TAR Genova, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 495
TAR
Sentenza 23 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011, travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria

    Il Collegio ha ritenuto che la valutazione di pericolosità sociale non richiede prove compiute o sentenze penali, ma è sufficiente che emergano risultanze fattuali tali da indurre l'autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale. Nel caso di specie, nonostante l'estraneità al reato più grave, la pluralità di condotte, anche se non costituenti delitto o risalenti nel tempo, è stata ritenuta indicativa di una personalità incline alla violazione delle regole di convivenza sociale, rendendo non irragionevole né sproporzionato il giudizio prognostico di pericolosità sociale.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione del provvedimento impugnato

    La giurisprudenza citata afferma che l'avviso orale è una misura di prevenzione che non richiede l'attivazione di giudizi penali e che è legittimo adottarlo anche in assenza di contestazioni giudiziarie, purché emerga una situazione rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali. La valutazione di pericolosità sociale è prognostica e preventiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 495
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 495
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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