Articolo 2 della Legge 9 agosto 1954, n. 635
Articolo 1Articolo 3
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31 agosto 1954
Art. 2.
I Comuni e le Province per essere ammessi a beneficiare del contributo devono aver applicato, per l'anno 1953, supercontribuzioni alle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni, in misura non inferiore al 250 per cento, ed alle addizionali sui redditi agrari, in misura non inferiore al 150 per cento; e deve inoltre sussistere la condizione che le entrate effettive del bilancio del Comune o della Provincia, compreso il gettito delle supercontribuzioni anzidette, non raggiungano l'80 per cento delle spese obbligatorie.
Per i Comuni montani e delle piccole isole, la misura della supercontribuzione alla sovrimposta sul reddito dominicale dovra' essere non inferiore al 150 per cento.
Entrata in vigore il 31 agosto 1954