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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3627 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 3064 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 trattenuta in decisione all'udienza del 20 febbraio 2025, con concessione di termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c., vertente
TRA
(P.IVA in persona del rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Giuseppe Giannotta e Barbara Sara giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E
(C.F. – P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Massimei giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratto di noleggio
Conclusioni per l'opponente : “Nel merito: in via preliminare:
• accertato e dichiarato che il decreto ingiuntivo n°10724/23, emesso in data 19.06.23 e pubblicato in data 20.06.23, è stato notificato a mezzo Pec in data 30.11.23, ovvero ben oltre il termine di legge di cui all'art. 644 c.p.c., dichiarare l'inefficacia dello stesso, nonché dell'intimazione di pagamento in esso contenuta e di tutte le ulteriori statuizioni, ivi compresa la condanna alle spese di lite liquidate per la fase monitoria;
• preso atto che la presente opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n°10724/23, emesso in data 19.06.23 e pubblicato in data 20.06.23, notificato a mezzo Pec in data 30.11.23, oggetto della presente impugnazione.
Nel merito: in via preliminare
• accertata e dichiarata la mancata corrispondenza/collegamento tra la pretesa creditoria di controparte ed i documenti dalla stessa prodotti nel fascicolo monitorio, per i motivi esposti nel paragrafo n°1) dell'atto di opposizione;
• accertata e dichiarata la mancanza della condizione di ammissibilità ovvero della prova scritta di cui all'art. 633, 1°co., n°1, c.p.c.;
• accertata e dichiarata, altresì, l'assenza della prova scritta ex art. 634, 2°co., c.p.c., per omessa
e/o parziale produzione dell'estratto autentico notarile, Cont
• accertato e dichiarato che il credito vantato da non è, né certo, né fondato su prova scritta, dichiarare inammissibile e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto n°10724/23, emesso in data 19.06.23 e pubblicato in data 20.06.23; in via principale:
• dato atto dell'offerta banco judicis della somma di € 4.237,98 (IVA compresa), revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo n°10724/23, emesso in data 19.06.23 e pubblicato in data 20.06.23 e, conseguentemente, rigettarsi l'avversa istanza di emissione di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.;
• in ogni caso, respingersi tutte le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso del 15% spese generali di studio,
CPA ed IVA, maggiorate del 30% per l'utilizzo del collegamento ipertestuale.
In via istruttoria:
l'opponente chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze meglio specificate in sede di foglio di precisazione delle conclusioni del 19.12.2024. per l'opposta: “in via preliminare: per tutti i motivi esposti in narrativa, emettere ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 186 bis c.p.c. per l'importo di Euro 4.237,98, oltre interessi come per legge, in favore di nel merito, in via principale: confermare il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 10724/2023 RG 26419/2023 del Tribunale di Roma, in ogni sua parte, e, per l'effetto, rigettare le domande tutte proposte dall'opponente perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: in ogni caso, dichiarare che è creditrice nei confronti della Controparte_1 società (P. IVA , della somma di € 10.983,74, ovvero della Parte_1 P.IVA_1
diversa somma maggiore o minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa – oltre interessi dal dovuto al saldo nonché alle spese del procedimento monitorio e le successive occorrende, e, per
l'effetto, condannare società (P. IVA ), a pagare a Parte_1 P.IVA_1 [...]
l'importo capitale di € 10.983,74, ovvero la diversa somma maggiore o Controparte_1
minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo nonché alle spese del procedimento monitorio e le successive occorrende, e per l'effetto rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte con l'odierna opposizione, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 10724/2023, emesso in data 19.6.2023, il Tribunale Ordinario di Roma intimava a il pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma capitale di € 10.983,74, oltre ad interessi e spese, derivante dal mancato pagamento di fatture, al netto di note di credito, emesse dalla in forza di contratto quadro di noleggio CP_1
autoveicoli a lungo termine del 3.10.2014 (all.3 fascicolo monitorio) e successive lettere di noleggio
(all.4 fascicolo monitorio).
Contr Con ricorso in opposizione, notificato in data 09.01.24, conveniva in giudizio , Parte_1 eccependo (i) l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica, (ii) l'inammissibilità dello stesso per la mancata correlazione tra i documenti prodotti e la pretesa creditoria azionata da controparte, (iii) l'inadempimento contrattuale dell'opposta, (iv) l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria, stante l'errata esposizione in fattura di voci a debito non dovute. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, formulando contestualmente offerta della somma, riconosciuta come dovuta, pari ad € 4.237,98 (IVA compresa).
Parte opponete deduceva, in particolare:
Contr
- che , intrattenevano da anni rapporti commerciali e contrattuali, Controparte_2
aventi ad oggetto la locazione a lungo termine di vetture senza conducente.
