CASS
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2025, n. 25585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25585 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
ha pronunciato la seguente Oggi' 1 1 1116. 2025 4-gsr,ik fa1 -' SENTENZA udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, udito per l'imputato l'avv. Giuseppe Malta, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 23 novembre 2022 il G.u.p. del Tribunale di Torre Annunziata ha condannato AR US IO alle pene di legge per il reato dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella detenzione In concorso di 485,49 grammi di hashish da cui erano ricavabili 4602 dosi medie singole. Con sentenza in data 17 aprile 2024 la Corte di appello di Napoli ha ridàtto la pena. 2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di cinque motivi. sul ricorso di IO AR US, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 17/04/2024 della Corte di appello di Napoli, 1L.RINZIONARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Luana Penale Sent. Sez. 3 Num. 25585 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 09/01/2025 Eccepisce con il primo il vizio di motivazione perché non vi era la prova del contributo causale all'acquisto dello stupefacente, eseguito, a sua insaputa;
con il secondo il vizio di motivazione perché la condanna era basata su argomenti congetturali;
il terzo per violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva;
il quarto per violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.R. n. 309 del 1990; il quinto per violazione di legge per mancata applicazione di una pena sostitutiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato nei primi due motivi, per cui la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché l'imputato non ha commesso il fatto, epilogo questo che preclude l'esame degli altri motivi di ricorso. Il G.u.p. di Torre Annunziata ha accertato che il ricorrente era stato ferma* in data 28 aprile 2022 dalla Guardia di finanza di Torre Annunziata Mentre viaggiava a bordo di una Fiat Panda insieme ai coimputati EL AN e LL De OS. La perquisizione veicolare aveva dato esito positivo per la presenza di 500,3 grammi di hashish confezionata in cinque involucri di cellophane nello sportello posteriore destro, all'interno del pannello in cui erano alloggiati gli altoparlanti;
la perquisizione personale aveva dato esito positivo per la presenza di 900 euro che non derivavano da un'attività produttiva lecita siccome il ricorrente era disoccupato. Nei rispettivi interrogatori, sia il IO che il AN hanno dichiarato di essere partiti con il De OS da Potenza per fare una passeggiata a Napoli e che, durante la sosta a Salerno, il primo ha precisato di essere andato a fare una commissione e di non sapere nulla dello stupefacente, mentre il secondo ha confermato tale circostanza e ha aggiunto di aver acquistato l'hashish con il De OS, senza che il IO ne sapesse nulla, poi avevano ripreso il viaggio !miete e per errore erano usciti a Torre Annunziata anziché a Torre del Greco dove erano stati fermati. Il ricorrente ha spiegato di detenere la somma di turo 900 perché avrebbe dovuto pagare un bollettino per conto della nonna. Il G.u.p. ha valorizzato, ai fini della condanna, la circostanza che lo stupefacente, nascosto in auto, emanava un odore acre chiaramente percepibile, che l'imputato aveva precedenti per la violazione del Testo Unico degli stupefacenti, che non era credibile che il denaro servisse al pagamento di un bollettino in assenza di prove documentali specifiche. Nei motivi di appello il ricorrente ha precisato che i coimputati avevano definito la loro posizione con la sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti e ha insistito nella richiesta di assoluzione potendo configurarsi al limite una connivenza non punibile, giammai il concorso. La Corte territoriale, in adesione acritica alla 2 sentenza del G.u.p., ha ripetuto che non era credibile che il IO avesse portato con sé una somma così importante con il rischio di essere derubato e che lo zio aveva dichiarato che gli aveva dato solo 500 euro per il pagamento del fitto della casa popolare della nonna. Non ha ritenuto credibile la versione difensiva né le dichiarazioni conformi del coimputato. Ritiene il Collegio che la sentenza non abbia -risposto- al.mottiviAi-appetior- omettendo di confrontarsi con il tema giuridico sollevato dal ricorrente della connivenza non punibile e che, per giunta, anche dalla sentenza di primo grado non emergano solidi elementi di prova a carico. E' pacifico in giurisprudenza che, in tema di stupefacenti, la differenza tra il concorso nel delitto di illecita detenzione e la connivenza non punibile risiede nel fatto che nell'uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all'altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell'altra è mantenuto, da parte dell'agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto (tra le più recenti, Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Giaquinto, Rv. 287403 - 01). Pertanto, la mera consapevolezza della presenza dello stupefacente nel veicolo, che non è di proprietà del ricorrente, ma è stato noleggiato dal De OS, non giustifica il concorso, a differenza di quanto ha ritenuto il G.u.p. con motivazione congetturale confermata dalla Corte territoriale. Non sono stati offerti elementi per smentire le dichiarazioni difensive ma soprattutto le dichiarazioni auto ed etero accusatone del AN che ha scagionato il IO né basta a ritenere non credibile il racconto difensivo l'ipotesi formulata dal Giudice che il AN intendeva tenere indenne il IO perché già pregiudicato. Manca l'indicazione degli elementi da cui desumere il concorso morale o materiale del ricorrente nel trasporto dell'hashish. Congetturale è anche l'argomento della inverosimiglianza della spiegazione della detenzione del denaro, in assenza di prova in ordine alla cessione dello stupefacente. Sulla base del compendio probatorio esaminato, s'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il ricorrente non ha commesso il fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'imputato non ha commesso il fatto Così deciso, il 9 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Luana Penale Sent. Sez. 3 Num. 25585 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 09/01/2025 Eccepisce con il primo il vizio di motivazione perché non vi era la prova del contributo causale all'acquisto dello stupefacente, eseguito, a sua insaputa;
