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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 10/02/2026, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1966/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Relatore
TRISCARI GIANCARLO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13838/2022 depositato il 02/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972018006278362 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190062192544 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l., come in atti rappresentata e difesa, ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Roma, avverso l'intimazione di pagamento n. 0972002903580378000, notificata il 19.07.2022, relativa a diverse cartelle di pagamento ma solo due riguardanti crediti tributari (n. 0972018006278362000
e n. 09720190062192544), riferite rispettivamente a studi di settore ed I.V.A., sanzioni ed interessi anno
2013 e I.V.A., sanzioni ed interessi anno 2015.
A motivi del ricorso la ricorrente società eccepisce l'intervenuta decadenza del diritto di credito dell'Amministrazione finanziaria, per decorso dei termini decadenziali di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602 del
1973, nonché per avvenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni ed interessi.
Conclude, pertanto, per l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resiste l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, di cui agli atti, si oppone a quanto dedotto da parte avversa e conclude per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
Successivamente, sono stati depositati gli atti comprovanti l'avvenuta definizione agevolata della vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si evidenzia che la causa proviene da una precedente udienza rinviata a nuovo ruolo, considerata la presentazione della domanda di definizione agevolata (ord. Coll. n. 3139/2023 dep.ta il
26/09/2023).
All'odierna udienza, sono intervenute le parti le quali hanno confermato l'intervenuta definizione agevolata della vertenza ( rottamazione quater ).
Ciò stante, preso atto degli interventi delle parti ed esaminata la documentazione prodotta, si ritiene che sussistono tutti i presupposti per dichiarare estinto il giudizio, per intervenuta definizione agevolata della vertenza (rottamazione quater), con compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22 Dichiara estinto il giudizio per definizione agevolata;
spese compensate. Roma 13.1.2026
Il Relatore Est.re Il Presidente
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Relatore
TRISCARI GIANCARLO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13838/2022 depositato il 02/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972018006278362 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190062192544 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l., come in atti rappresentata e difesa, ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Roma, avverso l'intimazione di pagamento n. 0972002903580378000, notificata il 19.07.2022, relativa a diverse cartelle di pagamento ma solo due riguardanti crediti tributari (n. 0972018006278362000
e n. 09720190062192544), riferite rispettivamente a studi di settore ed I.V.A., sanzioni ed interessi anno
2013 e I.V.A., sanzioni ed interessi anno 2015.
A motivi del ricorso la ricorrente società eccepisce l'intervenuta decadenza del diritto di credito dell'Amministrazione finanziaria, per decorso dei termini decadenziali di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602 del
1973, nonché per avvenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni ed interessi.
Conclude, pertanto, per l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resiste l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, di cui agli atti, si oppone a quanto dedotto da parte avversa e conclude per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
Successivamente, sono stati depositati gli atti comprovanti l'avvenuta definizione agevolata della vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si evidenzia che la causa proviene da una precedente udienza rinviata a nuovo ruolo, considerata la presentazione della domanda di definizione agevolata (ord. Coll. n. 3139/2023 dep.ta il
26/09/2023).
All'odierna udienza, sono intervenute le parti le quali hanno confermato l'intervenuta definizione agevolata della vertenza ( rottamazione quater ).
Ciò stante, preso atto degli interventi delle parti ed esaminata la documentazione prodotta, si ritiene che sussistono tutti i presupposti per dichiarare estinto il giudizio, per intervenuta definizione agevolata della vertenza (rottamazione quater), con compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22 Dichiara estinto il giudizio per definizione agevolata;
spese compensate. Roma 13.1.2026
Il Relatore Est.re Il Presidente