Articolo 44 della Legge 18 marzo 1968, n. 313
Articolo 43Articolo 45
Versione
21 aprile 1968
>
Versione
1 febbraio 1979
>
Versione
19 dicembre 1991
Art. 44. ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915 ((17)) --------------- AGGIORNAMENTO (17) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 13 dicembre 1991 n. 450 (in G.U. 1a s.s. 18/12/1991, n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e dell' art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) nella parte in cui non consentono al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali e' derivata la morte del militare o del civile, sia durato, senza che sia nata prole ancorche' postuma, meno di un anno".
Entrata in vigore il 19 dicembre 1991
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente