CASS
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2025, n. 36671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36671 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da NE EA - Presidente - Sent. n.1472/2025 sez. DO CE CC – 14/10/2025 VA ER R.G.N. 18844/2025 EP NO - Relatore - VA RG ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da EN AT nata in [...] il [...]; nel procedimento a carico della medesima;
avverso la sentenza del 22/01/2025 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EP NO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'dell’imputato, avv. Palmara Italo Maria che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 36671 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 14/10/2025 2 1. La corte di appello di Roma riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Roma, di condanna di EN AT in ordine ai reati di cui agli articoli 110 cod. pen. 10 Dlgs. 74/2000 e 5 Dlgs. 74/2000, con ritenuta continuazione interna nonché esterna rispetto a reato per cui la stessa era stata condannata con sentenza del tribunale di Reggio Calabria dell’1.10.2021, mentre altro coimputato, RO NC, era stato condannato in ordine al reato ex art. 4 del Dlgs. 74/2000 oltre ad essere stato assolto dai reati ascritti invece alla EN. In particolare, la Corte di appello dichiarava non doversi procedere in ordine al reato ex art. 4 prima citato e a carico del RO, per essersi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e confermava nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso mediante il proprio difensore EN AT deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Con il primo rappresenta il vizio di motivazione per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all’elemento psicologico. Rappresenta, in particolare, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui l’ipotizzato amministratore di fatto, tale RO NC, è stato assolto in primo grado, e in via definitiva, per non avere commesso il fatto, mentre la ricorrente è stata condannata operando secondo la corte da prestanome, con consapevolezza desumibile dal complesso dei rapporti avuti con l’amministratore di fatto, in realtà insussistente siccome assolto. 4. Con il secondo deduce la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. e dell’art. 112 Cost. in relazione al mancato riconoscimento dell’applicabilità del principio di cui al brocardo . Si assume che la Procura di Roma e la Procura DDA di Reggio Calabria avrebbero entrambe esaminato il medesimo fatto storico poi oggetto, da parte della prima, di contestazione in ordine all’art. 10 del Dlgs. 74/2000 e invece in alcun modo contestato dalla seconda. In particolare, la condotta di distruggere, occultare o manomettere scritture contabili sarebbe propedeutica ai reati contestati dalla Procura di Reggio Calabria, la quale quindi avrebbe avuto piena conoscenza delle suddette condotte e non una mera percezione come sostenuto in sentenza. L’unica spiegazione allora, della mancata contestazione dell’art. 10 citato da parte della Procura di Reggio Calabria, risiederebbe nella circostanza per cui esso sarebbe stato ritenuto assorbito negli altri reati contestati. Diversamente, la procura avrebbe dovuto adempiere all’obbligo di esercitare l’azione penale per il predetto reato ex artr. 3 112 Cost. A fronte di ciò, la avvenuta contestazione nell’attuale procedimento del predetto reato avrebbe provocato alla ricorrente un nocumento sia psicologico che anche in termini di pena inflitta. Infatti, in caso di primigenia contestazione la ricorrente avrebbe potuto concordare la pena anche in ordine a tale reato nell’ambito del precedente processo. Con minor trattamento sanzionatorio a fronte di una sicura concessione, in quel procedimento, delle attenuanti generiche non concesse in questa sede. E in quel contesto sarebbe stato più lieve anche l’aumento di pena atteso che ivi l’aumento per reati satellite è stato quantificato in soli 4 mesi. 5. Con l’ultimo motivo lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione per la mancata applicazione delle attenuanti generiche e in ordine ala richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio. Si contesta la decisione di adeguatezza dell’aumento per la continuazione in ragione degli importi rilevanti di denaro che sarebbero stati sottratti allo Stato, atteso che gli stessi importi, nel procedimento calabrese sarebbero stati oggetto di reati satellite per i quali il trattamento sanzionatorio è risultato meno severo. Si sarebbe dovuta quindi mantenere una uniformità di valutazione tra i due giudizi. Quanto alle generiche, esse avrebbero dovute essere riconosciute anche nel presente giudizio come già accaduto in quello calabrese e anche a volere riconoscere comunque la validità del ragionamento di esclusione formulato al riguardo dalla Corte di appello sulla base di massime che si ritengono non rispecchianti situazioni analoghe al caso qui in esame, si sostiene che la corte avrebbe dovuto spiegare perché l’imputata sarebbe stata ritenuta immeritevole del riconoscimento delle attenuanti in parola. 1. Va premesso che il secondo motivo è del tutto infondato posto che il principio di cui al brocardo è richiamato in maniera eccentrica, nella misura in cui si fa riferimento ad un fatto che sarebbe stato esaminato da altra Procura ma non contestato, quand’anche ritenuto assorbito ( invero per mera deduzione della difesa). Il predetto principio infatti può essere validamente evocato solo a condizione che il medesimo fatto sia stato già giudicato. Invero, in tema di divieto di un secondo giudizio, la nozione di "bis in idem" processuale, qui sollevata, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già 4 oggetto di una pronuncia di carattere definitivo (Sez. 5, n. 663 del 28/09/2021, dep. 2022, Leto, Rv. 282529 - 01), qui insussistente. 2. Il primo motivo è invece fondato, a fronte di una motivazione sul punto illogica e contradditoria atteso che essa rimanda, quanto alla prova del dolo specifico, a rapporti tra l’amministratore di diritto e l’amministratore di fatto, sebbene la condanna in primo grado sia intervenuta a carico della imputata solo in ragione della sua qualità di amministratore di diritto, in assenza di ogni accertato amministratore di fatto, atteso che quello ipotizzato in contestazione, tale RO, è risultato assolto per non aver commesso il fatto. 3. Il terzo motivo rimane assorbito a fronte della fondatezza del precedente motivo prima riportato. 4. In base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata in ordine alla EN con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Roma. Così deciso il 14/10/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente EP NO NE EA
