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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2025, n. 13130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13130 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da IT Di LA - Presidente - Sent. n. 312/2025 IO AZ CC – 18/02/2025 EM GA - Relatore - R.G.N. 39336/2024 RE TO CA LE M. NI ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da LI NA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Salerno l’11/11/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EM GA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore avv. Metta che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. 1. Con ordinanza emessa l’11/11/2024, il Tribunale della libertà di Salerno ha rigettato l'istanza di riesame proposta da LI NA avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Salerno applicativa della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90, per la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo 1), nel ruolo di stabile acquirente di sostanze stupefacenti dal sodalizio, dall’estate 2020 Penale Sent. Sez. 3 Num. 13130 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 18/02/2025 2 all’attualità, di sostanza stupefacente del tipo hashish che vendeva al dettaglio in Basilicata e per episodi di acquisto delle medesime sostanze di cui ai capi 2), 21), 22), in ordine ai quali confermava il quadro indiziario grave e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo i seguenti motivi di ricorso. - Violazione di cui all'articolo 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con riferimento all'articolo 74 d.P.R. 309/90, in ordine alla partecipazione del ricorrente nel sodalizio criminoso dedito al traffico di stupefacenti. Argomenta il ricorrente che il tribunale avrebbe reso una motivazione carente e illogica in relazione alla ritenuta gravità indiziaria della partecipazione quale stabile acquirente, secondo i principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per cui ai fini della ricorrenza della partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico occorre la dimostrazione del superamento della soglia del mero rapporto sinallagmatico contrattuale necessario per il cambiamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di semplice reciproco affidamento a vincolo stabile. Il Tribunale avrebbe completamente omesso di illustrare, al di là del riferimento ai singoli acquisti di hashish, l'inserimento del LI, nella ipotizzata associazione ex 74. Il rapporto di fiducia instaurato tra il ricorrente e il soggetto ritenuto di spicco, OL NE, in assenza di ulteriori elementi caratterizzanti la concreta adesione al programma criminoso, non potrebbe essere ritenuto sufficiente a dimostrare la partecipazione al sodalizio criminoso posto che l'ha ripetuta commissione da parte di un indagato di più reati fini con altri soggetti partecipi di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico non è vicenda fattuale idonea ad integrare l'esistenza di indizi gravi precisi e concordanti a carico del medesimo in ordine alla partecipazione al reato associativo. La difesa ha depositato memoria con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso argomentando l’inadeguatezza degli elementi indiziari evidenziati nell’ordinanza impugnata (assidua frequentazione tra il LI ed il OL suo fornitore di fiducia di hashish) per affermare l’esistenza della coscienza e volontà di prendere parte ad una associazione dedita al narcotraffico. 1. Il ricorso è infondato. 2. Va preliminarmente ricordato che costituisce principio consolidato e più 3 volte affermato dalla Corte di cassazione, quello per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 dell'8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Quando, poi, sia denunciato un vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza dell'argomento riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01: Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460). 4. Giova rilevare che, secondo la contestazione posta a base della misura cautelare e la ricostruzione storico fattuale compiuta dai giudici del merito cautelare, all'indagato è contestata la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico ex art. 74 della legge sugli stupefacenti, con lo specifico ruolo di acquirente continuativo di sostanze stupefacenti tipo hashish, da OL NE, capo promotore dell’associazione finalizzata al narcotraffico, a base famigliare, operante nella provincia di Salerno, secondo la contestazione provvisoria di cui al capo 1) e dei singoli reati di acquisto di sostanza stupefacente di cui ai capi 2), 21) e 22), rispetto ai quali non è contestata la gravità indiziaria. Tanto premesso, con riguardo alla configurazione della partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 legge stup, deve essere rammentato che, come questa Corte di legittimità ha più volte affermato che la veste di partecipe ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può essere fondatamente riconosciuta al soggetto che si renda disponibile ai fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, Nappello, Rv. 265764). Il reato associativo, specie con riferimento all'attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede una struttura articolata o complessa o una esplicita reciproca manifestazione di intenti essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento. Non 4 è ostativa alla configurabilità del reato associativo neppure la differenza dello scopo personale o dell'utile che i singoli partecipi si propongono, potendo essa sussistere nell'ipotesi in cui gli acquirenti che poi reimmettono le sostanze al consumo siano mossi dalla esclusiva finalità di assicurarsi una fonte di approvvigionamento stabile, costante e abitudinaria e i venditori, mossi dall'intento di smerciare a fine di profitto la sostanza stupefacente, possano fare uno stabile affidamento sulla disponibilità all'acquisto da parte dei compratori con la costituzione di un rapporto che va oltre il significato negoziale della singola operazione per costituire elemento di una struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale, che poi reimmettono la sostanza al consumo (Sez. 5, n. 11899 del 05/11/1997, Saletta M, Rv. 209646). In tale contesto assume rilievo il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450 – 01; Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719). 5. Ciò posto, la condotta partecipativa del LI è stata ritenuta, ma non solo come si vedrà , in ragione della circostanza che egli fosse stabile acquirente di quantitativi non modici di sostanza stupefacente da OL NE, come risulta dalla contestazione dei reati scopo di cui ai capi 2), 21) e 22). In particolare, assume rilievo, secondo l’ordinanza impugnata, la contestazione di cui al capo 21) - nove acquisti di un chilogrammo con cadenza mensile – in un lasso temporale tra il 2020 e 2021, da cui emerge il continuativo acquisto di quantitativi dell’ordine di chilogrammi di stupefacente, destinata alla rivendita nella piazza di spaccio di Lavello. Si tratta di acquisti continuativi di rilevante valore economico direttamente dal capo dell’associazione, da cui, in capo a quest’ultimo, lo stabile affidamento sulla disponibilità all'acquisto da parte del compratore LI, che sono stati ritenuti un elemento indicativo dall'adesione dell'acquirente al programma criminoso, e dimostrativi dell’affectio societatis, quale vincolo soggettivo permanente che andava oltra all’accordo per la singola cessione. Ma non solo, il tribunale ha valorizzato, ai fini della sussistenza della gravità indiziaria, ulteriori elementi dimostrativi dell’affectio societatis, là dove ha evidenziato che il ricorrente si era messo a disposizione del OL prenotandogli un alloggio a Roma in vista della trasferta per l’approvvigionamento dello stupefacente, 5 circostanza che denota come il ricorrente fosse “uomo di fiducia” del OL con il quale ha rapporti di confidenza (cfr. pag. 18). Ed ancora, il ricorrente è presente presso l’abitazione del OL allorchè si discute dell’esfiltrazione della droga dal porto di Salerno. Dunque, è soggetto che viene messo a parte di notizie riservate, incompatibile con un ruolo di semplice acquirente (cfr. pag.18) e da cui si trae la sua conoscenza del contesto organizzato dell’attività illecita e la conoscenza degli altri partecipi. Infine, è lo stesso LI a “dare consigli” sulla gestione dell’attività illecita e, in particolare, di eliminare lo spaccio di strada in favore del traffico internazionale di droga, anche cocaina (cfr. pag. 19). Gli elementi indicati dal Tribunale hanno una rilevanza obiettiva nel delineare la figura del ricorrente che riveste per il sodalizio criminale che, superando il mero rapporto sinallagmatico contrattuale, è un partecipe del sodalizio. Si tratta di una motivazione immune da rilievi di illogicità, rispetto la quale la censura appare anche priva di specificità estrinseca là dove non si confronta appieno con la là dove omette un confronto specifico con gli ulteriori elementi sopra delineati e posti a fondamento della gravità indiziaria della partecipazione del ricorrente che non è fondata, come assume, unicamente sull’acquisto continuativo dal OL. 6. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EM GA IT Di LA
udita la relazione svolta dal consigliere EM GA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore avv. Metta che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. 1. Con ordinanza emessa l’11/11/2024, il Tribunale della libertà di Salerno ha rigettato l'istanza di riesame proposta da LI NA avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Salerno applicativa della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90, per la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo 1), nel ruolo di stabile acquirente di sostanze stupefacenti dal sodalizio, dall’estate 2020 Penale Sent. Sez. 3 Num. 13130 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 18/02/2025 2 all’attualità, di sostanza stupefacente del tipo hashish che vendeva al dettaglio in Basilicata e per episodi di acquisto delle medesime sostanze di cui ai capi 2), 21), 22), in ordine ai quali confermava il quadro indiziario grave e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo i seguenti motivi di ricorso. - Violazione di cui all'articolo 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con riferimento all'articolo 74 d.P.R. 309/90, in ordine alla partecipazione del ricorrente nel sodalizio criminoso dedito al traffico di stupefacenti. Argomenta il ricorrente che il tribunale avrebbe reso una motivazione carente e illogica in relazione alla ritenuta gravità indiziaria della partecipazione quale stabile acquirente, secondo i principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per cui ai fini della ricorrenza della partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico occorre la dimostrazione del superamento della soglia del mero rapporto sinallagmatico contrattuale necessario per il cambiamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di semplice reciproco affidamento a vincolo stabile. Il Tribunale avrebbe completamente omesso di illustrare, al di là del riferimento ai singoli acquisti di hashish, l'inserimento del LI, nella ipotizzata associazione ex 74. Il rapporto di fiducia instaurato tra il ricorrente e il soggetto ritenuto di spicco, OL NE, in assenza di ulteriori elementi caratterizzanti la concreta adesione al programma criminoso, non potrebbe essere ritenuto sufficiente a dimostrare la partecipazione al sodalizio criminoso posto che l'ha ripetuta commissione da parte di un indagato di più reati fini con altri soggetti partecipi di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico non è vicenda fattuale idonea ad integrare l'esistenza di indizi gravi precisi e concordanti a carico del medesimo in ordine alla partecipazione al reato associativo. La difesa ha depositato memoria con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso argomentando l’inadeguatezza degli elementi indiziari evidenziati nell’ordinanza impugnata (assidua frequentazione tra il LI ed il OL suo fornitore di fiducia di hashish) per affermare l’esistenza della coscienza e volontà di prendere parte ad una associazione dedita al narcotraffico. 