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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 13:45 con la seguente composizione collegiale:
GIACALONE VA, Presidente
SISTO VA, Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 809/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Ellero 38 10126 Torino TO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 800/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si richiama agli atti
Resistente/Appellato: non presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 809/2024 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Totino impugnava la sentenza n. 800/03/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, depositata il 15/07/2024, notificata il 24/07/2024, nella parte in cui, non dando atto dell'intervenuto accordo conciliativo, non aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, richiesta da entrambe le parti, con compensazione delle spese del giudizio, in conseguenza del perfezionamento di detto accordo.
Detta sentenza, invece, così disponeva “Accoglie il ricorso limitatamente alla ritenuta IRPEF che è stata operata in eccesso, riducendo la base imponibile solo dell'importo di € 309,87 per ciascun anno di servizio.
Respinge nel resto. Spese compensate”.
Con il ricorso proposto in primo grado dalla Signora Resistente_1, ai sensi dell'art. 17-bis D.Lgs. 546/92, si impugnava il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate formatosi a seguito dell'istanza di rimborso, presentata in data 09/05/2023, di € 6.402,34, dati dalla differenza tra quanto trattenuto dal Fondo, che aveva effettuato il calcolo dell'imposta sulla liquidazione applicando l'aliquota del 23% sull'intero imponibile (euro 60.489,00), con una trattenuta di € 13.912,47, e ciò che, ad avviso della ricorrente, sarebbe stato dovuto, pari ad euro 7.510,13 (e cioè il 23% dell'imponibile ridotto ad euro 32.652,73),allo scopo di ottenere la restituzione delle maggiori imposte indebitamente trattenute sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze di, cui la ricorrente era stata dipendente.
Si censurava l'illegittima applicazione e violazione dell'art. 19 comma 2bis, del Tuir, ritenendo che l'indennità aggiuntiva di fine rapporto al momento dell'erogazione era stata correttamente assoggettata a tassazione separata con l'aliquota del 23%, ma era stata errata la determinazione della base imponibile, In sostanza essa andava calcolata applicando entrambe le deduzioni previste dall'art. 19, comma 2bis, del TUIR, di
€ 309,87 per ciascun anno di servizio e del 26,04%, come sostenuto dall'appellato e deciso dai Giudici di
Primo Grado
Secondo l'Agenzia delle Entrambe non sarebbero spettate entrambe le deduzione. Nell'accordo conciliativo disatteso dai Giudici di Primo , invece, veniva riconosciuto la deduzione di € 309,87 per ciascun anno di servizio con l'esclusione della deduzione del 26,04%.
Detto accordo conciliativo era stato depositato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino il 09.07.2024, due giorni prima dell'udienza fissata per la discussione, a seguito della quale la Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino assumeva la causa a decisione.
Non si costituiva nel presente giudizio di secondo grado la Signora Resistente_1, in qualche modo acconsentendo alla richiesta dell'appellante di riformare la sentenza di primo grado dichiarando estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese compensate, state l'intervenuto accordo conciliativo del 09.07.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima dell'assunzione a decisione della causa pendente in primo grado, avvenuta il 11.07.2024 e, precisamente, il 09.07.2024 le parti raggiungevano un accordo conciliativo depositato nel fascicolo processuale e confermato all'udienza del 11.07.2024, con richiesta di estinzione del giudizio ai sensi dell'part. 46 del D. Lgs. 546/1992, a spese compensate.
Il Collegio ritenuto sussistere le condizioni di ammissibilità dell'accordo conciliativo depositato nel fascicolo telematico di primo grado il 09.07.2024, non può che dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell'part. 46 del
D. Lgs. 546/1992 disponendo che le spese siano compensate.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, dichiara estinto il giudizio. Spese compensate
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 13:45 con la seguente composizione collegiale:
GIACALONE VA, Presidente
SISTO VA, Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 809/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Ellero 38 10126 Torino TO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 800/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si richiama agli atti
Resistente/Appellato: non presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 809/2024 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Totino impugnava la sentenza n. 800/03/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, depositata il 15/07/2024, notificata il 24/07/2024, nella parte in cui, non dando atto dell'intervenuto accordo conciliativo, non aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, richiesta da entrambe le parti, con compensazione delle spese del giudizio, in conseguenza del perfezionamento di detto accordo.
Detta sentenza, invece, così disponeva “Accoglie il ricorso limitatamente alla ritenuta IRPEF che è stata operata in eccesso, riducendo la base imponibile solo dell'importo di € 309,87 per ciascun anno di servizio.
Respinge nel resto. Spese compensate”.
Con il ricorso proposto in primo grado dalla Signora Resistente_1, ai sensi dell'art. 17-bis D.Lgs. 546/92, si impugnava il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate formatosi a seguito dell'istanza di rimborso, presentata in data 09/05/2023, di € 6.402,34, dati dalla differenza tra quanto trattenuto dal Fondo, che aveva effettuato il calcolo dell'imposta sulla liquidazione applicando l'aliquota del 23% sull'intero imponibile (euro 60.489,00), con una trattenuta di € 13.912,47, e ciò che, ad avviso della ricorrente, sarebbe stato dovuto, pari ad euro 7.510,13 (e cioè il 23% dell'imponibile ridotto ad euro 32.652,73),allo scopo di ottenere la restituzione delle maggiori imposte indebitamente trattenute sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze di, cui la ricorrente era stata dipendente.
Si censurava l'illegittima applicazione e violazione dell'art. 19 comma 2bis, del Tuir, ritenendo che l'indennità aggiuntiva di fine rapporto al momento dell'erogazione era stata correttamente assoggettata a tassazione separata con l'aliquota del 23%, ma era stata errata la determinazione della base imponibile, In sostanza essa andava calcolata applicando entrambe le deduzioni previste dall'art. 19, comma 2bis, del TUIR, di
€ 309,87 per ciascun anno di servizio e del 26,04%, come sostenuto dall'appellato e deciso dai Giudici di
Primo Grado
Secondo l'Agenzia delle Entrambe non sarebbero spettate entrambe le deduzione. Nell'accordo conciliativo disatteso dai Giudici di Primo , invece, veniva riconosciuto la deduzione di € 309,87 per ciascun anno di servizio con l'esclusione della deduzione del 26,04%.
Detto accordo conciliativo era stato depositato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino il 09.07.2024, due giorni prima dell'udienza fissata per la discussione, a seguito della quale la Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino assumeva la causa a decisione.
Non si costituiva nel presente giudizio di secondo grado la Signora Resistente_1, in qualche modo acconsentendo alla richiesta dell'appellante di riformare la sentenza di primo grado dichiarando estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese compensate, state l'intervenuto accordo conciliativo del 09.07.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima dell'assunzione a decisione della causa pendente in primo grado, avvenuta il 11.07.2024 e, precisamente, il 09.07.2024 le parti raggiungevano un accordo conciliativo depositato nel fascicolo processuale e confermato all'udienza del 11.07.2024, con richiesta di estinzione del giudizio ai sensi dell'part. 46 del D. Lgs. 546/1992, a spese compensate.
Il Collegio ritenuto sussistere le condizioni di ammissibilità dell'accordo conciliativo depositato nel fascicolo telematico di primo grado il 09.07.2024, non può che dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell'part. 46 del
D. Lgs. 546/1992 disponendo che le spese siano compensate.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, dichiara estinto il giudizio. Spese compensate