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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/11/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3167/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese
Il Tribunale di Perugia, riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa Teresa Giardino - Presidente relatore
Dott.ssa Sara Fioroni - Giudice
Dott. Antonio Contini - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3167/2021 promossa da
(c.f. in persona del Curatore fallimentare Dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
autorizzato in data 15 dicembre 2020 dal Giudice Delegato Dott.ssa Stefania Monaldi, Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Briganti per delega in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il difensore (pec: Email_1
- Attore – contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_1 C.F._1
Galanti per delega in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il difensore (pec:
Email_2
- Convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 21
PER L'ATTORE (note di trattazione dep. 12.2.2025): “accertare e dichiarare la responsabilità della Sig.ra
per i danni arrecati alla ed ai creditori sociali a causa delle condotte descritte in citazione, e Controparte_1 Parte_1 conseguentemente condannarla al risarcimento dei danni in favore del da liquidarsi in € 765.459,44 Parte_1
o in quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, eventualmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del 6.11.2012 al saldo;
accertare e dichiarare la nullità, o in subordine dichiarare non riconoscibile dall'ordinamento giuridico italiano, del “ ai sensi dell'art. Controparte_2
1418 c.c. per violazione degli artt. 13 e 15 della Convenzione dell'Aja del 1985, dell'art. 2645ter c.c., e per le altre ragioni sopra evidenziate;
dichiarare la nullità o, in ogni caso l'inefficacia rispetto al dell'atto del notaio Parte_1 Per_1 rep. 52889 Racc. 18083 con cui è stato istituito il ed è stato conferito il diritto di
[...] Controparte_2 nuda proprietà sul fabbricato unifamiliare sito nel comune di Pietralunga, alla via BR UO n. 32, con terreno circostante, il tutto censito al CF di Pietralunga al foglio 87, particella 1201 sub. 2, cat. A/7, cl. 2, vani 13,5, R.C. €
1.324,71; foglio 87, particela 1201 sub. 3, cat. c/6, classe 2, mq. 24, R.C. € 39,66; ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliare le annotazioni di legge.”.
PER IL CONVENUTO (note di trattazione dep. 12.2.2025): “accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande formulate dalla nei confronti della convenuta in Parte_3 Controparte_1 subordine, respingere tutte le domande proposte dalla EL nei confronti di perché infondate in fatto e in Controparte_1 diritto per quanto dedotto in atti;
per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra alla controparte.”. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 15.6.2021, il conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
- già Presidente del Consiglio di amministrazione (dal 12 maggio 2003 al 17 novembre 2009),
[...] amministratore delegato (dal 5 agosto 2005 al 17 novembre 2009) ed amministratore unico (dal 17 novembre 2009 al 5 novembre 2012) di - , chiedendo di accertare la responsabilità della Convenuta ex Parte_1 artt. 2476 c.c. e 146 l.f. e per l'effetto di condannarla al risarcimento dei danni, da liquidarsi in complessivi euro 765.459,44 o nella diversa somma determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c..
1.1 A fondamento della domanda, la EL attrice adduceva le seguenti violazioni degli obblighi propri dell'organo amministrativo:
a) la redazione di bilanci societari non veritieri a causa di una serie di “artifizi contabili” posti in essere dal 2007 al 2012, quali: 1a) la capitalizzazione dei costi di ricerca sostenuti per lo sviluppo di un pagina 2 di 21 progetto d'investimento all'estero, il primo anno ammortizzati in minima parte e, successivamente, non più ammortizzati: ciò determinava la sopravalutazione della voce Immobilizzazioni immateriali e, quindi, il miglioramento dei risultati d'esercizio, con l'effetto ultimo di nascondere l'integrale perdita del capitale sociale, avvenuta già nell'anno 2007; 2a) in violazione degli artt. 2423 bis e 2426
c.c., il mutamento del criterio di contabilizzazione degli ammortamenti relativi ai menzionati costi per investimenti all'estero, non giustificato da circostanze eccezionali e privo dell'apposito corredo motivazionale nella Nota integrativa al bilancio;
3a) nel biennio 2010-2011, il mancato storno dall'attivo patrimoniale delle residue Immobilizzazioni immateriali a fronte della cessazione di fatto dell'attività produttiva;
4a) l'occultamento dell'effettivo stato economico di grazie – anche Parte_1
- all'apparente incremento del patrimonio netto determinato dalla rinunzia al credito da parte di
[...]
