Sentenza 11 marzo 2008
Massime • 1
La sospensione condizionale della pena, pur quando sia stata concessa con la sentenza di patteggiamento, deve essere revocata qualora, nei termini stabiliti, il soggetto a cui è stata applicata la pena concordata commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva.
Commentario • 1
- 1. Motivi nuovi e giudice dell’impugnazione: Tribunale di sorveglianza di Torino; ordinanza 23 febbraio 2011; Pres. Est. VIGNERA; ric. B.Ordinanza · https://www.diritto.it/ · 5 maggio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2008, n. 13799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13799 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/03/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 733
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 030267/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI GASPARE PIERLUIGI, N. IL 08/08/1951;
avverso ORDINANZA del 01/06/2007 CORTE APPELLO di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. CIAMPOLI L., Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa per le ammende. RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 1 giugno 2007 e depositata il 27 giugno 2007, la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice della esecuzione, per quanto qui rileva, ha revocato, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena elargito a Pierluigi Di Gaspare, dal Pretore di Roma - Sezione distaccata di Tivoli, con sentenza del 18 gennaio 1995 (irrevocabile il 22 febbraio 1995), e ha respinto l'istanza del condannato pel riconoscimento della continuazione tra i delitti di bancarotta, oggetto delle condanne pronunciate dal Tribunale di Ancona il 14 maggio 2001 (irrevocabile il 30 novembre 2006), e dalla ridetta Corte territoriale il 27 giugno 2005 (irrevocabile il 3 aprile 2007). La Corte di appello ha motivato:
- i delitti di bancarotta, commessi l'8 marzo 1995, per i quali a Di Gaspare è stata inflitta la pena principale della reclusione in anni tre dal Tribunale di Ancona, con la citata sentenza del 14 maggio 2001, comportano, ai sensi dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, la revoca della sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa dal Pretore di Roma - Sezione Distaccata di Tivoli con la pronuncia del 18 gennaio 1995;
- non pertinente e, comunque, infondata è l'obiezione difensiva fondata sul rilievo che la pena sospesa era stata inflitta col rito della applicazione della pena su richiesta e sulla considerazione della ritenuta irretroattività dell'art. 168 c.p., comma 3 e dell'art. 674 c.p.p., comma 1 bis, introdotti dalla L. 26 marzo 2001, n. 128;
- il rilevante intervallo di tempo, di circa quattro anni, intercorso tra la perpetrazione dei delitti di bancarotta e la diversità nella compagine dei compartecipi escludono la identità del disegno criminoso, nulla rilevando comunanza o analogie quanto a titolo del reato, modus operandi, stile di vita, inclinazione a delinquere o il generico proposito addotto "della reiterazione di condotte criminali delle stessa specie, frutto di una ben definita scelta di vita improntata alla frode e alla truffa", ne', infine, il riconoscimento della continuazione interna tra i più recenti delitti di bancarotta e quello concorrente di truffa.
2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Fernando Piazzolla, mediante atto del 18 luglio 2007, col quale sviluppa tre motivi.
2.1 - Con il primo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettere b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 168 c.p., comma 1, n. 1 e all'art. 444 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente deduce che la previsione dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1 non può, nella specie, trovare applicazione, non rivestendo Di Gaspare, in relazione alla pena condizionalmente sospesa e applicata col rito speciale, la qualità di condannato;
richiama alcuni non recenti arresti delle Sezioni Unite in ordine alla irrilevanza, ai fini della revoca del beneficio, della sentenza di applicazione della pena su richiesta, non implicando la pronuncia alcun accertamento di responsabilità; nega che ricorra la ipotesi di cui all'art. 168 c.p., comma 1, n. 2. 2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia à sensi dell'art.606 c.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 2, comma 4, e art. 168 c.p., comma 1, n. 1, opponendo che "le innovazioni legislative", di cui alla novella 12 giugno 2003, n. 234, e la nuova caratterizzazione assunta dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta, non devono incidere sul giudicato anteriormente formato nel caso in esame, in virtù del regime della successione delle leggi penali nel tempo e del principio della applicazione della legge più favorevole.
2.3 - Con il terzo motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 81 c.p., comma 2, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente deduce: l'intervallo di tempo trascorso tra la commissione dei delitti di bancarotta, esattamente anni tre e mesi sei, non costituirebbe "una grande distanza di tempo"; la identità del disegno criminoso non è esclusa dalla diversità dei correi delle bancarotte;
la Corte non avrebbe valutato le deduzioni - scilicet: "identità dei singoli reati, analogia del contesto fattuale in cui erano stati consumati, similarità delle modalità esecutive" - sulla base delle quali il condannato ha postulato la ricorrenza dell'"originario ... disegno criminoso". 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 19 ottobre 2007, oppone che i motivi del ricorso sono manifestamente infondati.
4. - Il ricorso è manifestamente infondato.
4.1 - Anteriormente alle novelle, citate dal ricorrente, questa Corte, con consolidato orientamento, ha fissato il principio di diritto secondo il quale "il beneficio della sospensione condizionale, riconosciuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve essere revocato nel caso in cui sopravvenga una condanna entro i termini previsti dall'art. 168 c.p., comma 1, n. 1" (Sez. 5, 20 settembre 1999, n. 4142, Montelatici,
massima n. 214484; Sez. 1, 18 ottobre 2000, n. 5909, Pagliuso, massima n. 217944; Sez. 1, 31 ottobre 2000, n. 3389, Nahib, massima n. 217945; Sez. 1, 8 febbraio 2002, n. 10068, Vallinoti, massima n. 220972).
Affatto inconsistente e pretestuoso è l'argomento del ricorrente, fondato sul dato meramente letterale del lemma "condannato" - contenuto nella proposizione subordinata ipotetica della prima parte dell'art. 168 c.p.: ".... qualora ... il condannato ..."; il richiamo operato dell'art. 444 c.p.p., comma 3 all'istituto della sospensione condizionale della esecuzione della pena comporta necessariamente che - in relazione al combinato disposto tra la norma del codice di rito e quella del codice penale - le parole "sentenza di condanna", "condanna", e "condannato", contenute negli artt. 163, 164, 165 c.p. per quanto rileva - nell'art. 168 c.p., debbano intendersi riferite, rispettivamente, alla sentenza di applicazione della pena su richiesta di concessione del beneficio e al beneficiario della sospensione condizionale della esecuzione della pena. 4.2 - Le ulteriori questioni agitate dal ricorrente circa i problemi di diritto intertemporale in relazione alla idoneità della sentenza di applicazione della pena su richiesta a costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della esecuzione della pena e circa la esclusione della ipotesi di cui all'art. 168 c.p., comma 1, n. 2, non hanno alcuna attinenza con il caso in esame.
4.3 - Non ricorrono, alla evidenza, inosservanza alcuna o erronea applicazione dell'art. 81 c.p., comma 2. La Corte territoriale ha negato il riconoscimento della continuazione, in quanto ha escluso la ricorrenza del medesimo disegno criminoso tra i delitti di bancarotta, commessi dal condannato fino all'ottobre 1993 e quelli successivamente perpetrati nel quadrimestre aprile - luglio 1997.
Il ricorrente non prospetta, peraltro, alcuna alternativa interpretazione della norma in esame.
In ordine alla quaestio facti controversa dell'accertamento del postulato disegno criminoso, la negativa conclusione del giudice a quo è sorretta - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - da motivazione adeguata, affatto immune da contraddizioni o illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte:
Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 4.4 - Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2008