Articolo 50 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 48Articolo 51
Versione
17 marzo 1985
Art. 50. (Variazioni di bilancio)

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 17 marzo 1985
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