- che dal settembre 2014 al novembre 2014, le parti sottoscrivevano le seguenti lettere di noleggio ed i relativi contratti di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente: (i) lettera n°21004126 del 22.10.14, contratto n°424773 – cod. cliente 717442, veicolo MA -5 - 2.2L SKYACTIV, targa EX822EB, durata n°36 mesi (dal 28.11.14 al 27.11.17); (ii) lettera n°20687470 del 10.09.14, contratto n°419753 – cod. cliente 636561, veicolo Renault Clio 1.5 DCI 75 CV, targa EY475EK, durata n°48 mesi (dal febbraio 2015 al febbraio 2019); (iii) lettera n°21197408 del 13.11.14, contratto n°425869 – cod. cliente 636561, veicolo EL KA 1.7 CDTI, targa EX841GN, durata n°36 mesi
(dal 17.12.14 al 16.12.17) ;
- che per prassi consolidata la riconsegna delle autovetture era sempre avvenuta presso la propria sede Contr di , previa perizia da parte di soggetto incaricato da;
Pt_2
Contr
- di aver provveduto, pertanto – a seguito del ricevimento, da parte di , del consueto avviso di scadenza dei contratti relativi alle autovetture EL KA e MA -5 – a confermare la chiusura Contr dei contratti ed a mettere i veicoli a disposizione di per la perizia ed il contestuale ritiro presso la propria sede,
- di aver tentato vanamente, nei mesi successivi, di fissare un appuntamento per la restituzione delle
Contr Contr autovetture, in quanto pretendeva che la stessa avvenisse presso centri autorizzati;
- che il ritiro delle autovetture presso la sede di avveniva solo in data 4.4.18 a seguito di Parte_1 numerosi solleciti operati in tal senso da parte dell'odierna opponente;
- di aver evaso regolarmente tutte le fatture emesse con riferimento alle autovetture MA -5
(cod. cliente n°717442) e EL KA (cod. cliente n°636561) sino alla naturale scadenza dei relativi contratti, intervenuta, rispettivamente, in data 27.11.17 e in data 16.12.17;
Contr
- che gli aveva addebitato anche canoni non dovuti, relativi alla locazione delle autovetture EL
KA e MA -5, per periodi successivi alla scadenza contrattuale e di aver tempestivamente contestato tali addebiti;
Contr
- che con riferimento ai contratti “EL KA” e “Renault Clio”, assegnava il medesimo codice cliente n°636561, emettendo un'unica fattura mensile, sebbene i relativi contratti fossero stati sottoscritti a distanza di due mesi l'uno dall'altro (rispettivamente il 10.09.14 ed il 13.11.14) ed avessero durata differente (rispettivamente mesi 48 e 36).
Contr
- che, pertanto – non avendo provveduto alla separazione delle fatture relative rispettivamente alla vettura Renault Clio, il cui contratto era ancora in essere, ed EL KA, il cui contratto era scaduto – non aveva potuto provvedere al pagamento dei canoni per il noleggio della Parte_1
Renault Clio successivi alla data del 16.12.2017 (pur essendosi dichiarata espressamente disposta al pagamento degli stessi, ove fatturati separatamente dai canoni, oggetto di contestazione, relativi all'EL KA per il periodo successivo alla scadenza del relativo contratto) ed a proseguire il rapporto contrattuale, relativo alla Renault Clio, sino alla naturale scadenza;
Contr
- che, ciononostante, in data 14.05.18, comunicava ad la risoluzione di tutti i contratti Parte_1
di noleggio ancora in essere, invitandola a restituire i veicoli targa EY475EK (ndr. Clio) e targa
FK022MK (ndr. Range Rover QU) e diffidandola al saldo del dovuto;
- di aver regolarmente pagato i canoni relativi al noleggio della Range Rover QU (targa
FK022MK);
Contr
- che, alla scadenza del contratto di noleggio della Renault Clio, provvedeva a mezzo di soggetto da essa incaricato a periziare e ritirare l'autovettura presso la sede di Parte_1
Sulla base di tali premesse in fatto l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Contr Si costituiva tempestivamente la , contestando tutte le deduzioni avversarie in quanto infondate,
e chiedeva emettersi ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 186 c.p.c. relativamente all'importo riconosciuto di € 4.237,98, oltre ad interessi come per legge;
chiedeva, altresì, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, il riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria, con ogni conseguente pronuncia di condanna.
Contr
deduceva, in particolare, di aver stipulato, con la società lettere di Parte_1
offerta/noleggio con riferimento agli autoveicoli EL KA targata EX841GN, Renault Clio
Targata EY475EK, MA -5 targata EX822EB, Range Rover QU targata FK022MK, relativamente alle quali la opponente avrebbe omesso il pagamento di fatture per complessivi € Contr 10.983,74. sosteneva, inoltre, che gli addebiti di cui alle fatture azionate a mezzo del procedimento monitorio sarebbero stati integralmente dovuti, in quanto non provvedeva Parte_1
alla riconsegna delle autovetture, entro i termini previsti, per sua esclusiva responsabilità. Secondo la ricostruzione di parte opposta, infatti, le autovetture avrebbero dovuto essere riconsegnate presso centri autorizzati, come espressamente previsto dall'art 16 delle condizioni generali di locazione, giusta il quale “a) il cliente si impegna al termine del contratto per qualsiasi causa a riconsegnare Cont l'autoveicolo locato presso un Service Point convenzionato ed autorizzato nelle condizioni in cui lo ha ricevuto, salvo il normale uso stato di usura. Il cliente si impegna, inoltre a restituire tutte le chiavi del veicolo, comprese le chiavi master e/o eventuali duplicati…”.
