Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2008, n. 13799
CASS
Sentenza 11 marzo 2008

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Massime1

La sospensione condizionale della pena, pur quando sia stata concessa con la sentenza di patteggiamento, deve essere revocata qualora, nei termini stabiliti, il soggetto a cui è stata applicata la pena concordata commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva.

Commentario1

  • 1Motivi nuovi e giudice dell’impugnazione: Tribunale di sorveglianza di Torino; ordinanza 23 febbraio 2011; Pres. Est. VIGNERA; ric. B.
    Ordinanza · https://www.diritto.it/ · 5 maggio 2011
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2008, n. 13799
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13799
Data del deposito : 11 marzo 2008

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