1. Il ricorso è infondato. 2. Va preliminarmente ricordato che costituisce principio consolidato e più 3 volte affermato dalla Corte di cassazione, quello per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 dell'8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Quando, poi, sia denunciato un vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza dell'argomento riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01: Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460). 4. Giova rilevare che, secondo la contestazione posta a base della misura cautelare e la ricostruzione storico fattuale compiuta dai giudici del merito cautelare, all'indagato è contestata la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico ex art. 74 della legge sugli stupefacenti, con lo specifico ruolo di acquirente continuativo di sostanze stupefacenti tipo hashish, da OL NE, capo promotore dell’associazione finalizzata al narcotraffico, a base famigliare, operante nella provincia di Salerno, secondo la contestazione provvisoria di cui al capo 1) e dei singoli reati di acquisto di sostanza stupefacente di cui ai capi 2), 21) e 22), rispetto ai quali non è contestata la gravità indiziaria. Tanto premesso, con riguardo alla configurazione della partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 legge stup, deve essere rammentato che, come questa Corte di legittimità ha più volte affermato che la veste di partecipe ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può essere fondatamente riconosciuta al soggetto che si renda disponibile ai fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, Nappello, Rv. 265764). Il reato associativo, specie con riferimento all'attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede una struttura articolata o complessa o una esplicita reciproca manifestazione di intenti essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento. Non 4 è ostativa alla configurabilità del reato associativo neppure la differenza dello scopo personale o dell'utile che i singoli partecipi si propongono, potendo essa sussistere nell'ipotesi in cui gli acquirenti che poi reimmettono le sostanze al consumo siano mossi dalla esclusiva finalità di assicurarsi una fonte di approvvigionamento stabile, costante e abitudinaria e i venditori, mossi dall'intento di smerciare a fine di profitto la sostanza stupefacente, possano fare uno stabile affidamento sulla disponibilità all'acquisto da parte dei compratori con la costituzione di un rapporto che va oltre il significato negoziale della singola operazione per costituire elemento di una struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale, che poi reimmettono la sostanza al consumo (Sez. 5, n. 11899 del 05/11/1997, Saletta M, Rv. 209646). In tale contesto assume rilievo il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450 – 01; Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719). 5. Ciò posto, la condotta partecipativa del LI è stata ritenuta, ma non solo come si vedrà , in ragione della circostanza che egli fosse stabile acquirente di quantitativi non modici di sostanza stupefacente da OL NE, come risulta dalla contestazione dei reati scopo di cui ai capi 2), 21) e 22). In particolare, assume rilievo, secondo l’ordinanza impugnata, la contestazione di cui al capo 21) - nove acquisti di un chilogrammo con cadenza mensile – in un lasso temporale tra il 2020 e 2021, da cui emerge il continuativo acquisto di quantitativi dell’ordine di chilogrammi di stupefacente, destinata alla rivendita nella piazza di spaccio di Lavello. Si tratta di acquisti continuativi di rilevante valore economico direttamente dal capo dell’associazione, da cui, in capo a quest’ultimo, lo stabile affidamento sulla disponibilità all'acquisto da parte del compratore LI, che sono stati ritenuti un elemento indicativo dall'adesione dell'acquirente al programma criminoso, e dimostrativi dell’affectio societatis, quale vincolo soggettivo permanente che andava oltra all’accordo per la singola cessione. Ma non solo, il tribunale ha valorizzato, ai fini della sussistenza della gravità indiziaria, ulteriori elementi dimostrativi dell’affectio societatis, là dove ha evidenziato che il ricorrente si era messo a disposizione del OL prenotandogli un alloggio a Roma in vista della trasferta per l’approvvigionamento dello stupefacente, 5 circostanza che denota come il ricorrente fosse “uomo di fiducia” del OL con il quale ha rapporti di confidenza (cfr. pag. 18). Ed ancora, il ricorrente è presente presso l’abitazione del OL allorchè si discute dell’esfiltrazione della droga dal porto di Salerno. Dunque, è soggetto che viene messo a parte di notizie riservate, incompatibile con un ruolo di semplice acquirente (cfr. pag.18) e da cui si trae la sua conoscenza del contesto organizzato dell’attività illecita e la conoscenza degli altri partecipi. Infine, è lo stesso LI a “dare consigli” sulla gestione dell’attività illecita e, in particolare, di eliminare lo spaccio di strada in favore del traffico internazionale di droga, anche cocaina (cfr. pag. 19). Gli elementi indicati dal Tribunale hanno una rilevanza obiettiva nel delineare la figura del ricorrente che riveste per il sodalizio criminale che, superando il mero rapporto sinallagmatico contrattuale, è un partecipe del sodalizio. Si tratta di una motivazione immune da rilievi di illogicità, rispetto la quale la censura appare anche priva di specificità estrinseca là dove non si confronta appieno con la là dove omette un confronto specifico con gli ulteriori elementi sopra delineati e posti a fondamento della gravità indiziaria della partecipazione del ricorrente che non è fondata, come assume, unicamente sull’acquisto continuativo dal OL. 6. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EM GA IT Di LA