Radicatosi il contraddittorio, e depositate nei termini le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 23.05.24 offriva banco judicis la somma non contestata di € 4.237,98 (iva Parte_1
Contr compresa), a mezzo assegno circolare, che tratteneva in acconto sull'asserito maggior credito, con riserva di riferire al dominus per l'eventuale definizione transattiva della controversia.
La causa, pertanto, veniva rinviata per l'eventuale definizione bonaria della lite all'udienza del
27.06.24, secondo le forme della trattazione scritta. Depositate entro i termini le note scritte - con le quali le parti insistevano nelle proprie istanze – questo Giudice, con provvedimento del 28.06.24, ritenendo superflue le prove articolate dalle parti anche alla luce della documentazione versata in atti, rinviava la causa all'udienza del 20.02.2025 per l'assunzione in decisione, con termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c. e sostituendo, ex art. 127 ter c.p.c., l'udienza di precisazione delle conclusioni con note scritte, tempestivamente depositate dalle parti.
La causa, pertanto, veniva trattenuta in decisione.
2. L'opposizione è fondata nei termini che seguono.
Con riferimento all'eccezione di inefficacia del decreto opposto poichè notificato oltre i termini, la stessa è fondata in quanto il decreto, pubblicato in data 20.6.2023, è stato notificato esclusivamente in data 30.11.2023 e, dunque, ben oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.
Si osserva, tuttavia, che la tardività/irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, determinando l'inefficacia del provvedimento, vale a rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la possibilità di qualificare il ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale in sede di opposizione eccepisca quell'inefficacia e contestualmente resista nel merito, il giudice adito, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. civ. Sez. I, Sent., 13/06/2013, n. 14910).
Le considerazioni che precedono consentono, altresì, di superare l'ulteriore eccezione di inammissibilità del decreto ingiuntivo per mancata correlazione tra la pretesa creditoria in sede monitoria e i documenti ivi depositati. La documentazione a supporto della domanda di parte convenuta (in senso formale), infatti, è stata sufficientemente integrata nella fase di opposizione entro i termini preclusivi propri del giudizio ordinario.
Passando al merito, si rileva che, a fronte dell'ingiunzione di pagamento di € 10.983,74, parte opponente riconosceva come dovuto il minor importo di € 4.237,98 (di cui € 3.550,00 relativi ai canoni di noleggio e servizi della Renault Clio ed € 687,98 della Range Rover QU), che, pertanto, veniva offerto all'opposta, all'udienza del 23.5.2024 a mezzo di assegno circolare n. 7406319954-07 del 16.5.2024, e da quest'ultima accettato in acconto del maggior credito vantato.
Resta pertanto da accertare la debenza della minor somma di € 6.745,76. Parte opponente contesta le fatture nn. INR010039, INR069242, INR128825, INR190774, con riferimento al veicolo MA -5 (targa EX822EB lettera di noleggio n°21004126, di cui al contratto n°424773 della durata di 36 mesi dal 28.11.14 al 27.11.17) e le fatture nn. INR007105,
INR066421, INR126114, INR188190, limitatamente ai canoni di noleggio e servizi relativi all'autovettura EL KA (targa EX971GN lettera di noleggio n°21197408, di cui al contratto n°425869 della durata di 36 mesi dal 17.12.14 al 16.12.17).
Tale contestazione è fondata sulla non doverosità dei canoni relativi al periodo (gennaio-aprile 2018) successivo alla scadenza dei rispettivi contratti, in quanto la mancata tempestiva riconsegna dei Contr veicoli sarebbe addebitabile a colpa esclusiva di .
Sul punto si osserva che, sebbene ai sensi dell'art. 16 delle condizioni generali di contratto “a) il cliente si impegna al termine del contratto per qualsiasi causa a riconsegnare l'autoveicolo locato Cont presso un Service Point convenzionato ed autorizzato nelle condizioni in cui lo ha ricevuto, salvo il normale stato di usura (…)”, ciò non può comportare automaticamente la proroga del rapporto contrattuale, per il quale sarebbe stata necessaria sia un'espressa richiesta in tal senso da Contr parte del cliente, sia la successiva accettazione di . Ciò è espressamente previsto dall'art. 17 del medesimo contratto, giusta il quale “Sarà facoltà del cliente richiedere di prorogare la scadenza del contratto di locazione. ALD si riserva la facoltà di accettare per il periodo che riterrà più idoneo
(…)”. La medesima disposizione contrattuale prevede, inoltre, che “la mancata restituzione dell'autoveicolo locato alla data della scadenza prevista nella lettera di offerta, non potrà essere in nessun caso considerata come proroga di fatto”.
Il chiaro dettato delle disposizioni contrattuali impone di escludere, nel caso di specie, la configurabilità di una proroga tacita del rapporto contrattuale, nonostante le autovetture in questione non siano state riconsegnate entro i termini originariamente convenuti, con conseguente non doverosità dei canoni relativi a tale periodo.
Non risulta dovuto, pertanto, il solo importo di euro 5.499,76 comprensivo di IVA, relativo a canoni di noleggio e servizi, dei veicoli MA -5 e EL KA, per il periodo successivo alla scadenza dei relativi contratti.
