Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00245/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00066/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 66 del 2025, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Leandro Boggio, Silvia Battistella e Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, Questura di Imperia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS-, notificato all’odierno ricorrente il successivo 15 novembre 2024, con il quale è stata rigettata l’istanza, presentata dal ricorrente, volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile uso caccia, nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente e comunque connesso con quello impugnato in via principale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura Imperia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c e 85, co. 9 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2026 il dott. IC IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto introduttivo notificato in data 9 gennaio 2025 e depositato in data 13 gennaio 2025 il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile uso caccia.
Si è costituto in giudizio il Ministero, contestando nel merito la pretesa.
Con dichiarazione del 19 gennaio 2026 – che non risulta notificata all’Amministrazione ma depositata agli atti di causa – il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
All’udienza pubblica del 23 gennaio 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La dichiarazione versata in atti, sebbene non integri gli estremi formali della rinuncia, è idonea a valere come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quanto previsto dall’art. 84, co. 4 c.p.a. ( ex multis Cons. Stato, Sez. II, 14 novembre 2019, n. 7822), imponendo la relativa declaratoria.
In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese possono essere compensate in ragione della definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP SO, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
IC IS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC IS | EP SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.