Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 20/02/2026, n. 1112
CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità delle notifiche delle cartelle per violazione delle formalità di cui all'art. 139 c.p.c.

    La Corte rileva che la notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c. è valida se seguita dall'invio della raccomandata informativa, elemento essenziale e perfezionativo. La mancata specifica indicazione nella relata delle ricerche non determina nullità se l'atto ha raggiunto lo scopo, come provato dall'invio della raccomandata. L'appellante non ha fornito prova della mancata ricezione della raccomandata né ha dedotto uno specifico pregiudizio al diritto di difesa.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione delle pretese tributarie sottese all'intimazione

    La Corte rileva che le cartelle sono state notificate in data 21.02.2018 e 15.02.2019, atti idonei ad interrompere la prescrizione triennale della tassa automobilistica. L'intimazione è intervenuta entro il nuovo periodo utile. Inoltre, l'eccezione di prescrizione è formulata in modo generico e non si confronta criticamente con le date di notifica delle cartelle.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 20/02/2026, n. 1112
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1112
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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