CASS
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 2916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2916 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - IO CI AR IA NA AN SC SE RE EC SENTENZA sul ricorso proposto da: AB EP CO, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 08/07/2025 del Tribunale di Reggio Calabria sentita la relazione del Consigliere Antonino CO Genovese;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al capo 1), con rigetto nel resto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza del 13 gennaio 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ha disposto la misura cautelare personale della custodia in carcere nei confronti di EP CO AB in relazione al delitto di partecipazione all’associazione mafiosa "ndrangheta", nella sua articolazione denominata CO VA (capo 1), attiva in Sinopoli, San Procopio, Santa Eufemia d’Aspromonte, Cosoleto, Delianuova e territori limitrofi, con contestazione aperta dall’anno 2017, nonché per due estorsioni aggravate dalla metodologia e dall’agevolazione mafiosa (capi 4 e 5), perpetrate in danno dell’imprenditore SS IA AR in Rizziconi negli anni 2018 e 2019. Il giudizio di gravità indiziaria è incentrato sugli esiti di operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche e tra presenti eseguite nell’ambito di più ampia indagine che, come chiarito in premessa nell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, ha ricostruito gli assetti della CO VA di Sinopoli, nella quale si è stagliata la figura di EP CO AB, imprenditore reggino vicino ad esponenti di vertice del sodalizio mafioso, tra cui TT CO, i fratelli NE VA e CO VA, inteso “Pelliccia”, quest’ultimo detenuto per il delitto ex art. 416 bis cod. pen. dal 14 luglio 2011 al 6 novembre 2018 nel procedimento penale n. 6170/08 r.g.n.r. D.D.A., cosiddetto “Xenopolis”, nel quale ha riportato condanna. Il monitoraggio avviato nei confronti di CO AB e CO TT ha offerto uno spaccato sulla perdurante operatività e sulle attività illecite della CO i cui adepti, a seguito della liberazione di CO VA, si attivavano per assisterlo nelle esigenze quotidiane e per far fronte alle spese legali durante la permanenza a Messina, ove lo Penale Sent. Sez. 1 Num. 2916 Anno 2026 Presidente: DE ZO IU Relatore: SE AN SC Data Udienza: 19/12/2025 ‘ndranghetista eseguiva la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno sino al mese di dicembre 2019, allorquando veniva nuovamente tratto in arresto nel procedimento penale n. 408/19 r.g.n.r. D.D.A., cosiddetto “Eyphemos”, per il delitto di partecipazione con ruolo apicale al sodalizio mafioso clan VA. Il Tribunale di Reggio Calabria, all’esito di un’accurata disamina del materiale investigativo a carico EP CO AB, ha confermato il giudizio di gravità indiziaria in relazione ai reati fine di estorsione in danno dell’imprenditore SS IA AR, nonché riguardo al reato associativo, depurando la condotta partecipativa dalle attività di assistenza e supporto all’esponente apicale CO VA, pur descritte nell’imputazione provvisoria elevata dall’organo inquirente, in quanto il beneficiario era stato nelle more assolto nel citato procedimento “Eyphemos” dal delitto previsto dall’art. 416 bis cod. pen., contestato sino a settembre 2020. Il Collegio distrettuale, dato atto dell’operatività della presunzione cautelare, ha ritenuto altresì la ricorrenza di un pericolo di reiterazione criminosa, connotato da concretezza e attualità, che imponeva il mantenimento della custodia in carcere.
