Improcedibile
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/03/2026, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01882/2026REG.PROV.COLL.
N. 00344/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 344 del 2025, proposto dalla società Vergomasco S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Enzo Robaldo in Milano, piazza Eleonora Duse, n. 4;
contro
la Provincia di Brescia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio come da Pec da registri di giustizia;
l’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia - Dipartimento di Brescia, non costituita in giudizio;
nei confronti
del Comune di Odolo, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 487 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Brescia, Sezione Prima.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il Cons. EU CC e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’appello in epigrafe, la società Vergomasco S.c.a.r.l. ha impugnato la sentenza n. 487 del 2024 del T.a.r. per la Lombardia - Brescia, che ha respinto il ricorso dalla medesima proposto per l’annullamento dell’atto dirigenziale n. 3218/2022 del 14 novembre 2022, per il cui tramite il Direttore del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile della Provincia di Brescia, ha adottato nei confronti della società ricorrente, la diffida ai sensi dell’articolo 244, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, in conseguenza dell’asserito superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee, accertato nel piezometro di valle S2, per il parametro “Cromo VI”.
Si è costituita in giudizio, per resistere all’appello, la Provincia di Brescia.
Con atto depositato il 30 gennaio 2026, firmato congiuntamente dalla società Vergomasco S.c.a.r.l. e dalla Provincia di Brescia, le parti hanno chiesto che il Collegio dichiari l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese processuali del presente grado.
Tanto premesso, il Collegio prende atto della dichiarazione che precede e, conseguentemente, dichiara l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese processuali del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE AM PI, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
EU CC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EU CC | CE AM PI |
IL SEGRETARIO