rinunzia che, a dire del non sarebbe mai realmente avvenuta e che CP_3 Parte_1 sarebbe stata falsamente attestata da grazie alla predisposizione di un fittizio Controparte_1 verbale d'assemblea;
b) la cessione di beni strumentali in favore di (30 dicembre 2008), in primo luogo perché CP_3 avvenuta in violazione dell'art. 2634 c.c., stante il conflitto d'interessi in cui versava
[...] in quanto consigliere di amministrazione di e, al tempo stesso, Parte_4 Parte_1 amministratore delegato della Società cessionaria;
in secondo luogo, perché economicamente pregiudizievole per in ragione dell'ingiustificata rinunzia alla somma di euro 55.435,44 Parte_1
(contabilmente stralciata in data 3 gennaio 2012), dovuta a titolo di conguaglio tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato da CP_3
c) in violazione degli artt. 2482 ter, 2484 e 2486 c.c. e grazie agli “artifizi contabili” sopra descritti, la prosecuzione della normale attività d'impresa di pur a fronte della perdita dell'intero Parte_1 capitale sociale avvenuta già nell'anno 2007, che si concludeva con un patrimonio netto negativo pari ad euro 211.549,00; la EL attrice liquidava in parte qua il danno risarcibile in forza del criterio di cui all'art. 2486 c.c., calcolandolo in euro 710.024,00, pari alla differenza tra il patrimonio netto dell'anno di cessazione della carica di (2012) e quello dell'anno di Controparte_1 azzeramento del capitale sociale (2007).
1.2. Il chiedeva inoltre di condannare al risarcimento dei danni – da Parte_1 Controparte_1 liquidarsi in corso di giudizio - derivanti dal reato di cui all'art. 216 l.f., per il quale la Procura della pagina 3 di 21 Repubblica presso il Tribunale di Perugia aveva chiesto il rinvio a giudizio dell'odierna convenuta in data
21 giugno 2019; con domanda di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del 6 novembre 2012 sino al saldo.
1.3. La EL attrice chiedeva inoltre di accertare e dichiarare la nullità o, in subordine, la non riconoscibilità nell'ordinamento giuridico italiano del trust autodichiarato istituito Controparte_2 in data 12 dicembre 2008, deducendo:
a) la violazione degli artt. 13 e 15 lett. e) della Convenzione dell'Aja del 1985 e la conseguente nullità CP_ ex art. 1418 c.c. del sopra citato autodichiarato, in quanto lo stesso veniva costituito da CP_1 al solo scopo di eludere i propri creditori attraverso la creazione di una situazione di mera
[...] apparenza;
circostanza comprovata: 1a) dalla effettiva conservazione della piena disponibilità del bene immobile da parte del settlor e trustee la quale si riservava il diritto di Controparte_1 abitazione a titolo gratuito sul cespite conferito in trust; 2a) dalla mancata nomina del guardiano a tutela dei beneficiari finali, indicati nei discendenti legittimi dell'odierna convenuta;
3a) dall'assenza di limitazioni e di obblighi in capo al trustee; 4a) dal conferimento a quest'ultimo del potere di revocare i beneficiari originari e di nominarne di nuovi;
5a) dalla stessa costituzione del trust (12 dicembre 2008) a ridosso della chiusura dell'esercizio 2007, nel quale si era già consumata la perdita integrale del capitale sociale, seppure non rappresentata dal relativo bilancio di esercizio;
b) l'assenza in capo a della reale volontà di porre in essere un trust ed i relativi effetti, Controparte_1 con conseguente carenza di uno degli elementi costitutivi (c.d. “tre certezze”) individuati dalla giurisprudenza maggioritaria come essenziali ai fini della validità del negozio;
c) l'esito negativo del giudizio di meritevolezza avente ad oggetto l'interesse in concreto perseguito dal settlor e condotto ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., norma ritenuta applicabile al trust Controparte_1 autodichiarato nel quale, stante la coincidenza tra la figura del disponente e quella del trustee, non si veniva a creare un reale trasferimento dei beni in capo a terzi ma solo l'imposizione di un vincolo a favore dei beneficiari finali;
d) la simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. e la conseguente nullità ai sensi del secondo comma dell'art. 1416 c.c. dell'atto costitutivo del trust e del conferimento del diritto di nuba proprietà su bene immobile, in quanto finalizzati a realizzare uno schermo giuridico attraverso il quale impedire ai pagina 4 di 21 creditori di di soddisfarsi sul bene, mai effettivamente uscito dal patrimonio Controparte_1 dell'odierna convenuta.
Per le ragioni sopra esposte, il chiedeva anche di dichiarare la nullità o, in ogni caso, Parte_1
l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto notarile istitutivo del rogato dal notaio Controparte_2
(rep. 52889 racc. 18083). Persona_1
1.4. La EL attrice rappresentava, infine, di aver dato esecuzione al sequestro conservativo disposto nei confronti di dal Tribunale di Perugia a seguito di ricorso depositato in data 4 febbraio Controparte_1
2021.
2. si costituiva nel presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_1 data 20 ottobre 2021.
2.1. L'odierna convenuta chiedeva in primo luogo di accertare e dichiarare la prescrizione delle domande proposte nei suoi confronti da parte di sosteneva, in particolare, l'intervenuta Parte_1 prescrizione dell'azione di responsabilità dell'organo amministrativo, il cui termine quinquennale ex art. 2949 c.c. - essendo iniziato a decorrere dal 21 novembre 2014, data di deposito del bilancio relativo al primo esercizio in perdita (2013) - sarebbe spirato già in data 21 novembre 2019, ben prima cioè dell'introduzione del presente giudizio.
2.2. In via subordinata, la convenuta chiedeva di rigettare tutte le domande di risarcimento proposte dal
Parte_1
Ciò, in primo luogo, in ragione della sentenza di assoluzione da tutti i reati alla stessa contestati, pronunziata, per insussistenza del fatto, in data 8 settembre 2021 dal GIP presso il Tribunale di Perugia.
2.3. In secondo luogo, riteneva infondata l'azione di responsabilità proposta nei suoi Controparte_1 confronti dal in ragione della correttezza del proprio operato quale organo Parte_1 amministrativo: circostanza, questa, ritenuta oggetto di dichiarazioni confessorie da parte della EL attrice (p. 11 e ss. relazione periodica del 4 agosto 2016; p. 8 relazione periodica del 27 febbraio 2017; p. 3 relazione periodica del 5 giugno 2017). L'odierna convenuta, nel chiedere la reiezione delle pretese risarcitorie di controparte, adduceva le seguenti ragioni di merito a conferma della correttezza del proprio operato:
a) la rispondenza al Principio Contabile Nazionale OIC n. 24 del mancato ammortamento dei costi per lo sviluppo di un progetto di investimento estero ancora in fieri, non sussistendo pertanto nei pagina 5 di 21 bilanci di alcuna artificiosa sopravvalutazione della voce relativa alle Immobilizzazioni Parte_1 immateriali, con conseguente chiusura dell'esercizio 2007 con un attivo del patrimonio netto pari ad euro 195.514,00, correttamente contabilizzato;
b) la necessità di procedere - alla luce dei Principi Contabili Nazionali - alla svalutazione delle
Immobilizzazioni immateriali non prima dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2013 (avvenuta il 23 ottobre 2014), momento a partire dal quale si manifestava la loro effettiva e definitiva irrecuperabilità;
c) l'effettività della rinunzia al credito di euro 145.000,00 in favore di da parte del socio Parte_1 [...]
comprovata da: mancata impugnazione del verbale assembleare del 18 febbraio 2012; CP_4 voto favorevole di all'approvazione dei bilanci di in cui si faceva espressa Controparte_4 Parte_1 menzione della rinunzia;
mancato esperimento di azioni di recupero da parte del presunto creditore;
d) la successione di pagamenti parziali della fattura n. 594/2008 effettuati da nel Controparte_4 periodo 2009-2011, con stralcio dell'importo residuo pari ad euro 55.435,00 correttamente eseguito in data 10 gennaio 2012, vale a dire dopo la ricezione dell'ultima tranche di pagamento avvenuta in data 31 dicembre 2011;
e) la liceità della prosecuzione dell'attività imprenditoriale da parte di stante l'assenza di Parte_1 obblighi in capo agli amministratori di procedere ai sensi degli artt. 2482 ter e 2484 c.c. in ragione della condizione di stabilità patrimoniale della Società, perdurante sino al 2012; scelta ritenuta, peraltro, pienamente opportuna in quanto consentiva di ridurre progressivamente in misura consistente l'indebitamento societario.
In ogni caso, l'odierna convenuta contestava anche il criterio utilizzato da controparte per la liquidazione del danno, erroneamente quantificato in base alla differenza dei netti patrimoniali del periodo 31 dicembre
2007 – 31 dicembre 2012; criterio in realtà non utilizzabile nel caso di specie, non avendo la EL attrice contestato il compimento di specifiche operazioni contrarie all'obbligo conservativo di cui all'art. 2486 c.c.
e, in ogni caso, non avendo provato la sussistenza di un collegamento causale con il lamentato pregiudizio patrimoniale.
2.4. chiedeva, altresì, di rigettare la domanda di nullità del in Controparte_1 Controparte_2 ragione del venir meno del presupposto della domanda stessa, stante l'insussistenza a suo carico di qualsiasi pagina 6 di 21 profilo di responsabilità; affermava poi la piena validità del trust in questione, in quanto risalente ad un periodo (2008) comunque antecedente alla crisi societaria e costituito – non simulato - per ragioni familiari, non elusive dei creditori;
sosteneva, in ogni caso, l'idoneità del trust a produrre l'effetto segregativo suo proprio grazie alla previsione di irrevocabilità ed alla prescritta necessità di autorizzazione del Tribunale al compimento di atti dispositivi;
l'odierna Convenuta affermava, infine, la piena legittimità della riserva di abitazione in capo al settlor.
3. All'udienza di prima comparizione dell'11 novembre 2021, la Dott.ssa Elena Stramaccioni - nuovo
Giudice istruttore, designato in data 4 novembre 2021 in sostituzione della Dott.ssa Giulia Maria Lignani - verificata la regolarità del contraddittorio, assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; sulla base della richiesta di CTU contabile avanzata da entrambe le parti con le rispettive memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c. e ritenute superflue le altre richieste istruttorie della convenuta, in data 31 gennaio
2023 il Giudice nominava quale perito del Tribunale la Dott.ssa che, all'udienza del 2 marzo Persona_2
2023, assumeva l'incarico di relazionare entro il termine di 90 giorni, provvedendo poi al deposito della perizia in data 13 giugno 2023; all'udienza del 7 luglio 2023 veniva accolta la richiesta - avanzata da entrambe le parti – di termini per la presentazione di osservazioni scritte all'elaborato del CTU, poi depositate in data 28 luglio 2023; a seguire, stante l'accoglimento della richiesta formulata dal Parte_1
e di richiamare il CTU(udienza del 26 marzo 2024), la Dott.ssa veniva
[...] Controparte_1 Per_2 nuovamente convocata per l'udienza del 23 maggio 2024; designato nelle more l'attuale Istruttore (2 aprile
2024), l'udienza di comparizione veniva differita al 6 giugno 2024 e, in quella sede, il Giudice precisava le richieste di chiarimento rivolte al CTU, incaricandolo altresì di relazionare entro il 30 settembre 2024; a quella data, la Dott.ssa depositava tempestivamente la propria relazione integrativa. Per_2
Il Giudice, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 13 febbraio 2025 e disposta la trattazione cartolare della stessa, assegnava alle parti termine fino alla stessa udienza per la presentazione delle rispettive conclusioni scritte, entrambe proposte in data 12 febbraio 2025; all'esito della predetta udienza, il
Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
incombenti assolti, rispettivamente, dalla EL attrice in data 14 aprile 2025 ed in data 5 maggio 2025, da Controparte_1 in data 11 aprile 2025 ed in data 5 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 7 di 21 1. In via preliminare occorre verificare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierna
Convenuta.
Secondo un consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che le stesse parti pongono a fondamento delle proprie divergenti argomentazioni difensive, l'azione di responsabilità esperita dalla
EL fallimentare ai sensi dell'art. 146 l. fall. soggiace al regime prescrizionale di cui all'art. 2947 c.c., con la precisazione che il relativo termine quinquennale decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità da parte dei creditori dell'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le pretese di pagamento dagli stessi vantate. Stante la gravosità dell'onere probatorio in astratto incombente sulla EL attrice, è principio costantemente affermato quello secondo cui quest'ultima beneficia della presunzione iuris tantum di coincidenza dell'astratta conoscibilità dello stato d'insolvenza con la data di dichiarazione di fallimento, ferma restando la possibilità per l'organo amministrativo convenuto in giudizio di vincere tale presunzione attraverso la prova dell'anteriore conoscibilità dell'incapienza patrimoniale della Società da parte dei suoi creditori. veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Perugia in data 3 giugno 2016. Parte_1
Stante il richiamato orientamento interpretativo, a partire da tale data si presume iniziato il decorso del termine di prescrizione quinquennale.
L'odierna convenuta adduceva elementi dalla stessa considerati idonei a provare l'anteriore conoscibilità dello stato di insolvenza di con ciò ritenendo vinta la già richiamata presunzione relativa;
una Parte_1 volta fissato il dies a quo della prescrizione in data anteriore rispetto alla dichiarazione di fallimento, CP_1 sosteneva che l'estinzione dell'azione di responsabilità si fosse già verificata al momento della
[...] proposizione dell'atto di citazione che instaurava il presente giudizio.
In primo luogo, essa adduceva che “il bilancio della relativo all'esercizio 2011, depositato in data Pt_1
24.10.2012 evidenziava un patrimonio netto di -107.987 euro, sicché l'azione risulterebbe già prescritta in data
24.10.2017”.
La convenuta, inoltre, riteneva idoneo a dimostrare la conoscibilità dello stato d'insolvenza anche il verbale dell'assemblea di del 23 ottobre 2014, depositato presso il registro delle imprese in data 21 Parte_1 novembre 2014: verbale da cui si evinceva l'avvenuta approvazione del bilancio d'esercizio 2013 con una perdita di euro -25.811,00 ed il conseguente annullamento del capitale sociale, nonché il verificarsi di successive perdite sino ad un negativo pari ad euro 256.151,00, a fronte delle quali i soci decidevano di non pagina 8 di 21 rifinanziare la Società e di dare mandato all'organo amministrativo di procedere alla messa in liquidazione;
ne deduceva che “dal 21.11.2014, data di iscrizione della suddetta delibera nel RR.II., fosse Controparte_1 oggettivamente percepibile, da parte dei creditori, l'azzeramento del capitale della e l'insufficienza del patrimonio sociale Pt_1
a soddisfare i debiti sociali. Di conseguenza, anche qualora non si volesse ritenere l'azione prescritta sin dal 24.10.2017, il termine quinquennale sarebbe comunque decorso in data 21.11.2019.”.
Alla luce delle predette argomentazioni difensive, è opportuno evidenziare come - in tema di onere probatorio ex art. 146 l. fall. - la Suprema Corte abbia affermato la necessità che il giudice del merito ritenga effettivamente raggiunta la prova liberatoria da parte dell'organo amministrativo soltanto sulla base di “fatti sintomatici di assoluta evidenza” (Cass. n. 8553/2024), i quali devono costituire oggetto di una valutazione in concreto, contestualizzata nel complessivo quadro fattuale emergente dagli atti di causa.