2. Avverso l’ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen. ricorre per cassazione il difensore dell’indagato, eccependo vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze di cautela. Censura innanzitutto il giudizio di gravità indiziaria formulato dal Tribunale in relazione alla partecipazione associativa, rimarcando che l’assistito non è stato mai coinvolto in procedimenti per reati di criminalità organizzata. Fatto presente che l’imputazione provvisoria incentra la condotta partecipativa di EP CO AB sul ruolo di uomo di fiducia di CO VA “Pelliccia”, segnala che la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna dell’VA per il delitto associativo in relazione al periodo in cui si collocano le condotte di ausilio ascritte al ricorrente. Rappresenta che il supporto prestato dall’indagato all’VA, durante la permanenza in Messina negli anni 2018 e 2019, era giustificato da un rapporto di natura personale, scevro dall’affectio societatis. Evidenzia l’inidoneità a corroborare la contestazione ex art. 416 bis cod. pen. delle residue relazioni disvelate dalle indagini. Rivendica l’estraneità dell’assistito alle ulteriori fattispecie contestategli. In relazione all’estorsione in danno SS IA AR rubricata al capo 4, osservato che la consegna di denaro da parte della persona offesa al coindagato CO TT è affidata a mere congetture, deduce che l’AB, legato da un annoso rapporto di intima amicizia all’AR, si era limitato a mettere in contatto l’imprenditore con TT, rimanendo all’oscuro della formulazione di minacce o imposizioni di natura estorsiva;
reputa indimostrati la finalità agevolatrice mafiosa della condotta e l’impiego del metodo mafioso, in presenza di richieste avanzate da TT per esigenze personali. Riguardo all’estorsione all’AR contestata al capo 5, deduce che il ricorrente alla chiamata del coindagato UD LA si era limitato a passare l’apparecchio telefonico a CO VA, senza prendere parte al colloquio tra i due, mentre in occasione del successivo pranzo a Messina, cui aveva partecipato l’imprenditore, non aveva presenziato alla formulazione della richiesta di denaro da parte di TT e VA. Quanto alle esigenze cautelari, ritenuta inoperante la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., eccepisce difetto di motivazione, non avendo il Tribunale fornito 2 alcuna risposta alle doglianze difensive sull’insussistenza dei pericula di cui all’art. 274, comma 1, cod. proc. pen., a fronte di soggetto incensurato, mai coinvolto in precedenza in procedimenti giudiziari, chiamato in causa unicamente in due vicende estorsive. Denuncia, inoltre, assenza di motivazione in ordine alla possibilità di fronteggiare le esigenze di cautela mediante la misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione e controllo elettronico a distanza. Con successiva memoria del 15 dicembre 2025, preso atto delle conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale, il difensore ribadisce le censure articolate con i motivi di ricorso, insistendo per l’affievolimento delle esigenze di cautela e nell’eccezione di omessa motivazione sull’adeguatezza di una misura diversa dalla custodia in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Va premesso che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia censurato, con il ricorso per cassazione, il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame nel profilo inerente alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; conformi, tra le altre, Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001 - 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012 - 01;Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (Sez. 1, n. 1496 dell’11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027 - 01).
3. Tanto premesso, seguendo il percorso motivazionale tracciato del Tribunale, deve constatarsi che l’ordinanza impugnata passa in rassegna le conversazioni intercettate e, senza incappare in vizi di illogicità o contraddittorietà, individua in modo analitico gli elementi fondanti, a livello di gravità indiziaria, la sussistenza delle condotte estorsive ascritte al ricorrente, inquadrandole nell’attività illecita del clan VA, dispiegatasi in questo settore anche tramite il fattivo contributo di EP CO AB. Il 15 marzo 2018, alle lagnanze di CO TT, esponente apicale del sodalizio mafioso, sul contegno dell’imprenditore SS IA AR, il quale aveva aperto un punto vendita in Rizziconi senza inviare alcuna “ambasciata” alla CO, AB proponeva di far visita all’AR. Il 17 marzo 2018 AB partecipava, unitamente a TT, a un incontro con un emissario dell’imprenditore, a margine del quale TT manifestava insoddisfazione per l’atteggiamento dell’AR, facendo riferimento a pregressi accordi raggiunti con la CO e dolendosi che l’AR si fosse in più occasioni presentato per chiedere ausilio agli VA, salvo sottrarsi quando era la CO ad avere bisogno di lui. Il 12 aprile 2018 TT commentava che l’imprenditore avrebbe dovuto assumere un soggetto indicato dal sodalizio entro dieci giorni e non oltre: l’assunzione era confermata da un successivo colloquio tra AB e la moglie, dipendente presso l’attività commerciale vessata. 