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Articolo 4 della Legge 28 agosto 1997, n. 300
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Articolo 3
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Legge 28 agosto 1997, n. 300
Articolo 4 della Legge 28 agosto 1997, n. 300
Versione
16 settembre 1997
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 16 settembre 1997
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