Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4224
CASS
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Abnormità del provvedimento e mancanza di motivazione

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la difesa non ha fornito la prova del deposito telematico degli atti, come richiesto dalla normativa. Il deposito avvenuto in udienza era in copia fotostatica e gli originali sono stati depositati tardivamente. La Corte ha altresì chiarito che, sebbene il deposito telematico sia la regola, il deposito in udienza in forma cartacea è ammesso per specifiche esigenze processuali, ma nel caso di specie la documentazione presentata non era conforme.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4224
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4224
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo