Ordinanza cautelare 14 aprile 2025
Sentenza breve 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 23/02/2026, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01291/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01020/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, quale genitore della minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi D'Antonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
dell’estratto del decreto di assegnazione delle ore di sostegno per l’anno scolastico 2024/2025 dell’Istituto statale di Istruzione Superiore “-OMISSIS-. -OMISSIS--OMISSIS-” di -OMISSIS-, ove il Dirigente Scolastico decreta l’assegnazione a favore dell’alunna -OMISSIS- di numero 18 ore settimanali di sostegno didattico per l’anno scolastico 2024/2025, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi della ricorrente;
1) del P.E.I. 2024/2025, dal contenuto generico in quanto privo di qualsivoglia indicazione circa il numero di ore di sostegno auspicabili per la migliore integrazione scolastica del minore;
2) della nota prot. n. -OMISSIS- del 29/07/2024 dell’U.S.R. per la Campania - Direzione Generale, con la quale si dispone l’organico di fatto, per l’a.s. 2024/2025, del personale docente di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado della Regione;
PER LA DA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE,
dell’Amministrazione Scolastica ad assegnare a -OMISSIS-, nata in -OMISSIS- il -OMISSIS- C.F. -OMISSIS-, il sostegno didattico per l’intero orario scolastico settimanale di 32 ore (rapporto 1:1).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli e di Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS- di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 il dott. Alfonso GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che la ricorrente, in qualità di genitore, impugna:
l’estratto del decreto di assegnazione delle ore di sostegno per l’anno scolastico 2024/2025 dell’ISIS-Istituto di Istruzione Superiore ”-OMISSIS-” di -OMISSIS-, ove il Dirigente Scolastico decreta l’assegnazione a favore dell’alunna -OMISSIS- di numero 18 ore settimanali di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2024/2025; il P.E.I. 2024/2025, dal contenuto generico in quanto privo di qualsivoglia indicazione circa il numero di ore di sostegno idonee alla migliore integrazione scolastica della minore;
Rilevato che la ricorrente premette al riguardo che:
la figlia, nata in -OMISSIS- il 12/01/2009, è alunna affetta da “Sindrome di Down da Trisomia 21 e CAU completo e correzione radiale” e per tale patologia la competente Commissione Medica di prima istanza dell’ASL -OMISSIS- l’ha riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992 (Verbale ASL -OMISSIS-, all.2 del ric. Ritenuto, all’esame sommario proprio della cognizione in sede cautelare, che il ricorso sia provvisto del prescritto fumus boni juris, avuto riguardo alla riconosciuta gravità della patologia sofferta dalla minore, sulla quale parte ricorrente esercita la responsabilità genitoriale e che sussista il periculum in mora, in ragione dell’inoltrato avvio dell’anno scolastico;
Rilevato che con Ordinanza n. 738 del 14 aprile 2025 la Sezione ha accolto la domanda cautelare motivando nei termini che seguono la sussistenza del fums boni iuris:
“- la competente Commissione Medica di prima istanza dell’ASL -OMISSIS- ha riconosciuto la minore portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992 (Verbale ASL -OMISSIS-, all.2 del ric.);
- l’Asl Napoli competente, nell’accertamento dell’handicap della minore -OMISSIS-, ha confermato le difficoltà di comunicazione e comprensione, nonché il “ritardo globale dello sviluppo”, prescrivendo, con la diagnosi funzionale in atti, sostegno scolastico personalizzato con rapporto in deroga per gravità (cfr. all. ASL -OMISSIS-, all. 4 del ric., pag. 8);
Rilevato che, invece, il Verbale del GLO del 10 febbraio 2025 (All.3 del ric.) al pari dell’Impugnato P.E.I. 2024/2025, non indica, come dedotto dalla ricorrente, il numero di ore di sostegno idonee a fronteggiare l’handicap sofferto dalla minore per cui si procede”; e impartendo il dettame conformativo susseguente:
“Ritenuto, pertanto, che l’Istituto Scolastico intimato debba provvedere:
a conformare il Piano Educativo Individuale (PEI) per il corrente anno scolastico nonché il provvedimento gravato del dirigente scolastico che assegna solo 18 ore di sostegno, a fronte delle 32 ore di frequenza scolastica settimanale, e ad assegnare conseguentemente, alla predetta minore, un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie alla sua piena integrazione scolastica, con copertura integrale dell’orario con rapporto in deroga per gravità come sancisce la suindicata diagnosi funzionale, non essendo sufficientemente motivata l’assegnazione di un numero di ore inferiore, nonché 18 ore di assistente comunale, in considerazione della situazione di handicap della minore e di quant’altro sopra rilevato”;
Rilevato che l’Amministrazione scolastica si è costituita a mezzo della difesa erariale il 19 marzo 2025 producendo gli atti procedimentali;
Considerato che con note di udienza del 18 luglio 2025 la difesa della ricorrente che ha chiesto che il Tribunale, previo riconoscimento della soccombenza virtuale, voglia dichiarare la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a. e condannare l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di rito dell’intera procedura, cautelare e di merito, stante l’esito favorevole dell’Ord. -OMISSIS-, , in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario; atteso anche il comportamento processuale inadempiente della controparte.
Alla Camera di consiglio del 23 luglio 2025, cui la causa veniva rinviata per la verifica dell’ottemperanza al dictum cautelare, il Collegio non può che prendere atto della riportata manifestazione di volontà della ricorrente nonché della contestuale rappresentazione del buon esito del dettame di cui alla soprariportata ordinanza cautelare n. -OMISSIS- e dichiarare cessata la materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a..
Inoltre, considerato che il ricorso è stato notificato in data 28 febbraio 2025, deve ritenersi che l’azione intrapresa con il gravame in scrutinio abbia avuto efficacia causale sulla nuova manifestazione di volontà, dell’amministrazione e satisfattiva dell’interesse di parte ricorrente, attuata mediante l’attribuzione del sostegno in ossequio alla ridetta ordinanza cautelare n. -OMISSIS-.
Ragion per cui può essere riconosciuta la soccombenza virtuale dell’amministrazione scolastica che va quindi condannata a pagare alla ricorrente le spese di lite, nella misura di ci al dispositivo, in favore del procuratore antistatario ex art. 93, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale la Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente le spese e i compensi di lite, che liquida in Euro 1000,00 (mille) oltre accessori di legge, con attribuzione all’Avv. Luigi D’Antonio, antistatario ex art. 93, c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso GR, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Alfonso GR | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.