Fermo quanto sopra, si ritiene, inoltre, che il ritardo nella riconsegna delle autovetture non sia, comunque, imputabile a Parte_1
Ciò in quanto secondo una prassi, consolidatasi tra le parti, la riconsegna dei mezzi avveniva, previa
Contr perizia da parte di un soggetto incaricato , presso la sede di in;
tale circostanza Parte_1 Pt_2
risulta comprovata dalla documentazione in atti e, in particolare, dai verbali di riconsegna (docc. 11, 24 e 34 di parte opponente) attestanti che tutte le autovetture in uso alla sono state Parte_1 riconsegnate presso la sede di quest'ultima.
A ciò si aggiunga che la condotta della società opponente risulta improntata ai canoni di buona fede e correttezza in quanto – come da numerose comunicazioni e-mail in atti (docc. 6 e ss.) –ha tempestivamente comunicato la propria volontà di restituire le autovetture - mettendole a disposizione Contr di per la perizia e successiva riconsegna – e, a fronte dell'inerzia di quest'ultima, ne ha ripetutamente sollecitato l'intervento affinchè si attivasse per consentire la restituzione delle auto.
Contr
, al contrario, ha tenuto un comportamento sostanzialmente inerte ed ostativo alla pronta risoluzione della questione, in quanto ha omesso di prestare la sua collaborazione, necessaria ai fini della riconsegna delle auto;
essa, infatti, si sarebbe dovuta occupare, tra l'altro, della preventiva perizia dei mezzi.
Si rileva, infine, che l'estinzione della prestazione pecuniaria gravante su alla data di Parte_1
scadenza dei contratti di noleggio, deriva altresì dalla circostanza – dedotta da parte opponente (pag.
7 atto di citazione in opposizione e doc. 10) e non contestata da controparte – per cui le vetture in questione, successivamente alla predetta scadenza, erano prive di copertura assicurativa;
con la conseguenza che, essendo la prestazione oggetto del contratto di noleggio inutilizzabile da parte del conduttore per causa a lui non imputabile, la relativa obbligazione deve ritenersi estinta.
Alla luce di quanto precede ritiene il Giudice che non sia dovuto l'importo di € 5.499,76 (IVA compresa) relativo alle fatture (nn. INR007105, INR066421, INR126114, INR188190, INR010039,
INR069242, INR128825, INR190774) emesse per canoni di noleggio e servizi delle autovetture
KA e MA riferiti al periodo gennaio-aprile 2018.
Sono altresì da escludere gli importi relativi alle penali per stato d'uso di fine noleggio - di cui alle fatture n. RLR044178 del 30.05.2018 per l'EL KA di € 291,69 e n. RLR44515 del 30.05.2018 per la MA -5 di € 306,85 – in quanto il locatore non ha in alcun modo soddisfatto l'onere probatorio su di esso gravante in ordine alla esistenza di condizioni dell'autoveicolo non rientranti nel normale stato di usura ed alla quantificazione dei relativi addebiti.
Inoltre, con riferimento all'importo relativo alla penale per stato d'uso di fine noleggio dell'EL
KA (di cui alla fattura n. RLR044178 del 30.05.2018) si rileva che lo stesso era già stato escluso in sede di ingiunzione di pagamento e che la relativa domanda non è stata riproposta in questa sede.
Contr Per le ragioni sopra esposte il credito di è fondato per la minor somma di euro 5.177,13
(10.983,74 importo ingiunto – 5499,76 relativo alle fatture nn. INR007105, INR066421, INR126114,
INR188190, per canoni di noleggio e servizi dell'autovettura KA e nn. INR010039, INR069242, INR128825, INR190774 per canoni di noleggio e servizi dell'autovettura MA -5 ed € 306,85 relativo alla fattura n. RLR44515 per penale per stato d'uso di fine noleggio del veicolo MA CX-
5). Di tale importo la somma di euro 4.237,98 è stata corrisposta in corso di giudizio ed accettata in acconto del maggior avere . Su tale somma devono essere riconosciuti interessi legali dal momento della scadenza delle rispettive fatture sino al giorno di effettivo soddisfo (23.5.2024), sulla residua somma interessi dalla scadenza al saldo .
La declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo comporta che le relative spese restano a carico della convenuta opposta .
Quanto alle spese del presente giudizio possono essere compensate in misura del 50% in ragione della reciproca soccombenza, in quanto l'offerta di pagamento dell'importo non contestato è avvenuta per la prima volta in sede giudiziale. Spese liquidate in misura già ridotta come in dispositivo avuto riguardo al decisum e applicati i minimi tenuto conto del valore prossimo al minimo di fascia
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:
1) Dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 10724/2023, emesso dal Tribunale di Roma in data
19.6.2023 ed irripetibili le spese della fase monitoria;
2) Accoglie in parte la domanda proposta da e condanna Controparte_1 [...] al pagamento, in favore di dell'importo residuo Parte_1 Controparte_1 di euro 939,15, oltre interessi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo , nonché degli interessi sulla somma di € 4.237,98 , corrisposta in corso di causa dalla scadenza delle rispettive fatture sino al 23.5.2024 (saldo).
3) Compensa le spese per la metà e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo liquidato in misura già ridotta di euro 1270,00 per compensi oltre iva , cpa e spese generali al 15% .
Roma, 10.3.2025
Il Giudice Unico
dott.ssa Raffaella Tronci
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con ala collaborazione del MOT dott.ssa Giovanna
Corradini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 3064 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 trattenuta in decisione all'udienza del 20 febbraio 2025, con concessione di termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c., vertente
TRA
(P.IVA in persona del rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Giuseppe Giannotta e Barbara Sara giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E
(C.F. – P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Massimei giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratto di noleggio
Conclusioni per l'opponente : “Nel merito: in via preliminare:
• accertato e dichiarato che il decreto ingiuntivo n°10724/23, emesso in data 19.06.23 e pubblicato in data 20.06.23, è stato notificato a mezzo Pec in data 30.11.23, ovvero ben oltre il termine di legge di cui all'art. 644 c.p.c., dichiarare l'inefficacia dello stesso, nonché dell'intimazione di pagamento in esso contenuta e di tutte le ulteriori statuizioni, ivi compresa la condanna alle spese di lite liquidate per la fase monitoria;
• preso atto che la presente opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n°10724/23, emesso in data 19.06.23 e pubblicato in data 20.06.23, notificato a mezzo Pec in data 30.11.23, oggetto della presente impugnazione.
Nel merito: in via preliminare
• accertata e dichiarata la mancata corrispondenza/collegamento tra la pretesa creditoria di controparte ed i documenti dalla stessa prodotti nel fascicolo monitorio, per i motivi esposti nel paragrafo n°1) dell'atto di opposizione;
• accertata e dichiarata la mancanza della condizione di ammissibilità ovvero della prova scritta di cui all'art. 633, 1°co., n°1, c.p.c.;
• accertata e dichiarata, altresì, l'assenza della prova scritta ex art. 634, 2°co., c.p.c., per omessa
e/o parziale produzione dell'estratto autentico notarile, Cont
• accertato e dichiarato che il credito vantato da non è, né certo, né fondato su prova scritta, dichiarare inammissibile e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto n°10724/23, emesso in data 19.06.23 e pubblicato in data 20.06.23; in via principale:
• dato atto dell'offerta banco judicis della somma di € 4.237,98 (IVA compresa), revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo n°10724/23, emesso in data 19.06.23 e pubblicato in data 20.06.23 e, conseguentemente, rigettarsi l'avversa istanza di emissione di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.;
• in ogni caso, respingersi tutte le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso del 15% spese generali di studio,
CPA ed IVA, maggiorate del 30% per l'utilizzo del collegamento ipertestuale.
In via istruttoria:
l'opponente chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze meglio specificate in sede di foglio di precisazione delle conclusioni del 19.12.2024. per l'opposta: “in via preliminare: per tutti i motivi esposti in narrativa, emettere ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 186 bis c.p.c. per l'importo di Euro 4.237,98, oltre interessi come per legge, in favore di nel merito, in via principale: confermare il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 10724/2023 RG 26419/2023 del Tribunale di Roma, in ogni sua parte, e, per l'effetto, rigettare le domande tutte proposte dall'opponente perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: in ogni caso, dichiarare che è creditrice nei confronti della Controparte_1 società (P. IVA , della somma di € 10.983,74, ovvero della Parte_1 P.IVA_1
diversa somma maggiore o minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa – oltre interessi dal dovuto al saldo nonché alle spese del procedimento monitorio e le successive occorrende, e, per
l'effetto, condannare società (P. IVA ), a pagare a Parte_1 P.IVA_1 [...]
l'importo capitale di € 10.983,74, ovvero la diversa somma maggiore o Controparte_1
minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo nonché alle spese del procedimento monitorio e le successive occorrende, e per l'effetto rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte con l'odierna opposizione, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 10724/2023, emesso in data 19.6.2023, il Tribunale Ordinario di Roma intimava a il pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma capitale di € 10.983,74, oltre ad interessi e spese, derivante dal mancato pagamento di fatture, al netto di note di credito, emesse dalla in forza di contratto quadro di noleggio CP_1
autoveicoli a lungo termine del 3.10.2014 (all.3 fascicolo monitorio) e successive lettere di noleggio
(all.4 fascicolo monitorio).
Contr Con ricorso in opposizione, notificato in data 09.01.24, conveniva in giudizio , Parte_1 eccependo (i) l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica, (ii) l'inammissibilità dello stesso per la mancata correlazione tra i documenti prodotti e la pretesa creditoria azionata da controparte, (iii) l'inadempimento contrattuale dell'opposta, (iv) l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria, stante l'errata esposizione in fattura di voci a debito non dovute. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, formulando contestualmente offerta della somma, riconosciuta come dovuta, pari ad € 4.237,98 (IVA compresa).
Parte opponete deduceva, in particolare:
Contr
- che , intrattenevano da anni rapporti commerciali e contrattuali, Controparte_2
aventi ad oggetto la locazione a lungo termine di vetture senza conducente.
