale asset DEla massa fallimentare, distraendo di fatto i lavori in subappalto concessi a quest'ultima dalla LT IM, concorrendo, così, nella causazione DE dissesto DEla TA IM con conseguenti ripercussioni sull'attivo fallimentare DEla DO. Condotte, tutte, finalizzate all'agevolazione DE clan mafioso "LE- Puntina". All'interno di questo complessivo quadro probatorio, il OM avrebbe partecipato quale dirigente e procuratore DEla LT, concorrendo nella distrazione dei lavori da assegnare, sottratti alla TA IM e destinati ad altre imprese vicine agli interessi DE clan. 2. Ricorre per cassazione ME OM, articolando otto motivi d'impugnazione. 2.1. Il primo deduce violazione degli artt. 147, 223 e 216 I. fall. nella parte in cui al RD sarebbe stata contestato un reato proprio (la bancarotta) senza che nessuno dei coindagati (in ipotesi accusatoria concorrenti DE reato) abbia mai rivestito la qualifica soggettiva richiesta dalla formulazione normativa, perché non dichiarato fallito, neanche ai sensi DEl'art. 147 DEla legge fallimentare. 2.2. Il secondo deduce violazione degli artt. 2901 e ss. cod. civ., 142 e 143 cci e 321 e 322 cod. proc. pen. (in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.) nella 2 parte in cui sarebbero stati ritenuti oggetto di possibile distrazione beni che non facevano parte DEla massa attiva acquisita al fallimento. La TA IM, sostiene la difesa, in conseguenza DEl'esito vittorioso DEl'azione revocatoria intrapresa dalla curatela fallimentare DEla DO (avente per oggetto, appunto, la cessione DE ramo d'azienda originariamente stipulato in favore DEla TA IM), è stata ritenuta la principale posta attiva DE fallimento DO. Ciò, tuttavia, continua la difesa, sarebbe errato in diritto, in quanto l'azione revocatoria non determina l'invalidità DEl'atto impugnato e, quindi, il rientro DE ramo d'azienda all'interno DE patrimonio DEla DO: ogni diversa interpretazione che consentisse la reintegra DE patrimonio DEla società fallita cedente finirebbe con il tradursi in un illegittimo vantaggio per la procedura fallimentare a discapito degli altri creditori DEla TA IM. Per cui, non potendo esservi un diritto alla restituzione DE bene, non potrebbe ipotizzarsi alcuna condotta distrattiva. E la correttezza di tale impostazione emergerebbe, peraltro dall'intrinseca contraddizione nella quale sarebbe caduto il Tribunale che, da un canto afferma che per via DE sequestro preventivo non vi sarebbe alcun effetto restitutorio in favore dei creditori DEla DO e, dall'altro, continua a sostenere la configurabilità di una bancarotta per distrazione. Tanto più alla luce DEla mancanza di autonoma legittimazione DE curatore (DEla TA IM, una volta fallita) ad impugnare autonomamente il provvedimento impositivo DE vincolo (posto, in realtà, a tutela di interessi pubblicistici e non già dei creditori DEla fallita) ed ottenere, così, la restituzione DE compendio. 2.3. Il terzo, formulato sotto i profili DEla violazione di legge (in relazione agli artt. 216 e ss. I. fall.) e DE connesso vizio di motivazione, deduce la natura non distrattiva DEla condotta qualificata in termini di bancarotta fraudolenta post- fallimentare e il difetto di prova quanto alla ritenuta sussistenza DEl'elemento soggettivo. Da un canto, sostiene la difesa, il Tribunale avrebbe ritenuto suscettibili di distrazione "blocchi di lavori", esecutivi di pregressi contratti quadro stipulati con la LT„ in relazione ai quali la TA IM non era titolare che di una mera aspettativa di futura assegnazione, frutto, quest'ultima di una valutazione discrezionale degli operatori DEl'area commerciale (tant'è che nella prospettazione accusatoria non vi è alcuna quantificazione DE valore patrimoniale di queste presunte distrazioni). Dall'altro, non sarebbero stati indicati sufficienti elementi indiziari da cui desumere che il ricorrente fosse stato consapevole DEla revocabilità DEla cessione d'azienda in favore DEla TA IM (stipulato nel 2013) e, quindi, di concorrere alla sottrazione dei beni DEla DO. 2.4. Il quarto deduce violazione di legge (in relazione all'art. 648-bis cod. pen.) in relazione alla ritenuta sussistenza DE reato di riciclaggio. Il Tribunale, sostiene la difesa, non avrebbe indicato in che modo sarebbe stata dissimulata la 3 provenienza illecita DE trasferimento di somme alle altre società subappaltatrici o, comunque, ne sarebbe stata ostacolata l'identificazione. Come emerge chiaramente dalla lettura DEla contestazione, sostiene la difesa, la condotta ascritta agli indagati non assume alcun carattere aggiuntivo rispetto a quella DE concorrente DE DEitto presupposto;
né il presunto trasferimento dei contratti sarebbe condotta idonea a rendere di fatto più difficoltosa l'identificazione DEla sua provenienza DEittuosa;
né, in ultimo, l'ordinanza impugnata contiene alcun profilo argomentativo in ordine agli elementi indiziari idonei ad individuare l'elemento soggettivo DE reato (quanto alla necessaria consapevolezza tanto DEla provenienza DEittuosa dei beni, quanto all'idoneità DEla condotta ad ostacolare l'accertamento di tale provenienza). 2.5. Il quinto, riproponendo, in parte, le censure già sollevate con il terzo motivo, deduce, sotto i profili DEla violazione di legge (in relazione agli artt. 322, 326 e 329 Cci) e DE connesso vizio di motivazione: a) che si sarebbe ipotizzata la consumazione DE reato anche per il periodo successivo al sequestro DEla TA IM senza la (necessaria) cooperazione DEl'amministratore giudiziario, unico titolare DE potere gestorio, ma solo con la partecipazione degli ormai ex amministratori di fatto DEla società, privi di concreto potere gestorio;
b) che si sarebbero ritenuti suscettibili di distrazione "blocchi di lavori", esecutivi di pregressi contratti quadro stipulati con la LT, in relazione ai quali la TA IM non era titolare che di una mera aspettativa di futura assegnazione;
c) che non vi sarebbe prova DEl'effettiva consapevolezza da parte DE OM DEla (asserita) valenza distrattiva degli atti contestati. 2.6. Il sesto attiene specificamente al reato di bancarotta impropria da operazioni dolose e deduce sotto i profili DEla violazione di legge e DE connesso vizio di motivazione, che dal complessivo impianto motivazionale non emergerebbe né il ruolo ricoperto dal OM, né la consistenza DE suo contributo, né il nesso eziologico tra la condotta ascritta e il dissesto sopravvenuto, atteso che, tra l'altro, il passivo accertato al momento DE fallimento preesisteva rispetto alla realizzazione DEle condotte contestate (ed era riconducibile al forte indebitamento nei confronti DEl'Erario, oggetto DEla concorrente contestazione di cui al capo C). 2.7. Il settimo deduce violazione degli art. 2484, 2485, 2486 e 2482-bis cod. civ. (quanto agli obblighi DEl'amministratore nei casi in cui si manifestano le cause di scioglimento DEla società), 322, 326 e 329 Cci (quanto alle ipotizzate violazioni dei doveri inerenti alle funzioni gestorie). La difesa sostiene che il Tribunale avrebbe errato non solo nell'individuare in capo agli indagati SI- ZI i soggetti dotati DEla qualifica soggettiva richiesta per la sussistenza DE reato proprio in questione, ma avrebbe omesso di spiegare quali condotte concrete 4 poste in essere dagli indagati integrerebbero l'abuso o l'infeDEtà DEle funzioni o la violazione dei doveri derivanti dalla loro qualifica, non potendo certamente pretendere da chi non è più amministratore il rispetto di funzioni o il dovere di feDEtà tipico di chi amministra la società. Tanto più che a fronte DEl'imponente passivo maturato prima DEle condotte contestate sarebbe stato specifico obbligo DEl'amministratore giudiziario procedere allo scioglimento DEla società e che, essendo stata ipotizzata la distrazione di un bene immateriale (i contratti stipulati con la LT), la nomina di un amministratore giudiziario escluderebbe, logicamente, la legittimazione a disporre da parte di terzi. 