Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 04/03/2026, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00716/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02571/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2571 del 2025, proposto da
Federazione Provinciale Coldiretti di Catania, Federazione Provinciale Coldiretti di Ragusa e Federazione Provinciale Coldiretti di Siracusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Gianna Di Danieli, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC didanieli.gianna@pectriesteavvocati.it;
contro
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, Catania, Ragusa e Siracusa, del Sud Est Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato US Vaccaro, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, Via Francesco Crispi n. 225;
Regione Siciliana, Assessorato Regionale alle Attività Produttive - Dipartimento Regionale alle Attività Produttive, Presidenza della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia
- della deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta camerale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia, n. 79 del 25 settembre 2025, avente ad oggetto: “ Rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia 2025 – 2030: linee di indirizzo per la procedura, l’esecuzione dei controlli, il trattamento dei dati personali, la determinazione della c.d. “soglia minima” della quota associativa e la tracciabilità dei versamenti delle suddette quote ”, in uno con i relativi allegati, anche grafici ed, in particolare, in uno con il relativo all. A;
- della determinazione del Commissario straordinario con i poteri del Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia, n. 4 del 1° ottobre 2025, avente ad oggetto “ Avvio delle procedure per il rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia 2025 – 2030 ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. e del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 ”, in uno con i relativi allegati, anche grafici;
- della determinazione n. 123 del 1° ottobre 2025 del Segretario Generale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia avente ad oggetto “ Adozione del disciplinare per l’esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive nella procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia 2025-2030 ” in uno con i relativi allegati, anche grafici;
- nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente, anche di protocollo e data sconosciuti, tutti in uno con i relativi allegati, anche grafici ed, in particolare ed ove occorrer possa, della Deliberazione del Consiglio camerale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia, n. 1 del 4 settembre 2017 avente per oggetto “ Elezione del Presidente della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia ”, della delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta camerale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia n. 77 del 25 settembre 2025 avente per oggetto “ Rinnovo del Consiglio camerale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia 2025 – 2030 – ripartizione dei seggi per settori economici. ”, della delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio camerale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia n. 3 del 25 settembre 2025 avente ad oggetto “ Rinnovo del Consiglio camerale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia 2025 – 2030 – ripartizione dei seggi per settori economici ”, della delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta camerale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia n. 78 del 25 settembre 2025 avente per oggetto “ Approvazione modifica dello Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia ” e della delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio camerale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia n. 4 del 25 settembre 2025 avente ad oggetto “ Approvazione modifica dello Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, Catania, Ragusa e Siracusa, del Sud Est Sicilia, della Regione Siciliana, dell’Assessorato Regionale alle Attività Produttive - Dipartimento Regionale alle Attività Produttive, della Presidenza della Regione Siciliana e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. NN US NI TO e uditi i difensori della parte ricorrente e della Camera di Commercio resistente nonché l’Avvocatura erariale per le ulteriori Amministrazioni costituitesi in giudizio, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 24 novembre 2025 e depositato in data 2 dicembre 2025 le ricorrenti Federazioni Provinciali Coldiretti di Catania, Ragusa e Siracusa hanno lamentato - in relazione al procedimento di rinnovo del consiglio camerale della Camera di Commercio, Industria e Artigianato del Sud Est Sicilia – che il commissario straordinario ha determinato la soglia di partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative nel settore agricoltura; in particolare, con gli atti impugnati è stata determinata la quota associativa minima che le imprese debbono pagare per potersi considerare effettivamente partecipanti al sodalizio sindacale.
Lamentano le deducenti, in sintesi, che ciò è avvenuto assumendo l’utilizzo di un potere - quello di delimitare la platea elettorale passiva - che la legge non assegna all’Ente camerale e, in ogni caso, in maniera sproporzionata, così da restringere ingiustificatamente la partecipazione alla competizione per il rinnovo del consiglio.
Evidenziano le esponenti, in particolare, che dopo l’approvazione della ripartizione dei seggi per settori economici per la consiliatura 2025-2030 (in particolare, assegnazione di due seggi al settore agricoltura e pesca) sono stati definiti, sempre da parte dell’Ente camerale, le “ soglie minime di riferimento per cui le quote associative, versate dalle imprese, vengono ritenute di “importo meramente simbolico ”: in particolare, per l’agricoltura, la quota associativa annuale è stata fissata in Euro 100,00.
Per le esponenti, assegnandosi solamente due seggi al settore di riferimento dell’agricoltura, il mancato raggiungimento della quota minima associativa esclude la parte ricorrente automaticamente, peraltro a possibile vantaggio di chi opera mascherando con la quota associativa ciò che è in realtà il pagamento di una prestazione commerciale.
