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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 09/12/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 966/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 966/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nato il Parte_1 C.F._1
22/10/1961 a Napoli (NA), e (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Donatella
Monaco;
OGGETTO: MODIIFCA DELLE CONDIZIONI DEL DIVORZIO
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
“1) per tutte le motivazioni meglio dedotte in narrativa, a modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio del Tribunale di Vasto n. 10/2024 del 4/4/2024 revocare il contributo mensile di mantenimento di euro 100,00, ritenendo soddisfatto il principio di
“autoresponsabilità” economica di ciascuno degli ex coniugi;
2) Eliminare l'obbligo di corresponsione in favore della figlia dell'assegno mensile di euro Persona_1
200,00, che verserà direttamente in favore della stessa, nella ridotta misura di euro 100,00;
3) Spese legali compensate tra le parti”.
PARERE DEL P.M.: esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 10/11/2025, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2
a Vasto (CH) il 10/4/1988, di aver avuto due figli ( e entrambi Per_2 Per_1
maggiorenni) e di aver divorziato in forza della sentenza del Tribunale di Vasto n.
10/2024 - hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare una sentenza di modifica delle condizioni del divorzio, relativamente alle questioni inerenti ai rapporti economici, sulla base di quanto concordemente stabilito dalle parti.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c., il quale ha espresso il proprio parere come sopra riportato.
All'udienza di comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note scritte, con le quali le parti hanno confermato il ricorso, la causa è stata rimessa in decisione.
Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite in quanto conformi alla situazione economica delle parti, non contrastanti con l'ordine pubblico e rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia,
la quale, sebbene maggiorenne, non è economicamente indipendente. Per_1
Sussistono, quindi, i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, così provvede:
PRENDE ATTO della modifica delle condizioni di divorzio concordata dalle parti e sopra riportata;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
IL PRESIDENTE Il GIUDICE RELATORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 966/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nato il Parte_1 C.F._1
22/10/1961 a Napoli (NA), e (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Donatella
Monaco;
OGGETTO: MODIIFCA DELLE CONDIZIONI DEL DIVORZIO
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
“1) per tutte le motivazioni meglio dedotte in narrativa, a modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio del Tribunale di Vasto n. 10/2024 del 4/4/2024 revocare il contributo mensile di mantenimento di euro 100,00, ritenendo soddisfatto il principio di
“autoresponsabilità” economica di ciascuno degli ex coniugi;
2) Eliminare l'obbligo di corresponsione in favore della figlia dell'assegno mensile di euro Persona_1
200,00, che verserà direttamente in favore della stessa, nella ridotta misura di euro 100,00;
3) Spese legali compensate tra le parti”.
PARERE DEL P.M.: esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 10/11/2025, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2
a Vasto (CH) il 10/4/1988, di aver avuto due figli ( e entrambi Per_2 Per_1
maggiorenni) e di aver divorziato in forza della sentenza del Tribunale di Vasto n.
10/2024 - hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare una sentenza di modifica delle condizioni del divorzio, relativamente alle questioni inerenti ai rapporti economici, sulla base di quanto concordemente stabilito dalle parti.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c., il quale ha espresso il proprio parere come sopra riportato.
All'udienza di comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note scritte, con le quali le parti hanno confermato il ricorso, la causa è stata rimessa in decisione.
Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite in quanto conformi alla situazione economica delle parti, non contrastanti con l'ordine pubblico e rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia,
la quale, sebbene maggiorenne, non è economicamente indipendente. Per_1
Sussistono, quindi, i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, così provvede:
PRENDE ATTO della modifica delle condizioni di divorzio concordata dalle parti e sopra riportata;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
IL PRESIDENTE Il GIUDICE RELATORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi