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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza nSocietà_1 480/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MA NA, Presidente
MICELI AR, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel RSocietà_1GSocietà_1ASocietà_1 nSocietà_1 595/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
AgSocietà_1 Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana NSocietà_1 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza nSocietà_1 5861/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sezSocietà_1 19 e pubblicata il 10/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO nSocietà_1 TY304J504551 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del presente giudizio è la revocazione della sentenza nSocietà_1 5861/19/2023 emessa nell'ambito del procedimento RSocietà_1GSocietà_1ASocietà_1 nSocietà_1 5898/2016, depositata il 10/07/2023, che ha ad oggetto l'avviso di accertamento nSocietà_1 TY304J504551/2014, relativo all'anno d'imposta 2006, emesso nei confronti del Società_1Società_1 Palermo e dei siggSocietà_1ri Resistente_1 e Nominativo_1 quali “responsabili solidali, ai sensi dell'art 38 cSocietà_1cSocietà_1” In particolare, la sentenza ha così statuito:
- ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia e, in parziale riforma della decisione impugnata, ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento originariamente impugnato, limitatamente alla pretesa erariale relativa all'IR e alla conseguente parziale responsabilità solidale del contribuente appellatoSocietà_1
- ha rigettato il medesimo appello con riferimento alla pretesa erariale relativa all'IRAP (e relativa sanzione amministrativa irrogata)Società_1
- In ragione della soccombenza reciproca, il Collegio ha disposto la compensazione tra le parti delle speseSocietà_1
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza chiedendo che, preso atto dei motivi esposti e riconosciuta l'efficacia del giudicato esterno formatosi a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della CGT di II grado della Sicilia nSocietà_1 329/19/2022 depositata il 17/01/2022, sia disposta la revocazione della sentenza nSocietà_1 5861/19/2023 della CGT di II grado della Sicilia, depositata il 10/07/2023 nella parte in cui ha annullato la pretesa i fini IRAP, e condannata controparte al pagamento delle spese di giudizioSocietà_1 Il sigSocietà_1 Resistente_1 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per revocazione, ex artSocietà_1 395 comma 1 nSocietà_15 cpc, della sentenza nSocietà_1 5861/19/2023, depositata il 10/07/2023, promosso dall'Agenzia delle Entrate e notificato il 1 Febbraio 2024 perché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza nSocietà_1 5861/19/2023, emessa nel procedimento RSocietà_1GSocietà_1ASocietà_1 nSocietà_1 5898/2016, nella parte in cui ha annullato la pretesa erariale relativa all'IRAP (e relativa sanzione amministrativa irrogata) dell'avviso di accertamento nSocietà_1 TY304J504551/2014Società_1 Ha chiesto, inoltre, la condanna della controparte alle spese del giudizio, da distrarre in favore dei procuratori antistatariSocietà_1
La Corte, all'udienza del 26 maggio 2025, ha posto in decisione la controversiaSocietà_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, ai sensi dell'artSocietà_1 64 DSocietà_1lgsSocietà_1 nSocietà_1 546 del 1992 e 395, comma 1, nSocietà_1 5, cSocietà_1pSocietà_1cSocietà_1, ritenendo sussistente il presupposto per la revocazione della sentenza 5861/19/2023, depositata il 10/07/2023, ritenuta in conflitto di giudicato esterno rispetto alla sentenza della CGT di II grado della Sicilia nSocietà_1 329/19/2022 depositata il 17/01/2022Società_1 In via preliminare, con il primo motivo di appello l'Ufficio dichiara di volersi avvalere della possibilità, ai sensi dell'artSocietà_1 64 del DSocietà_1lgsSocietà_1 nSocietà_1 546/1992, di impugnare per revocazione ordinaria la sentenza pronunciata in secondo grado dalla CGT di II grado, ritenendo che il mezzo di impugnazione sia l'unico ammissibile per evidenziare l'esistenza del giudicato esterno che si è formato nel corso del giudizio di appello e non è stato oggetto di eccezione nel corso dello stessoSocietà_1 Con il secondo motivo di appello l'Ufficio espone i presupposti della revocazione della sentenza nSocietà_1 5861/19/2023 e produce la documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza della CGT di II grado della Sicilia nSocietà_1 329/19/2022 depositata il 17/01/2022 nel giudizio instaurato dal CIAPISocietà_1 L'Agenzia precisa che la revocazione della sentenza, come anticipato, è proposta per il motivo di cui all'artSocietà_1 395, comma 1, nSocietà_1 5 cSocietà_1pSocietà_1cSocietà_1 ovvero per contrasto con “altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata”Società_1 Ebbene, affinché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente autorità di giudicato, occorre che “tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto tale che tra le due vicende sussiste una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima”Società_1 Nel caso di specie, posto che i due giudizi di cui si discute hanno oggetto il medesimo atto impositivo, nessun dubbio può sussistere – a parere dell'Ufficio- sull'identità in oggettoSocietà_1 Pertanto, considerato che la sentenza nSocietà_1 329/19/2022 ha ormai accertato con efficacia di cosa giudicata la legittimità integrale dell'avviso di accertamento nSocietà_1TY304J504551/2014, la sentenza di cui si chiede la revocazione, nella parte in cui ha annullato parzialmente il medesimo atto, ritenendo illegittima la pretesa ai fini IRAP, dovrà essere revocata in quanto si pone in contrasto con il precedente giudicatoSocietà_1 La circostanza che la precedente sentenza passata in giudicato non sia stata pronunciata nei confronti dell'odierno ricorrente non osta – a parere dell'Agenzia- all'ammissibilità del rimedio revocatorioSocietà_1 A parere dell'Ufficio, infatti, l'artSocietà_1 395, comma 1, nSocietà_1 5, cSocietà_1pSocietà_1cSocietà_1, nel delimitare l'ambito applicativo della revocazione ordinaria alle ipotesi di sussistenza di una sentenza “contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata”, con l'espressione “parti” ha inteso riferirsi non solo alle parti formali del rapporto processuale, ma anche “a coloro che, in virtù di norma di legge, hanno la facoltà di avvalersi in via riflessa del giudicato formatosi con un processo al quale non hanno partecipato”Società_1 Una diversa soluzione snaturerebbe la ratio della norma in esame che è quella di evitare il contrasto di giudicati e garantire la certezza del dirittoSocietà_1 Pertanto, nel caso in esame, in conclusione, considerato che la sentenza emessa nei confronti del Società_1 è stata pronunciata solo ed esclusivamente sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, concludendo che la pretesa dell'amministrazione è integralmente legittima, e che la sentenza di cui si chiede la revocazione non ha individuato alcuna ragione di carattere personale per cui non dovrebbe sussistere il vincolo di solidarietà nei confronti del Resistente_1, ma anzi ha confermato esplicitamente la sussistenza della sua responsabilità, emergerebbe l'evidente erroneità della conclusione riportata al punto 6Società_15 della sentenza ove si legge che “Da quanto evidenziato, si può affermare che il contribuente appellato ha agito in nome e per conto del Società_1Società_1, in tal modo risultando integrata la fattispecie di “responsabilità solidale” ex artSocietà_1 38 codSocietà_1 civSocietà_1, sia pure limitatamente alla pretesa tributaria riguardante l'IR, per l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo, nei suoi confronti, con riguardo all'IRAP, per le motivazioni prima specificate”Società_1 Tale conclusione, infatti, a parere dell'Agenzia risulta in contrasto di giudicato esterno con quanto statuito, relativamente allo stesso atto impositivo, nella richiamata sentenza emessa in esito al giudizio incardinato dal CIAPISocietà_1