3 Il 18 maggio 2018 AB accompagnava TT a un incontro con AR, dal quale lo ‘ndranghetista si riprometteva di ricevere una somma di denaro contante, tanto che si preoccupava di subire un controllo di polizia sulla via del ritorno e di essere trovato in possesso del denaro. Il 26 novembre 2018 TT confidava all’Abate che AR aveva aperto un nuovo punto vendita nel comune di Cosenza, esternando il proposito di avanzare richieste anche in relazione a tale esercizio commerciale. Il rapporto estorsivo proseguiva l’anno seguente, come si arguiva dalle intercettazioni vagliate dal Tribunale riguardo al capo 5 dell’imputazione provvisoria. Il 26 gennaio 2019 il coindagato UD LA chiamava AB per il “negozio di SS” (AR) e questi passava il telefono a CO VA, il quale concordava un appuntamento per affrontare in presenza la questione. L’8 febbraio 2019 LA e AB si accordavano per incontrarsi con CO VA. Il 29 marzo 2019 si registrava un incontro tra LA, AB e CO VA, durante il quale LA informava VA delle richieste di denaro veicolate all’AR da altri malavitosi, le cui pretese VA suggeriva di esaudire. L’11 maggio 2019 AR contattava AB e, utilizzando un linguaggio convenzionale, gli dava appuntamento il martedì seguente per una “riparazione”. Al contatto seguiva martedì 14 maggio 2019 un incontro a Messina tra AR, VA, TT e AB, durante il quale VA e TT sollecitavano la dazione di una somma di denaro, ricevendo assicurazioni dall’imprenditore; gli sviluppi del colloquio davano conto di una nuova assunzione imposta dal clan, attualizzatasi qualche tempo dopo, a decorrere dall’ottobre del 2019. I sintetizzati esiti captativi, oggetto di disamina nel provvedimento impugnato, dimostrano l’infondatezza delle doglianze difensive circa l’insussistenza di un contributo penalmente rilevante dell’AB nelle estorsioni in pregiudizio di SS IA AR. Come correttamente argomentato dal Tribunale in relazione all’estorsione al capo 4, alle rimostranze di CO TT perché AR aveva aperto un punto vendita senza inviare ambasciate alla CO, AB manifestava disponibilità a far visita all’imprenditore; qualche tempo dopo, partecipava all’incontro con un emissario dell’AR, a margine del quale TT si doleva che AR tergiversasse nell’adempiere a pregressi accordi con la CO;
quindi, nel mese di maggio del 2018, si portava presso l’AR unitamente a TT, il quale temeva di essere controllato con il denaro che l’imprenditore avrebbe consegnato. Qualche tempo dopo, a seguito di ripetuti contatti con UD LA, deputato a risolvere per conto di VA CO la questione che riguardava “il negozio di SS”, AB faceva da tramite tra l’imprenditore e il duo TT-VA, per l’organizzazione di un incontro a Messina, nel corso del quale era formulata la richiesta estorsiva;
l’indagato cooperava altresì nel preparare la documentazione ai fini dell’assunzione di un lavoratore imposto dalla congrega. La dedotta circostanza che TT e VA si fossero appartati con la vittima per sollecitare il pagamento non esclude il concorso nel reato dell’instante, che faceva da tramite per l’organizzazione dell’incontro nella consapevolezza della finalità illecita, acclarata dell’impiego di un linguaggio convenzionale nel contatto telefonico propedeutico con l’imprenditore. La lettura offerta dal Tribunale ai colloqui intercettati non può pertanto logicamente aprirsi a significati euristici differenti e si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U. n. 22471 4 del 26/2/2015, Rv. 263715 - 01). Manifestamente infondate risultano le critiche difensive sulla configurabilità dell’aggravante speciale mafiosa, quanto al metodo e alla finalità agevolatrice, poiché non si confrontano con i contenuti delle conversazioni registrate, imperniati sull’evocazione di pregressi accordi tra l’imprenditore e i membri della CO VA in ordine all’erogazione di somme di denaro, con la caratura e la collocazione criminale degli autori delle richieste, con il contesto ambientale di controllo mafioso sui fenomeni economici nel territorio, nel quale TT - come notato dai giudici di merito mediante richiamo alle acquisizioni investigative relative all’estorsione contestata al capo 6 al coindagato Domenico Pillari - era finanche interpellato da un esponente della CO Crea di Rizziconi che ambiva ad avere il permesso di sottoporre ad estorsione l’AR in relazione a un punto vendita aperto in quel centro. La questione sollevata dal ricorrente, circa l’avvenuta consegna o meno delle somme anelate dagli indagati, oltre a scontrarsi con l’accertamento dei giudici di merito, non esclude il perfezionamento delle fattispecie estorsive, già consumate dalle assunzioni imposte dalla CO, e si rivela in ogni caso non dirimente nella presente sede, non avendo l’indagato interesse all’eventuale derubricazione del reato consumato in tentativo. In presenza di delitti aggravati dalla metodologia e dall’agevolazione mafiosa, il ricorrente è sul punto privo di un interesse concreto e specifico all’impugnazione, in quanto l’invocata derubricazione non riverbera alcun effetto sul regime cautelare, comunque connotato dall’operatività della presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e sui termini di durata della custodia, pari a un anno nella fase delle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen. Va in questa sede ribadito l’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, sussiste l’interesse ad impugnare quando l’indagato tenda ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità, mentre non rileva la mera pretesa all’esattezza teorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico (così Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481 – 01; nello stesso senso, tra le altre, cfr.Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783 – 01; Sez. 6, n. 17527 del 22/02/2018, Spasari, Rv. 272897 – 01; Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Rv. 284489 - 01). Nella medesima direzione si è affermato che vi è carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione quando con essi l’indagato miri a conseguire l’esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 – 01; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 275028 – 01; Sez. 1, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502 – 01).