con il secondo il vizio di motivazione perché la condanna era basata su argomenti congetturali;
il terzo per violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva;
il quarto per violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.R. n. 309 del 1990; il quinto per violazione di legge per mancata applicazione di una pena sostitutiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato nei primi due motivi, per cui la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché l'imputato non ha commesso il fatto, epilogo questo che preclude l'esame degli altri motivi di ricorso. Il G.u.p. di Torre Annunziata ha accertato che il ricorrente era stato ferma* in data 28 aprile 2022 dalla Guardia di finanza di Torre Annunziata Mentre viaggiava a bordo di una Fiat Panda insieme ai coimputati EL AN e LL De OS. La perquisizione veicolare aveva dato esito positivo per la presenza di 500,3 grammi di hashish confezionata in cinque involucri di cellophane nello sportello posteriore destro, all'interno del pannello in cui erano alloggiati gli altoparlanti;
la perquisizione personale aveva dato esito positivo per la presenza di 900 euro che non derivavano da un'attività produttiva lecita siccome il ricorrente era disoccupato. Nei rispettivi interrogatori, sia il IO che il AN hanno dichiarato di essere partiti con il De OS da Potenza per fare una passeggiata a Napoli e che, durante la sosta a Salerno, il primo ha precisato di essere andato a fare una commissione e di non sapere nulla dello stupefacente, mentre il secondo ha confermato tale circostanza e ha aggiunto di aver acquistato l'hashish con il De OS, senza che il IO ne sapesse nulla, poi avevano ripreso il viaggio !miete e per errore erano usciti a Torre Annunziata anziché a Torre del Greco dove erano stati fermati. Il ricorrente ha spiegato di detenere la somma di turo 900 perché avrebbe dovuto pagare un bollettino per conto della nonna. Il G.u.p. ha valorizzato, ai fini della condanna, la circostanza che lo stupefacente, nascosto in auto, emanava un odore acre chiaramente percepibile, che l'imputato aveva precedenti per la violazione del Testo Unico degli stupefacenti, che non era credibile che il denaro servisse al pagamento di un bollettino in assenza di prove documentali specifiche. Nei motivi di appello il ricorrente ha precisato che i coimputati avevano definito la loro posizione con la sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti e ha insistito nella richiesta di assoluzione potendo configurarsi al limite una connivenza non punibile, giammai il concorso. La Corte territoriale, in adesione acritica alla 2 sentenza del G.u.p., ha ripetuto che non era credibile che il IO avesse portato con sé una somma così importante con il rischio di essere derubato e che lo zio aveva dichiarato che gli aveva dato solo 500 euro per il pagamento del fitto della casa popolare della nonna. Non ha ritenuto credibile la versione difensiva né le dichiarazioni conformi del coimputato. Ritiene il Collegio che la sentenza non abbia -risposto- al.mottiviAi-appetior- omettendo di confrontarsi con il tema giuridico sollevato dal ricorrente della connivenza non punibile e che, per giunta, anche dalla sentenza di primo grado non emergano solidi elementi di prova a carico. E' pacifico in giurisprudenza che, in tema di stupefacenti, la differenza tra il concorso nel delitto di illecita detenzione e la connivenza non punibile risiede nel fatto che nell'uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all'altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell'altra è mantenuto, da parte dell'agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto (tra le più recenti, Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Giaquinto, Rv. 287403 - 01). Pertanto, la mera consapevolezza della presenza dello stupefacente nel veicolo, che non è di proprietà del ricorrente, ma è stato noleggiato dal De OS, non giustifica il concorso, a differenza di quanto ha ritenuto il G.u.p. con motivazione congetturale confermata dalla Corte territoriale. Non sono stati offerti elementi per smentire le dichiarazioni difensive ma soprattutto le dichiarazioni auto ed etero accusatone del AN che ha scagionato il IO né basta a ritenere non credibile il racconto difensivo l'ipotesi formulata dal Giudice che il AN intendeva tenere indenne il IO perché già pregiudicato. Manca l'indicazione degli elementi da cui desumere il concorso morale o materiale del ricorrente nel trasporto dell'hashish. Congetturale è anche l'argomento della inverosimiglianza della spiegazione della detenzione del denaro, in assenza di prova in ordine alla cessione dello stupefacente. Sulla base del compendio probatorio esaminato, s'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il ricorrente non ha commesso il fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'imputato non ha commesso il fatto Così deciso, il 9 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente