Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 913
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Pagamento imposta dovuta per l'anno 2016

    L'imposta relativa all'anno 2016 risulta pagata in epoca antecedente alla notifica dell'intimazione impugnata che deve essere, quindi, integralmente annullata.

  • Accolto
    Avvalimento della definizione agevolata

    Nel merito risulta pacifico che, a fronte della notifica dell'avviso di accertamento, la contribuente ha inteso avvalersi della definizione agevolata prevista dall'art. 17 D.lvo 472/97, come peraltro indicato nel medesimo avviso di accertamento a pag. 5, provvedendo al pagamento delle sanzioni ed interessi in misura ridotta, così come documentato dalla quietanza di versamento del 28.2.2023 depositata in atti e relativa alle annualità 2017-2018-2019.

  • Accolto
    Procedibilità del ricorso nei confronti dell'ente di riscossione

    In via preliminare occorre rilevare che Municipia spa risulta evocata in giudizio con ricorso notificato il 23.10.2024 e che le ragioni di doglianza sono state, pertanto, ritualmente proposte nei confronti dell'ente di riscossione con conseguente procedibilità del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 913
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 913
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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