4. Destituita di fondamento è la censura relativa alla configurabilità della partecipazione di EP CO AB al sodalizio mafioso degli VA. Il Tribunale ha preso atto della sopravvenuta assoluzione dal delitto ex art. 416 bis cod. pen. del coindagato CO VA, rispetto al quale era contestato all’AB un ruolo gregariale e di supporto, osservando nondimeno che residuavano contegni del ricorrente, sganciati da tale attività di assistenza, indizianti dell’appartenenza alla CO e del contributo causale all’esistenza e al rafforzamento della stessa. In altri termini, i giudici di merito, operando una sorta di prova di resistenza, hanno depurato il quadro indiziario dalle emergenze accedenti al rapporto tra AB e VA, dando adeguatamente conto della sussistenza della partecipazione associativa sulla scorta di condotte, comunque descritte nell’imputazione provvisoria, di per sé idonee a giustificare il mantenimento del titolo cautelare. 5 Secondo l’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). Che la partecipazione associativa possa essere desunta da indicatori fattuali tratti dalla commissione di delitti scopo è approdo altrettanto consolidato della giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01). In linea con le indicazioni giurisprudenziali, i giudici di merito hanno ritenuto gravemente indiziante dell’intraneità al sodalizio e di una permanente messa a disposizione l’intervento spiegato dall’AB per un rilevante arco temporale nell’agevolare le estorsioni della CO nei confronti dell’imprenditore SS IA AR, costituenti tipiche manifestazioni del controllo criminale sulle attività economiche fiorenti sul territorio, esercitato dagli VA in attuazione del programma associativo: a partire dall’inverno del 2018, quando CO VA era ancora detenuto, AB si prodigava, in ossequio alle direttive del reggente CO TT, per mantenere i contatti con la persona offesa, partecipando alle molteplici iniziative ricattatorie, dispiegatesi sino alla primavera del 2019. Il Collegio de libertate ha tratto elementi ulteriormente indizianti della messa a disposizione che contraddistingue la condotta partecipativa da intercettazioni successive all’arresto del nominato CO VA “Pelliccia” nel mese di dicembre 2019, dalle quali trapelava una stabilità di relazioni criminali coi riferenti della CO, svincolata e indipendente dal rapporto tra l’AB e il detenuto. Nel mese di dicembre 2020 il ricorrente, all’uopo incaricato da CO TT, manifestava disponibilità ad attivarsi per mettere questi in contatto con CO BU, figlio di PA, quest’ultimo condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. Su tale vicenda la difesa ha rimarcato che alcuna attività l’assistito aveva in concreto svolto, ma residua l’incarico fiduciario conferito all’AB dall’esponente apicale della CO VA. I giudici del riesame hanno ancora valorizzato, in chiave associativa, altra conversazione coeva, in cui il solito TT si lamentava che AB, avendo eseguito dei lavori in una scuola in Cinquefrondi per effetto dell’intercessione di NE VA, altro esponente della CO, alcun contributo economico avesse erogato ai sodali, ventilando di tagliare fuori l’indagato da successive commesse in ragione di tale comportamento. Anche su questa conversazione le critiche difensive non valgono ad infirmare il dato indiziario: la circostanza che i lavori nella scuola fossero stati aggiudicati ad altra ditta non esclude che l’AB potesse essersi di fatto inserito per il tramite di NE VA nell’esecuzione, come affermato da TT, mentre l’assunto difensivo che attribuisce natura estorsiva alle pretese economiche del TT ed alla collegata minaccia di escludere il sodale da altri lavori si muove nell’ambito di una valutazione atomistica dell’indizio che oblitera le complessive acquisizioni investigative. Ed ancora, a conferma di radicati rapporti criminali, il Tribunale ha rievocato la partecipazione dell’AB insieme a CO VA a un summit di ‘ndrangheta nell’anno 2007, organizzato per decidere le strategie del sodalizio in vista delle imminenti elezioni ammnistrative nel comune di San Procopio. Anche in relazione al delitto associativo gli argomenti esposti dalla giurisdizione di merito, con motivazione logica e non contraddittoria, portano allora a ritenere 6 ragionevolmente integrati, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare, tutti gli elementi richiesti dalla legge processuale per affermare l’ontologica e giuridica sussistenza del reato contestato al capo 1. 5. Sul piano cautelare, il Tribunale, pur correttamente richiamando l’operatività della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, del codice di rito, si è spinto oltre la valutazione presuntiva, affermando la ricorrenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa, enucleato dalla gravità dei fatti, dal contesto di relazioni mafiose in cui sono maturati, dalla spiccata propensione delinquenziale manifestata dal ricorrente, che si avvaleva del risalente rapporto confidenziale con la vittima per agevolare l’attività estorsiva. In ordine al giudizio di adeguatezza, ribadita l’assolutezza della menzionata presunzione quanto al quomodo della cautela in ragione della contestazione del delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., i giudici del riesame non hanno mancato di specificare che qualsiasi altra misura, ivi compresi gli arresti domiciliari, sarebbe inadeguata a fronteggiare le esigenze cautelari, poiché inidonea a creare una significativa limitazione della libertà di movimento e di intessere relazioni criminali con contesti mafiosi. Si tratta di argomentazioni del tutto congrue, che resistono alle censure difensive.
6. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 19/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN SC SE IU DE ZO 7
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al capo 1), con rigetto nel resto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza del 13 gennaio 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ha disposto la misura cautelare personale della custodia in carcere nei confronti di EP CO AB in relazione al delitto di partecipazione all’associazione mafiosa "ndrangheta", nella sua articolazione denominata CO VA (capo 1), attiva in Sinopoli, San Procopio, Santa Eufemia d’Aspromonte, Cosoleto, Delianuova e territori limitrofi, con contestazione aperta dall’anno 2017, nonché per due estorsioni aggravate dalla metodologia e dall’agevolazione mafiosa (capi 4 e 5), perpetrate in danno dell’imprenditore SS IA AR in Rizziconi negli anni 2018 e 2019. Il giudizio di gravità indiziaria è incentrato sugli esiti di operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche e tra presenti eseguite nell’ambito di più ampia indagine che, come chiarito in premessa nell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, ha ricostruito gli assetti della CO VA di Sinopoli, nella quale si è stagliata la figura di EP CO AB, imprenditore reggino vicino ad esponenti di vertice del sodalizio mafioso, tra cui TT CO, i fratelli NE VA e CO VA, inteso “Pelliccia”, quest’ultimo detenuto per il delitto ex art. 416 bis cod. pen. dal 14 luglio 2011 al 6 novembre 2018 nel procedimento penale n. 6170/08 r.g.n.r. D.D.A., cosiddetto “Xenopolis”, nel quale ha riportato condanna. Il monitoraggio avviato nei confronti di CO AB e CO TT ha offerto uno spaccato sulla perdurante operatività e sulle attività illecite della CO i cui adepti, a seguito della liberazione di CO VA, si attivavano per assisterlo nelle esigenze quotidiane e per far fronte alle spese legali durante la permanenza a Messina, ove lo Penale Sent. Sez. 1 Num. 2916 Anno 2026 Presidente: DE ZO IU Relatore: SE AN SC Data Udienza: 19/12/2025 ‘ndranghetista eseguiva la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno sino al mese di dicembre 2019, allorquando veniva nuovamente tratto in arresto nel procedimento penale n. 408/19 r.g.n.r. D.D.A., cosiddetto “Eyphemos”, per il delitto di partecipazione con ruolo apicale al sodalizio mafioso clan VA. Il Tribunale di Reggio Calabria, all’esito di un’accurata disamina del materiale investigativo a carico EP CO AB, ha confermato il giudizio di gravità indiziaria in relazione ai reati fine di estorsione in danno dell’imprenditore SS IA AR, nonché riguardo al reato associativo, depurando la condotta partecipativa dalle attività di assistenza e supporto all’esponente apicale CO VA, pur descritte nell’imputazione provvisoria elevata dall’organo inquirente, in quanto il beneficiario era stato nelle more assolto nel citato procedimento “Eyphemos” dal delitto previsto dall’art. 416 bis cod. pen., contestato sino a settembre 2020. Il Collegio distrettuale, dato atto dell’operatività della presunzione cautelare, ha ritenuto altresì la ricorrenza di un pericolo di reiterazione criminosa, connotato da concretezza e attualità, che imponeva il mantenimento della custodia in carcere.
2. Avverso l’ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen. ricorre per cassazione il difensore dell’indagato, eccependo vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze di cautela. Censura innanzitutto il giudizio di gravità indiziaria formulato dal Tribunale in relazione alla partecipazione associativa, rimarcando che l’assistito non è stato mai coinvolto in procedimenti per reati di criminalità organizzata. Fatto presente che l’imputazione provvisoria incentra la condotta partecipativa di EP CO AB sul ruolo di uomo di fiducia di CO VA “Pelliccia”, segnala che la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna dell’VA per il delitto associativo in relazione al periodo in cui si collocano le condotte di ausilio ascritte al ricorrente. Rappresenta che il supporto prestato dall’indagato all’VA, durante la permanenza in Messina negli anni 2018 e 2019, era giustificato da un rapporto di natura personale, scevro dall’affectio societatis. Evidenzia l’inidoneità a corroborare la contestazione ex art. 416 bis cod. pen. delle residue relazioni disvelate dalle indagini. Rivendica l’estraneità dell’assistito alle ulteriori fattispecie contestategli. In relazione all’estorsione in danno SS IA AR rubricata al capo 4, osservato che la consegna di denaro da parte della persona offesa al coindagato CO TT è affidata a mere congetture, deduce che l’AB, legato da un annoso rapporto di intima amicizia all’AR, si era limitato a mettere in contatto l’imprenditore con TT, rimanendo all’oscuro della formulazione di minacce o imposizioni di natura estorsiva;