2.8. L'ottavo motivo attiene al profilo DEla sussistenza di un pericolo attuale e concreto di recidiva cautelare e al rispetto DE principio di proporzionalità. La difesa deduce che, avendo lo stesso giudice superato la presunzione di sussistenza DE pericolo di recidiva (derivante dall'applicazione DEl'aggravante mafiosa), sarebbe stato necessario indicare concreti elementi dai quali dedurre l'esistenza di un pericolo di reiterazione e la sua effettiva attualità. Tanto più alla luce DEla sopravvenuta risoluzione DE rapporto di lavoro con la LT e DEla logica necessità di continuare a svolgere un'attività lavorativa. In ogni caso, non si spiegherebbe perché l'applicazione di una misura cautelare meno afflittiva, come il divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale, non possa comunque soddisfare le predette esigenze. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, nei limiti di quanto di seguito esposto. La corretta comprensione DEle censure sollevate dal ricorrente presuppone una sintetica ricostruzione degli elementi fattuali sui quali si fonda la prospettazione accusatoria. Il procedimento, per come evidenziato nell'ordinanza impugnata, trae origine dalla segnalazione trasmessa dall'amministratore giudiziario DEla TA IM, che evidenziava il progressivo calo di fatturato DEla società, determinato, secondo la prospettazione offerta, dalla ipotizzata sottrazione, da parte DEla committente LT s.p.a., degli interventi connessi ai contratti stipulati dalla TA IM a vantaggio di altre imprese (la ditta individuale TE.NE . e la A.F. impianti s.r.
1..s...) comunque riconducibili ad ON e SI ZI e ad NI SI (clià imputati per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale DEla DO s.r.I.). Si evidenziava, a sostegno DEla prospettazione offerta, che la ditta individuale TE.NE ., in particolare: a) era stata costituita il 5 novembre 2020, appena tre mesi dopo il sequestro DEla TA IM;
b) nei sei mesi successivi aveva conseguito ricavi provenienti soltanto da cinque commesse affidatele dalla A.F. 5 V-(/ IM;
c) tanto la sede di esercizio quanto la sede legale DEla stessa erano in realtà private abitazioni;
d) non disponeva di depositi per i mezzi commerciali o per le attrezzature ed aveva alle proprie dipendenze solo tre lavoratori, peraltro in passato già dipendenti DEla TA IM. Ebbene, dal mese di marzo 2021, nonostante non avesse i requisiti necessari per l'assegnazione dei lavori, aveva iniziato ad avere rapporti diretti con la LT s.p.a., acquisendo commesse per un totale imponibile pari ad euro 590.518,65 per l'anno 2021 ed euro 971.899,43 per l'anno 2022. Da ciò l'ipotesi che la scelta di far confluire all'interno DEla neocostituita ditta individuale gli asset prima facenti capo alla TA IM fosse, in realtà, frutto di una strategia, avallata e supportata dal management DEla LT, finalizzata allo svuotamento DEla società sequestrata e alla prosecuzione, da parte DElo ZI e DE SI DEl'attività imprenditoriale. Il tutto secondo uno schema consolidato, già utilizzato in precedenza ai danni DEla DO, attraverso la cessione di ramo d'azienda in favore DEla TA IM (poi dichiarata inefficace, in accoglimento DEl'azione revocatoria proposta dalla curatela). L'esattezza DEl'ipotesi investigativa trovava conferma nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, AT SI (che riferiva di almeno una riunione a settimana con ME OM, dirigente DEla