I motivi di revocazione proposti dall'Agenzia delle Entrate non possono essere accoltiSocietà_1
1-In punto di diritto, per quanto riguarda i presupposti dell'azione di revocazione ex artSocietà_1 395, nSocietà_15 cpc, la Giurisprudenza di Legittimità ha espresso un indirizzo, ormai consolidatoSocietà_1 Cassazione civile sezSocietà_1 tribSocietà_1 - 31/07/2024, nSocietà_1 21589: In materia di giudicato esterno, questa Corte ha di recente ribadito il proprio consolidato orientamento affermando che ove formatosi nel corso del giudizio di secondo grado, qualora la sua esistenza non sia stata eccepita dalla parte interessata, la sentenza d'appello pronunciata in difformità è impugnabile con il ricorso per revocazione ex artSocietà_1 395, nSocietà_1 5, cSocietà_1pSocietà_1cSocietà_1 e non con quello per Cassazione, mentre, nelle ipotesi in cui l'esistenza di tale giudicato abbia costituito oggetto di eccezione ritualmente sollevata in giudizio, la sentenza d'appello difforme non è impugnabile con il ricorso per revocazione ma solo con il ricorso per cassazione (cfrSocietà_1 , anzitutto, CassSocietà_1, SezSocietà_1 U, nSocietà_1 21493 del 20/10/2010,; SezSocietà_1 5, nSocietà_1 22177 del 03/11/2016; SezSocietà_1 5, nSocietà_1 22506 del 04/11/2015; sezSocietà_15Società_1, nSocietà_1 28733/2022)Società_1 In ordine ai presupposti della revocazione e, in particolare, al contrasto di giudicati, l'orientamento giurisprudenziale è anch'esso consolidato e univocoSocietà_1
CassSocietà_1, sezSocietà_1 2, OrdSocietà_1, nSocietà_1 38230 del 03/12/2021: “In tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall' artSocietà_1 395, nSocietà_1 5), cSocietà_1pSocietà_1cSocietà_1, sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, sempre che la relativa eccezione di giudicato non sia stata proposta innanzi al giudice del secondo giudizio, giacché, in caso contrario, non si verte in tema di contrasto di giudicati, ma ricorre un vizio di motivazione denunciabile ex artSocietà_1 360, comma 1, nSocietà_1 5, cSocietà_1pSocietà_1cSocietà_1” È poi noto che per esservi giudicato esterno occorre che tra i due giudizi vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'artSocietà_1 2909 cSocietà_1cSocietà_1, ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo e a coloro che ad essi subentrano per successione o per atto tra vivi (CassSocietà_1, sezSocietà_1 2, nSocietà_1 2144/2022 )Società_1 Inoltre, nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempoSocietà_1 (Nella specie, la SSocietà_1CSocietà_1 ha ritenuto esente da censura la sentenza impugnata che aveva escluso l'estensione del giudicato all'anno di imposta in esame, in quanto fondato sul vizio motivazionale dell'atto opposto, non involgendo tale decisione il merito della pretesa tributaria) (cfrSocietà_1 CassSocietà_1, sezSocietà_1 5°, nSocietà_1 5766/2021)
2- Ebbene, in riferimento al caso di specie, va considerata preliminarmente la pretesa tributaria, oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, così come prospettata dall'Amministrazione FinanziariaSocietà_1 L'atto impugnato scaturisce dal processo verbale di constatazione redatto in data 14/05/2014 dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo, nei confronti dell'Associazione " Società_1" (Società_1), esercente l'attività di "corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale”Società_1 I militari della Guardia di Finanza hanno avviato una verifica nei confronti dell'Ente finalizzata a sottoporre a tassazione i proventi illeciti derivanti dal reato di associazione a delinquere (artSocietà_1 416 с Società_1р Società_1) finalizzata alla commissione di reati di truffa aggravata ex artSocietà_1 640 bis cSocietà_1pSocietà_1 per indebita percezione di somme derivanti da erogazioni pubblicheSocietà_1 Infatti, le indagini eseguite dal Gruppo Tutela Spesa Pubblica del Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo, nell'ambito del procedimento penale nSocietà_1 20636/12 RSocietà_1GSocietà_1NSocietà_1RSocietà_1 ModSocietà_1 21, hanno permesso di rilevare un articolato sistema illecito ideato e gestito dal SigSocietà_1 Resistente_1, Responsabile della comunicazione dei diversi progetti del Società_1 finanziati dalla Regione AN e qualificato dai verificatori come l'indiscusso "regista " dell'operato dell'associazione, con la connivenza e la fattiva collaborazione di altri funzionari direttivi dello stesso EnteSocietà_1
Il disegno criminoso posto in essere ha permesso all'Associazione_1 di Palermo di beneficiare indebitamente di ingenti somme di denaro erogate dalla Regione Sicilia e dall'Unione Europea per la realizzazione di vari progetti, meglio descritti nei dettagli tramite la copiosa documentazione acquisita dai militari (pagSocietà_1 10 e ss del PVC)Società_1 Inoltre, il Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo aveva effettuato un'ulteriore verifica fiscale a carico del CSocietà_1 ISocietà_1ASocietà_1PSocietà_1ISocietà_1, i cui esiti sono riepilogati nel processo verbale di costatazione redatto in data 21Società_110Società_12013, ove sono state rilevate, per le annualità 2007 e 2008, analoghe violazioni amministrative relative all'omessa dichiarazione di altri contributi pubbliciSocietà_1 Per quanto concerne l'anno d'imposta anno 2006, il Società_1 ha beneficiato di contributi pubblici per
€ 22Società_1088Società_1144,63Società_1 Le figure principali dell'impianto delittuoso sono, dunque, i SigSocietà_1ri Nominativo_1 e Resistente_1, con la collaborazione di altri compartecipi dell'associazione a delinquere, all'interno della quale ogni componente ha assunto un ruolo preciso, svolgendo un'attività finalizzata al conseguimento di uno scopo comune, ossia la commissione di delitti preordinati a lucrare le ingenti risorse finanziarie concesse dall'Unione
