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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 198/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15916/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025920187000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21574/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.09.2025 ,l'avv. Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259025920187000, notificata il 22 maggio 2025 con la quale l'Agenzia delle Entrate di IS richiedeva il pagamento della somma di € 7.555,58 a titolo di mancato pagamento IVA , anno 2006 .
Opponeva il ricorrente ,la intervenuta prescrizione quinquennale del credito ,ai sensi dell'art. 2948 n. 4
C.C. e, comunque, anche quella NN , atteso che tra la notifica della cartella (18/05/2010) e quella dell'intimazione di pagamento (22/05/2025) erano trascorsi più di 15 anni, in assenza di atti interruttivi regolarmente notificati. Eccepiva,altresì, la intervenuta prescrizione di sanzioni ed interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate IS NN ,la quale eccepiva la inammissibilità del ricorso perché preclusa ogni altra doglianza in presenza della cartella ritualmente notificata .Interrotto, altresì, il decorso della prescrizione dalla notifica della precedente intimazione n. 071 2015 90083894 69 in data 02.03.2015.
Alla pubblica udienza del 04.12.2025, assenti le parti, la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato .
Dalla produzione versata in atti dalla resistente Agenzia delle Entrate IS è risultato provato che tra la data di notifica della cartella e la notifica dell'intimazione impugnata è intervenuta la notifica della intimazione n. 071 2015 90083894 69, in data 02.03.2015.
La rituale notifica dell' intimazione richiamata ha comportato l' effetto interruttivo della prescrizione tenuto conto, inoltre , della sospensione legale delle attività connesse all'accertamento ed alla riscossione di cui alle disposizioni normative emanate durante il periodo di emergenza sanitaria.
È noto, infatti, che la proroga di 85 giorni dettata dalla normativa emergenziale (art. 67 e art. 68 del D.L.
n.18/2020) in occasione della nota pandemia da Covid-19 si traduce in una sospensione permanente dei termini, anche al di là della sopravvenuta cessazione dell'emergenza.
Di più.
La rituale notifica dell'intimazione ha comportato la cristallizzazione dell'obbligazione di cui si controverte.
In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR n. 602/73, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 546/92, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria pena,appunto, la cristallizzazione dell'obbligazione,
A tale stregua, sussiste l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere la prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione degli atti prodromici e quella di notificazione dell'avviso stesso. Ne segue che da tale data (02.03.2015) e tenuto conto della sospensione dei termini di cui all'art. 68, comma 4-bis, D.L. n. 18/20, che infatti ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione dall'otto marzo 2020 al 31 agosto 2021 per il richiamo operato dalla citata disposizione all'art. 12, D.Lgs. n.
159/201 , non è decorso il termine NN di prescrizione previsto per il tributo richiesto .
Sul punto la Suprema Corte ha statuito che per quanto concerne le imposte dirette, RP IV e IR (Cass.
6069/2003, 2941/2007, e da ultimo Cass. 19969/2019 e Cass. 12740/2020) in assenza di una espressa previsione, si prescrivono nel termine ordinario NN ex art 2946 c.c., non potendosi applicare la disciplina dell'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948 1 c.n. 4 C.C.
Neppure è decorso il termine di prescrizione quinquennale per sanzioni ed interessi.
In definitiva, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 250,00 oltre rimb. forf.15% ed accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15916/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025920187000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21574/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.09.2025 ,l'avv. Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259025920187000, notificata il 22 maggio 2025 con la quale l'Agenzia delle Entrate di IS richiedeva il pagamento della somma di € 7.555,58 a titolo di mancato pagamento IVA , anno 2006 .
Opponeva il ricorrente ,la intervenuta prescrizione quinquennale del credito ,ai sensi dell'art. 2948 n. 4
C.C. e, comunque, anche quella NN , atteso che tra la notifica della cartella (18/05/2010) e quella dell'intimazione di pagamento (22/05/2025) erano trascorsi più di 15 anni, in assenza di atti interruttivi regolarmente notificati. Eccepiva,altresì, la intervenuta prescrizione di sanzioni ed interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate IS NN ,la quale eccepiva la inammissibilità del ricorso perché preclusa ogni altra doglianza in presenza della cartella ritualmente notificata .Interrotto, altresì, il decorso della prescrizione dalla notifica della precedente intimazione n. 071 2015 90083894 69 in data 02.03.2015.
Alla pubblica udienza del 04.12.2025, assenti le parti, la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato .
Dalla produzione versata in atti dalla resistente Agenzia delle Entrate IS è risultato provato che tra la data di notifica della cartella e la notifica dell'intimazione impugnata è intervenuta la notifica della intimazione n. 071 2015 90083894 69, in data 02.03.2015.
La rituale notifica dell' intimazione richiamata ha comportato l' effetto interruttivo della prescrizione tenuto conto, inoltre , della sospensione legale delle attività connesse all'accertamento ed alla riscossione di cui alle disposizioni normative emanate durante il periodo di emergenza sanitaria.
È noto, infatti, che la proroga di 85 giorni dettata dalla normativa emergenziale (art. 67 e art. 68 del D.L.
n.18/2020) in occasione della nota pandemia da Covid-19 si traduce in una sospensione permanente dei termini, anche al di là della sopravvenuta cessazione dell'emergenza.
Di più.
La rituale notifica dell'intimazione ha comportato la cristallizzazione dell'obbligazione di cui si controverte.
In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR n. 602/73, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 546/92, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria pena,appunto, la cristallizzazione dell'obbligazione,
A tale stregua, sussiste l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere la prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione degli atti prodromici e quella di notificazione dell'avviso stesso. Ne segue che da tale data (02.03.2015) e tenuto conto della sospensione dei termini di cui all'art. 68, comma 4-bis, D.L. n. 18/20, che infatti ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione dall'otto marzo 2020 al 31 agosto 2021 per il richiamo operato dalla citata disposizione all'art. 12, D.Lgs. n.
159/201 , non è decorso il termine NN di prescrizione previsto per il tributo richiesto .
Sul punto la Suprema Corte ha statuito che per quanto concerne le imposte dirette, RP IV e IR (Cass.
6069/2003, 2941/2007, e da ultimo Cass. 19969/2019 e Cass. 12740/2020) in assenza di una espressa previsione, si prescrivono nel termine ordinario NN ex art 2946 c.c., non potendosi applicare la disciplina dell'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948 1 c.n. 4 C.C.
Neppure è decorso il termine di prescrizione quinquennale per sanzioni ed interessi.
In definitiva, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 250,00 oltre rimb. forf.15% ed accessori di legge, se dovuti.