LT), negli esiti DEl'attività di intercettazione e nelle ulteriori acquisizioni documentali relative ai subappalti affidati. In questo contesto, la contestazione DEla circostanza aggravante (art. 416- bis.1 cod. pen.) trovava fondamento, secondo le argomentazioni offerte dal Tribunale, nelle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia AT SI, soggetto apicale DE clan LE, per anni deputato ad intrattenere in prima persona, quale portavoce DE clan, stretti rapporti d'affari con dipendenti e dirigenti DEla LT. Il collaboratore non soltanto chiariva la genesi DEle società ocinvolte nell'indagine, la loro piena riconducibilità agli interessi DEl'associazione e la connessa attività di riciclaggio DE denaro di provenienza illecita DE clan, ma spiegava con estrema precisione l'origine e l'evoluzione dei rapporti tra la LT ed il clan, improntati ad una logica di reciproca convenienza: la società assumeva fittiziamente tra i propri dipendenti membri DE clan mafioso (erogando loro stipendi e somme aggiuntive, oltre a pagare un tributo periodico all'associazione) e, in cambio, riceveva la "protezione" DEl'associazione e la connessa risoluzione di questioni economiche. Secondo il Tribunale, le dichiarazioni rese dal collaboratore erano caratterizzate da immediatezza, genuinità, reiterazione nel tempo e frutto di esperienza diretta, rimanendo irrilevante tanto la valutazione di inattendibilità resa dalla Corte di Appello (in quanto riferita a fatti inerenti ad un soggetto 6 appartenente ad un clan diverso da quello DE SI, EL EL, DE clan Cappello), quanto i paventati motivi di astio verso tutti i componenti DEla famiglia LE derivanti DEla mancata accettazione DEla sua nuova relazione sentimentale (mera scaturigine DE percorso di collaborazione DElo stesso). Ciò premesso, la valutazione DEle censure prospettate dalla difesa presuppone l'indicazione di alcune coordinate ermeneutiche preliminari. In primo luogo, va ribadito che le diverse condotte nelle quali si sviluppa la bancarotta fraudolenta patrimoniale sono (quanto meno quelle di dissimulazione occultamento, distrazione e dissipazione) diverse modalità di aggressione DElo stesso bene giuridico, rappresentato dall'interesse dei creditori alla conservazione DEla consistenza patrimoniale DEl'imprenditore, destinata, dall'art. 2740 cod. civ., a garanzia dei debiti contratti;
singole modalità di esecuzione alternative e fungibili di un solo reato (Sez 5, n. 30442 DE 22/06/2006, Preziosa), strutturato intorno al distacco di un bene dal patrimonio DEl'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento patrimoniale in danno dei creditori); evento in cui si concretizza l'elemento oggettivo DE reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che può realizzarsi in qualunque forma e con qualunque modalità, non avendo incidenza su di esso la natura DEl'atto negoziale utilizzato, né la possibilità di recupero DE bene attraverso l'esperimento DEle azioni apprestate in favore DEla curatela (Sez. 5, n. 4739 DE 23/03/1999, Rv. 213120). Ciò che qualifica la condotta sanzionata dall'art. 216, comma 1, n. 1, I. fall., in tutte le sue alternative manifestazioni, è solo il risultato ultimo, la lesione DEl'interesse dei creditori alla conservazione DEl'integrità patrimoniale conseguente ad un atto di disposizione che abbia determinato una diminuzione economicamente apprezzabile DE compendio attivo DEla società fallita. Tutto ciò impone, però che la diminuzione DEla garanzia sia stata effettiva: la bancarotta patrimoniale distrattiva sanziona il vulnus reale che l'atto determina all'integrità DE patrimonio destinato (ai sensi DEl'art. 2740 cod. civ.) a garanzia dei creditori. E, quindi, l'accertamento, non condizionato da alcuna presunzione, DEla previa disponibilità in capo all'imprenditore fallito dei beni mancanti (Sez. 5, n. 22787 DE 12/05/2010, Colizza, Rv. 247520; conf. Sez. 5, n. 40726 DE 06/11/2006, Abbate, Rv. 235767). Ebbene, il Tribunale ha dato atto: a) DE progressivo calo di fatturato DEla TA IM e DE parallelo aumento DE fatturato di altre società ed imprese (la ditta individuale TE.NE . e la A.F. impianti s.r.l.s.) comunque riconducibili ad ON e SI ZI e NI SI;