Europea e dalla Regione AN ( pagSocietà_1 6 e seguenti del PVC)Società_1 Dalle indagini espletate è emerso che il SigSocietà_1 Resistente_1 ha deciso, per ogni singolo progetto del Società_1, come ripartire i budget per la pubblicità e, soprattutto, ha di fatto selezionato le imprese cui affidare le forniture, quasi sempre senza svolgere alcuna gara "pubblica"Società_1 Una consistente parte degli investimenti pubblicitari del Società_1 è stata affidata a società riconducibili al SigSocietà_1 Resistente_1, che hanno emesso nei confronti dell'Associazione verificata numerose fatture relative a operazioni inesistenti, in quanto rilasciate a fronte di forniture in tutto o in parte non eseguite, ovvero recanti corrispettivi sensibilmente superiori all'effettivo valore delle prestazioni reseSocietà_1 D'altronde, la falsità delle fatture è stata riscontrata attraverso i numerosi controlli incrociati attuati sia nei confronti delle società emittenti sia nei confronti dei presunti fornitori di tali societàSocietà_1 In alcuni casi, al fine di dimostrare la disponibilità dei beni e servizi fatturati al Società_1 e, al contempo, di evadere le imposte deducendo costi fittizi, società cSocietà_1dSocietà_1 "cartiere" riconducibili a Resistente_1 hanno contabilizzato fatture per operazioni inesistenti rilasciate da soggetti economici che avevano già cessato la propria attività o con le quali, in realtà, non avevano mai intrattenuto rapporti commercialiSocietà_1 In altri casi, a fronte di forniture realmente eseguite, le società "cartiere" hanno fatturato al Società_1 importi nettamente superiori al reale valore delle forniture rese ((cfrSocietà_1, avvSocietà_1 accSocietà_1 pSocietà_1 3-4)Società_1 Ai fini tributari, la verifica espletata è stata finalizzata “ad attrarre a tassazione, ai sensi dell'artSocietà_1 14 coSocietà_1 4 della LSocietà_1 nSocietà_1 537/1993, come elementi positivi del reddito d'impresa, i proventi derivanti da attività illeciteSocietà_1 I contributi indebitamente riscossi nel 2006 dal Società_1 ammontano a € 22Società_1088Società_1144,63Società_1 I proventi in questione sono stati ricondotti nell'ambito della categoria del "reddito d'impresa", in virtù della forza di attrazione operata da tale categoria di reddito nei confronti di ogni fonte redditualeSocietà_1 La tassazione dei proventi qualificabili come illeciti, inoltre, non è subordinata ad una sentenza, tanto meno definitiva, che attesti l'esistenza di un fatto di reato, essendo sufficiente la mera configurabilità di un reato, anche nel corso delle indagini preliminari (cfrSocietà_1, avvSocietà_1 accSocietà_1 pSocietà_1 4)Società_1 Pertanto, l'Agenzia per l'anno 2006 ha emesso avviso di accertamento nSocietà_1TY304J504551/2014, a carico della (Società_1), dei SigSocietà_1ri Nominativo_1 e Resistente_1, rappresentando che, ai sensi dell'artSocietà_1 38 cSocietà_1cSocietà_1 per il pagamento del debito tributario dell'associazione non riconosciuta sussiste la responsabilità personale e solidale del soggetto che ha agito in nome e per conto dell'associazione (cfrSocietà_1, avvSocietà_1 accSocietà_1 pSocietà_16)Società_1 In esito alla stessa indagine sono stati emessi, sempre a carico del Società_1 e dei SigSocietà_1ri Nominativo_1 e Resistente_1, l'avviso di accertamento relativi agli anni 2007 e 2008Società_1 A seguito della notifica dei suddetti atti ciascuno dei destinatari ha provveduto ad impugnazione autonoma degli stessi, incardinando separati giudizi di merito, che non sono mai stati oggetto di riunione, proponendo sostanzialmente le medesime doglianzeSocietà_1 L'Agenzia ha ritenuto opportuno rappresentare gli esiti dei giudizi in questione, riepilogandoli così sinteticamente:
1)avviso di accertamento nSocietà_1 TY304J504551/2014, relativo all'anno 2006
-L'impugnazione proposta dal Società_1, destinatario principale della pretesa tributaria ha avuto esito totalmente favorevole all'UfficioSocietà_1 In particolare, il giudizio incardinato dal Società_1 è stato deciso con sentenza nSocietà_1 329/19/2022 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio e passata in giudicatoSocietà_1
-Il giudizio incardinato dal sigSocietà_1 Resistente_1 è stato deciso con sentenza nSocietà_1 5861/19/2023 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio limitatamente all'IR (oggetto del presente ricorso per revocazione);
- Il giudizio incardinato dal sigSocietà_1 Nominativo_1 è stato deciso con sentenza nSocietà_1 520/19/2023 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio, ed è attualmente pendente in Cassazione a seguito di ricorso di parteSocietà_1
2)Avviso di accertamento nSocietà_1 TY304J505088-2014, relativo all'anno 2007
- Il giudizio incardinato dal Società_1 è stato deciso con sentenza nSocietà_1 10778/14/2021 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio e passata in giudicatoSocietà_1
- Il giudizio incardinato dal sigSocietà_1 Resistente_1 è stato deciso con sentenza nSocietà_1 5860/19/2023 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio limitatamente all'IR (oggetto di ricorso per revocazione analogo al presente);
- Il giudizio incardinato dal sigSocietà_1 Nominativo_1 è stato deciso con sentenza nSocietà_1520/19/2023 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio ed è attualmente pendente in Cassazione a seguito di ricorso di parteSocietà_1
3)Avviso di accertamento nSocietà_1 TY304J505110-2014, relativo all'anno 2008
- Il giudizio incardinato dal Società_1 è stato deciso con sentenza nSocietà_1 10785/14/2021 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio e passata in giudicatoSocietà_1
- Il giudizio incardinato dal sigSocietà_1 Resistente_1 è stato deciso con sentenza nSocietà_1 5859/19/2023 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio limitatamente all'IR (oggetto di ricorso per revocazione analogo al presente);
- Il giudizio incardinato dal sigSocietà_1 Nominativo_1 è stato deciso con sentenza nSocietà_1 520/19/2023 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio ed è attualmente pendente in Cassazione a seguito di ricorso di parteSocietà_1
Per quel che rileva ai fini del presente ricorso, riguardante l'avviso di accertamento relativo all'anno 2006,
l'Agenzia ha precisato che nelle more del giudizio di secondo grado – che si è concluso con la sentenza di cui oggi si chiede la revocazione - sono passate in giudicato le richiamate sentenze della CGT di II grado della Sicilia nnSocietà_1 329/19/2022, 10778/14/2021 e 10785/14/2021, tutte relative alla Società_1, totalmente favorevoli all'UfficioSocietà_1 In particolare, le citate sentenze sono passate in giudicato per mancata impugnazione, ma l'esistenza di siffatto giudicato non è stata dedotta dalla difesa erariale e, conseguentemente, il Giudice della sentenza di cui si chiede la revocazione non si è pronunciato sulla relativa eccezioneSocietà_1 Il Collegio, infatti, si è limitato a rilevare che “Non è noto a questa Corte di Giustizia se le sentenze appena ricordate siano divenute definitive”
( punto 2Società_13)Società_1
La parte resistente, nelle proprie controdeduzioni, dichiara che avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, di cui si chiede la revocazione, il sigSocietà_1 Resistente_1 ha promosso ricorso per cassazione (per la pretesa erariale IR), iscritto al nSocietà_1 4041/2024 RSocietà_1GSocietà_1 della Corte di CassazioneSocietà_1 Inoltre, in ordine al presente giudizio di revocazione, lamenta in primo luogo l'inammissibilità della domanda revocatoria in quanto, nel caso di specie, l'Agenzia ricorrente ha proposto ricorso per revocazione, lamentando un contrasto tra la sentenza revocanda, emessa nel giudizio tra l'Agenzia delle Entrate e il Resistente_1, e altra sentenza emessa nel diverso giudizio tra la stessa Agenzia delle Entrate e il Società_1, soggetto giuridicamente diverso dal Resistente_1, peraltro totalmente estraneo alla compagine sociale dell'EnteSocietà_1 Infatti, contrariamente a quanto dedotto dall'Agenzia ricorrente, il contribuente ritiene che il legislatore, e poi anche la successiva dottrina e giurisprudenza, ai fini della proposizione della revocazione ex artSocietà_1 395 comma 1 nSocietà_15 cpc, si riferiscano solo alla ”perfetta identità di parti”Società_1 Inoltre, il sigSocietà_1 Resistente_1 non è mai stato parte processuale nel diverso giudizio tra l'Agenzia delle Entrate e il Società_1, avendo impugnato autonomamente (e tra l'altro con diverse eccezioni) l'avviso di accertamento per cui è causaSocietà_1 In secondo luogo, ritiene che la revocazione della sentenza impugnata debba essere rigettata per inopponibilità del giudicato esterno sfavorevole ad altro coobbligatoSocietà_1 Rileva, infatti, che -ai sensi dell'artSocietà_1 2909- il giudicato deve essere riconosciuto e rispettato dalle parti del giudizio, dai loro eredi e futuri aventi causa, non dispiegando tuttavia i suoi effetti nei confronti dei terzi: res inter alios iudicata tertio neque nocet neque prodestSocietà_1 Del resto, anche l'artSocietà_1 1306 cSocietà_1cSocietà_1, invocato da controparte, statuisce al primo comma che la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori, mentre - il successivo comma 2 cpc - riguarda la diversa ipotesi in cui il debitore ha la facoltà di avvalersi di una sentenza favorevole emessa in favore di altro condebitore e la possibilità degli altri creditori di avvalersi della sentenza nei confronti del solo debitore che ha partecipato al giudizioSocietà_1 Ne consegue, pertanto, che il principio non si applica quando sulla stessa questione il coobbligato ha attivato un giudizio e ha ottenuto una pronuncia sfavorevoleSocietà_1 Difatti, il giudicato sfavorevole non può produrre effetti nei confronti dei coobbligati in solido (cosa che nel caso di specie si nega fermamente) che non abbiano partecipato al giudizio nel quale si è formatoSocietà_1 Pertanto, come riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione, l'effetto espansivo del giudicato esterno tributario è limitato alle sole ipotesi di sentenza favorevole ad altro contribuenteSocietà_1 Nel merito, la parte resistente contesta l'errata qualificazione della natura giuridica del Società_1 che - a parere della stessa- costituisce una articolazione amministrativa della stessa Regione AN, della cui personalità giuridica non potrebbe dubitarsi, a fortiori con l'entrata in vigore della legge 3 del 31 Gennaio 2024 - artSocietà_1 45 – (AllSocietà_17) di interpretazione autentica e/o ricognitiva sulla personalità giuridica dell'Ente Società_1, che ha emendato il comma 1 dell'artSocietà_1 2 della LSocietà_1RSocietà_1 25/2023Società_1 Il Giudice della sentenza revocanda avrebbe, quindi, errato nel ritenere applicabile al Società_1, ente dotato di personalità giuridica, l'artSocietà_1 38 cSocietà_1cSocietà_1 che, di contro, si applica alle diverse associazioni non riconosciuteSocietà_1 La parte resistente rammenta ancora che l'artSocietà_1 14, comma 4, della LSocietà_1 537/93 stabilisce che “nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, nSocietà_1 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penaleSocietà_1 I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria”Società_1 Ne consegue che tale disposizione trova applicazione esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e, pertanto, l'atto è comunque illegittimo con riferimento all'IRAP, così come statuito nella sentenza di cui si chiede la revoca nel presente procedimentoSocietà_1
Ebbene, in conclusione la Corte rileva che non solo la sentenza relativa all'avviso di accertamento emesso per l'anno 2006, oggetto del presente giudizio, ma anche le sentenze di appello emesse nei confronti del
Società_1 per tutte le altre annualità (2007-2008) sono tutte passate in giudicato, riconoscendo l'integrale legittimità della pretesa dell'AmministrazioneSocietà_1 Le sentenze in questione hanno, infatti, ritenuto fondati gli elementi costitutivi della stessa pretesa, riguardanti i fatti integranti le fattispecie illecite operate, suscettibili di estendersi anche a tutte e tre le annualità, in quanto espressione di un'unica e complessiva operazione illecita che ha riguardato la Società_1 ma anche le due principali figure del sigSocietà_1 Nominativo_1 e Resistente_1
, l'uno nella veste di Presidente e l'altro “nella veste di Responsabile della comunicazione e indiscusso 'regista' dell'operato dell'associazione”Società_1 In effetti, l'esistenza del giudicato non è stata eccepita dalla parte interessata nel corso del giudizio di secondo grado e, quindi, il Collegio non ha potuto pronunciarsi in meritoSocietà_1 La natura giuridica del Società_1, quale associazione non riconosciuta senza fini di lucro, al tempo della commissione dei fatti illeciti e dell'accertamento degli stessi, è stata oggetto di esplicita e accurata verifica da parte del Giudice di appello (punto 6- sentSocietà_1 nSocietà_1 5861/19/2023 CGT II grado Sicilia), anche tramite richiamo a pronunce della Corte costSocietà_1 e di Cassazione, e rende pienamente legittima l'applicazione alla fattispecie delle previsioni normative dell'artSocietà_1 38 cc, operata dall'UfficioSocietà_1 Pertanto, in maniera corretta tutti gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2006, 2007 e 2008, sono stati emessi unitamente e solidalmente a carico della (Società_1) e dei SigSocietà_1ri Nominativo_1 e Resistente_1
, rappresentando che, ai sensi dell'artSocietà_1 38 cSocietà_1cSocietà_1, per il pagamento del debito tributario sussisteva la responsabilità personale e solidale dei soggetti che avevano agito in nome e per conto dell'associazioneSocietà_1 La circostanza, poi, che i debitori solidali hanno ciascuno proposto autonoma impugnazione nei confronti dello stesso avviso di accertamento, e non siano intervenuti volontariamente nei giudizi istaurati dagli altri sodali, non fa fatto venir meno di per sé l'unitarietà della fattispecie e la solidarietà, idonee a determinare tra le diverse vicende processuali “un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei giudizi”Società_1 Tanto che, il vincolo di solidarietà, l'unitarietà dell'avviso di accertamento e la strutturale concordanza degli estremi identificativi dei giudizi avrebbero costituito valido presupposto per la riunione dei diversi procedimenti istaurati separatamente dai responsabili solidali, che, tuttavia, non è stata né richiesta né dispostaSocietà_1 Di conseguenza, i giudizi istaurati hanno mantenuto la loro autonomia e, quindi, secondo quanto espressamente previsto dall'artSocietà_1 1306 cc, “la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido,
o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori”Società_1 In conclusione, la Corte rigetta il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate per la revocazione della sentenza 5861/19/2023Società_1 Alla luce della motivazione sin qui condotta e in ragione della complessità tecnica e fattuale della controversia in esame, dispone la compensazione delle spese di giudizioSocietà_1
PSocietà_1QSocietà_1MSocietà_1
La Corte rigetta il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate per la revocazione della sentenza 5861/19/2023Società_1 Alla luce della motivazione sin qui condotta e in ragione della complessità tecnica e fattuale della controversia in esame, dispone la compensazione delle spese di giudizioSocietà_1
Così deciso, Palermo 12 gennaio 2026Società_1
Il Giudice relatore Il Presidente
RI CE AR LL
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MA NA, Presidente
MICELI AR, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel RSocietà_1GSocietà_1ASocietà_1 nSocietà_1 595/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
AgSocietà_1 Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana NSocietà_1 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza nSocietà_1 5861/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sezSocietà_1 19 e pubblicata il 10/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO nSocietà_1 TY304J504551 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del presente giudizio è la revocazione della sentenza nSocietà_1 5861/19/2023 emessa nell'ambito del procedimento RSocietà_1GSocietà_1ASocietà_1 nSocietà_1 5898/2016, depositata il 10/07/2023, che ha ad oggetto l'avviso di accertamento nSocietà_1 TY304J504551/2014, relativo all'anno d'imposta 2006, emesso nei confronti del Società_1Società_1 Palermo e dei siggSocietà_1ri Resistente_1 e Nominativo_1 quali “responsabili solidali, ai sensi dell'art 38 cSocietà_1cSocietà_1” In particolare, la sentenza ha così statuito:
- ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia e, in parziale riforma della decisione impugnata, ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento originariamente impugnato, limitatamente alla pretesa erariale relativa all'IR e alla conseguente parziale responsabilità solidale del contribuente appellatoSocietà_1
- ha rigettato il medesimo appello con riferimento alla pretesa erariale relativa all'IRAP (e relativa sanzione amministrativa irrogata)Società_1
- In ragione della soccombenza reciproca, il Collegio ha disposto la compensazione tra le parti delle speseSocietà_1
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza chiedendo che, preso atto dei motivi esposti e riconosciuta l'efficacia del giudicato esterno formatosi a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della CGT di II grado della Sicilia nSocietà_1 329/19/2022 depositata il 17/01/2022, sia disposta la revocazione della sentenza nSocietà_1 5861/19/2023 della CGT di II grado della Sicilia, depositata il 10/07/2023 nella parte in cui ha annullato la pretesa i fini IRAP, e condannata controparte al pagamento delle spese di giudizioSocietà_1 Il sigSocietà_1 Resistente_1 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per revocazione, ex artSocietà_1 395 comma 1 nSocietà_15 cpc, della sentenza nSocietà_1 5861/19/2023, depositata il 10/07/2023, promosso dall'Agenzia delle Entrate e notificato il 1 Febbraio 2024 perché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza nSocietà_1 5861/19/2023, emessa nel procedimento RSocietà_1GSocietà_1ASocietà_1 nSocietà_1 5898/2016, nella parte in cui ha annullato la pretesa erariale relativa all'IRAP (e relativa sanzione amministrativa irrogata) dell'avviso di accertamento nSocietà_1 TY304J504551/2014Società_1 Ha chiesto, inoltre, la condanna della controparte alle spese del giudizio, da distrarre in favore dei procuratori antistatariSocietà_1
La Corte, all'udienza del 26 maggio 2025, ha posto in decisione la controversiaSocietà_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, ai sensi dell'artSocietà_1 64 DSocietà_1lgsSocietà_1 nSocietà_1 546 del 1992 e 395, comma 1, nSocietà_1 5, cSocietà_1pSocietà_1cSocietà_1, ritenendo sussistente il presupposto per la revocazione della sentenza 5861/19/2023, depositata il 10/07/2023, ritenuta in conflitto di giudicato esterno rispetto alla sentenza della CGT di II grado della Sicilia nSocietà_1 329/19/2022 depositata il 17/01/2022Società_1 In via preliminare, con il primo motivo di appello l'Ufficio dichiara di volersi avvalere della possibilità, ai sensi dell'artSocietà_1 64 del DSocietà_1lgsSocietà_1 nSocietà_1 546/1992, di impugnare per revocazione ordinaria la sentenza pronunciata in secondo grado dalla CGT di II grado, ritenendo che il mezzo di impugnazione sia l'unico ammissibile per evidenziare l'esistenza del giudicato esterno che si è formato nel corso del giudizio di appello e non è stato oggetto di eccezione nel corso dello stessoSocietà_1 Con il secondo motivo di appello l'Ufficio espone i presupposti della revocazione della sentenza nSocietà_1 5861/19/2023 e produce la documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza della CGT di II grado della Sicilia nSocietà_1 329/19/2022 depositata il 17/01/2022 nel giudizio instaurato dal CIAPISocietà_1 L'Agenzia precisa che la revocazione della sentenza, come anticipato, è proposta per il motivo di cui all'artSocietà_1 395, comma 1, nSocietà_1 5 cSocietà_1pSocietà_1cSocietà_1 ovvero per contrasto con “altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata”Società_1 Ebbene, affinché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente autorità di giudicato, occorre che “tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto tale che tra le due vicende sussiste una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima”Società_1 Nel caso di specie, posto che i due giudizi di cui si discute hanno oggetto il medesimo atto impositivo, nessun dubbio può sussistere – a parere dell'Ufficio- sull'identità in oggettoSocietà_1 Pertanto, considerato che la sentenza nSocietà_1 329/19/2022 ha ormai accertato con efficacia di cosa giudicata la legittimità integrale dell'avviso di accertamento nSocietà_1TY304J504551/2014, la sentenza di cui si chiede la revocazione, nella parte in cui ha annullato parzialmente il medesimo atto, ritenendo illegittima la pretesa ai fini IRAP, dovrà essere revocata in quanto si pone in contrasto con il precedente giudicatoSocietà_1 La circostanza che la precedente sentenza passata in giudicato non sia stata pronunciata nei confronti dell'odierno ricorrente non osta – a parere dell'Agenzia- all'ammissibilità del rimedio revocatorioSocietà_1 A parere dell'Ufficio, infatti, l'artSocietà_1 395, comma 1, nSocietà_1 5, cSocietà_1pSocietà_1cSocietà_1, nel delimitare l'ambito applicativo della revocazione ordinaria alle ipotesi di sussistenza di una sentenza “contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata”, con l'espressione “parti” ha inteso riferirsi non solo alle parti formali del rapporto processuale, ma anche “a coloro che, in virtù di norma di legge, hanno la facoltà di avvalersi in via riflessa del giudicato formatosi con un processo al quale non hanno partecipato”Società_1 Una diversa soluzione snaturerebbe la ratio della norma in esame che è quella di evitare il contrasto di giudicati e garantire la certezza del dirittoSocietà_1 Pertanto, nel caso in esame, in conclusione, considerato che la sentenza emessa nei confronti del Società_1 è stata pronunciata solo ed esclusivamente sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, concludendo che la pretesa dell'amministrazione è integralmente legittima, e che la sentenza di cui si chiede la revocazione non ha individuato alcuna ragione di carattere personale per cui non dovrebbe sussistere il vincolo di solidarietà nei confronti del Resistente_1, ma anzi ha confermato esplicitamente la sussistenza della sua responsabilità, emergerebbe l'evidente erroneità della conclusione riportata al punto 6Società_15 della sentenza ove si legge che “Da quanto evidenziato, si può affermare che il contribuente appellato ha agito in nome e per conto del Società_1Società_1, in tal modo risultando integrata la fattispecie di “responsabilità solidale” ex artSocietà_1 38 codSocietà_1 civSocietà_1, sia pure limitatamente alla pretesa tributaria riguardante l'IR, per l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo, nei suoi confronti, con riguardo all'IRAP, per le motivazioni prima specificate”Società_1 Tale conclusione, infatti, a parere dell'Agenzia risulta in contrasto di giudicato esterno con quanto statuito, relativamente allo stesso atto impositivo, nella richiamata sentenza emessa in esito al giudizio incardinato dal CIAPISocietà_1
