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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 02/02/2026, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1664/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11405/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
TE Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250017152748000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1364/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.6.2025 la TE SR , in persona del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 10020250017152748000 dell'importo complessivo di
€ 2.255,68, notificata il 24.3.2025 via PEC, limitatamente alla pretesa relativa all'omesso pagamento Tassa auto anno 2019 per l'importo di € 1.893,77, relativo a tasse auto anno 2020.
Deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione e l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi applicati. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'atto impugnato,
l'annullamento della cartella opposta vinte le spese di lite con attribuzione.
Si è costituita ritualmente Agenzia Entrate e Riscossione eccependo la carenza di legittimazione passiva in ordine ai vizi della notifica degli atti presupposti e per il resto ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto del tutto infondato.
Si è costituita anche la Regione Campania che ha documentato la notifica dell'avviso di accertamento n.
964325592249 entro il termine triennale ovvero in data 13.9.2023 ed ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 28.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Sussiste la competenza territoriale della Corte di Giustizia tributaria adita in quanto l'ente impositore è la
Regione Campania ed in relazione ad essa si radica la competenza territoriale.
Parte ricorrente lamenta la mancata notifica dell'atto prodromico costituito dall'avviso di accertamento relativo al veicolo indicato nella cartella di pagamento impugnata. In ogni caso eccepisce l'intervenuta decadenza e prescrizione.
Tuttavia la Regione Campania resistente ha depositato documentazione attestante la notifica del suddetto avviso di accertamento, notifica avvenuta in data 13.9.2023 a mani di un soggetto qualificatosi dipendente della ricorrente.
Nulla la società ricorrente ha eccepito in ordine a tale documentazione attestante la notifica dell'atto prodromico.
Risulta, pertanto, superata l'eccepita intervenuta decadenza e prescrizione essendosi documentata l'esistenza di un valido atto interruttivo.
Quanto infine alla dedotta nullità della cartella impugnata per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi giova ribadire l'orientamento espresso dalla Suprema Corte a sezioni Unite ( vedi sentenza n.
22281/2022) a mente del quale «Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo».
Nel caso che occupa nell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata sono chiaramente indicati sia i criteri con cui vengono quantificati gli interessi moratori , sia quelli per il calcolo della sanzione irrogata. Ugualmente l'indicazione dei criteri di calcolo deli interessi ed il relativo saggio viene richiamata a pag. 5 della cartella di pagamento oggi impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti che liquida in complessivi € 350,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11405/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
TE Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250017152748000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1364/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.6.2025 la TE SR , in persona del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 10020250017152748000 dell'importo complessivo di
€ 2.255,68, notificata il 24.3.2025 via PEC, limitatamente alla pretesa relativa all'omesso pagamento Tassa auto anno 2019 per l'importo di € 1.893,77, relativo a tasse auto anno 2020.
Deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione e l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi applicati. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'atto impugnato,
l'annullamento della cartella opposta vinte le spese di lite con attribuzione.
Si è costituita ritualmente Agenzia Entrate e Riscossione eccependo la carenza di legittimazione passiva in ordine ai vizi della notifica degli atti presupposti e per il resto ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto del tutto infondato.
Si è costituita anche la Regione Campania che ha documentato la notifica dell'avviso di accertamento n.
964325592249 entro il termine triennale ovvero in data 13.9.2023 ed ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 28.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Sussiste la competenza territoriale della Corte di Giustizia tributaria adita in quanto l'ente impositore è la
Regione Campania ed in relazione ad essa si radica la competenza territoriale.
Parte ricorrente lamenta la mancata notifica dell'atto prodromico costituito dall'avviso di accertamento relativo al veicolo indicato nella cartella di pagamento impugnata. In ogni caso eccepisce l'intervenuta decadenza e prescrizione.
Tuttavia la Regione Campania resistente ha depositato documentazione attestante la notifica del suddetto avviso di accertamento, notifica avvenuta in data 13.9.2023 a mani di un soggetto qualificatosi dipendente della ricorrente.
Nulla la società ricorrente ha eccepito in ordine a tale documentazione attestante la notifica dell'atto prodromico.
Risulta, pertanto, superata l'eccepita intervenuta decadenza e prescrizione essendosi documentata l'esistenza di un valido atto interruttivo.
Quanto infine alla dedotta nullità della cartella impugnata per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi giova ribadire l'orientamento espresso dalla Suprema Corte a sezioni Unite ( vedi sentenza n.
22281/2022) a mente del quale «Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo».
Nel caso che occupa nell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata sono chiaramente indicati sia i criteri con cui vengono quantificati gli interessi moratori , sia quelli per il calcolo della sanzione irrogata. Ugualmente l'indicazione dei criteri di calcolo deli interessi ed il relativo saggio viene richiamata a pag. 5 della cartella di pagamento oggi impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti che liquida in complessivi € 350,00 oltre accessori se dovuti.