b) DEle anomalie connesse all'attribuzione dei lavori alle predette società; c) DEle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, AT SI (che riferiva DEl'interessamento DE clan LE verso attività imprenditoriali lecite verso le quali far confluire i proventi 7 DEle attività DEittuose e dei rapporti con la LT strutturati in termini di reciproca convenienza: la società non si limitava all'assegnazione dei lavori alle società riconducibili all'associazione, ma assumeva fittiziamente tra i propri dipendenti membri DE clan mafioso, erogando loro stipendi e somme aggiuntive oltre ad un tributo periodico all'associazione stessa, ricevendo in cambio la protezione attraverso la risoluzione con il metodo mafioso di questioni economiche nel suo interesse); d) degli esiti DEl'attività di intercettazione (dalle quali emergeva: il concreto svolgimento di fatto DEle funzioni gestorie da parte degli ZI e DE SI e il connesso ruolo - di mero prestanome - svolto dall'OI; l'attribuzione alla TENE e alla A.F. IM di lavori "DEla TA IM"; i tentativi di tenero all'oscuro l'amministratore giudiziario di tale complessiva e sistematica attività di svuotamento). E in forza di ciò, ha ritenuto sussistente (nei limiti DEla gravità indiziaria) uno sviamento degli interventi connessi ai contratti stipulati dalla TA IM a vantaggio di altre società ed imprese (la ditta individuale TE.NE . e la A.F. impianti s.r.l.s.) comunque riconducibili ad ON e SI ZI e NI. Tanto, però, non può ritenersi attività distrattiva. L'assegnazione dei singoli lavori alle ditte subappaltatrici, infatti, per come emerge dalla stessa ordinanza applicativa, pur essendo rimessa ad un criterio di ripartizione tendenzialmente costante, è frutto di una scelta discrezionale degli operatori DEl'area commerciale e, quindi, nella prospettiva DEl'impresa subappaltatrice, una mera aspettativa solo teoricamente ipotizzabile (cfr., per una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile, Sez. 5, n. 26542 DE 19/03/2014, Riva, Rv. 260689). È pur vero che la distrazione o l'occultamento di diritti derivanti da un rapporto contrattuale rientra nella previsione di cui all'art. 216 I. fall., ma ciò solo ove tali diritti siano già presenti nel patrimonio DEl'imprenditore fallito (Sez. 5, n. 12946 DE 25/02/2020, Boi, Rv. 278887). Ipotizzare il contrario significherebbe ritenere suscettibile di distrazione la mera aspettativa che in futuro i clienti si rivolgano all'azienda in forza dei rapporti intrattenuti in passato con la stessa. Né può ritenersi che tali condotte si risolvano in una distrazione DEl'avviamento commerciale DEl'azienda, in sé (inteso come capacità di profitto di un'attività produttiva: Cass. civ. 2 agosto 1995, n. 8470, Rv. 493535) non suscettibile di distrazione se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento (Sez. 5, n. 5357 DE 30/11/2017, dep. 2018, Sirna, Rv. 272108; Sez. 5, n. 26542 DE 19/3/2014, Riva, Rv. 260689; Sez. 5, n. 9813 DE 8/3/2006, HI ed altri, Rv. 234242). Ciò, però, non significa ritenere lecito una condotta di "sviamento" DEle assegnazioni dei lavori. L'acquisizione di un vantaggio competitivo ingiusto 8 (ottenuto svuotando consapevolmente l'organizzazione concorrente di sue specifiche possibilità operative), infatti, rappresenta pur sempre una condotta non conforme allo statuto di correttezza professionale