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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 913/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LENTO MASSIMO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7258/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Difensore_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202470732334162164111464 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202470732334162164111464 TARI 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202470732334162164111464 TARI 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7460 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7460 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7460 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7460 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l' intimazione di pagamento indicata in epigrafe emessa per il pagamento della differenza tra quanto risultante dall'avviso di accertamento relativo ad Imu
2016-2017-2018-2019 con applicazione delle sanzioni e quanto pagato medio tempore dalla ricorrente.
In particolare esponeva la contribuente di essersi avvalsa della definizione agevolata pagando tempestivamente le sanzioni ridotte ad un terzo ed il capitale dell'Imu dovuti per gli anni 2017-2018-2019
e di aver successivamente versato l'importo relativo all'Imu 2016.
Il Comune di Cosenza, costituitosi in giudizio eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva essendo devoluta la legittimazione processuale a Municipia spa in virtù della convenzione stipulata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato.
In via preliminare occorre rilevare che Municipia spa risulta evocata in giudizio con ricorso notificato il
23.10.2024 e che le ragioni di doglianza sono state, pertanto, ritualmente proposte nei confronti dell'ente di riscossione con conseguente procedibilità del ricorso.
Nel merito risulta pacifico che, a fronte della notifica dell'avviso di accertamento, la contribuente ha inteso avvalersi della definizione agevolata prevista dall'art. 17 D.lvo 472/97, come peraltro indicato nel medesimo avviso di accertamento a pag. 5, provvedendo al pagamento delle sanzioni ed interessi in misura ridotta, così come documentato dalla quietanza di versamento del 28.2.2023 depositata in atti e relativa alle annualità
2017-2018-2019.
L'imposta relativa all'anno 2016 risulta pagata in epoca antecedente alla notifica dell'intimazione impugnata che deve essere, quindi, integralmente annullata.
In virtù del principio di soccombenza Municipia deve essere condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che la Corte di giustizia Tributaria di primo grado liquida in € 30 per spese ed € 300 per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra la ricorrente ed il Comune di Cosenza le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna Municipia al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che liquida in
€ 30 per spese ed € 300 per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc.
Dichiara interamente compensate tra la ricorrente ed il Comune di Cosenza le spese del giudizio.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LENTO MASSIMO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7258/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Difensore_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202470732334162164111464 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202470732334162164111464 TARI 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202470732334162164111464 TARI 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7460 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7460 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7460 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7460 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l' intimazione di pagamento indicata in epigrafe emessa per il pagamento della differenza tra quanto risultante dall'avviso di accertamento relativo ad Imu
2016-2017-2018-2019 con applicazione delle sanzioni e quanto pagato medio tempore dalla ricorrente.
In particolare esponeva la contribuente di essersi avvalsa della definizione agevolata pagando tempestivamente le sanzioni ridotte ad un terzo ed il capitale dell'Imu dovuti per gli anni 2017-2018-2019
e di aver successivamente versato l'importo relativo all'Imu 2016.
Il Comune di Cosenza, costituitosi in giudizio eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva essendo devoluta la legittimazione processuale a Municipia spa in virtù della convenzione stipulata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato.
In via preliminare occorre rilevare che Municipia spa risulta evocata in giudizio con ricorso notificato il
23.10.2024 e che le ragioni di doglianza sono state, pertanto, ritualmente proposte nei confronti dell'ente di riscossione con conseguente procedibilità del ricorso.
Nel merito risulta pacifico che, a fronte della notifica dell'avviso di accertamento, la contribuente ha inteso avvalersi della definizione agevolata prevista dall'art. 17 D.lvo 472/97, come peraltro indicato nel medesimo avviso di accertamento a pag. 5, provvedendo al pagamento delle sanzioni ed interessi in misura ridotta, così come documentato dalla quietanza di versamento del 28.2.2023 depositata in atti e relativa alle annualità
2017-2018-2019.
L'imposta relativa all'anno 2016 risulta pagata in epoca antecedente alla notifica dell'intimazione impugnata che deve essere, quindi, integralmente annullata.
In virtù del principio di soccombenza Municipia deve essere condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che la Corte di giustizia Tributaria di primo grado liquida in € 30 per spese ed € 300 per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra la ricorrente ed il Comune di Cosenza le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna Municipia al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che liquida in
€ 30 per spese ed € 300 per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc.
Dichiara interamente compensate tra la ricorrente ed il Comune di Cosenza le spese del giudizio.