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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 13/01/2026, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 492/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO LIANA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10190/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 Corte D'Appello Napoli - Indirizzo_3 Indirizzo_4 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250100777012000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20530/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
come da verbale e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'Avv. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]alla Salute, n. 44, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, Equitalia Giustizia S.p.A. ed il Resistente_1 – Corte d'Appello di Napoli avverso la cartella di pagamento n. 07120250100777012000, notificata in data 19.05.2025, riportante l'omesso versamento di crediti giudiziari anno 2023, dell'importo di euro 1.138,50 a titolo di contributo unificato al netto di interessi per il pagamento del contributo unificato relativo al procedimento incardinato presso la
Corte d'Appello di Napoli e definito con la sentenza n. 1258 del 16/03/2023, pubblicata il 22/03/2023. Tale sentenza d'appello condannava il soccombente sig. Nominativo_1, rappresentato e difeso dall'avv. Ricorrente_1, oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002.
Con istanza di riesame in autotutela del 18.03.2025 l'avv. Ricorrente_1 ha chiesto a Equitalia Giustizia S.p.A. di procedere all'annullamento dell'invito al pagamento, in quanto emesso nei confronti del difensore e non della parte processuale, unica obbligata al versamento del contributo unificato. Tale richiesta era rimasta inevasa.
Motivi di ricorso: ERRONEA INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO DELL'OBBLIGAZIONE DI
PAGAMENTO – CARENZA DI TITOLARITÀ PASSIVA DEL RAPPORTO TRIBUTARIO CONTROVERSO.
Si costituiva in giudizio la Corte d'appello, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso. Evidenziava che in data 08/05/2023, l'Ufficio Recupero Crediti trasmetteva alla società
Equitalia Giustizia SpA la nota A1 n. prot. 6607/2023 (All. 6), ai sensi dell'art. 5 della Convenzione tra il
Resistente_1 e la Società Concessionaria, al fine di attivare la procedura di recupero del credito erariale, indicando quale debitore il Sig. Nominativo_1 quale parte appellante soccombente del giudizio identificato con RG n. 5084/2017, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Ricorrente_1.
Evidenziava che in data 19/06/2025 lo stesso Agente per la Riscossione annullava ed eliminava dalle scritture contabili la nota A1 6607/2023 “per erronea individuazione del debitore”, azzerando così la partita di credito n. 8148/2023 erroneamente aperta nei confronti dell'Avv. Ricorrente_1.
Il Giudice, all'esito dell'udienza, esaminati gli atti e di documenti di causa, decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere, stante l'intervenuto annullamento dell'atto impugnato.
Atteso il corretto e tempestivo comportamento processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere;
compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO LIANA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10190/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 Corte D'Appello Napoli - Indirizzo_3 Indirizzo_4 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250100777012000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20530/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
come da verbale e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'Avv. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]alla Salute, n. 44, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, Equitalia Giustizia S.p.A. ed il Resistente_1 – Corte d'Appello di Napoli avverso la cartella di pagamento n. 07120250100777012000, notificata in data 19.05.2025, riportante l'omesso versamento di crediti giudiziari anno 2023, dell'importo di euro 1.138,50 a titolo di contributo unificato al netto di interessi per il pagamento del contributo unificato relativo al procedimento incardinato presso la
Corte d'Appello di Napoli e definito con la sentenza n. 1258 del 16/03/2023, pubblicata il 22/03/2023. Tale sentenza d'appello condannava il soccombente sig. Nominativo_1, rappresentato e difeso dall'avv. Ricorrente_1, oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002.
Con istanza di riesame in autotutela del 18.03.2025 l'avv. Ricorrente_1 ha chiesto a Equitalia Giustizia S.p.A. di procedere all'annullamento dell'invito al pagamento, in quanto emesso nei confronti del difensore e non della parte processuale, unica obbligata al versamento del contributo unificato. Tale richiesta era rimasta inevasa.
Motivi di ricorso: ERRONEA INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO DELL'OBBLIGAZIONE DI
PAGAMENTO – CARENZA DI TITOLARITÀ PASSIVA DEL RAPPORTO TRIBUTARIO CONTROVERSO.
Si costituiva in giudizio la Corte d'appello, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso. Evidenziava che in data 08/05/2023, l'Ufficio Recupero Crediti trasmetteva alla società
Equitalia Giustizia SpA la nota A1 n. prot. 6607/2023 (All. 6), ai sensi dell'art. 5 della Convenzione tra il
Resistente_1 e la Società Concessionaria, al fine di attivare la procedura di recupero del credito erariale, indicando quale debitore il Sig. Nominativo_1 quale parte appellante soccombente del giudizio identificato con RG n. 5084/2017, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Ricorrente_1.
Evidenziava che in data 19/06/2025 lo stesso Agente per la Riscossione annullava ed eliminava dalle scritture contabili la nota A1 6607/2023 “per erronea individuazione del debitore”, azzerando così la partita di credito n. 8148/2023 erroneamente aperta nei confronti dell'Avv. Ricorrente_1.
Il Giudice, all'esito dell'udienza, esaminati gli atti e di documenti di causa, decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere, stante l'intervenuto annullamento dell'atto impugnato.
Atteso il corretto e tempestivo comportamento processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere;
compensa le spese.