reputa indimostrati la finalità agevolatrice mafiosa della condotta e l’impiego del metodo mafioso, in presenza di richieste avanzate da TT per esigenze personali. Riguardo all’estorsione all’AR contestata al capo 5, deduce che il ricorrente alla chiamata del coindagato UD LA si era limitato a passare l’apparecchio telefonico a CO VA, senza prendere parte al colloquio tra i due, mentre in occasione del successivo pranzo a Messina, cui aveva partecipato l’imprenditore, non aveva presenziato alla formulazione della richiesta di denaro da parte di TT e VA. Quanto alle esigenze cautelari, ritenuta inoperante la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., eccepisce difetto di motivazione, non avendo il Tribunale fornito 2 alcuna risposta alle doglianze difensive sull’insussistenza dei pericula di cui all’art. 274, comma 1, cod. proc. pen., a fronte di soggetto incensurato, mai coinvolto in precedenza in procedimenti giudiziari, chiamato in causa unicamente in due vicende estorsive. Denuncia, inoltre, assenza di motivazione in ordine alla possibilità di fronteggiare le esigenze di cautela mediante la misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione e controllo elettronico a distanza. Con successiva memoria del 15 dicembre 2025, preso atto delle conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale, il difensore ribadisce le censure articolate con i motivi di ricorso, insistendo per l’affievolimento delle esigenze di cautela e nell’eccezione di omessa motivazione sull’adeguatezza di una misura diversa dalla custodia in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Va premesso che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia censurato, con il ricorso per cassazione, il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame nel profilo inerente alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; conformi, tra le altre, Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001 - 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012 - 01;Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (Sez. 1, n. 1496 dell’11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027 - 01).
3. Tanto premesso, seguendo il percorso motivazionale tracciato del Tribunale, deve constatarsi che l’ordinanza impugnata passa in rassegna le conversazioni intercettate e, senza incappare in vizi di illogicità o contraddittorietà, individua in modo analitico gli elementi fondanti, a livello di gravità indiziaria, la sussistenza delle condotte estorsive ascritte al ricorrente, inquadrandole nell’attività illecita del clan VA, dispiegatasi in questo settore anche tramite il fattivo contributo di EP CO AB. Il 15 marzo 2018, alle lagnanze di CO TT, esponente apicale del sodalizio mafioso, sul contegno dell’imprenditore SS IA AR, il quale aveva aperto un punto vendita in Rizziconi senza inviare alcuna “ambasciata” alla CO, AB proponeva di far visita all’AR. Il 17 marzo 2018 AB partecipava, unitamente a TT, a un incontro con un emissario dell’imprenditore, a margine del quale TT manifestava insoddisfazione per l’atteggiamento dell’AR, facendo riferimento a pregressi accordi raggiunti con la CO e dolendosi che l’AR si fosse in più occasioni presentato per chiedere ausilio agli VA, salvo sottrarsi quando era la CO ad avere bisogno di lui. Il 12 aprile 2018 TT commentava che l’imprenditore avrebbe dovuto assumere un soggetto indicato dal sodalizio entro dieci giorni e non oltre: l’assunzione era confermata da un successivo colloquio tra AB e la moglie, dipendente presso l’attività commerciale vessata. 3 Il 18 maggio 2018 AB accompagnava TT a un incontro con AR, dal quale lo ‘ndranghetista si riprometteva di ricevere una somma di denaro contante, tanto che si preoccupava di subire un controllo di polizia sulla via del ritorno e di essere trovato in possesso del denaro. Il 26 novembre 2018 TT confidava all’Abate che AR aveva aperto un nuovo punto vendita nel comune di Cosenza, esternando il proposito di avanzare richieste anche in relazione a tale esercizio commerciale. Il rapporto estorsivo proseguiva l’anno seguente, come si arguiva dalle intercettazioni vagliate dal Tribunale riguardo al capo 5 dell’imputazione provvisoria. Il 26 gennaio 2019 il coindagato UD LA chiamava AB per il “negozio di SS” (AR) e questi passava il telefono a CO VA, il quale concordava un appuntamento per affrontare in presenza la questione. L’8 febbraio 2019 LA e AB si accordavano per incontrarsi con CO VA. Il 29 marzo 2019 si registrava un incontro tra LA, AB e CO VA, durante il quale LA informava VA delle richieste di denaro veicolate all’AR da altri malavitosi, le cui pretese VA suggeriva di esaudire. L’11 maggio 2019 AR contattava AB e, utilizzando un linguaggio convenzionale, gli dava appuntamento il martedì seguente per una “riparazione”. Al contatto seguiva martedì 14 maggio 2019 un incontro a Messina tra AR, VA, TT e AB, durante il quale VA e TT