avverso la sentenza del 22/01/2025 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EP NO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'dell’imputato, avv. Palmara Italo Maria che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 36671 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 14/10/2025 2 1. La corte di appello di Roma riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Roma, di condanna di EN AT in ordine ai reati di cui agli articoli 110 cod. pen. 10 Dlgs. 74/2000 e 5 Dlgs. 74/2000, con ritenuta continuazione interna nonché esterna rispetto a reato per cui la stessa era stata condannata con sentenza del tribunale di Reggio Calabria dell’1.10.2021, mentre altro coimputato, RO NC, era stato condannato in ordine al reato ex art. 4 del Dlgs. 74/2000 oltre ad essere stato assolto dai reati ascritti invece alla EN. In particolare, la Corte di appello dichiarava non doversi procedere in ordine al reato ex art. 4 prima citato e a carico del RO, per essersi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e confermava nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso mediante il proprio difensore EN AT deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Con il primo rappresenta il vizio di motivazione per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all’elemento psicologico. Rappresenta, in particolare, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui l’ipotizzato amministratore di fatto, tale RO NC, è stato assolto in primo grado, e in via definitiva, per non avere commesso il fatto, mentre la ricorrente è stata condannata operando secondo la corte da prestanome, con consapevolezza desumibile dal complesso dei rapporti avuti con l’amministratore di fatto, in realtà insussistente siccome assolto. 4. Con il secondo deduce la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. e dell’art. 112 Cost. in relazione al mancato riconoscimento dell’applicabilità del principio di cui al brocardo . Si assume che la Procura di Roma e la Procura DDA di Reggio Calabria avrebbero entrambe esaminato il medesimo fatto storico poi oggetto, da parte della prima, di contestazione in ordine all’art. 10 del Dlgs. 74/2000 e invece in alcun modo contestato dalla seconda. In particolare, la condotta di distruggere, occultare o manomettere scritture contabili sarebbe propedeutica ai reati contestati dalla Procura di Reggio Calabria, la quale quindi avrebbe avuto piena conoscenza delle suddette condotte e non una mera percezione come sostenuto in sentenza. L’unica spiegazione allora, della mancata contestazione dell’art. 10 citato da parte della Procura di Reggio Calabria, risiederebbe nella circostanza per cui esso sarebbe stato ritenuto assorbito negli altri reati contestati. Diversamente, la procura avrebbe dovuto adempiere all’obbligo di esercitare l’azione penale per il predetto reato ex artr. 3 112 Cost. A fronte di ciò, la avvenuta contestazione nell’attuale procedimento del predetto reato avrebbe provocato alla ricorrente un nocumento sia psicologico che anche in termini di pena inflitta. Infatti, in caso di primigenia contestazione la ricorrente avrebbe potuto concordare la pena anche in ordine a tale reato nell’ambito del precedente processo. Con minor trattamento sanzionatorio a fronte di una sicura concessione, in quel procedimento, delle attenuanti generiche non concesse in questa sede. E in quel contesto sarebbe stato più lieve anche l’aumento di pena atteso che ivi l’aumento per reati satellite è stato quantificato in soli 4 mesi. 5. Con l’ultimo motivo lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione per la mancata applicazione delle attenuanti generiche e in ordine ala richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio. Si contesta la decisione di adeguatezza dell’aumento per la continuazione in ragione degli importi rilevanti di denaro che sarebbero stati sottratti allo Stato, atteso che gli stessi importi, nel procedimento calabrese sarebbero stati oggetto di reati satellite per i quali il trattamento sanzionatorio è risultato meno severo. Si sarebbe dovuta quindi mantenere una uniformità di valutazione tra i due giudizi. Quanto alle generiche, esse avrebbero dovute essere riconosciute anche nel presente giudizio come già accaduto in quello calabrese e anche a volere riconoscere comunque la validità del ragionamento di esclusione formulato al riguardo dalla Corte di appello sulla base di massime che si ritengono non rispecchianti situazioni analoghe al caso qui in esame, si sostiene che la corte avrebbe dovuto spiegare perché l’imputata sarebbe stata ritenuta immeritevole del riconoscimento delle attenuanti in parola. 1. Va premesso che il secondo motivo è del tutto infondato posto che il principio di cui al brocardo è richiamato in maniera eccentrica, nella misura in cui si fa riferimento ad un fatto che sarebbe stato esaminato da altra Procura ma non contestato, quand’anche ritenuto assorbito ( invero per mera deduzione della difesa). Il predetto principio infatti può essere validamente evocato solo a condizione che il medesimo fatto sia stato già giudicato. Invero, in tema di divieto di un secondo giudizio, la nozione di "bis in idem" processuale, qui sollevata, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già 4 oggetto di una pronuncia di carattere definitivo (Sez. 5, n. 663 del 28/09/2021, dep. 2022, Leto, Rv. 282529 - 01), qui insussistente. 2. Il primo motivo è invece fondato, a fronte di una motivazione sul punto illogica e contradditoria atteso che essa rimanda, quanto alla prova del dolo specifico, a rapporti tra l’amministratore di diritto e l’amministratore di fatto, sebbene la condanna in primo grado sia intervenuta a carico della imputata solo in ragione della sua qualità di amministratore di diritto, in assenza di ogni accertato amministratore di fatto, atteso che quello ipotizzato in contestazione, tale RO, è risultato assolto per non aver commesso il fatto. 3. Il terzo motivo rimane assorbito a fronte della fondatezza del precedente motivo prima riportato. 4. In base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata in ordine alla EN con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Roma. Così deciso il 14/10/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente EP NO NE EA