Sentenza 23 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00495/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00018/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 18 del 2023, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Moscatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
dell’avviso orale impartito dal Questore di Genova -OMISSIS- comunicato e notificato-OMISSIS- compreso il relativo verbale di esecuzione-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 aprile 2026 il dott. GI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
Con atto di gravame tempestivamente proposto, parte ricorrente avversava il provvedimento del Questore di Genova del 21 settembre 2022 con il quale gli veniva impartita la misura di prevenzione personale dell’avviso orale di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011.
In particolare, con il prefato atto, l’autorità provinciale di p.s. – preso atto della denuncia in stato di libertà avanzata dalla locale Compagnia dei Carabinieri per il reato di violenza privata e dei precedenti a suo carico emersi dalla consultazione delle banche dati in uso alle forze di polizia - , ritenendolo persona dedica alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo, tra l’altro, la sicurezza o la tranquillità pubblica – per come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. c ) del d.lgs. n. 159/2011 - , lo ammoniva a tenere una condotta conforme alla legge pena, in difetto, la proposizione a suo carico di misure di prevenzione più gravose.
Contro il provvedimento impugnato, il ricorrente avanzava due mezzi di censura.
Con il primo, egli lamentava la violazione dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011, il travisamento dei presupposti ed il difetto di istruttoria, sostenendo, in sintesi, l’assenza assoluta di precedenti penali a suo carico (per come comprovata dall’allegazione in giudizio del certificato rilasciato dal casellario giudiziale il 7 dicembre 2022), l’assoluzione, per non aver commesso il fatto, dal delitto di omicidio doloso e tentato occultamento di cadavere in concorso pronunciata dalla Corte d’Asside di Genova il 21 aprile 2017 (assoluzione contro la quale la pubblica accusa non avrebbe proposto impugnazione, con conseguente definitività dell’accertamento di estraneità ai fatti ivi recato), l’estinzione delle condanne per altri fatti penalmente rilevanti ricevute in epoche più remote e l’insufficienza della sola denuncia per violenza privata in ordine alla quale, peraltro, non risulta neppure conclusosi il procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria competente, deducendo, in definitiva, l’insussistenza dei presupposti di fatto per l’adozione del provvedimento impugnato.
Con il secondo motivo, egli si doleva del difetto di motivazione del provvedimento impugnato, a suo dire esclusivamente basato sull’indicazione delle segnalazioni di polizia a suo carico ma senza nessuna indicazione dell’esito delle medesime e, comunque, senza nessuna valutazione attuale della propria, asserita, pericolosità sociale, motivazione che quindi, concludeva il ricorrente, sarebbe stata apodittica ed avrebbe impedito di operare alcun giudizio di congruità e di proporzionalità della misura rispetto alla tutela delle diverse esigenze sottese all'istituto.
La Questura di Genova si costituiva con atto di mera forma.
In vista della discussione nel merito dell’affare, la parte resistente depositava documenti e memoria conclusionale nel termine di cui all’art. 73 c.p.a., eccependo l’infondatezza, nel merito, delle ragioni avversarie.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 22 aprile 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il gravame proposto è destituito di fondamento.
Come ripetutamente precisato in giurisprudenza – con indirizzo costante dal quale il Collegio non ravvisa, nel caso di specie, motivi per discostarsi – (cfr., ex multis , T.A.R. Calabria – Catanzaro, sez. I, n. 1955/2025), l'avviso orale di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011, determina un minimo impatto sui diritti di libertà del cittadino e consiste nell'avvertimento della sussistenza a carico di una persona di elementi di fatto che ne facciano ritenere l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 alle quali sono applicabili le misure di prevenzione, al fine di prevenire la commissione di reati da parte del destinatario, mediante l'invito a tenere una condotta conforme alla legge. Trattandosi di provvedimenti che non puniscono comportamenti pregressi ma prevengono condotte future, potenzialmente lesive della sicurezza e della incolumità pubblica, la valutazione di proporzionalità della misura deve essere formulata in chiave preventiva ossia con valutazione prognostica che l'autorità amministrativa è tenuta a compiere circa la probabilità della futura condotta dell'avvisato e della sua pericolosità sociale. Il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede, pertanto, la sussistenza di prove compiute (poste a base di una sentenza penale) sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche risultanze fattuali tali da indurre l'autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale, che possono dar luogo all'applicazione delle misure di prevenzione, prima ancora che si verifichi se le condotte abbiano rilevanza penale e siano punibili. Ne consegue che è legittimo adottare l'avviso orale, anche in assenza di contestazioni sottoposte all'esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011.
In termini del tutto analoghi si è espressa anche la giurisprudenza di appello (vedi, di recente, Cons. St., sez. I, n. 1035/2025), secondo cui “ l’istituto dell’avviso orale, quale misura di prevenzione richiede, per la sua adozione, la mera presenza delle condizioni di pericolosità sociale che prescindono dall’attivazione di appositi giudizi innanzi all’Autorità giudiziaria penale. È pacifico e non controverso che è legittimo procedere all’avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all’esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l’appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 del d.lgs. 159 del 2011 ”.
Nel caso di specie, a fronte dell’indubbia estraneità del ricorrente dal reato più grave tra quelli ad egli contestati, si pone comunque una pluralità di condotte (talune costituenti reato e per le quali risulta acclarata la sua responsabilità penale, ancorché più risalenti nel tempo, altre non costituenti delitto, ma più recenti e comunque indicative di una personalità incline alla violazione delle regole di convivenza sociale, come nel caso della guida sotto influenza di alcool e conseguente ritiro della patente di guida), la cui valutazione induce a ritenere non irragionevole né sproporzionato né, soprattutto, carente di presupposti il giudizio prognostico di pericolosità sociale formulato dall’autorità di p.s. con il provvedimento in questione.
Pertanto, il ricorso non trova fondamento e va, conseguentemente, respinto.
Tuttavia, la particolarità in fatto della controversia suggerisce al Collegio la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO NT, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
GI RI, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| GI RI | RO NT |
IL SEGRETARIO