sollecitavano la dazione di una somma di denaro, ricevendo assicurazioni dall’imprenditore; gli sviluppi del colloquio davano conto di una nuova assunzione imposta dal clan, attualizzatasi qualche tempo dopo, a decorrere dall’ottobre del 2019. I sintetizzati esiti captativi, oggetto di disamina nel provvedimento impugnato, dimostrano l’infondatezza delle doglianze difensive circa l’insussistenza di un contributo penalmente rilevante dell’AB nelle estorsioni in pregiudizio di SS IA AR. Come correttamente argomentato dal Tribunale in relazione all’estorsione al capo 4, alle rimostranze di CO TT perché AR aveva aperto un punto vendita senza inviare ambasciate alla CO, AB manifestava disponibilità a far visita all’imprenditore; qualche tempo dopo, partecipava all’incontro con un emissario dell’AR, a margine del quale TT si doleva che AR tergiversasse nell’adempiere a pregressi accordi con la CO;
quindi, nel mese di maggio del 2018, si portava presso l’AR unitamente a TT, il quale temeva di essere controllato con il denaro che l’imprenditore avrebbe consegnato. Qualche tempo dopo, a seguito di ripetuti contatti con UD LA, deputato a risolvere per conto di VA CO la questione che riguardava “il negozio di SS”, AB faceva da tramite tra l’imprenditore e il duo TT-VA, per l’organizzazione di un incontro a Messina, nel corso del quale era formulata la richiesta estorsiva;
l’indagato cooperava altresì nel preparare la documentazione ai fini dell’assunzione di un lavoratore imposto dalla congrega. La dedotta circostanza che TT e VA si fossero appartati con la vittima per sollecitare il pagamento non esclude il concorso nel reato dell’instante, che faceva da tramite per l’organizzazione dell’incontro nella consapevolezza della finalità illecita, acclarata dell’impiego di un linguaggio convenzionale nel contatto telefonico propedeutico con l’imprenditore. La lettura offerta dal Tribunale ai colloqui intercettati non può pertanto logicamente aprirsi a significati euristici differenti e si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U. n. 22471 4 del 26/2/2015, Rv. 263715 - 01). Manifestamente infondate risultano le critiche difensive sulla configurabilità dell’aggravante speciale mafiosa, quanto al metodo e alla finalità agevolatrice, poiché non si confrontano con i contenuti delle conversazioni registrate, imperniati sull’evocazione di pregressi accordi tra l’imprenditore e i membri della CO VA in ordine all’erogazione di somme di denaro, con la caratura e la collocazione criminale degli autori delle richieste, con il contesto ambientale di controllo mafioso sui fenomeni economici nel territorio, nel quale TT - come notato dai giudici di merito mediante richiamo alle acquisizioni investigative relative all’estorsione contestata al capo 6 al coindagato Domenico Pillari - era finanche interpellato da un esponente della CO Crea di Rizziconi che ambiva ad avere il permesso di sottoporre ad estorsione l’AR in relazione a un punto vendita aperto in quel centro. La questione sollevata dal ricorrente, circa l’avvenuta consegna o meno delle somme anelate dagli indagati, oltre a scontrarsi con l’accertamento dei giudici di merito, non esclude il perfezionamento delle fattispecie estorsive, già consumate dalle assunzioni imposte dalla CO, e si rivela in ogni caso non dirimente nella presente sede, non avendo l’indagato interesse all’eventuale derubricazione del reato consumato in tentativo. In presenza di delitti aggravati dalla metodologia e dall’agevolazione mafiosa, il ricorrente è sul punto privo di un interesse concreto e specifico all’impugnazione, in quanto l’invocata derubricazione non riverbera alcun effetto sul regime cautelare, comunque connotato dall’operatività della presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e sui termini di durata della custodia, pari a un anno nella fase delle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen. Va in questa sede ribadito l’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, sussiste l’interesse ad impugnare quando l’indagato tenda ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità, mentre non rileva la mera pretesa all’esattezza teorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico (così Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481 – 01; nello stesso senso, tra le altre, cfr.Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783 – 01; Sez. 6, n. 17527 del 22/02/2018, Spasari, Rv. 272897 – 01; Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Rv. 284489 - 01). Nella medesima direzione si è affermato che vi è carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione quando con essi l’indagato miri a conseguire l’esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 – 01; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 275028 – 01; Sez. 1, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502 – 01).
