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Articolo 60 della Legge 21 dicembre 1978, n. 843
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Articolo 59
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Legge 21 dicembre 1978, n. 843
Articolo 60 della Legge 21 dicembre 1978, n. 843
Versione
29 dicembre 1978
Art. 60.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1978
Vedi fonte istituzionale
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