CASS
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4224 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AV RI nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza 07/10/2025 del Gip Tribunale di Catania Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LU ST;
lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale Perla Lori, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del ricorrente, avv. Isabella Altana del foro di Catania, che ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato;
lette le conclusioni del difensore di LV AR, avv. Emanuela Fragalà del foro di Catania, che ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore di UN IT, avv. Maria Donata Licata del foro di Catania, che ha concluso per la dichiarazione di infondatezza del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 7 ottobre 2025 il Gip del Tribunale di Catania, decidendo in sede di udienza preliminare nel procedimento a carico di numerosi imputati, anche per i reati di cui agli artt. 416-bis e 416-ter cod. pen., ha ordinato Penale Sent. Sez. 2 Num. 4224 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 15/01/2026 2 ai sensi dell’art. 80, comma 4, cod. proc. pen. l’esclusione della parte civile Sindaco pro tempore del Comune di Ramacca. Ha rilevato al riguardo il Gip che, la dichiarazione di costituzione del Sindaco, avvenuta all’udienza del 16 settembre 2025, così come l’allegata procura speciale, erano prive della sottoscrizione della parte, autenticata dal difensore, trattandosi di copie fotostatiche che non potevano tener luogo del necessario originale, depositato in Cancelleria solo in data 18 settembre 2025; che, in mancanza di data certa, doveva considerarsi facente fede quella di deposito, con conseguente tardività della costituzione, così come eccepito dall’imputato UN IT. 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale di Rosario Gravina, nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Ramacca (Catania), denunciando l’abnormità del provvedimento e la mancanza di motivazione, con riferimento all’interpretazione degli artt. 78 e 112 cod. pen. Deduce a riguardo il difensore che in data 15 settembre 2025 aveva depositato telematicamente l’atto di costituzione di parte civile e la procura speciale, entrambi firmati dal Sindaco e autenticati mediante firma digitale, come da pec in atti, e che all’udienza del 16 settembre 2025 aveva depositato copia di tali documenti;
che il 18 settembre 2025 aveva depositato in cancelleria gli originali in forma cartacea (cd. analogica); che, in termini incongrui e singolari, avulsi dall’ordinamento processuale, il Gip aveva ritenuto inefficace il deposito dei documenti informatici (costituzione di parte civile e procura speciale, con autentica di firma mediante sottoscrizione digitale), trattandosi invece di atti validi ed efficaci ai sensi dell’art. 112, comma 2-bis, cod. proc. pen. Con memoria difensiva del 18 dicembre 2025 la difesa ha insistito nel motivo di ricorso e nella validità del deposito telematico dell’atto di costituzione di parte civile. Anche gli imputati LV AR e UN IT, tramite i rispettivi difensori, hanno presentato memorie per contestare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. È pur vero che varie pronunce della Corte hanno ritenuto abnorme, in quanto riferita a una normativa estranea alla situazione processuale da regolare e, quindi, tale da risultare "extra-vagante" rispetto al sistema, l'ordinanza con la quale il giudice escluda la costituzione di parte civile sulla base di una interpretazione errata della normativa di riferimento (Sez. 5, n. 24708 del 06/05/2025, Shehaj, Rv. 288354-01; Sez. 4, n. 17697 del 09/04/2024, Oropallo, Rv. 286364-01; Sez. 3 2, n. 45622 del 14/09/2017, Rv. 271155-01; Sez. 4, n. 40737 del 28/06/2016, Rv. 267777-01); nel caso di specie, tuttavia, non sussiste l’abnormità denunciata. 2. Un cenno alle norme applicabili. L’art. 111-bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 6, comma 1, d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e in vigore dall’1.1.2025, ha introdotto il deposito telematico obbligatorio degli atti del processo penale. Esso prevede, testualmente, al primo comma: “Salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici”. Il terzo comma contiene una deroga a tale disciplina, prevedendo che “la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.” La premessa è, quindi, che, con riguardo ai giudizi dinanzi al tribunale ordinario, dal 1 gennaio 2025 è obbligatorio depositare la costituzione di parte civile con modalità telematiche. La costituzione di parte civile può avvenire, tuttavia, anche ai sensi dell’art. 78 cod. proc. pen., che, nel disciplinarne le modalità nel processo penale, prevede, al primo comma, che la costituzione di parte civile, ovvero la dichiarazione con cui il danneggiato da un reato chiede di essere parte nel processo per ottenere il risarcimento del danno, deve essere “depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza”. 2.1. Come già evidenziato in sede di legittimità, la cd. riforma Cartabia non ha introdotto modifiche alla disciplina dell’attività di udienza, ovvero di quelle attività che, appunto, vengono compiute nell’udienza, tra cui non può non farsi rientrare, alla luce dell’espressa previsione dell’art. 78 cod. proc. pen., la costituzione di parte civile. Peraltro, l’art. 111-bis, comma 3, cod. proc. pen. ha già previsto una deroga alla regola (oramai generale) del deposito telematico obbligatorio, ossia nelle ipotesi in cui la “natura” dell’atto o del documento o “specifiche esigenze processuali” non consentano l’acquisizione informatica. 2.2. È in tale categoria che può farsi rientrare anche il deposito di “atti” – quali costituzione di parte civile, comparsa conclusionale, nomina, procura speciale, etc. – che, per loro natura o, appunto, per specifiche esigenze processuali, deve essere effettuata in udienza. Rientrano in queste eccezioni tutte le ipotesi in cui il codice di rito disciplini la produzione di documenti in udienza e, prima fra tutte, la dichiarazione di costituzione di parte civile ove tale costituzione venga effettuata con la modalità 4 alternativa - rispetto a quella tramite portale telematico - del deposito della relativa dichiarazione e della nomina/procura speciale direttamente in udienza. In definitiva, l'obbligo di deposito telematico di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. deve intendersi riferito solo ai casi di costituzione anticipata, in quanto, nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali, è sempre ammesso il deposito, in forma cartacea, di atti, memorie o documenti difensivi (in termini, in motivazione, Sez. 5, n. 24708 del 2025, cit.). 3. Nel caso di specie, poiché la dichiarazione di costituzione di parte civile è avvenuta nel settembre del 2025, come indicato anche in ricorso, il difensore poteva costituirsi prima dell’udienza preliminare mediante deposito telematico dei relativi atti (dichiarazione e procura speciale, con le sottoscrizioni previste dalla legge) oppure in udienza con deposito cartaceo. Dall’esame degli atti risulta che, all’udienza del 16 settembre 2025, il deposito della dichiarazione del Sindaco del Comune di Ramacca e la procura speciale è avvenuto con modalità analogica, mediante copie fotostatiche in luogo degli originali, depositati tardivamente in Cancelleria in data 18 settembre 2025. Nella nota di accompagnamento di tale (tardivo) deposito, allegata agli atti, lo stesso difensore ritiene valida la procura speciale prodotta in fotocopia, sul presupposto che “il Sindaco di Ramacca, in data 1 settembre 2025, sottoscriveva la procura speciale, inviandola sia a mezzo pec, sia a mezzo raccomandata (che) non veniva recapitata in tempo utile per l’udienza del 16 settembre 2025”. Solo la procura inviata via pec veniva autenticata con firma digitale e depositata tempestivamente. Con il ricorso in esame, la stessa difesa sostiene, in realtà per la prima volta, che sia la dichiarazione di costituzione di parte civile sia la procura speciale erano state depositate telematicamente, prima dell’udienza preliminare del 16 settembre 2025. La difesa non allega in primo luogo la prova (con le modalità individuate a pena di inammissibilità con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dal D.M. Giustizia del 4/7/2023, di esecuzione dell’art. 87, comma 6-bis, e dell’art.
6- ter del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150) dell’avvenuto deposito telematico;
di tale modalità non si fa cenno neanche nella nota difensiva del 18 settembre 2025, nella quale si fa riferimento al deposito della procura speciale, firmata digitalmente, nel fascicolo del P.M. e in udienza (con attività che presuppone all’evidenza la materiale produzione di documenti in forma cartacea). L’ordinanza impugnata dà atto di tale deposito (analogico), rilevando che i documenti erano in copia, tanto che la difesa provvedeva a depositare gli originali 5 dopo l’udienza, decorso ormai il termine a tal fine stabilito dall’art. 178 cod. proc. pen. D’altra parte, se la difesa avesse provveduto al deposito telematico prima dell’udienza, sarebbe stato sufficiente richiamare tale attività processuale che determina l’automatico inserimento degli atti nel fascicolo processuale, anziché provvedere al deposito cartaceo, con modalità a ragione ritenute ostative all’inclusione della parte civile. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il giorno 15 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LU ST AN IN
udita la relazione svolta dal Consigliere LU ST;
lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale Perla Lori, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del ricorrente, avv. Isabella Altana del foro di Catania, che ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato;
lette le conclusioni del difensore di LV AR, avv. Emanuela Fragalà del foro di Catania, che ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore di UN IT, avv. Maria Donata Licata del foro di Catania, che ha concluso per la dichiarazione di infondatezza del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 7 ottobre 2025 il Gip del Tribunale di Catania, decidendo in sede di udienza preliminare nel procedimento a carico di numerosi imputati, anche per i reati di cui agli artt. 416-bis e 416-ter cod. pen., ha ordinato Penale Sent. Sez. 2 Num. 4224 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 15/01/2026 2 ai sensi dell’art. 80, comma 4, cod. proc. pen. l’esclusione della parte civile Sindaco pro tempore del Comune di Ramacca. Ha rilevato al riguardo il Gip che, la dichiarazione di costituzione del Sindaco, avvenuta all’udienza del 16 settembre 2025, così come l’allegata procura speciale, erano prive della sottoscrizione della parte, autenticata dal difensore, trattandosi di copie fotostatiche che non potevano tener luogo del necessario originale, depositato in Cancelleria solo in data 18 settembre 2025; che, in mancanza di data certa, doveva considerarsi facente fede quella di deposito, con conseguente tardività della costituzione, così come eccepito dall’imputato UN IT. 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale di Rosario Gravina, nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Ramacca (Catania), denunciando l’abnormità del provvedimento e la mancanza di motivazione, con riferimento all’interpretazione degli artt. 78 e 112 cod. pen. Deduce a riguardo il difensore che in data 15 settembre 2025 aveva depositato telematicamente l’atto di costituzione di parte civile e la procura speciale, entrambi firmati dal Sindaco e autenticati mediante firma digitale, come da pec in atti, e che all’udienza del 16 settembre 2025 aveva depositato copia di tali documenti;
che il 18 settembre 2025 aveva depositato in cancelleria gli originali in forma cartacea (cd. analogica); che, in termini incongrui e singolari, avulsi dall’ordinamento processuale, il Gip aveva ritenuto inefficace il deposito dei documenti informatici (costituzione di parte civile e procura speciale, con autentica di firma mediante sottoscrizione digitale), trattandosi invece di atti validi ed efficaci ai sensi dell’art. 112, comma 2-bis, cod. proc. pen. Con memoria difensiva del 18 dicembre 2025 la difesa ha insistito nel motivo di ricorso e nella validità del deposito telematico dell’atto di costituzione di parte civile. Anche gli imputati LV AR e UN IT, tramite i rispettivi difensori, hanno presentato memorie per contestare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. È pur vero che varie pronunce della Corte hanno ritenuto abnorme, in quanto riferita a una normativa estranea alla situazione processuale da regolare e, quindi, tale da risultare "extra-vagante" rispetto al sistema, l'ordinanza con la quale il giudice escluda la costituzione di parte civile sulla base di una interpretazione errata della normativa di riferimento (Sez. 5, n. 24708 del 06/05/2025, Shehaj, Rv. 288354-01; Sez. 4, n. 17697 del 09/04/2024, Oropallo, Rv. 286364-01; Sez. 3 2, n. 45622 del 14/09/2017, Rv. 271155-01; Sez. 4, n. 40737 del 28/06/2016, Rv. 267777-01); nel caso di specie, tuttavia, non sussiste l’abnormità denunciata. 