I motivi di revocazione proposti dall'Agenzia delle Entrate non possono essere accoltiSocietà_1
1-In punto di diritto, per quanto riguarda i presupposti dell'azione di revocazione ex artSocietà_1 395, nSocietà_15 cpc, la Giurisprudenza di Legittimità ha espresso un indirizzo, ormai consolidatoSocietà_1 Cassazione civile sezSocietà_1 tribSocietà_1 - 31/07/2024, nSocietà_1 21589: In materia di giudicato esterno, questa Corte ha di recente ribadito il proprio consolidato orientamento affermando che ove formatosi nel corso del giudizio di secondo grado, qualora la sua esistenza non sia stata eccepita dalla parte interessata, la sentenza d'appello pronunciata in difformità è impugnabile con il ricorso per revocazione ex artSocietà_1 395, nSocietà_1 5, cSocietà_1pSocietà_1cSocietà_1 e non con quello per Cassazione, mentre, nelle ipotesi in cui l'esistenza di tale giudicato abbia costituito oggetto di eccezione ritualmente sollevata in giudizio, la sentenza d'appello difforme non è impugnabile con il ricorso per revocazione ma solo con il ricorso per cassazione (cfrSocietà_1 , anzitutto, CassSocietà_1, SezSocietà_1 U, nSocietà_1 21493 del 20/10/2010,; SezSocietà_1 5, nSocietà_1 22177 del 03/11/2016; SezSocietà_1 5, nSocietà_1 22506 del 04/11/2015; sezSocietà_15Società_1, nSocietà_1 28733/2022)Società_1 In ordine ai presupposti della revocazione e, in particolare, al contrasto di giudicati, l'orientamento giurisprudenziale è anch'esso consolidato e univocoSocietà_1
CassSocietà_1, sezSocietà_1 2, OrdSocietà_1, nSocietà_1 38230 del 03/12/2021: “In tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall' artSocietà_1 395, nSocietà_1 5), cSocietà_1pSocietà_1cSocietà_1, sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, sempre che la relativa eccezione di giudicato non sia stata proposta innanzi al giudice del secondo giudizio, giacché, in caso contrario, non si verte in tema di contrasto di giudicati, ma ricorre un vizio di motivazione denunciabile ex artSocietà_1 360, comma 1, nSocietà_1 5, cSocietà_1pSocietà_1cSocietà_1” È poi noto che per esservi giudicato esterno occorre che tra i due giudizi vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'artSocietà_1 2909 cSocietà_1cSocietà_1, ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo e a coloro che ad essi subentrano per successione o per atto tra vivi (CassSocietà_1, sezSocietà_1 2, nSocietà_1 2144/2022 )Società_1 Inoltre, nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempoSocietà_1 (Nella specie, la SSocietà_1CSocietà_1 ha ritenuto esente da censura la sentenza impugnata che aveva escluso l'estensione del giudicato all'anno di imposta in esame, in quanto fondato sul vizio motivazionale dell'atto opposto, non involgendo tale decisione il merito della pretesa tributaria) (cfrSocietà_1 CassSocietà_1, sezSocietà_1 5°, nSocietà_1 5766/2021)
2- Ebbene, in riferimento al caso di specie, va considerata preliminarmente la pretesa tributaria, oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, così come prospettata dall'Amministrazione FinanziariaSocietà_1 L'atto impugnato scaturisce dal processo verbale di constatazione redatto in data 14/05/2014 dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo, nei confronti dell'Associazione " Società_1" (Società_1), esercente l'attività di "corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale”Società_1 I militari della Guardia di Finanza hanno avviato una verifica nei confronti dell'Ente finalizzata a sottoporre a tassazione i proventi illeciti derivanti dal reato di associazione a delinquere (artSocietà_1 416 с Società_1р Società_1) finalizzata alla commissione di reati di truffa aggravata ex artSocietà_1 640 bis cSocietà_1pSocietà_1 per indebita percezione di somme derivanti da erogazioni pubblicheSocietà_1 Infatti, le indagini eseguite dal Gruppo Tutela Spesa Pubblica del Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo, nell'ambito del procedimento penale nSocietà_1 20636/12 RSocietà_1GSocietà_1NSocietà_1RSocietà_1 ModSocietà_1 21, hanno permesso di rilevare un articolato sistema illecito ideato e gestito dal SigSocietà_1 Resistente_1, Responsabile della comunicazione dei diversi progetti del Società_1 finanziati dalla Regione AN e qualificato dai verificatori come l'indiscusso "regista " dell'operato dell'associazione, con la connivenza e la fattiva collaborazione di altri funzionari direttivi dello stesso EnteSocietà_1
Il disegno criminoso posto in essere ha permesso all'Associazione_1 di Palermo di beneficiare indebitamente di ingenti somme di denaro erogate dalla Regione Sicilia e dall'Unione Europea per la realizzazione di vari progetti, meglio descritti nei dettagli tramite la copiosa documentazione acquisita dai militari (pagSocietà_1 10 e ss del PVC)Società_1 Inoltre, il Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo aveva effettuato un'ulteriore verifica fiscale a carico del CSocietà_1 ISocietà_1ASocietà_1PSocietà_1ISocietà_1, i cui esiti sono riepilogati nel processo verbale di costatazione redatto in data 21Società_110Società_12013, ove sono state rilevate, per le annualità 2007 e 2008, analoghe violazioni amministrative relative all'omessa dichiarazione di altri contributi pubbliciSocietà_1 Per quanto concerne l'anno d'imposta anno 2006, il Società_1 ha beneficiato di contributi pubblici per
€ 22Società_1088Società_1144,63Società_1 Le figure principali dell'impianto delittuoso sono, dunque, i SigSocietà_1ri Nominativo_1 e Resistente_1, con la collaborazione di altri compartecipi dell'associazione a delinquere, all'interno della quale ogni componente ha assunto un ruolo preciso, svolgendo un'attività finalizzata al conseguimento di uno scopo comune, ossia la commissione di delitti preordinati a lucrare le ingenti risorse finanziarie concesse dall'Unione
