Sentenza breve 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 07/05/2026, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00857/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01863/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1863 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Brunella Merola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de’ Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore e Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, avente a oggetto: “ Richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica n. PAESAG/2025/-OMISSIS-/-OMISSIS- pervenuta in data -OMISSIS-. Comunicazione di diniego dell’istanza ”, emesso dal Dirigente del Sett. 2 del Comune di Cava de’ Tirreni;
b) se e nella misura in cui occorra, della comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-2025 e della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, prot. n.-OMISSIS- 2025;
c) se e nella misura in cui occorra, dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, in parte qua , della relazione tecnica di accertamento edilizio prot. n.-OMISSIS-del 5 -OMISSIS-, del verbale di acquisizione di documentazione trasmesso con nota prot. n.-OMISSIS- (non conosciuti), della nota prot. n. -OMISSIS-, tutti in parte qua ;
d) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente, ancorché incognito, e degli esiti dell’istruttoria compiuta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava de’ Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 la dott.ssa LA PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
Con il presente ricorso si impugnano:
a) il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, avente a oggetto: “ Richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica n. PAESAG/2025/-OMISSIS-/-OMISSIS- pervenuta in data -OMISSIS-. Comunicazione di diniego dell’istanza ”, emesso dal Dirigente del Sett. 2 del Comune di Cava de’ Tirreni;
b) se e nella misura in cui occorra, la comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-2025 e la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, prot. n.-OMISSIS- 2025;
c) se e nella misura in cui occorra, l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, in parte qua , in uno con i documenti presupposti;
d) ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente, ancorché incognito, e gli esiti dell’istruttoria compiuta.
Con sentenza n. 1682 del 13 luglio 2023 questo Tribunale ha accolto in parte il ricorso proposto dall’odierna ricorrente avverso l’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS- del 2018, rigettandolo limitatamente al manufatto in ampliamento e alla pensilina in ferro e tegole sulla porta d’ingresso.
Deduce la ricorrente di aver proposto appello avverso la suddetta sentenza e di aver presentato, nelle more, istanza di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica (anche ex art. 36 bis D.P.R. n. 380/2001), respinta dal Comune con il provvedimento qui gravato per le seguenti motivazioni:
“ 1) l’istanza presentata è relativa alla realizzazione di nuovo manufatto edilizio in ampliamento del fabbricato esistente in zona gravata da vincolo paesaggistico (DM. 1967); 2) le opere abusivamente realizzate hanno comportato la realizzazione di nuova volumetria e superfice residenziale senza la prescritta autorizzazione paesaggistica; 3) non è ammessa, a mente di quanto disposto dall’art. -OMISSIS- c. 4 D.lgs. 42/2004, la sanatoria paesaggistica di opere che abbiano comportato la “creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati ”.
Lamenta che il Comune non abbia valutato l’istanza secondo il paradigma dell’art. 36 bis D.P.R. n. 380/2001, come invece espressamente richiesto nell’istanza medesima, sulla cui base l’intervento realizzato avrebbe sicuramente potuto conseguire la predetta compatibilità paesaggistica (anche se consistente in un ampliamento del fabbricato sito in zona gravata da vincolo paesaggistico, con realizzazione di nuova volumetria e superfice residenziale senza la prescritta autorizzazione paesaggistica) in quanto, in base al combinato disposto degli artt. 36 bis cit. e -OMISSIS-, comma 4, D.Lgs. n. 42/2004, la sanatoria paesaggistica di opere che abbiano comportato la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati è oggi ammissibile.
In data 17 aprile 2026 è stata depositata la domanda di misure cautelari in quanto il Consiglio di Stato ha adottato la sentenza n. 2518 del 26 marzo 2026, con la quale ha respinto l’appello ritenendo che: “ (...) dalla data di pubblicazione della presente sentenza riprenderanno a decorrere gli effetti dell’impugnata ordinanza demolitoria per la parte non annullata dal TAR. La stessa ordinanza dovrà trovare puntuale esecuzione, secondo le modalità indicate dalla presente sentenza, entro il termine assegnato conseguendone in caso contrario i previsti effetti acquisitivi al patrimonio comunale e ogni ulteriore conseguenza in danno degli odierni titolari o possessori dell’immobile ”.