Dopo aver precisato che le deducenti Federazioni Provinciali Coldiretti di Catania, Ragusa e Siracusa, in apparentamento tra loro, hanno presentato la domanda di partecipazione alla procedura, la parte ricorrente ha lamentato che gli esiti del procedimento elettorale, allo stato, risultano scontati, essendo la quota associativa minima incompatibile con quella praticata dalle stesse Federazioni.
La parte ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi (in sintesi):
- con il primo sono stati dedotti i vizi di Violazione di legge anche sub specie di incompetenza – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, l. n. 580/1993 – Violazione e/o falsa applicazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) n. 156 del 4 agosto 2011 – Violazione e/o falsa applicazione, anche con conseguente eccesso di potere, della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) prot. n. 0039517 del 7 marzo 2014 – Violazione e/o falsa applicazione degli art. 3, 39 e 97 della Costituzione – Eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento del fatto, contraddittorietà e illogicità manifesta ;
- con il secondo sono stati dedotti i vizi di Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, l. n. 580/1993, sotto diverso profilo – Violazione e/o falsa applicazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) n. 156 del 4 agosto 2011, sotto diverso profilo – Violazione e/o falsa applicazione, anche con conseguente eccesso di potere, della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) prot. n. 0039517 del 7 marzo 2014, sotto diverso profilo – Violazione e/o falsa applicazione degli art. 3, 39 e 97 della Costituzione, sotto diverso profilo – Eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento del fatto, contraddittorietà e illogicità manifesta, sotto diverso profilo – Violazione dei principi di giusto procedimento e di favor partecipationis ;
- con il terzo sono stati dedotti i vizi di Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 della l.n. 146/1998 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, l. n. 580/1993, sotto diverso profilo – Violazione e/o falsa applicazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) n. 156 del 4 agosto 2011, sotto diverso profilo – Violazione e/o falsa applicazione, anche con conseguente eccesso di potere, della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) prot. n. 0039517 del 7 marzo 2014, sotto diverso profilo – Violazione e/o falsa applicazione degli art. 3, 39 e 97 della Costituzione, sotto diverso profilo – Eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento del fatto, contraddittorietà e illogicità manifesta, sotto diverso profilo – Violazione dei principi di giusto procedimento e di favor partecipationis, sotto diverso profilo .
2. Si sono costituiti in giudizio con atto di mero stile la Regione Siciliana, l’Assessorato Regionale alle Attività Produttive - Dipartimento Regionale alle Attività Produttive, la Presidenza della Regione Siciliana e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (quest’ultimo, con memoria depositata - unitamente a corredo documentale - in data 2 gennaio 2026 ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, non essendo stati impugnati atti adottati dallo stesso Ministero).
3. Si è costituita in giudizio la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, Catania, Ragusa e Siracusa, del Sud Est Sicilia, eccependo l’inaccoglibilità, l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza in fatto e in diritto delle richieste delle parti ricorrenti, chiedendo il rigetto delle stesse.
Con memoria depositata in data 13 dicembre 2025 la Camera di Commercio resistente ha:
- eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse attuale e per carenza di specificità in alcune censure; in particolare, per la parte resistente le previsioni impugnate non incidono immediatamente sulla posizione soggettiva delle ricorrenti, non comportano alcuna esclusione dalle operazioni elettorali, né determinano una modifica attuale del grado di rappresentatività delle stesse. Per la parte resistente, invero, l’eventuale interesse delle ricorrenti ad ottenere tutela potrebbe, infatti, sorgere solo nel momento in cui la Camera di Commercio, applicando i criteri indicati negli atti generali contestati, procedesse a un concreto accertamento dei requisiti dichiarati o pervenisse a determinazioni suscettibili di alterare la loro posizione in termini di punteggio o di attribuzione di seggi;
- contrastato i motivi di ricorso articolati dalla parte ricorrente.
4. Alla camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il difensore della parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare in vista della sollecita fissazione dell’udienza di merito; pertanto, disposta la cancellazione della causa dal ruolo cautelare, è stata fissata per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 24 febbraio 2026.
5. La parte ricorrente e la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, Catania, Ragusa e Siracusa, del Sud Est Sicilia resistente, in vista della celebrazione dell’udienza di discussione, hanno depositato scritti difensivi.
6. All’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026, presenti i difensori della parte ricorrente e della Camera di Commercio resistente nonché l’Avvocatura erariale per le restanti Amministrazioni costituitesi in giudizio, dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In via preliminare, non vi è ragione per disporre l’estromissione dal giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, evocato dalle Federazioni ricorrenti per finalità meramente notiziali (“ dandone notizia a ”: cfr. pag. 2 del ricorso).
8. Il ricorso è inammissibile per originaria carenza di interesse, come fondatamente eccepito dalla Camera di Commercio resistente.