Europea e dalla Regione AN ( pagSocietà_1 6 e seguenti del PVC)Società_1 Dalle indagini espletate è emerso che il SigSocietà_1 Resistente_1 ha deciso, per ogni singolo progetto del Società_1, come ripartire i budget per la pubblicità e, soprattutto, ha di fatto selezionato le imprese cui affidare le forniture, quasi sempre senza svolgere alcuna gara "pubblica"Società_1 Una consistente parte degli investimenti pubblicitari del Società_1 è stata affidata a società riconducibili al SigSocietà_1 Resistente_1, che hanno emesso nei confronti dell'Associazione verificata numerose fatture relative a operazioni inesistenti, in quanto rilasciate a fronte di forniture in tutto o in parte non eseguite, ovvero recanti corrispettivi sensibilmente superiori all'effettivo valore delle prestazioni reseSocietà_1 D'altronde, la falsità delle fatture è stata riscontrata attraverso i numerosi controlli incrociati attuati sia nei confronti delle società emittenti sia nei confronti dei presunti fornitori di tali societàSocietà_1 In alcuni casi, al fine di dimostrare la disponibilità dei beni e servizi fatturati al Società_1 e, al contempo, di evadere le imposte deducendo costi fittizi, società cSocietà_1dSocietà_1 "cartiere" riconducibili a Resistente_1 hanno contabilizzato fatture per operazioni inesistenti rilasciate da soggetti economici che avevano già cessato la propria attività o con le quali, in realtà, non avevano mai intrattenuto rapporti commercialiSocietà_1 In altri casi, a fronte di forniture realmente eseguite, le società "cartiere" hanno fatturato al Società_1 importi nettamente superiori al reale valore delle forniture rese ((cfrSocietà_1, avvSocietà_1 accSocietà_1 pSocietà_1 3-4)Società_1 Ai fini tributari, la verifica espletata è stata finalizzata “ad attrarre a tassazione, ai sensi dell'artSocietà_1 14 coSocietà_1 4 della LSocietà_1 nSocietà_1 537/1993, come elementi positivi del reddito d'impresa, i proventi derivanti da attività illeciteSocietà_1 I contributi indebitamente riscossi nel 2006 dal Società_1 ammontano a € 22Società_1088Società_1144,63Società_1 I proventi in questione sono stati ricondotti nell'ambito della categoria del "reddito d'impresa", in virtù della forza di attrazione operata da tale categoria di reddito nei confronti di ogni fonte redditualeSocietà_1 La tassazione dei proventi qualificabili come illeciti, inoltre, non è subordinata ad una sentenza, tanto meno definitiva, che attesti l'esistenza di un fatto di reato, essendo sufficiente la mera configurabilità di un reato, anche nel corso delle indagini preliminari (cfrSocietà_1, avvSocietà_1 accSocietà_1 pSocietà_1 4)Società_1 Pertanto, l'Agenzia per l'anno 2006 ha emesso avviso di accertamento nSocietà_1TY304J504551/2014, a carico della (Società_1), dei SigSocietà_1ri Nominativo_1 e Resistente_1, rappresentando che, ai sensi dell'artSocietà_1 38 cSocietà_1cSocietà_1 per il pagamento del debito tributario dell'associazione non riconosciuta sussiste la responsabilità personale e solidale del soggetto che ha agito in nome e per conto dell'associazione (cfrSocietà_1, avvSocietà_1 accSocietà_1 pSocietà_16)Società_1 In esito alla stessa indagine sono stati emessi, sempre a carico del Società_1 e dei SigSocietà_1ri Nominativo_1 e Resistente_1, l'avviso di accertamento relativi agli anni 2007 e 2008Società_1 A seguito della notifica dei suddetti atti ciascuno dei destinatari ha provveduto ad impugnazione autonoma degli stessi, incardinando separati giudizi di merito, che non sono mai stati oggetto di riunione, proponendo sostanzialmente le medesime doglianzeSocietà_1 L'Agenzia ha ritenuto opportuno rappresentare gli esiti dei giudizi in questione, riepilogandoli così sinteticamente:
1)avviso di accertamento nSocietà_1 TY304J504551/2014, relativo all'anno 2006
-L'impugnazione proposta dal Società_1, destinatario principale della pretesa tributaria ha avuto esito totalmente favorevole all'UfficioSocietà_1 In particolare, il giudizio incardinato dal Società_1 è stato deciso con sentenza nSocietà_1 329/19/2022 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio e passata in giudicatoSocietà_1
-Il giudizio incardinato dal sigSocietà_1 Resistente_1 è stato deciso con sentenza nSocietà_1 5861/19/2023 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio limitatamente all'IR (oggetto del presente ricorso per revocazione);
- Il giudizio incardinato dal sigSocietà_1 Nominativo_1 è stato deciso con sentenza nSocietà_1 520/19/2023 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio, ed è attualmente pendente in Cassazione a seguito di ricorso di parteSocietà_1
2)Avviso di accertamento nSocietà_1 TY304J505088-2014, relativo all'anno 2007
- Il giudizio incardinato dal Società_1 è stato deciso con sentenza nSocietà_1 10778/14/2021 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio e passata in giudicatoSocietà_1
- Il giudizio incardinato dal sigSocietà_1 Resistente_1 è stato deciso con sentenza nSocietà_1 5860/19/2023 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio limitatamente all'IR (oggetto di ricorso per revocazione analogo al presente);
- Il giudizio incardinato dal sigSocietà_1 Nominativo_1 è stato deciso con sentenza nSocietà_1520/19/2023 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio ed è attualmente pendente in Cassazione a seguito di ricorso di parteSocietà_1
3)Avviso di accertamento nSocietà_1 TY304J505110-2014, relativo all'anno 2008
- Il giudizio incardinato dal Società_1 è stato deciso con sentenza nSocietà_1 10785/14/2021 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio e passata in giudicatoSocietà_1
- Il giudizio incardinato dal sigSocietà_1 Resistente_1 è stato deciso con sentenza nSocietà_1 5859/19/2023 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio limitatamente all'IR (oggetto di ricorso per revocazione analogo al presente);
- Il giudizio incardinato dal sigSocietà_1 Nominativo_1 è stato deciso con sentenza nSocietà_1 520/19/2023 della CGT di II grado della Sicilia, favorevole all'Ufficio ed è attualmente pendente in Cassazione a seguito di ricorso di parteSocietà_1
Per quel che rileva ai fini del presente ricorso, riguardante l'avviso di accertamento relativo all'anno 2006,
l'Agenzia ha precisato che nelle more del giudizio di secondo grado – che si è concluso con la sentenza di cui oggi si chiede la revocazione - sono passate in giudicato le richiamate sentenze della CGT di II grado della Sicilia nnSocietà_1 329/19/2022, 10778/14/2021 e 10785/14/2021, tutte relative alla Società_1, totalmente favorevoli all'UfficioSocietà_1 In particolare, le citate sentenze sono passate in giudicato per mancata impugnazione, ma l'esistenza di siffatto giudicato non è stata dedotta dalla difesa erariale e, conseguentemente, il Giudice della sentenza di cui si chiede la revocazione non si è pronunciato sulla relativa eccezioneSocietà_1 Il Collegio, infatti, si è limitato a rilevare che “Non è noto a questa Corte di Giustizia se le sentenze appena ricordate siano divenute definitive”
( punto 2Società_13)Società_1