Si è costituito in resistenza il Comune eccependo innanzitutto l’improcedibilità del ricorso per omessa impugnativa del diniego implicito formatosi ex lege sull’istanza di sanatoria edilizia ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, a cui accede il diniego di compatibilità paesaggistica in questa sede impugnato, in quanto il consolidamento dell’abusività delle opere edilizie, conseguente all’inoppugnabilità del diniego implicito dell’istanza di sanatoria edilizia, preclude e vanifica il conseguimento di qualsiasi utilità derivante dall’odierna impugnativa, limitata al diniego di compatibilità paesaggistica.
Sotto altro profilo, ha dedotto che, dopo i due dinieghi (implicito sull’istanza ex art. 36 ed espresso sull’istanza di compatibilità paesaggistica) delle due istanze di regolarizzazione, la ricorrente ha ripresentato, in data 27 novembre 2025 (prot. n. 59088), altre due istanze di regolarizzazione edilizia e paesaggistica, ai sensi dell’art. 36 bis D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. -OMISSIS- D.Lgs. 42/2004, a cui la stessa ricorrente ha poi rinunciato chiedendone espressamente l’archiviazione, in tal modo manifestando acquiescenza agli abusi.
Nel merito, ha contestato l’applicabilità dell’art. 36 bis, venendo in rilievo abusi cd. maggiori, con incrementi volumetrici e aumento del carico urbanistico (nella specie, un manufatto totalmente abusivo, a uso residenziale, edificato in ampliamento, composto di tre ambienti, di cui una cucina, un piccolo soggiorno e un piccolo corridoio) e quindi di intervento integrante “nuova costruzione”, non rientrante nella fattispecie delle “difformità parziali”.
In data 1° maggio 2026 la ricorrente ha replicato rilevando che, a fronte del provvedimento di “archiviazione” dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, non può ritenersi formato alcun provvedimento per silentium sull’istanza di sanatoria.
Inoltre, ha insistito sull’applicabilità alla fattispecie dell’art. 36 bis e sul difetto di istruttoria.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 6 maggio 2026 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
RI
Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito della presente fase cautelare, prescindendo anche dall’esame dell’eccezione di improcedibilità prospettata dal Comune resistente.
Con un unico motivo di doglianza parte ricorrente lamenta che il Comune non abbia preso in adeguata considerazione la nuova disciplina dell’art. 36 bis D.P.R. n. 380/2001, introdotto dal D.L. n. 69 del 2024, riguardante l’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziale difformità e di variazioni essenziali dal titolo abilitativo.
Nella fattispecie, tuttavia, non si è in presenza di “ interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire ” o di “ variazioni essenziali ”, in quanto la “ struttura in ampliamento di forma pressoché rettangolare e suddivisa in tre piccoli ambienti di cui cucina, soggiorno e un piccolo disimpegno” con “altezza variabile da mt. 2,10 a mt. 2,30 ” è stata già ritenuta da questo Tribunale “ una nuova costruzione e non un ampliamento pertinenziale ”, come ulteriormente confermato dalla sentenza di appello, ove si legge: “ non appare dubbia, alla luce degli atti di causa, la circostanza secondo cui è stato realizzato senza alcun titolo un nuovo manufatto edilizio in muratura comportante comunque, indipendentemente dalle sue dedotte caratteristiche di altezza e dislocazione interna (priva di servizi e camere) non suscettibili di uso residenziale, un pur piccolo stabile aumento volumetrico, suscettibile di accesso ed utilizzo separato da quello dell’immobile principale mediante un’apertura munita di un proprio pur piccolo porticato ” (v. sentenza del Consiglio di Stato n. 2518 del 26 marzo 2026).
Orbene, “ La sanatoria con opere ex art. 36-bis del D.P.R. n. 380 del 2001 riguarda esclusivamente interventi in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività, o realizzati in assenza di quest’ultima. Non è applicabile ai casi di totale difformità o di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire ” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 12 gennaio 2026, n. 125).
Ne discende che il motivo articolato in ricorso è infondato in quanto, trattandosi di zona sottoposta a vincolo paesaggistico, vi è il divieto di aumento della volumetria.
In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.
Le specifiche circostanze della fattispecie contenziosa giustificano la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Quanto alla domanda di patrocinio a spese dello Stato, deve essere revocata l’ammissione provvisoria disposta dalla competente Commissione con decreto n. 4 del 6 febbraio 2026, stante la manifesta infondatezza della pretesa, ex art. 74, comma 2, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Revoca l’ammissione anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ex art. 74, comma 2, D.P.R. n. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti o persone.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OL RA, Presidente
LA PO, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| LA PO | OL RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.