8.1. Per costante indirizzo interpretativo, le condizioni dell'azione, che devono sussistere per tutto il giudizio, fino al passaggio in decisione della causa affinché il giudice amministrativo possa esaminare il merito della domanda, sono la legittimazione a ricorrere e l'interesse ad agire; in particolare, l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ. (applicabile nel processo amministrativo per il tramite del rinvio esterno di cui all'art. 39, comma 1, cod. proc. amm.), è la condizione richiesta per poter proporre una domanda o per poter contraddire alla stessa ed implica la necessità che il ricorrente ottenga un’effettiva utilità e, cioè, un risultato di vantaggio dall'accoglimento del ricorso. Corollari dell'interesse ad agire sono:
- la personalità, nel senso che l'utilità deve essere riconducibile al soggetto che propone il ricorso;
- l'attualità, nel senso che l'interesse deve esistere al momento del ricorso per cui non è sufficiente la mera eventualità della lesione;
- la concretezza, nel senso che il pregiudizio deve essersi effettivamente verificato (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2025, n. 9050).
In particolare, per costante indirizzo giurisprudenziale, il requisito dell’attualità dell’interesse non è rilevabile allorché il pregiudizio derivante dall’atto amministrativo impugnato è meramente eventuale, ovvero quando l’emanazione del provvedimento non ha arrecato alcuna lesione diretta nella sfera giuridica del soggetto ricorrente né è certo che una siffatta lesione comunque si realizzerà in un secondo tempo (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 2 febbraio 2026, n. 1934; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 18 novembre 2025, n. 7467; T.A.R. Piemonte, sez. II, 4 novembre 2025, n. 1551).
8.2. Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che gli atti impugnati non contengano:
- né prescrizioni che determinano la radicale impossibilità per le Federazioni ricorrenti di prendere parte alla procedura elettorale in questione;
- né prescrizioni che rendono ex ante precluso alle medesime Federazioni ricorrenti il conseguimento di un risultato utile (assegnazione di uno o di entrambi i seggi previsti per il settore in questione).
Dalla tabella depositata in uno all’atto introduttivo del giudizio si ricava, invero, che le Federazioni ricorrenti hanno un numero - è ben vero - limitato di quota associative pari o superiori a Euro 100,00: da tale circostanza, alla luce delle previsioni racchiuse negli atti avversati, tuttavia, non si può ricavare né l’esistenza di una preclusione assoluta alla partecipazione alla procedura elettorale (peraltro, non risulta versato nel fascicolo del giudizio alcun provvedimento di esclusione dalla procedura competitiva delle Federazioni interessate) né un sicuro esito infausto della detta partecipazione.
Si deve sul punto precisare, inoltre, che la definizione di “importo non meramente simbolico” della quota associativa (in particolare: “[…] le quote associative, versate dalle imprese, vengono ritenute di “importo meramente simbolico” se inferiori ai valori indicati nelle fasce di seguito riportate: a) per i settori agricoltura e artigianato uguale o maggiore a € 100,00 […]”) non è stata configurata dagli atti avversati come “media” delle quote associative versate ma è stata correlata alle singole quote, prese in considerazione singolarmente.
Peraltro, la parte ricorrente non ha fornito alcun elemento per poter affermare che, con certezza, le altre associazioni di categoria, partecipanti alla medesima competizione elettorale per il settore de quo (agricoltura e pesca), grazie a quote associative più “sostanziose” conseguiranno un risultato tale da determinare, per le deducenti, un esito sfavorevole della competizione elettorale in questione.
Ne discende che solo all’esito del procedimento elettorale in questione la parte ricorrente potrà - ove dalla stessa parte ritenuto opportuno - impugnare gli atti (inammissibilmente) avversati con l’atto introduttivo del giudizio unitamente agli atti che ne costituiranno concreta applicazione, posto che - conclusivamente - allo stato le Federazioni ricorrenti non possono dirsi ancora titolari di un interesse attuale all'impugnazione, poiché non hanno alcuna certezza circa il se l'astratta e potenziale illegittimità - secondo la prospettazione delle stesse Federazioni - della previsioni impugnate determinerà, o meno, un risultato negativo per la partecipazione alla procedura concorsuale e, pertanto, una effettiva lesione della situazione soggettiva che soltanto da tale esito può derivare.
8.3. Le argomentazioni difensive della parte ricorrente - formulate in replica alla superiore eccezione frapposta dalla Camera di Commercio resistente - sono pertanto infondate, alla luce di quanto già detto, dovendo solo aggiungere il Collegio che l’attribuzione dei seggi e l’assegnazione degli stessi, a valle della procedura, serve proprio a verificare che le contestate prescrizioni generali e astratte abbiano o meno leso concretamente l’interesse delle Federazioni ricorrenti.
9. In conclusione, per le ragioni evidenziate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per originaria carenza di interesse.
10. Le spese di lite possono essere compensate fra le parti, in ragione dell’esito in rito e della natura interpretativa delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG NA AR, Presidente
NN US NI TO, Primo Referendario, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN US NI TO | AG NA AR |
IL SEGRETARIO