La parte resistente, nelle proprie controdeduzioni, dichiara che avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, di cui si chiede la revocazione, il sigSocietà_1 Resistente_1 ha promosso ricorso per cassazione (per la pretesa erariale IR), iscritto al nSocietà_1 4041/2024 RSocietà_1GSocietà_1 della Corte di CassazioneSocietà_1 Inoltre, in ordine al presente giudizio di revocazione, lamenta in primo luogo l'inammissibilità della domanda revocatoria in quanto, nel caso di specie, l'Agenzia ricorrente ha proposto ricorso per revocazione, lamentando un contrasto tra la sentenza revocanda, emessa nel giudizio tra l'Agenzia delle Entrate e il Resistente_1, e altra sentenza emessa nel diverso giudizio tra la stessa Agenzia delle Entrate e il Società_1, soggetto giuridicamente diverso dal Resistente_1, peraltro totalmente estraneo alla compagine sociale dell'EnteSocietà_1 Infatti, contrariamente a quanto dedotto dall'Agenzia ricorrente, il contribuente ritiene che il legislatore, e poi anche la successiva dottrina e giurisprudenza, ai fini della proposizione della revocazione ex artSocietà_1 395 comma 1 nSocietà_15 cpc, si riferiscano solo alla ”perfetta identità di parti”Società_1 Inoltre, il sigSocietà_1 Resistente_1 non è mai stato parte processuale nel diverso giudizio tra l'Agenzia delle Entrate e il Società_1, avendo impugnato autonomamente (e tra l'altro con diverse eccezioni) l'avviso di accertamento per cui è causaSocietà_1 In secondo luogo, ritiene che la revocazione della sentenza impugnata debba essere rigettata per inopponibilità del giudicato esterno sfavorevole ad altro coobbligatoSocietà_1 Rileva, infatti, che -ai sensi dell'artSocietà_1 2909- il giudicato deve essere riconosciuto e rispettato dalle parti del giudizio, dai loro eredi e futuri aventi causa, non dispiegando tuttavia i suoi effetti nei confronti dei terzi: res inter alios iudicata tertio neque nocet neque prodestSocietà_1 Del resto, anche l'artSocietà_1 1306 cSocietà_1cSocietà_1, invocato da controparte, statuisce al primo comma che la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori, mentre - il successivo comma 2 cpc - riguarda la diversa ipotesi in cui il debitore ha la facoltà di avvalersi di una sentenza favorevole emessa in favore di altro condebitore e la possibilità degli altri creditori di avvalersi della sentenza nei confronti del solo debitore che ha partecipato al giudizioSocietà_1 Ne consegue, pertanto, che il principio non si applica quando sulla stessa questione il coobbligato ha attivato un giudizio e ha ottenuto una pronuncia sfavorevoleSocietà_1 Difatti, il giudicato sfavorevole non può produrre effetti nei confronti dei coobbligati in solido (cosa che nel caso di specie si nega fermamente) che non abbiano partecipato al giudizio nel quale si è formatoSocietà_1 Pertanto, come riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione, l'effetto espansivo del giudicato esterno tributario è limitato alle sole ipotesi di sentenza favorevole ad altro contribuenteSocietà_1 Nel merito, la parte resistente contesta l'errata qualificazione della natura giuridica del Società_1 che - a parere della stessa- costituisce una articolazione amministrativa della stessa Regione AN, della cui personalità giuridica non potrebbe dubitarsi, a fortiori con l'entrata in vigore della legge 3 del 31 Gennaio 2024 - artSocietà_1 45 – (AllSocietà_17) di interpretazione autentica e/o ricognitiva sulla personalità giuridica dell'Ente Società_1, che ha emendato il comma 1 dell'artSocietà_1 2 della LSocietà_1RSocietà_1 25/2023Società_1 Il Giudice della sentenza revocanda avrebbe, quindi, errato nel ritenere applicabile al Società_1, ente dotato di personalità giuridica, l'artSocietà_1 38 cSocietà_1cSocietà_1 che, di contro, si applica alle diverse associazioni non riconosciuteSocietà_1 La parte resistente rammenta ancora che l'artSocietà_1 14, comma 4, della LSocietà_1 537/93 stabilisce che “nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, nSocietà_1 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penaleSocietà_1 I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria”Società_1 Ne consegue che tale disposizione trova applicazione esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e, pertanto, l'atto è comunque illegittimo con riferimento all'IRAP, così come statuito nella sentenza di cui si chiede la revoca nel presente procedimentoSocietà_1
Ebbene, in conclusione la Corte rileva che non solo la sentenza relativa all'avviso di accertamento emesso per l'anno 2006, oggetto del presente giudizio, ma anche le sentenze di appello emesse nei confronti del
Società_1 per tutte le altre annualità (2007-2008) sono tutte passate in giudicato, riconoscendo l'integrale legittimità della pretesa dell'AmministrazioneSocietà_1 Le sentenze in questione hanno, infatti, ritenuto fondati gli elementi costitutivi della stessa pretesa, riguardanti i fatti integranti le fattispecie illecite operate, suscettibili di estendersi anche a tutte e tre le annualità, in quanto espressione di un'unica e complessiva operazione illecita che ha riguardato la Società_1 ma anche le due principali figure del sigSocietà_1 Nominativo_1 e Resistente_1
, l'uno nella veste di Presidente e l'altro “nella veste di Responsabile della comunicazione e indiscusso 'regista' dell'operato dell'associazione”Società_1 In effetti, l'esistenza del giudicato non è stata eccepita dalla parte interessata nel corso del giudizio di secondo grado e, quindi, il Collegio non ha potuto pronunciarsi in meritoSocietà_1 La natura giuridica del Società_1, quale associazione non riconosciuta senza fini di lucro, al tempo della commissione dei fatti illeciti e dell'accertamento degli stessi, è stata oggetto di esplicita e accurata verifica da parte del Giudice di appello (punto 6- sentSocietà_1 nSocietà_1 5861/19/2023 CGT II grado Sicilia), anche tramite richiamo a pronunce della Corte costSocietà_1 e di Cassazione, e rende pienamente legittima l'applicazione alla fattispecie delle previsioni normative dell'artSocietà_1 38 cc, operata dall'UfficioSocietà_1 Pertanto, in maniera corretta tutti gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2006, 2007 e 2008, sono stati emessi unitamente e solidalmente a carico della (Società_1) e dei SigSocietà_1ri Nominativo_1 e Resistente_1
, rappresentando che, ai sensi dell'artSocietà_1 38 cSocietà_1cSocietà_1, per il pagamento del debito tributario sussisteva la responsabilità personale e solidale dei soggetti che avevano agito in nome e per conto dell'associazioneSocietà_1 La circostanza, poi, che i debitori solidali hanno ciascuno proposto autonoma impugnazione nei confronti dello stesso avviso di accertamento, e non siano intervenuti volontariamente nei giudizi istaurati dagli altri sodali, non fa fatto venir meno di per sé l'unitarietà della fattispecie e la solidarietà, idonee a determinare tra le diverse vicende processuali “un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei giudizi”Società_1 Tanto che, il vincolo di solidarietà, l'unitarietà dell'avviso di accertamento e la strutturale concordanza degli estremi identificativi dei giudizi avrebbero costituito valido presupposto per la riunione dei diversi procedimenti istaurati separatamente dai responsabili solidali, che, tuttavia, non è stata né richiesta né dispostaSocietà_1 Di conseguenza, i giudizi istaurati hanno mantenuto la loro autonomia e, quindi, secondo quanto espressamente previsto dall'artSocietà_1 1306 cc, “la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido,
o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori”Società_1 In conclusione, la Corte rigetta il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate per la revocazione della sentenza 5861/19/2023Società_1 Alla luce della motivazione sin qui condotta e in ragione della complessità tecnica e fattuale della controversia in esame, dispone la compensazione delle spese di giudizioSocietà_1
PSocietà_1QSocietà_1MSocietà_1
La Corte rigetta il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate per la revocazione della sentenza 5861/19/2023Società_1 Alla luce della motivazione sin qui condotta e in ragione della complessità tecnica e fattuale della controversia in esame, dispone la compensazione delle spese di giudizioSocietà_1
Così deciso, Palermo 12 gennaio 2026Società_1
Il Giudice relatore Il Presidente
RI CE AR LL