Articolo 2 della Legge 7 settembre 1905, n. 523
Articolo 1
Versione
24 novembre 1905
Art. 2.

Il Governo del Re pubblichera', insieme con le Convenzioni approvate con la presento legge, la traduzione italiana di esse.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addi' 7 settembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

Tittoni.
C. Finocchiaro-Aprile.

Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.

Entrata in vigore il 24 novembre 1905
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