Art. 44. ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915 ((17)) --------------- AGGIORNAMENTO (17) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 13 dicembre 1991 n. 450 (in G.U. 1a s.s. 18/12/1991, n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e dell' art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) nella parte in cui non consentono al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali e' derivata la morte del militare o del civile, sia durato, senza che sia nata prole ancorche' postuma, meno di un anno".
Versione
21 aprile 1968
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Versione
1 febbraio 1979
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Versione
19 dicembre 1991
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Giurisprudenza • 5
- 1. Corte Cost., sentenza 03/07/1998, n. 239Provvedimento: […] questo in un contesto legislativo che, anche in altre situazioni, prevedeva una determinata durata del rapporto come essenziale perché avesse rilievo la situazione idonea a dare titolo a pensione (nel caso del matrimonio contratto dopo le ferite o malattie di guerra la vedova acquistava il diritto a pensione solo se il matrimonio fosse durato non meno di un anno), prima che con la sentenza n. 450 del 1991 fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 della legge n. 313 del 1968.Leggi di più...
- sent. 239/98. pensioni di guerra·
- dichiarata volonta' del militare di contrarre matrimonio e durata minima di un anno della convivenza·
- illegittimita' costituzionale.·
- condizioni