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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 349/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5884/2015 depositato il 06/08/2015
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - Indirizzo_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4086/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 4 e pubblicata il 13/04/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320139004079622 IVA-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
per Riscossione Sicilia SpA, Appellante: riformare integralmente la sentenza n. 4086/04/2015, e, conseguentemente, dichiarare inammissibile il ricorso proposto da Resistente_1, in quanto tardivamente notificato;
condannare l'Resistente_1 al pagamento delle spese di entrambi i gradi per Resistente_1, Appellato: si richiede la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 3, co. 6, d.l. 119/2018, conv. dalla L. 136/2018
per l'Agenzia delle Entrate: riformare la sentenza appellata nella parte in cui ha annullato gli atti impositivi, con vittoria delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4086/04/2015 la CTP di Catania, Sez. 4, accoglieva il ricorso proposto il 21.5.2019 da Resistente_1 l'intimazione di pagamento n. 293 2013 9004079622.
Avverso tale sentenza proponeva appello Riscossione Sicilia SpA, già Serit Sicilia SpA, eccependo che la cartella in oggetto, per come documentato, era stata ex art. 140 cpc regolarmente notificata al debitore il
31.3.2009.
Agenzia delle Entrate confermava la circostanza come sopra dedotta precisando che la cartella in oggetto scaturiva dall'attività di controllo formale automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/1973 e che per detta cartella, in quanto notificata il 31.3.2009, era stato rispettato il termine stabilito dall'art. 25 DPR 602/1973.
L'Resistente_1, ritualmente costituitosi, osservava di aver presentato, a mezzo PEC del 29.4.2019, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 d.l. 119/2018, conv. dalla L. 136/2018.
Chiedeva, pertanto, la sospensione del procedimento.
Il Presidente della Sez. V di questa Corte accoglieva l'istanza disponendo la sospensione del processo, prima fino al 31.12.2020 e poi fino al 30.11.2023.
Non essendo stata formulata istanza ulteriore veniva fissata per la decisione l'odierna udienza alla quale le parti non comparivano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dispone il co.6) dell'art. 3 d. l. n. 119/2018:
“ nella dichiarazione di cui al co. 5) il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunziare agli stessi giudizi, che, dietro pagamento delle somme dovute sono sospesi dal giudice;
l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
Nel caso di specie, il contribuente, soggetto onerato dell'adempimento indicato, non ha provveduto a documentare quanto previsto dalla disposizione di cui sopra.
Quanto precede, unitamente al fatto che l'appellante ha prodotto copia della relata di notifica all'Aiello della cartella in contestazione nonché certificato di residenza del medesimo e che le relative conseguenze fatte derivare dall'Agente della riscossione non sono state contestate dal contribuente composta che, in riforma dela sentenza impugnata, vada rigettato il ricorso originariamente proposto dal debitore.
Le ragioni della decisione autorizzano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando, in riforma della sentenza n. 4086/04/2015, resa dalla C. T. P. di Catania, Sez.
4°, il 9.5.2014, rigetta il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29320139004079622; compensa tra le parti le spese del giudizio.
Catania 22.10.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5884/2015 depositato il 06/08/2015
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - Indirizzo_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4086/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 4 e pubblicata il 13/04/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320139004079622 IVA-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
per Riscossione Sicilia SpA, Appellante: riformare integralmente la sentenza n. 4086/04/2015, e, conseguentemente, dichiarare inammissibile il ricorso proposto da Resistente_1, in quanto tardivamente notificato;
condannare l'Resistente_1 al pagamento delle spese di entrambi i gradi per Resistente_1, Appellato: si richiede la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 3, co. 6, d.l. 119/2018, conv. dalla L. 136/2018
per l'Agenzia delle Entrate: riformare la sentenza appellata nella parte in cui ha annullato gli atti impositivi, con vittoria delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4086/04/2015 la CTP di Catania, Sez. 4, accoglieva il ricorso proposto il 21.5.2019 da Resistente_1 l'intimazione di pagamento n. 293 2013 9004079622.
Avverso tale sentenza proponeva appello Riscossione Sicilia SpA, già Serit Sicilia SpA, eccependo che la cartella in oggetto, per come documentato, era stata ex art. 140 cpc regolarmente notificata al debitore il
31.3.2009.
Agenzia delle Entrate confermava la circostanza come sopra dedotta precisando che la cartella in oggetto scaturiva dall'attività di controllo formale automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/1973 e che per detta cartella, in quanto notificata il 31.3.2009, era stato rispettato il termine stabilito dall'art. 25 DPR 602/1973.
L'Resistente_1, ritualmente costituitosi, osservava di aver presentato, a mezzo PEC del 29.4.2019, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 d.l. 119/2018, conv. dalla L. 136/2018.
Chiedeva, pertanto, la sospensione del procedimento.
Il Presidente della Sez. V di questa Corte accoglieva l'istanza disponendo la sospensione del processo, prima fino al 31.12.2020 e poi fino al 30.11.2023.
Non essendo stata formulata istanza ulteriore veniva fissata per la decisione l'odierna udienza alla quale le parti non comparivano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dispone il co.6) dell'art. 3 d. l. n. 119/2018:
“ nella dichiarazione di cui al co. 5) il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunziare agli stessi giudizi, che, dietro pagamento delle somme dovute sono sospesi dal giudice;
l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
Nel caso di specie, il contribuente, soggetto onerato dell'adempimento indicato, non ha provveduto a documentare quanto previsto dalla disposizione di cui sopra.
Quanto precede, unitamente al fatto che l'appellante ha prodotto copia della relata di notifica all'Aiello della cartella in contestazione nonché certificato di residenza del medesimo e che le relative conseguenze fatte derivare dall'Agente della riscossione non sono state contestate dal contribuente composta che, in riforma dela sentenza impugnata, vada rigettato il ricorso originariamente proposto dal debitore.
Le ragioni della decisione autorizzano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando, in riforma della sentenza n. 4086/04/2015, resa dalla C. T. P. di Catania, Sez.
4°, il 9.5.2014, rigetta il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29320139004079622; compensa tra le parti le spese del giudizio.
Catania 22.10.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato