Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 128
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Accordo conciliativo

    Il Collegio ha ritenuto sussistere le condizioni di ammissibilità dell'accordo conciliativo depositato nel fascicolo di primo grado e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 546/1992, con spese compensate.

  • Altro
    Illegittima applicazione e violazione dell'art. 19 comma 2bis, del Tuir

    La Corte di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso, riducendo la base imponibile solo dell'importo di € 309,87 per ciascun anno di servizio. L'Agenzia delle Entrate, in appello, contestava tale decisione, richiamando un accordo conciliativo che prevedeva solo la deduzione di € 309,87 per ciascun anno di servizio, con esclusione della deduzione del 26,04%. Tuttavia, la Corte di secondo grado ha riformato la sentenza di primo grado dichiarando l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito dell'accordo conciliativo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 128
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 128
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo