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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 20/02/2026, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1112/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 356/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 678/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 23 e pubblicata il 16/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239061078583 TASSA AUTO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170233494437 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190016287643 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 331/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il sig. impugnava l'avviso di intimazione n. 09720239061078583, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 09720170233494437 e 09720190016287643, per l'importo complessivo di euro 948,84, relativo a tassa automobilistica. Il ricorrente deduceva, in particolare:
- la nullità o inesistenza della notifica delle cartelle presupposte, assumendo l'irritualità del procedimento notificatorio;
- l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie poste a fondamento dell'intimazione di pagamento. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la piena ritualità delle notifiche delle cartelle esattoriali nonché l'insussistenza della prescrizione, anche alla luce degli atti interruttivi medio tempore intervenuti e della corretta formazione dei titoli esecutivi. Con sentenza n. 278/25, pronunciata in data 13.01.2025 e depositata il 16.01.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sez. 23 rigettava il ricorso, ritenendo regolari le notifiche delle cartelle e infondate le censure relative alla prescrizione. Avverso tale decisione proponeva appello il sig. Ricorrente_1, riproponendo i motivi già dedotti in primo grado ed insistendo, in particolare:
1) sulla nullità delle notifiche delle cartelle per violazione delle formalità di cui all'art. 139 c.p.c., in caso di consegna al portiere dello stabile, lamentando l'omessa attestazione della preventiva ricerca delle persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto;
2) sulla illegittimità dell'intimazione per mancanza di validi titoli esecutivi presupposti e per intervenuta prescrizione delle pretese tributarie. Si costituiva nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, depositando comparsa di costituzione e risposta, con la quale contestava integralmente l'appello, chiedendone il rigetto. L'Ente della riscossione ribadiva la piena regolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali, evidenziando che, in caso di consegna al portiere ai sensi dell'art. 139 c.p.c., ai fini del perfezionamento della notifica è richiesto l'invio della raccomandata informativa, nella specie regolarmente effettuato. Sosteneva, altresì, che eventuali vizi formali sarebbero comunque sanati per raggiungimento dello scopo, in ragione dell'avvenuta ricezione della raccomandata informativa, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità. Quanto alla prescrizione, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione contestava la fondatezza della doglianza, richiamando le difese già svolte in primo grado e deducendo la genericità del motivo di appello, nonché l'esistenza di atti interruttivi idonei a impedire il maturare del termine prescrizionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Con il primo motivo l'appellante deduce la nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali, sostenendo che la consegna al portiere dello stabile sarebbe invalida per mancata attestazione, nella relata, della preventiva ricerca delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c., ritenendo insufficiente il ricorso a formule asseritamente “stereotipate”. Il Collegio osserva che, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c. si articola in una sequenza preferenziale di modalità, ma che la consegna al portiere, pur costituendo forma residuale, è pienamente valida ove seguita dall'invio della raccomandata informativa, la quale rappresenta elemento essenziale e perfezionativo del procedimento notificatorio (cfr. Cass., sez. trib., 18 agosto 2022, n. 24899; Cass., sez. VI, 28 settembre 2017, n. 22781). La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che, in tema di notifica al portiere, la mancata specifica indicazione nella relata delle ricerche delle persone preferenzialmente abilitate non determina nullità qualora l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, risultando provato l'invio della raccomandata informativa (Cass., sez. V, 13 aprile 2018, n. 9187; Cass., sez. V, 30 ottobre 2019, n. 27759). Nel caso di specie, dagli atti risulta che, le cartelle sono state consegnate al portiere dello stabile ed è stata regolarmente inviata al destinatario la raccomandata informativa. Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, l'invio della raccomandata informativa assolve funzione di garanzia della conoscibilità legale dell'atto e, in presenza della relativa prova, eventuali irregolarità formali nella relata restano prive di incidenza invalidante, operando il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. (Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916; Cass., sez. V, 9 giugno 2021, n. 16041). L'appellante non ha fornito prova alcuna della mancata ricezione della raccomandata informativa né ha dedotto uno specifico pregiudizio al diritto di difesa, limitandosi a contestazioni formali. Il primo motivo deve, pertanto, essere respinto. Con il secondo motivo l'appellante deduce l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie sottese all'intimazione. Il Collegio rileva che dagli atti risulta che le pretese riguardano tasse automobilistiche della Regione Lazio relative alle annualità 2015 e 2016, iscritte:
- nel ruolo n. 2017/13576 (cartella n. 09720170233494437000 – annualità 2015), notificata il 21.02.2018;
- nel ruolo n. 2018/14600 (cartella n. 09720190016287643000 – annualità 2016), notificata il 15.02.2019. Si osserva che, secondo costante giurisprudenza, la tassa automobilistica è soggetta al termine di prescrizione triennale di cui all'art. 5, comma 51, D.L. n. 953/1982, ma la notificazione della cartella costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., con effetto di far decorrere un nuovo termine (Cass., sez. V, 23 febbraio 2018, n. 4283; Cass., sez. V, 16 maggio 2019, n. 13241). La Suprema Corte ha altresì chiarito che l'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 si inserisce in una sequenza procedimentale già validamente instaurata con la notifica della cartella e non richiede la formazione di un nuovo titolo, ma presuppone la validità di quello originario (Cass., sez. V, 4 marzo 2020, n. 5906; Cass., sez. V, 7 luglio 2021, n. 19341). Nel caso in esame, le cartelle sono state regolarmente notificate in data 21.02.2018 e 15.02.2019, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione e decorrenza di un nuovo termine. L'intimazione oggetto di impugnazione è intervenuta entro il nuovo periodo utile. Va inoltre rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di prescrizione deve essere specifica e puntuale, dovendo il contribuente indicare il dies a quo e il periodo asseritamente decorso (Cass., sez. V, 21 ottobre 2020, n. 22939). Nel caso di specie, la censura è formulata in modo generico e non si confronta criticamente con le date di notifica delle cartelle accertate dal giudice di prime cure. Anche il secondo motivo deve pertanto essere respinto. In conclusione, Il collegio rigetta l'appello, le spese seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado liquidate in euro 300,00 a favore di AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il 21 dicembre 2026
La Giudice est. Liliana Speranza La Presidente Giuliana Passero
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 356/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 678/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 23 e pubblicata il 16/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239061078583 TASSA AUTO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170233494437 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190016287643 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 331/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il sig. impugnava l'avviso di intimazione n. 09720239061078583, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 09720170233494437 e 09720190016287643, per l'importo complessivo di euro 948,84, relativo a tassa automobilistica. Il ricorrente deduceva, in particolare:
- la nullità o inesistenza della notifica delle cartelle presupposte, assumendo l'irritualità del procedimento notificatorio;
- l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie poste a fondamento dell'intimazione di pagamento. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la piena ritualità delle notifiche delle cartelle esattoriali nonché l'insussistenza della prescrizione, anche alla luce degli atti interruttivi medio tempore intervenuti e della corretta formazione dei titoli esecutivi. Con sentenza n. 278/25, pronunciata in data 13.01.2025 e depositata il 16.01.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sez. 23 rigettava il ricorso, ritenendo regolari le notifiche delle cartelle e infondate le censure relative alla prescrizione. Avverso tale decisione proponeva appello il sig. Ricorrente_1, riproponendo i motivi già dedotti in primo grado ed insistendo, in particolare:
1) sulla nullità delle notifiche delle cartelle per violazione delle formalità di cui all'art. 139 c.p.c., in caso di consegna al portiere dello stabile, lamentando l'omessa attestazione della preventiva ricerca delle persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto;
2) sulla illegittimità dell'intimazione per mancanza di validi titoli esecutivi presupposti e per intervenuta prescrizione delle pretese tributarie. Si costituiva nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, depositando comparsa di costituzione e risposta, con la quale contestava integralmente l'appello, chiedendone il rigetto. L'Ente della riscossione ribadiva la piena regolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali, evidenziando che, in caso di consegna al portiere ai sensi dell'art. 139 c.p.c., ai fini del perfezionamento della notifica è richiesto l'invio della raccomandata informativa, nella specie regolarmente effettuato. Sosteneva, altresì, che eventuali vizi formali sarebbero comunque sanati per raggiungimento dello scopo, in ragione dell'avvenuta ricezione della raccomandata informativa, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità. Quanto alla prescrizione, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione contestava la fondatezza della doglianza, richiamando le difese già svolte in primo grado e deducendo la genericità del motivo di appello, nonché l'esistenza di atti interruttivi idonei a impedire il maturare del termine prescrizionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Con il primo motivo l'appellante deduce la nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali, sostenendo che la consegna al portiere dello stabile sarebbe invalida per mancata attestazione, nella relata, della preventiva ricerca delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c., ritenendo insufficiente il ricorso a formule asseritamente “stereotipate”. Il Collegio osserva che, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c. si articola in una sequenza preferenziale di modalità, ma che la consegna al portiere, pur costituendo forma residuale, è pienamente valida ove seguita dall'invio della raccomandata informativa, la quale rappresenta elemento essenziale e perfezionativo del procedimento notificatorio (cfr. Cass., sez. trib., 18 agosto 2022, n. 24899; Cass., sez. VI, 28 settembre 2017, n. 22781). La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che, in tema di notifica al portiere, la mancata specifica indicazione nella relata delle ricerche delle persone preferenzialmente abilitate non determina nullità qualora l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, risultando provato l'invio della raccomandata informativa (Cass., sez. V, 13 aprile 2018, n. 9187; Cass., sez. V, 30 ottobre 2019, n. 27759). Nel caso di specie, dagli atti risulta che, le cartelle sono state consegnate al portiere dello stabile ed è stata regolarmente inviata al destinatario la raccomandata informativa. Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, l'invio della raccomandata informativa assolve funzione di garanzia della conoscibilità legale dell'atto e, in presenza della relativa prova, eventuali irregolarità formali nella relata restano prive di incidenza invalidante, operando il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. (Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916; Cass., sez. V, 9 giugno 2021, n. 16041). L'appellante non ha fornito prova alcuna della mancata ricezione della raccomandata informativa né ha dedotto uno specifico pregiudizio al diritto di difesa, limitandosi a contestazioni formali. Il primo motivo deve, pertanto, essere respinto. Con il secondo motivo l'appellante deduce l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie sottese all'intimazione. Il Collegio rileva che dagli atti risulta che le pretese riguardano tasse automobilistiche della Regione Lazio relative alle annualità 2015 e 2016, iscritte:
- nel ruolo n. 2017/13576 (cartella n. 09720170233494437000 – annualità 2015), notificata il 21.02.2018;
- nel ruolo n. 2018/14600 (cartella n. 09720190016287643000 – annualità 2016), notificata il 15.02.2019. Si osserva che, secondo costante giurisprudenza, la tassa automobilistica è soggetta al termine di prescrizione triennale di cui all'art. 5, comma 51, D.L. n. 953/1982, ma la notificazione della cartella costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., con effetto di far decorrere un nuovo termine (Cass., sez. V, 23 febbraio 2018, n. 4283; Cass., sez. V, 16 maggio 2019, n. 13241). La Suprema Corte ha altresì chiarito che l'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 si inserisce in una sequenza procedimentale già validamente instaurata con la notifica della cartella e non richiede la formazione di un nuovo titolo, ma presuppone la validità di quello originario (Cass., sez. V, 4 marzo 2020, n. 5906; Cass., sez. V, 7 luglio 2021, n. 19341). Nel caso in esame, le cartelle sono state regolarmente notificate in data 21.02.2018 e 15.02.2019, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione e decorrenza di un nuovo termine. L'intimazione oggetto di impugnazione è intervenuta entro il nuovo periodo utile. Va inoltre rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di prescrizione deve essere specifica e puntuale, dovendo il contribuente indicare il dies a quo e il periodo asseritamente decorso (Cass., sez. V, 21 ottobre 2020, n. 22939). Nel caso di specie, la censura è formulata in modo generico e non si confronta criticamente con le date di notifica delle cartelle accertate dal giudice di prime cure. Anche il secondo motivo deve pertanto essere respinto. In conclusione, Il collegio rigetta l'appello, le spese seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado liquidate in euro 300,00 a favore di AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il 21 dicembre 2026
La Giudice est. Liliana Speranza La Presidente Giuliana Passero