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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 893/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4615/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952025001004394800 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 145/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, con atto notificato a REGIONE LOMBARDIA – Ufficio tassa automobilistica regionale e ADE OS Messina, propone ricorso avverso la cartella esattoriale n. 2952025001004394800, per l'importo di € 174,00, notificata in data 12 aprile 2025, relativa al mancato pagamento tasse automobilistiche anno 2024.
Parte ricorrente deduce la non dovutezza della tassa sostenendo, come da certificato di residenza storico allegato, di risiedere nella regione Sicilia dal 2016 e pertanto è tenuto a pagare la tassa automobilistica presso la sua regione di residenza.
Conclude per annullamento e vittoria di spese con distrazione.
Costituiti i convenuti concludono per la cessata materia del contendere con compensazione della spese, avendo l'ente impositore effettuato lo sgravio del ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
In base al principio della soccombenza virtuale, come da richiesta di parte ricorrente in udienza di trattazione,
l'ente impositore va condannato al pagamento delle spese di giudizio, posto che, come risulta dal certificato storico di residenza, parte ricorrente era residente in [...]dal 1989 al 2017 prima del periodo di tassa auto anno 2024.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna la Regione
Lombardia al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge da distrarre in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente. Compensa la spese con ADE
OS. Messina 15/1/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4615/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952025001004394800 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 145/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, con atto notificato a REGIONE LOMBARDIA – Ufficio tassa automobilistica regionale e ADE OS Messina, propone ricorso avverso la cartella esattoriale n. 2952025001004394800, per l'importo di € 174,00, notificata in data 12 aprile 2025, relativa al mancato pagamento tasse automobilistiche anno 2024.
Parte ricorrente deduce la non dovutezza della tassa sostenendo, come da certificato di residenza storico allegato, di risiedere nella regione Sicilia dal 2016 e pertanto è tenuto a pagare la tassa automobilistica presso la sua regione di residenza.
Conclude per annullamento e vittoria di spese con distrazione.
Costituiti i convenuti concludono per la cessata materia del contendere con compensazione della spese, avendo l'ente impositore effettuato lo sgravio del ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
In base al principio della soccombenza virtuale, come da richiesta di parte ricorrente in udienza di trattazione,
l'ente impositore va condannato al pagamento delle spese di giudizio, posto che, come risulta dal certificato storico di residenza, parte ricorrente era residente in [...]dal 1989 al 2017 prima del periodo di tassa auto anno 2024.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna la Regione
Lombardia al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge da distrarre in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente. Compensa la spese con ADE
OS. Messina 15/1/2026