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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 365/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15079/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001477131000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001477131000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22130/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento emessa dall'ADE-R- sede di Benevento- e notificata in data 23-07-2025. L'atto presuppone due diverse cartelle di pagamento:
la prima di €. 137,01 richiesta con cartella di pagamento notificata in data 16-04-2015 per tassa automobilistica 2010;
la seconda per €.192,60 per omesso versamento tassa automobilistica 2011, somma richiesta con la cartella di pagamento notificata in data 17-04-2017.
La pretesa tributaria ammonta a €.329,61.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per i seguenti motivi:
omessa notifica degli atti prodromici,
prescrizione del diritto di riscossione.
L'ADE-R si è costituita in giudizio chiedendo in primo luogo l'inammissibilità della domanda, per non essere stato impugnato l'atto per vizi propri, affermando che le cartelle di pagamento sottese sono state legittimamente notificate. Il resistente respinge l'eccezione di prescrizione.
All'udienza dell'11-12-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Il credito è divenuto irretrattabile, per effetto della mancata opposizione degli atti presupposti nei termini di legge. Il resistente ha offerto la prova documentale dell'avvenuta notifica degli atti prodromici. Di più, in data 04-03-2024 l'A.F. ha notificato avviso di intimazione di pagamento. Detto atto non costituisce un nuovo e autonomo atto impositivo. Ragion per cui tra la data dell'intimazione notificata 4.03.2024 e quella oggetto del presente giudizio- 23-07-2025 non è maturato alcun termine prescrizionale. Da ciò scaturisce che il primo atto utile da impugnare per far valere la prescrizione è quello notificato in data 4-03-2024. Il contribuente non risulta aver esercitato tale diritto nei termini di legge, ragion per cui l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata, cfr. Cass. Civ.
n.3773/2014.
Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15079/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001477131000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001477131000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22130/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento emessa dall'ADE-R- sede di Benevento- e notificata in data 23-07-2025. L'atto presuppone due diverse cartelle di pagamento:
la prima di €. 137,01 richiesta con cartella di pagamento notificata in data 16-04-2015 per tassa automobilistica 2010;
la seconda per €.192,60 per omesso versamento tassa automobilistica 2011, somma richiesta con la cartella di pagamento notificata in data 17-04-2017.
La pretesa tributaria ammonta a €.329,61.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per i seguenti motivi:
omessa notifica degli atti prodromici,
prescrizione del diritto di riscossione.
L'ADE-R si è costituita in giudizio chiedendo in primo luogo l'inammissibilità della domanda, per non essere stato impugnato l'atto per vizi propri, affermando che le cartelle di pagamento sottese sono state legittimamente notificate. Il resistente respinge l'eccezione di prescrizione.
All'udienza dell'11-12-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Il credito è divenuto irretrattabile, per effetto della mancata opposizione degli atti presupposti nei termini di legge. Il resistente ha offerto la prova documentale dell'avvenuta notifica degli atti prodromici. Di più, in data 04-03-2024 l'A.F. ha notificato avviso di intimazione di pagamento. Detto atto non costituisce un nuovo e autonomo atto impositivo. Ragion per cui tra la data dell'intimazione notificata 4.03.2024 e quella oggetto del presente giudizio- 23-07-2025 non è maturato alcun termine prescrizionale. Da ciò scaturisce che il primo atto utile da impugnare per far valere la prescrizione è quello notificato in data 4-03-2024. Il contribuente non risulta aver esercitato tale diritto nei termini di legge, ragion per cui l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata, cfr. Cass. Civ.
n.3773/2014.
Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.