2. Un cenno alle norme applicabili. L’art. 111-bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 6, comma 1, d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e in vigore dall’1.1.2025, ha introdotto il deposito telematico obbligatorio degli atti del processo penale. Esso prevede, testualmente, al primo comma: “Salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici”. Il terzo comma contiene una deroga a tale disciplina, prevedendo che “la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.” La premessa è, quindi, che, con riguardo ai giudizi dinanzi al tribunale ordinario, dal 1 gennaio 2025 è obbligatorio depositare la costituzione di parte civile con modalità telematiche. La costituzione di parte civile può avvenire, tuttavia, anche ai sensi dell’art. 78 cod. proc. pen., che, nel disciplinarne le modalità nel processo penale, prevede, al primo comma, che la costituzione di parte civile, ovvero la dichiarazione con cui il danneggiato da un reato chiede di essere parte nel processo per ottenere il risarcimento del danno, deve essere “depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza”. 2.1. Come già evidenziato in sede di legittimità, la cd. riforma Cartabia non ha introdotto modifiche alla disciplina dell’attività di udienza, ovvero di quelle attività che, appunto, vengono compiute nell’udienza, tra cui non può non farsi rientrare, alla luce dell’espressa previsione dell’art. 78 cod. proc. pen., la costituzione di parte civile. Peraltro, l’art. 111-bis, comma 3, cod. proc. pen. ha già previsto una deroga alla regola (oramai generale) del deposito telematico obbligatorio, ossia nelle ipotesi in cui la “natura” dell’atto o del documento o “specifiche esigenze processuali” non consentano l’acquisizione informatica. 2.2. È in tale categoria che può farsi rientrare anche il deposito di “atti” – quali costituzione di parte civile, comparsa conclusionale, nomina, procura speciale, etc. – che, per loro natura o, appunto, per specifiche esigenze processuali, deve essere effettuata in udienza. Rientrano in queste eccezioni tutte le ipotesi in cui il codice di rito disciplini la produzione di documenti in udienza e, prima fra tutte, la dichiarazione di costituzione di parte civile ove tale costituzione venga effettuata con la modalità 4 alternativa - rispetto a quella tramite portale telematico - del deposito della relativa dichiarazione e della nomina/procura speciale direttamente in udienza. In definitiva, l'obbligo di deposito telematico di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. deve intendersi riferito solo ai casi di costituzione anticipata, in quanto, nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali, è sempre ammesso il deposito, in forma cartacea, di atti, memorie o documenti difensivi (in termini, in motivazione, Sez. 5, n. 24708 del 2025, cit.). 3. Nel caso di specie, poiché la dichiarazione di costituzione di parte civile è avvenuta nel settembre del 2025, come indicato anche in ricorso, il difensore poteva costituirsi prima dell’udienza preliminare mediante deposito telematico dei relativi atti (dichiarazione e procura speciale, con le sottoscrizioni previste dalla legge) oppure in udienza con deposito cartaceo. Dall’esame degli atti risulta che, all’udienza del 16 settembre 2025, il deposito della dichiarazione del Sindaco del Comune di Ramacca e la procura speciale è avvenuto con modalità analogica, mediante copie fotostatiche in luogo degli originali, depositati tardivamente in Cancelleria in data 18 settembre 2025. Nella nota di accompagnamento di tale (tardivo) deposito, allegata agli atti, lo stesso difensore ritiene valida la procura speciale prodotta in fotocopia, sul presupposto che “il Sindaco di Ramacca, in data 1 settembre 2025, sottoscriveva la procura speciale, inviandola sia a mezzo pec, sia a mezzo raccomandata (che) non veniva recapitata in tempo utile per l’udienza del 16 settembre 2025”. Solo la procura inviata via pec veniva autenticata con firma digitale e depositata tempestivamente. Con il ricorso in esame, la stessa difesa sostiene, in realtà per la prima volta, che sia la dichiarazione di costituzione di parte civile sia la procura speciale erano state depositate telematicamente, prima dell’udienza preliminare del 16 settembre 2025. La difesa non allega in primo luogo la prova (con le modalità individuate a pena di inammissibilità con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dal D.M. Giustizia del 4/7/2023, di esecuzione dell’art. 87, comma 6-bis, e dell’art.
6- ter del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150) dell’avvenuto deposito telematico;
di tale modalità non si fa cenno neanche nella nota difensiva del 18 settembre 2025, nella quale si fa riferimento al deposito della procura speciale, firmata digitalmente, nel fascicolo del P.M. e in udienza (con attività che presuppone all’evidenza la materiale produzione di documenti in forma cartacea). L’ordinanza impugnata dà atto di tale deposito (analogico), rilevando che i documenti erano in copia, tanto che la difesa provvedeva a depositare gli originali 5 dopo l’udienza, decorso ormai il termine a tal fine stabilito dall’art. 178 cod. proc. pen. D’altra parte, se la difesa avesse provveduto al deposito telematico prima dell’udienza, sarebbe stato sufficiente richiamare tale attività processuale che determina l’automatico inserimento degli atti nel fascicolo processuale, anziché provvedere al deposito cartaceo, con modalità a ragione ritenute ostative all’inclusione della parte civile. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il giorno 15 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LU ST AN IN