- che dal settembre 2014 al novembre 2014, le parti sottoscrivevano le seguenti lettere di noleggio ed i relativi contratti di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente: (i) lettera n°21004126 del 22.10.14, contratto n°424773 – cod. cliente 717442, veicolo MA -5 - 2.2L SKYACTIV, targa EX822EB, durata n°36 mesi (dal 28.11.14 al 27.11.17); (ii) lettera n°20687470 del 10.09.14, contratto n°419753 – cod. cliente 636561, veicolo Renault Clio 1.5 DCI 75 CV, targa EY475EK, durata n°48 mesi (dal febbraio 2015 al febbraio 2019); (iii) lettera n°21197408 del 13.11.14, contratto n°425869 – cod. cliente 636561, veicolo EL KA 1.7 CDTI, targa EX841GN, durata n°36 mesi
(dal 17.12.14 al 16.12.17) ;
- che per prassi consolidata la riconsegna delle autovetture era sempre avvenuta presso la propria sede Contr di , previa perizia da parte di soggetto incaricato da;
Pt_2
Contr
- di aver provveduto, pertanto – a seguito del ricevimento, da parte di , del consueto avviso di scadenza dei contratti relativi alle autovetture EL KA e MA -5 – a confermare la chiusura Contr dei contratti ed a mettere i veicoli a disposizione di per la perizia ed il contestuale ritiro presso la propria sede,
- di aver tentato vanamente, nei mesi successivi, di fissare un appuntamento per la restituzione delle
Contr Contr autovetture, in quanto pretendeva che la stessa avvenisse presso centri autorizzati;
- che il ritiro delle autovetture presso la sede di avveniva solo in data 4.4.18 a seguito di Parte_1 numerosi solleciti operati in tal senso da parte dell'odierna opponente;
- di aver evaso regolarmente tutte le fatture emesse con riferimento alle autovetture MA -5
(cod. cliente n°717442) e EL KA (cod. cliente n°636561) sino alla naturale scadenza dei relativi contratti, intervenuta, rispettivamente, in data 27.11.17 e in data 16.12.17;
Contr
- che gli aveva addebitato anche canoni non dovuti, relativi alla locazione delle autovetture EL
KA e MA -5, per periodi successivi alla scadenza contrattuale e di aver tempestivamente contestato tali addebiti;
Contr
- che con riferimento ai contratti “EL KA” e “Renault Clio”, assegnava il medesimo codice cliente n°636561, emettendo un'unica fattura mensile, sebbene i relativi contratti fossero stati sottoscritti a distanza di due mesi l'uno dall'altro (rispettivamente il 10.09.14 ed il 13.11.14) ed avessero durata differente (rispettivamente mesi 48 e 36).
Contr
- che, pertanto – non avendo provveduto alla separazione delle fatture relative rispettivamente alla vettura Renault Clio, il cui contratto era ancora in essere, ed EL KA, il cui contratto era scaduto – non aveva potuto provvedere al pagamento dei canoni per il noleggio della Parte_1
Renault Clio successivi alla data del 16.12.2017 (pur essendosi dichiarata espressamente disposta al pagamento degli stessi, ove fatturati separatamente dai canoni, oggetto di contestazione, relativi all'EL KA per il periodo successivo alla scadenza del relativo contratto) ed a proseguire il rapporto contrattuale, relativo alla Renault Clio, sino alla naturale scadenza;
Contr
- che, ciononostante, in data 14.05.18, comunicava ad la risoluzione di tutti i contratti Parte_1
di noleggio ancora in essere, invitandola a restituire i veicoli targa EY475EK (ndr. Clio) e targa
FK022MK (ndr. Range Rover QU) e diffidandola al saldo del dovuto;
- di aver regolarmente pagato i canoni relativi al noleggio della Range Rover QU (targa
FK022MK);
Contr
- che, alla scadenza del contratto di noleggio della Renault Clio, provvedeva a mezzo di soggetto da essa incaricato a periziare e ritirare l'autovettura presso la sede di Parte_1
Sulla base di tali premesse in fatto l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Contr Si costituiva tempestivamente la , contestando tutte le deduzioni avversarie in quanto infondate,
e chiedeva emettersi ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 186 c.p.c. relativamente all'importo riconosciuto di € 4.237,98, oltre ad interessi come per legge;
chiedeva, altresì, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, il riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria, con ogni conseguente pronuncia di condanna.
Contr
deduceva, in particolare, di aver stipulato, con la società lettere di Parte_1
offerta/noleggio con riferimento agli autoveicoli EL KA targata EX841GN, Renault Clio
Targata EY475EK, MA -5 targata EX822EB, Range Rover QU targata FK022MK, relativamente alle quali la opponente avrebbe omesso il pagamento di fatture per complessivi € Contr 10.983,74. sosteneva, inoltre, che gli addebiti di cui alle fatture azionate a mezzo del procedimento monitorio sarebbero stati integralmente dovuti, in quanto non provvedeva Parte_1
alla riconsegna delle autovetture, entro i termini previsti, per sua esclusiva responsabilità. Secondo la ricostruzione di parte opposta, infatti, le autovetture avrebbero dovuto essere riconsegnate presso centri autorizzati, come espressamente previsto dall'art 16 delle condizioni generali di locazione, giusta il quale “a) il cliente si impegna al termine del contratto per qualsiasi causa a riconsegnare Cont l'autoveicolo locato presso un Service Point convenzionato ed autorizzato nelle condizioni in cui lo ha ricevuto, salvo il normale uso stato di usura. Il cliente si impegna, inoltre a restituire tutte le chiavi del veicolo, comprese le chiavi master e/o eventuali duplicati…”.
Radicatosi il contraddittorio, e depositate nei termini le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 23.05.24 offriva banco judicis la somma non contestata di € 4.237,98 (iva Parte_1
Contr compresa), a mezzo assegno circolare, che tratteneva in acconto sull'asserito maggior credito, con riserva di riferire al dominus per l'eventuale definizione transattiva della controversia.
La causa, pertanto, veniva rinviata per l'eventuale definizione bonaria della lite all'udienza del
27.06.24, secondo le forme della trattazione scritta. Depositate entro i termini le note scritte - con le quali le parti insistevano nelle proprie istanze – questo Giudice, con provvedimento del 28.06.24, ritenendo superflue le prove articolate dalle parti anche alla luce della documentazione versata in atti, rinviava la causa all'udienza del 20.02.2025 per l'assunzione in decisione, con termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c. e sostituendo, ex art. 127 ter c.p.c., l'udienza di precisazione delle conclusioni con note scritte, tempestivamente depositate dalle parti.
La causa, pertanto, veniva trattenuta in decisione.
2. L'opposizione è fondata nei termini che seguono.
Con riferimento all'eccezione di inefficacia del decreto opposto poichè notificato oltre i termini, la stessa è fondata in quanto il decreto, pubblicato in data 20.6.2023, è stato notificato esclusivamente in data 30.11.2023 e, dunque, ben oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.
Si osserva, tuttavia, che la tardività/irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, determinando l'inefficacia del provvedimento, vale a rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la possibilità di qualificare il ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale in sede di opposizione eccepisca quell'inefficacia e contestualmente resista nel merito, il giudice adito, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. civ. Sez. I, Sent., 13/06/2013, n. 14910).
Le considerazioni che precedono consentono, altresì, di superare l'ulteriore eccezione di inammissibilità del decreto ingiuntivo per mancata correlazione tra la pretesa creditoria in sede monitoria e i documenti ivi depositati. La documentazione a supporto della domanda di parte convenuta (in senso formale), infatti, è stata sufficientemente integrata nella fase di opposizione entro i termini preclusivi propri del giudizio ordinario.
Passando al merito, si rileva che, a fronte dell'ingiunzione di pagamento di € 10.983,74, parte opponente riconosceva come dovuto il minor importo di € 4.237,98 (di cui € 3.550,00 relativi ai canoni di noleggio e servizi della Renault Clio ed € 687,98 della Range Rover QU), che, pertanto, veniva offerto all'opposta, all'udienza del 23.5.2024 a mezzo di assegno circolare n. 7406319954-07 del 16.5.2024, e da quest'ultima accettato in acconto del maggior credito vantato.
Resta pertanto da accertare la debenza della minor somma di € 6.745,76. Parte opponente contesta le fatture nn. INR010039, INR069242, INR128825, INR190774, con riferimento al veicolo MA -5 (targa EX822EB lettera di noleggio n°21004126, di cui al contratto n°424773 della durata di 36 mesi dal 28.11.14 al 27.11.17) e le fatture nn. INR007105,
INR066421, INR126114, INR188190, limitatamente ai canoni di noleggio e servizi relativi all'autovettura EL KA (targa EX971GN lettera di noleggio n°21197408, di cui al contratto n°425869 della durata di 36 mesi dal 17.12.14 al 16.12.17).
Tale contestazione è fondata sulla non doverosità dei canoni relativi al periodo (gennaio-aprile 2018) successivo alla scadenza dei rispettivi contratti, in quanto la mancata tempestiva riconsegna dei Contr veicoli sarebbe addebitabile a colpa esclusiva di .
Sul punto si osserva che, sebbene ai sensi dell'art. 16 delle condizioni generali di contratto “a) il cliente si impegna al termine del contratto per qualsiasi causa a riconsegnare l'autoveicolo locato Cont presso un Service Point convenzionato ed autorizzato nelle condizioni in cui lo ha ricevuto, salvo il normale stato di usura (…)”, ciò non può comportare automaticamente la proroga del rapporto contrattuale, per il quale sarebbe stata necessaria sia un'espressa richiesta in tal senso da Contr parte del cliente, sia la successiva accettazione di . Ciò è espressamente previsto dall'art. 17 del medesimo contratto, giusta il quale “Sarà facoltà del cliente richiedere di prorogare la scadenza del contratto di locazione. ALD si riserva la facoltà di accettare per il periodo che riterrà più idoneo
(…)”. La medesima disposizione contrattuale prevede, inoltre, che “la mancata restituzione dell'autoveicolo locato alla data della scadenza prevista nella lettera di offerta, non potrà essere in nessun caso considerata come proroga di fatto”.
Il chiaro dettato delle disposizioni contrattuali impone di escludere, nel caso di specie, la configurabilità di una proroga tacita del rapporto contrattuale, nonostante le autovetture in questione non siano state riconsegnate entro i termini originariamente convenuti, con conseguente non doverosità dei canoni relativi a tale periodo.
Non risulta dovuto, pertanto, il solo importo di euro 5.499,76 comprensivo di IVA, relativo a canoni di noleggio e servizi, dei veicoli MA -5 e EL KA, per il periodo successivo alla scadenza dei relativi contratti.
Fermo quanto sopra, si ritiene, inoltre, che il ritardo nella riconsegna delle autovetture non sia, comunque, imputabile a Parte_1
Ciò in quanto secondo una prassi, consolidatasi tra le parti, la riconsegna dei mezzi avveniva, previa
Contr perizia da parte di un soggetto incaricato , presso la sede di in;
tale circostanza Parte_1 Pt_2
risulta comprovata dalla documentazione in atti e, in particolare, dai verbali di riconsegna (docc. 11, 24 e 34 di parte opponente) attestanti che tutte le autovetture in uso alla sono state Parte_1 riconsegnate presso la sede di quest'ultima.
A ciò si aggiunga che la condotta della società opponente risulta improntata ai canoni di buona fede e correttezza in quanto – come da numerose comunicazioni e-mail in atti (docc. 6 e ss.) –ha tempestivamente comunicato la propria volontà di restituire le autovetture - mettendole a disposizione Contr di per la perizia e successiva riconsegna – e, a fronte dell'inerzia di quest'ultima, ne ha ripetutamente sollecitato l'intervento affinchè si attivasse per consentire la restituzione delle auto.
Contr
, al contrario, ha tenuto un comportamento sostanzialmente inerte ed ostativo alla pronta risoluzione della questione, in quanto ha omesso di prestare la sua collaborazione, necessaria ai fini della riconsegna delle auto;
essa, infatti, si sarebbe dovuta occupare, tra l'altro, della preventiva perizia dei mezzi.
Si rileva, infine, che l'estinzione della prestazione pecuniaria gravante su alla data di Parte_1
scadenza dei contratti di noleggio, deriva altresì dalla circostanza – dedotta da parte opponente (pag.
7 atto di citazione in opposizione e doc. 10) e non contestata da controparte – per cui le vetture in questione, successivamente alla predetta scadenza, erano prive di copertura assicurativa;
con la conseguenza che, essendo la prestazione oggetto del contratto di noleggio inutilizzabile da parte del conduttore per causa a lui non imputabile, la relativa obbligazione deve ritenersi estinta.
Alla luce di quanto precede ritiene il Giudice che non sia dovuto l'importo di € 5.499,76 (IVA compresa) relativo alle fatture (nn. INR007105, INR066421, INR126114, INR188190, INR010039,
INR069242, INR128825, INR190774) emesse per canoni di noleggio e servizi delle autovetture
KA e MA riferiti al periodo gennaio-aprile 2018.
Sono altresì da escludere gli importi relativi alle penali per stato d'uso di fine noleggio - di cui alle fatture n. RLR044178 del 30.05.2018 per l'EL KA di € 291,69 e n. RLR44515 del 30.05.2018 per la MA -5 di € 306,85 – in quanto il locatore non ha in alcun modo soddisfatto l'onere probatorio su di esso gravante in ordine alla esistenza di condizioni dell'autoveicolo non rientranti nel normale stato di usura ed alla quantificazione dei relativi addebiti.
Inoltre, con riferimento all'importo relativo alla penale per stato d'uso di fine noleggio dell'EL
KA (di cui alla fattura n. RLR044178 del 30.05.2018) si rileva che lo stesso era già stato escluso in sede di ingiunzione di pagamento e che la relativa domanda non è stata riproposta in questa sede.
Contr Per le ragioni sopra esposte il credito di è fondato per la minor somma di euro 5.177,13
(10.983,74 importo ingiunto – 5499,76 relativo alle fatture nn. INR007105, INR066421, INR126114,
INR188190, per canoni di noleggio e servizi dell'autovettura KA e nn. INR010039, INR069242, INR128825, INR190774 per canoni di noleggio e servizi dell'autovettura MA -5 ed € 306,85 relativo alla fattura n. RLR44515 per penale per stato d'uso di fine noleggio del veicolo MA CX-
5). Di tale importo la somma di euro 4.237,98 è stata corrisposta in corso di giudizio ed accettata in acconto del maggior avere . Su tale somma devono essere riconosciuti interessi legali dal momento della scadenza delle rispettive fatture sino al giorno di effettivo soddisfo (23.5.2024), sulla residua somma interessi dalla scadenza al saldo .
La declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo comporta che le relative spese restano a carico della convenuta opposta .
Quanto alle spese del presente giudizio possono essere compensate in misura del 50% in ragione della reciproca soccombenza, in quanto l'offerta di pagamento dell'importo non contestato è avvenuta per la prima volta in sede giudiziale. Spese liquidate in misura già ridotta come in dispositivo avuto riguardo al decisum e applicati i minimi tenuto conto del valore prossimo al minimo di fascia
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:
1) Dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 10724/2023, emesso dal Tribunale di Roma in data
19.6.2023 ed irripetibili le spese della fase monitoria;
2) Accoglie in parte la domanda proposta da e condanna Controparte_1 [...] al pagamento, in favore di dell'importo residuo Parte_1 Controparte_1 di euro 939,15, oltre interessi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo , nonché degli interessi sulla somma di € 4.237,98 , corrisposta in corso di causa dalla scadenza delle rispettive fatture sino al 23.5.2024 (saldo).
3) Compensa le spese per la metà e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo liquidato in misura già ridotta di euro 1270,00 per compensi oltre iva , cpa e spese generali al 15% .
Roma, 10.3.2025
Il Giudice Unico
dott.ssa Raffaella Tronci
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con ala collaborazione del MOT dott.ssa Giovanna
Corradini