Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/03/2026, n. 2209
TAR
Decreto cautelare 27 novembre 2020
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TAR
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2021
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TAR
Ordinanza collegiale 29 dicembre 2021
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TAR
Sentenza 9 luglio 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dei principi di ragionevolezza, trasparenza e proporzionalità nell'applicazione dei criteri di calcolo della sovvenzione

    Il Collegio ritiene il motivo inammissibile per genericità e infondato nel merito. La doglianza non evidenzia specifiche ragioni per cui il criterio non risponderebbe alle normative e si impinge nel merito della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione. Il criterio del valore medio annuale è considerato ragionevole in quanto maggiore è il numero di giornate di corsa, maggiore è il servizio pubblico reso e il costo organizzativo. La sentenza del TAR è condivisa nel ritenere che il criterio valorizzi la capacità operativa e che valori parametrati sulle singole giornate rischierebbero di creare effetti distorsivi.

  • Rigettato
    Violazione dell'obbligo di motivazione

    Il motivo è privo di pregio. I decreti impugnati sono atti amministrativi a carattere generale per i quali la motivazione non è richiesta ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. 241/1990. L'art. 12 della stessa legge richiede la predeterminazione e pubblicazione dei criteri, cosa avvenuta. Inoltre, il provvedimento finale specifica la necessità di erogare sovvenzioni su parametri certi e riscontrabili, rendendo non applicabile la censura di assenza di motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/03/2026, n. 2209
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2209
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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