fra imprenditori, che, pur non integrando gli estremi DEla bancarotta distrattiva (non avendo per oggetto poste attive già presenti nel patrimonio DEl'imprenditore), potrà assumere i caratteri DEl'illecito civile (ai sensi DEl'art.2598 n.3 cod. civ.), se idoneo a danneggiare l'altrui azienda (Cass. civ., n. 94 DE 04/01/2017), o penale, laddove qualificabile come atto di disposizione patrimoniale eventualmente rilevante ai fini DEla configurabilità DE reato di cui all'art. 2634 cod. civ. (Sez. 5, n. 3817/13 DE 11/12/2012, Agostini, Rv. 254774) o secondo lo schema DEl'art. 223, n. 2, I. fall., non quale bancarotta distrattiva, bensì in termini di bancarotta impropria da operazioni dolose (Sez. 5, n. 9813 DE 08/03/2006, HI, Rv. 234242; Sez. 5, n. 6992 DE 08/04/1988, Grappone, Rv. 178604). Se, infatti, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è strutturato intorno al distacco di un bene dal patrimonio DEl'imprenditore poi fallito (con conseguente lesione DEl'interesse dei creditori alla conservazione DEl'integrità patrimoniale), il reato di cui al n. 2 DEl'art. 223 I. fall. è integrato da una condotta attiva o omissiva, costituente inosservanza dei doveri imposti ai soggetti indicati dalla legge ed è strutturato intorno ad una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non da una singola condotta, ma da un fatto di maggiore complessità, integrato da una pluralità di atti funzionalmente coordinati nella loro complessiva ed unitaria causa concreta ed eziologicamente idonei alla causazione DE fallimento (Sez. 5, n. 12945 DE 25/02/2020, Rv. 279071; Sez. 5, n. 44103 DE 27/06/2016, Rv, 268207). Non rileva, né è sempre immediatamente percepibile, il compimento di una singola azione dannosa, ma solo, appunto, una pluralità di atti (astrattamente legittimi nella loro dimensione individuale), tra loro funzionalmente concatenati. Ed è solo dalla valutazione sistematica di questi atti che è possibile cogliere la causa concreta DEl'operazione posta in essere e, con essa, il pregiudizio subito dalla società: un'operazione che, concretizzandosi in un abuso o in un'infeDEtà nell'esercizio DEla carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria DEla società, determini l'astratta prevedibilità DEla decozione (Sez. 5 n. n. 45672 DE 1/10/2015, Rv. 265510; Sez. 5 n. 38728 DE 3/04/2014, Rv. 262207). Ed è proprio la valutazione complessiva DEle plurime assegnazioni di singoli blocchi di lavori (in danno DEla TA IM ed in favore, per quel che rileva in questa sede, DEla TENet), valutate nella loro unitarietà funzionale e alla luce DE fine ultimo perseguito (permettere al SI e agli ZI di proseguire l'attività imprenditoriale sottraendo le commesse alla TA IM) che dà conto DEla (ipotizzata) configurabilità DE reato: una pluralità di atti che, seppur 9 privi di autonoma valenza distrattiva (per le ragioni evidenziate in precedenza), si sostanziano comunque in un abuso o in una infeDEtà DEle funzioni o nella violazione dei doveri connessi all'esercizio DEla funzione gestoria (perché diretti a sottrarre l'assegnazione DEle commesse alla TA IM), potenzialmente idoneo, attraverso il suo progressivo svuotamento, a causare il dissesto DEla società, con conseguente pregiudizio dei soci, dei creditori e di tutti i terzi coinvolti nell'attività imprenditoriale e, fra questi, anche la curatella DEla DO, DEla quale la TA IM era il principale asset. E che la TA IM sia il principale asset DE fallimento DO discende, quale diretta conseguenza, dall'esito vittorioso DEl'azione revocatoria intentata dalla curatela;
azione che, pur non travolgendo l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ne determina l'inefficacia nei confronti DE creditore che l'abbia esperita, consentendo allo stesso di esercitare sul bene oggetto DEl'atto l'azione esecutiva per la realizzazione DE credito (Cass. civ. n. 7127 DE 25/05/2001, Rv. 546989): il bene non torna nel patrimonio DE debitore, ma resta soggetto all'aggressione DE (solo) creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni (Cass. civ. n. 1804 DE 18/02/2000, Rv. 533999). Quindi, seppure in conseguenza DEl'esito vittorioso DEl'azione revocatoria il ramo d'azienda (fraudolentemente ceduto dalla DO alla TA IM) non è rientrato nel patrimonio DEla società fallita (la DO), il curatore ha comunque acquisito la legittimazione ad agire esecutivamente su di esso per la soddisfazione dei creditori ammessi al passivo fallimentare. Ed in questi termini la fraudolenta spoliazione DE patrimonio sociale DEla TA IM (oggetto diretto DEl'azione revocatoria) ha generato una diminuzione DEl'attivo fallimentare DEla società fallita In ciò la configurabilità DE reato di bancarotta impropria (in relazione al fallimento DEla TA IM) e DE reato di bancarotta distrattiva (in relazione al fallimento DO). Due reati che ben possono concorrere tra loro in quanto riferite a procedure fallimentari diverse e fondate su condotte radicalmente differenti: lo sviamento DEla clientela integra l'operazione dolosa causativa DE dissesto DEla TA IM;
mentre lo svuotamento DE patrimonio societario di quest'ultima (conseguente alla predetta operazione dolosa) rappresenta il risultato distrattivo conseguito ai danni DEla DO, DEla quale la prima era un asset patrimoniale. Condotte rispetto alle quali diviene assolutamente irrilevante la partecipazione DEl'amministratore giudiziario, in quanto poste in essere dall'esterno, non già attraverso la sottrazione di beni esistenti nel patrimonio sociale (condotta per la quale sarebbe stato, logicamente, necessaria la partecipazione di colui che di tali beni aveva la disponibilità), ma attraverso una 10 Il Presidente condotta fraudolenta che di tali beni impediva l'acquisizione e, quindi, mediante il compimento di atti che non necessitano di alcuna cooperazione degli organi DEla società. Condotte che, parallelamente, ben possono, in astratto, integrare gli estremi DE riciclaggio ove non vi sia stata compartecipazione nel fatto distrattivo (cosicché la condotta DE soggetto che riceve somme di denaro provenienti dalla società poi fallita, con la consapevolezza DElo stato di dissesto finanziario DEla stessa ed in mancanza di titolo giustificativo, non può essere qualificata riciclaggio ma concorso DEl'extraneus nel reato di cui all'art. 216 legge fall.: Sez. 5, n, 2298 DE 21/11/2017, dep. 2018, Lisa, Rv. 272089) o DEl'autoriciclaggio, quale lecita vestizione DEle somme, dei beni e DEle altre utilità provenienti dalla commissione DE DEitto presupposto (nella parte in cui alla condotta distrattiva ch somme di denaro abbia fatto sèguito un'autonoma attività dissimulatoria di reimpiego in attività economiche e finanziarie di tali somme). Ciò considerato, però, tanto dall'articolato capo d'imputazione, quanto dall'ordinanza impugnata non solo emerge una profonda commistione tra le due procedure fallimentari (non comprendendosi, nelle singole fattispecie, a quale procedura la condotta si riferisca), ma si continua a contestare e a ritenere una condotta distrattiva "di fatto" avente per oggetto "lavori in subappalto concessi dalla LT alla TA IM" e, quindi, riferendo la distrazione a cespiti estranei al patrimonio DEla società, dando atto, così, di un'insanabile illogicità DEla motivazione. L'ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di TA, che si atterrà ai principi di diritto in precedenza richiamati. L'accoglimento DE primo motivo di ricorso assorbe, in sé, le altre censure. P.O.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di TA. Così deciso il 3 dicembre 2024