4. Destituita di fondamento è la censura relativa alla configurabilità della partecipazione di EP CO AB al sodalizio mafioso degli VA. Il Tribunale ha preso atto della sopravvenuta assoluzione dal delitto ex art. 416 bis cod. pen. del coindagato CO VA, rispetto al quale era contestato all’AB un ruolo gregariale e di supporto, osservando nondimeno che residuavano contegni del ricorrente, sganciati da tale attività di assistenza, indizianti dell’appartenenza alla CO e del contributo causale all’esistenza e al rafforzamento della stessa. In altri termini, i giudici di merito, operando una sorta di prova di resistenza, hanno depurato il quadro indiziario dalle emergenze accedenti al rapporto tra AB e VA, dando adeguatamente conto della sussistenza della partecipazione associativa sulla scorta di condotte, comunque descritte nell’imputazione provvisoria, di per sé idonee a giustificare il mantenimento del titolo cautelare. 5 Secondo l’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). Che la partecipazione associativa possa essere desunta da indicatori fattuali tratti dalla commissione di delitti scopo è approdo altrettanto consolidato della giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01). In linea con le indicazioni giurisprudenziali, i giudici di merito hanno ritenuto gravemente indiziante dell’intraneità al sodalizio e di una permanente messa a disposizione l’intervento spiegato dall’AB per un rilevante arco temporale nell’agevolare le estorsioni della CO nei confronti dell’imprenditore SS IA AR, costituenti tipiche manifestazioni del controllo criminale sulle attività economiche fiorenti sul territorio, esercitato dagli VA in attuazione del programma associativo: a partire dall’inverno del 2018, quando CO VA era ancora detenuto, AB si prodigava, in ossequio alle direttive del reggente CO TT, per mantenere i contatti con la persona offesa, partecipando alle molteplici iniziative ricattatorie, dispiegatesi sino alla primavera del 2019. Il Collegio de libertate ha tratto elementi ulteriormente indizianti della messa a disposizione che contraddistingue la condotta partecipativa da intercettazioni successive all’arresto del nominato CO VA “Pelliccia” nel mese di dicembre 2019, dalle quali trapelava una stabilità di relazioni criminali coi riferenti della CO, svincolata e indipendente dal rapporto tra l’AB e il detenuto. Nel mese di dicembre 2020 il ricorrente, all’uopo incaricato da CO TT, manifestava disponibilità ad attivarsi per mettere questi in contatto con CO BU, figlio di PA, quest’ultimo condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. Su tale vicenda la difesa ha rimarcato che alcuna attività l’assistito aveva in concreto svolto, ma residua l’incarico fiduciario conferito all’AB dall’esponente apicale della CO VA. I giudici del riesame hanno ancora valorizzato, in chiave associativa, altra conversazione coeva, in cui il solito TT si lamentava che AB, avendo eseguito dei lavori in una scuola in Cinquefrondi per effetto dell’intercessione di NE VA, altro esponente della CO, alcun contributo economico avesse erogato ai sodali, ventilando di tagliare fuori l’indagato da successive commesse in ragione di tale comportamento. Anche su questa conversazione le critiche difensive non valgono ad infirmare il dato indiziario: la circostanza che i lavori nella scuola fossero stati aggiudicati ad altra ditta non esclude che l’AB potesse essersi di fatto inserito per il tramite di NE VA nell’esecuzione, come affermato da TT, mentre l’assunto difensivo che attribuisce natura estorsiva alle pretese economiche del TT ed alla collegata minaccia di escludere il sodale da altri lavori si muove nell’ambito di una valutazione atomistica dell’indizio che oblitera le complessive acquisizioni investigative. Ed ancora, a conferma di radicati rapporti criminali, il Tribunale ha rievocato la partecipazione dell’AB insieme a CO VA a un summit di ‘ndrangheta nell’anno 2007, organizzato per decidere le strategie del sodalizio in vista delle imminenti elezioni ammnistrative nel comune di San Procopio. Anche in relazione al delitto associativo gli argomenti esposti dalla giurisdizione di merito, con motivazione logica e non contraddittoria, portano allora a ritenere 6 ragionevolmente integrati, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare, tutti gli elementi richiesti dalla legge processuale per affermare l’ontologica e giuridica sussistenza del reato contestato al capo 1. 5. Sul piano cautelare, il Tribunale, pur correttamente richiamando l’operatività della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, del codice di rito, si è spinto oltre la valutazione presuntiva, affermando la ricorrenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa, enucleato dalla gravità dei fatti, dal contesto di relazioni mafiose in cui sono maturati, dalla spiccata propensione delinquenziale manifestata dal ricorrente, che si avvaleva del risalente rapporto confidenziale con la vittima per agevolare l’attività estorsiva. In ordine al giudizio di adeguatezza, ribadita l’assolutezza della menzionata presunzione quanto al quomodo della cautela in ragione della contestazione del delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., i giudici del riesame non hanno mancato di specificare che qualsiasi altra misura, ivi compresi gli arresti domiciliari, sarebbe inadeguata a fronteggiare le esigenze cautelari, poiché inidonea a creare una significativa limitazione della libertà di movimento e di intessere relazioni criminali con contesti mafiosi. Si tratta di argomentazioni del tutto congrue, che resistono alle censure difensive.
6. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 19/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN SC SE IU DE ZO 7