Tale assoluta evidenza non è predicabile quanto agli elementi addotti dalla difensa di Controparte_1
Ciò, in generale, perché la mera iscrizione nel registro delle imprese dei bilanci societari - e, ancor più, delle delibere assembleari - costituisce un adempimento squisitamente formale che non consente ragionevolmente di sostenere la conoscibilità di quanto oggetto di iscrizione da parte dell'intero ceto creditorio;
quest'ultimo non risulta, infatti, popolato da soli soggetti professionali, includendo anche piccoli creditori, la cui consapevolezza circa l'insufficienza patrimoniale di una società non può essere apoditticamente desunta dall'osservanza da parte dell'organo amministrativo di un mero onere pubblicitario.
Inoltre, la vicenda di presentava tratti specifici di ambiguità tali da escludere quella condizione di Parte_1 assoluta evidenza dello stato di insufficienza patrimoniale che la giurisprudenza ritiene necessaria a soddisfare l'onere probatorio in tema di anticipata conoscibilità dell'incapienza societaria.
Quanto al bilancio 2011, emerge infatti dalle conclusioni della nota integrativa (pagg. 20 e 21) che, pur essendosi verificata una perdita d'esercizio pari ad euro 129.662,30, l'incremento delle riserve avvenuto nei primi mesi del 2012 per effetto della rinunzia dei soci a parte dei crediti dagli stessi vantati nei confronti della Società per pregressi finanziamenti aveva scongiurato l'erosione del capitale sociale.
Quanto al bilancio 2013, le conclusioni della nota integrativa (pag.12) davano atto di una perdita pari ad euro 25.811,29 la cui consistenza non si presentava certamente tale da lasciar intendere uno stato di reale insufficienza patrimoniale della Società.
pagina 9 di 21 In merito, invece, al verbale assembleare del 23 ottobre 2014, occorre in generale premettere che un verbale di assemblea, ancorché allegato ad un bilancio di esercizio, non presenta agli occhi dei creditori e dei terzi lo stesso grado di attendibilità di quest'ultimo, posto che l'esito del dibattito tra soci risulta spesso condizionato dalla parzialità dei dati disponibili allo stato degli atti e, comunque, superabile da eventi successivi;
nel caso di specie, la formalizzazione della consistente perdita patrimoniale preannunciata nella citata assemblea avveniva soltanto con il bilancio relativo all'esercizio 2014, peraltro depositato successivamente alla dichiarazione di fallimento. In ogni caso, anche volendo ammettere che il verbale assembleare in esame fosse stato preso in seria considerazione dai creditori sociali, le informazioni dallo stesso desumibili si presentavano tutt'altro che univoche: infatti, è certamente vero che dal verbale del 23 ottobre 2014 si evinceva un significativo aggravio delle perdite, tale da indurre i soci a chiedere la convocazione dell'assemblea per procedere allo scioglimento della società; ma è altrettanto vero che da quello stesso verbale era possibile desumere l'eventualità di un recupero - almeno parziale - di liquidità a seguito delle iniziative giudiziali decise all'unanimità dai soci di così potenzialmente inducendo i Parte_1 creditori sociali a supporre uno stato di non assoluta ed irreversibile incapacità di soddisfo.
Infine, non può essere omessa la circostanza che il presente giudizio verte in buona misura sulla correttezza o meno delle scelte compiute dall'amministratore in merito alla redazione dei bilanci di Controparte_1
valutazione risultata di peculiare complessità anche agli occhi del professionista incaricato da Parte_1 questo Tribunale della consulenza contabile versata negli atti di causa, al punto da rendersi necessaria una successiva integrazione della perizia stessa;
ciò è comprovato da quanto messo per iscritto dal consulente incaricato, il quale rilevava esplicitamente come in relazione ad una pluralità di aspetti “il comportamento contabile dell'Amministratore sia stato carente e poco trasparente sotto il profilo dell'informativa e anche contraddittorio”
(conclusioni CTU, pag. 37); la predetta circostanza, dunque, non può che valere a rafforzare la negazione della conoscibilità dello stato di insufficienza patrimoniale di da parte dei suoi creditori, essendo Parte_1 ragionevole supporre che questi fossero in larga parte sprovvisti delle competenze tecniche necessarie all'espletamento di una valutazione risultata particolarmente ardua persino in sede processuale.
Alla stregua delle considerazioni svolte, le argomentazioni addotte dall'odierna convenuta non risultano condivisibili;
l'eccezione di prescrizione è pertanto infondata, posto che il dies a quo deve essere fissato alla data della dichiarazione di fallimento (3 giugno 2016) ed il corso della prescrizione quinquennale risulta pagina 10 di 21 essere stato in seguito interrotto dalla proposizione, presso questo Tribunale di Perugia, del ricorso per sequestro conservativo del 4 febbraio 2021.
2. Sempre in via preliminare, va chiarito come l'intervenuta sentenza di assoluzione dell'odierna Convenuta perché il fatto non sussiste, pronunciata in data 15 giugno 2021 dal Gup del Tribunale di Perugia nel procedimento penale 243/18 RGNR instaurato nei confronti di non è idonea ad Controparte_1 assumere efficacia di giudicato nel presente giudizio rispetto all'accertamento dei fatti espletato dal Giudice penale in quella sede.
Ciò in ragione del disposto di cui all'art. 652 c.p.p., a mente del quale la sentenza di assoluzione non produce effetto nel giudizio civile sul risarcimento del danno nei confronti del danneggiato che non abbia preso parte al processo penale;
regola appositamente declinata nel capoverso dello stesso articolo per le ipotesi di assoluzione definitiva pronunziata all'esito di giudizio abbreviato ex art. 442 c.p.p..
Quest'ultima disposizione risulta in effetti applicabile nel presente giudizio, svincolando questo Giudice dalla valutazione dei fatti oggetto di questa causa per come accertati nella sentenza n. 505/21 Reg. Sent., diventata nelle more irrevocabile secondo quanto si evince dalla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. della EL attrice e da quella di depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.. Controparte_1
La EL non si costituiva parte civile nel processo penale, instaurato a seguito della richiesta di rinvio a giudizio avvenuta in data 21 giugno 2019; sceglieva, piuttosto, di esercitare successivamente -ma prima della pronuncia della sentenza in sede penale- ed in via autonoma l'azione civile incardinando il presente giudizio con atto di citazione del 22 giugno 2021, dopo aver proposto allo stesso Tribunale di Perugia un ricorso per sequestro conservativo in data 4 febbraio 2021.
3. Infine, non risulta condivisibile l'argomento, prospettato dall'odierna convenuta, in forza del quale il contenuto delle relazioni periodiche effettuate dal Curatore di assumerebbe valore confessorio in Parte_1 merito alla correttezza della gestione societaria da parte di alla mancata causazione di Controparte_1 danni e, quindi, all'assenza di ogni profilo di responsabilità dell'organo amministrativo.
Ciò in primo luogo perché, come chiarito da un costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, al curatore fallimentare, in quanto terzo, non è dato rendere confessioni, ammissioni o riconoscimenti
(Cass. n. 17534/2020; Cass. n. 19418/2017; Cass. n. 23427/2016; Cass. n. 15570/2015; Cass. n.
25286/2013; Cass. n. 3573/2011).
pagina 11 di 21 In ogni caso, le richiamate relazioni predisposte dalla EL (4 agosto 2016; 27 febbraio 2017; 5 giugno
2017) presentavano un contenuto squisitamente valutativo – peraltro condizionato dallo stato di incertezza sulla correttezza della redazione dei bilanci societari – come tale inidoneo a formare oggetto di confessione, posto che quest'ultima può vertere esclusivamente su fatti concreti e non già sulla valutazione, ancorché tecnica, degli stessi (Cass. n. 6142/2012).
4. Venendo al merito, la EL attrice incardinava il presente giudizio per vedere accertata la responsabilità ex art. 2476 c.c. dell'amministratore in relazione a fatti di mala gestio Controparte_1 ascrivibili al periodo 2007-2012, chiedendone conseguentemente la condanna al risarcimento del danno.
La domanda è fondata, meritando parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
All'odierna Convenuta veniva anzitutto contestata la redazione di bilanci non veritieri, che avrebbero da un lato tratto in inganno i creditori di e, dall'altro, consentito di proseguire l'attività d'impresa Parte_1 malgrado la sussistenza, dolosamente occultata, di un grave stato di dissesto patrimoniale.
4.1 Le parti disputavano in primo luogo circa la correttezza o meno della scelta compiuta da CP_1 di procedere alla capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per supportare un
[...] progetto aziendale di delocalizzazione ed investimento nei Paesi baltici, con conseguente incremento della voce di bilancio relativa alle Immobilizzazioni immateriali e dunque – a dire della EL attrice – artificioso nascondimento dell'integrale perdita del capitale sociale.
Il consulente contabile incaricato dal Tribunale relazionava sul punto, dando in primo luogo atto della non univocità dei criteri valutativi sottesi alle scelte contabili di rappresentava infatti che un Controparte_1 giudizio di merito sulla decisione di capitalizzare nell'anno 2007 i predetti costi di ricerca e sviluppo “fonda non solo sulla verifica di corretta applicazione dei principi contabili, e quindi su criteri oggettivi, ma presuppone anche valutazioni imprenditoriali aventi carattere estremamente soggettivo ed aleatorio.” (pag. 37 della relazione CTU).
Tanto premesso, e lasciata all'organo giudicante la decisione in ordine alla correttezza o meno della capitalizzazione dei costi, l'esperto contabile dava tuttavia anche conto della commissione di gravi violazioni degli obblighi di corretta gestione in fase di redazione del bilancio societario.
In primo luogo, dalla CTU emergeva con nettezza la falsità del contenuto della Nota integrativa al bilancio predisposta dall'organo amministrativo di in punto di ammortamento: “viene data informativa Parte_1 sull'ammortamento dei costi di ricerca e sviluppo, non rispondente al vero, laddove si precisa di ammortizzare i costi di ricerca
pagina 12 di 21 e sviluppo, in 5 anni, quando invece i costi relativi a quello specifico progetto di delocalizzazione nei paesi Baltici, non risultano mai ammortizzati nel corso del periodo 2007-2011.” (pag. 22 della relazione CTU).
Ancora, veniva riscontrata una grave carenza circa l'assolvimento degli obblighi informativi: “Il CTU ha più volte esplicitato, nel corso della relazione come il comportamento contabile dell'Amministratore sia stato carente e poco trasparente sotto il profilo dell'informativa e anche contraddittorio, laddove da un lato ha capitalizzato i costi di ricerca e sviluppo del progetto di delocalizzazione e investimento nei Paesi Baltici, e dall'altro non ha mai provveduto ad effettuare i connessi ammortamenti, né nel 2007, né negli anni seguenti.” (pag. 38 della relazione CTU).
Infine, veniva stigmatizzata la scelta di non procedere alla svalutazione ed allo storno dei citati costi di ricerca e sviluppo per investimenti “quando già la crisi economica e finanziaria che ha coinvolto la stava Pt_1 generando perdite divenute poi strutturali, tanto da decretare nel 2011 la cessazione di ogni attività. E' evidente per tutti che una simile situazione avrebbe dovuto consigliare all'Amministratore, in un'ottica sicuramente più prudenziale, di svalutare almeno in quella fase 2010-2011, quelle immobilizzazioni immateriali iscritte nel 2007 e destinate ad avere un'utilità pluriennale, ormai definitivamente sfumata” (pag. 38 della relazione CTU).
Il CTU (pagg. 22 ss,) chiariva espressamente la erroneità della tesi difensiva di parte convenuta, fondata sull'asserita corretta applicazione del principio contabile OIC24 in punto di omessa svalutazione delle immobilizzazioni materiali, impropriamente ritenuta necessaria solo al momento dell'accertamento della loto definitiva irrecuperabilità (e cioè al momento della redazione del bilancio di esercizio 2013); così infatti si esprime il CTU : “In realtà l'OIC 24 con riferimento alle IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED
ACCONTI così recita: In questa voce sono iscritti i costi (interni ed esterni) sostenuti per l'acquisizione o la produzione interna di immobilizzazioni immateriali, per le quali non sia ancora stata acquisita la piena titolarità del diritto (nel caso di brevetti, marchi, ecc.) o riguardanti progetti non ancora completati (nel caso di costi di ricerca e sviluppo). Tale voce include inoltre i versamenti a fornitori per anticipi riguardanti l'acquisizione di immobilizzazioni immateriali. I valori iscritti in questa voce sono esposti al costo storico e non ammortizzati fino a quando non sia stata acquisita la titolarità del diritto o non sia stato completato il progetto. In quel momento, tali valori sono riclassificati alle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali. Anche per i costi iscritti in questa voce, occorre verificare il rispetto del principio generale dell'utilità ripetuta, ossia i costi capitalizzati devono essere relativi a diritti e/o attività immateriali che, una volta acquisiti o completati, abbiano una utilizzazione economica produttiva di benefici per l'impresa lungo un arco temporale di più esercizi.
pagina 13 di 21 Inoltre, trattandosi di costi sospesi e non ammortizzati, occorre verificare ogni esercizio che le immobilizzazioni in corso e gli acconti abbiano avuto un'utilizzazione economica, ed in tal caso vanno riclassificate nelle apposite voci delle immobilizzazioni immateriali, oppure continuino ad avere prospettive di utilizzazione economica. In caso contrario, si rende necessario imputare a costi di periodo i costi precedentemente capitalizzati.
In realtà dal 2007 al 2011, periodo delineato dal quesito posto dal G.I., nessun incremento di attività riconducibile ed imputabile a costi di ricerca e sviluppo per il progetto di delocalizzazione ed investimento nei paesi Baltici, può ravvisarsi né dal Bilancio, né dal registro cespiti. Tanto che l'importo delle immobilizzazioni immateriali di cui alla voce costi di ricerca e sviluppo” rimane inalterato per tutto l'arco temporale in esame. Ciò può avere una duplice lettura: il progetto risulta ultimato e allora non vi sarebbe stato motivo di non procedere ai relativi ammortamenti per tutti gli anni dal 2007 al 2011 o in alternativa, quand'anche si fosse voluto considerare i costi capitalizzati, quali immobilizzazioni in corso, trattandoli quindi come costi sospesi senza procedere ai relativi ammortamenti, l'Amministratore avrebbe dovuto rendere informativa specifica sulle prospettive di utilizzazione economica. In realtà gli unici fatti certi che emergono con chiarezza sono: da un lato, l'inerzia del comportamento contabile adottato dall'Amministratore, nei confronti dei costi capitalizzati e riferibili al progetto di delocalizzazione nei Paesi Baltici, che pur avendoli iscritti nella voce “costi di ricerca e sviluppo” non ha effettuato i dovuti ammortamenti, contrariamente all'informativa resa in Nota Integrativa a tutti i bilanci presentati dal 2007 al 2011.
Dall'altro ed in alternativa, quand'anche l'Amministratore, avesse voluto intendere, tali costi, quali “immobilizzazioni in corso ed acconti”, il comportamento è censurabile per non aver fornito alcuna informativa sulle prospettive di utilizzazione economica e quindi sul mantenimento delle condizioni che ne hanno permesso l'iscrizione tra le immobilizzazioni, o diversamente senza procedere ad alcuna svalutazione per la perdita durevole dell'utilità pluriennale.”
Alla luce di siffatte considerazioni, il CTU ha concluso (pag. 36) nel senso che, qualora “il G.I. ritenesse sulla base delle informazioni tecniche fornite dal CTU, che tali costi non avrebbero dovuto essere capitalizzati, la perdita che si sarebbe generata nel 2007 sarebbe stata tale da provocare lo scioglimento anticipato della società Parte_1
Posto che, come invero chiarito dal CTU, erronea deve considerarsi la capitalizzazione dei costi, e comunque vi era anche stato un ingiustificato cambiamento del criterio di contabilizzazione degli ammortamenti, ne consegue che il bilancio di esercizio si dimostra non corretto, ovvero posto in essere in violazione dei principi di redazione dettati dal codice civile, dovendo inoltre ritenersi che effettivamente dal 2007 si sia verificata la perdita del capitale sociale oltre il terzo.
pagina 14 di 21 4.2 Se può dirsi fondato il primo motivo di contestazione, quanto al secondo motivo di addebito di falsificazione del bilancio, sempre asseritamente effettuato al fine di occultare lo stato di sostanziale dissesto di -e cioè la falsa contabilizzazione di una rinunzia al credito di 145.000,00 vantato nei Parte_1 confronti della Società stessa dal socio gli atti di causa non depongono, a parere del Controparte_3
Collegio, per l'accoglimento della prospettazione attorea.
Le conclusioni formulate dal CTU depongono infatti nel senso della corretta iscrizione della rinunzia al credito di 145.000,00 euro nel bilancio di perciò pienamente rispondente a quanto desumibile dal Parte_1 verbale assembleare del 18 febbraio 2012: “Nel Bilancio della al 31.12.2012 risulta correttamente iscritto Pt_1 nel Patrimonio Netto, tra le Altre Riserve Distintamente indicate, alla voce VERSAMENTI IN CONTO FUTURO
AUMENTO DI CAPITALE, l'importo di euro 245.000 (145.0000+100.000) in conformità a quanto deliberato dai
Soci della nelle assemblee del 18.02.2012 e del 18.12.2012.” (pag. 27 della relazione CTU); e, ancora: “In Pt_1 conclusione, con riferimento al quesito formulato allo scrivente CTU, e sulla base della documentazione agli atti del fascicolo, per quanto attiene alla rinuncia del credito da parte del socio il CTU ribadisce che nel Bilancio della la CP_3 Pt_1 rinuncia al credito e quindi il passaggio dei finanziamenti a versamenti in c/ futuro aumento di capitale risulta correttamente iscritto nel Patrimonio netto, in conformità a quanto deliberato nelle delibere assembleari del 18.02.2012 e del 18.12.2012.
In questo caso dovrà tenersi conto delle ipotesi 1) e 2) rappresentate nella presente Relazione Tecnica.” (pag. 27 della relazione iniziale e pag. 12 della relazione integrativa CTU). Di contro, condivisibili e meritevoli di accoglimento sono le argomentazioni sviluppate sul punto dall'odierna convenuta, essendo ragionevole escludere l'artificiosità dell'operazione contabile alla luce del voto favorevole del creditore rinunziante in sede di approvazione del bilancio recante l'indicazione della rinunzia stessa;
nonché, a monte, in ragione della mancata impugnazione di una delibera tanto potenzialmente pregiudizievole per Controparte_3
4.3 La EL attrice fondava inoltre l'addebito di responsabilità dell'organo amministrativo di Parte_1 sulla rinunzia ad un credito di 55.435,44 euro, pari alla differenza tra l'importo oggetto della fattura n. 594 del 31 dicembre 2008 (euro 729.000,00) ed il pagamento parziale di euro 674.000,00 effettuato dal debitore, il socio somma che – secondo la prospettazione dell'attore - veniva arbitrariamente stralciata CP_3 in data 3 gennaio 2012, con grave pregiudizio patrimoniale della Società creditrice;
sul punto, CP_1 si difendeva sostenendo che la citata fattura era stata in realtà interamente saldata, sebbene con
[...] successivi pagamenti parziali;
circostanza, quest'ultima, ritenuta idonea a spiegare la decisione di procedere allo stralcio della posta di bilancio soltanto in data 10 gennaio 2011.
pagina 15 di 21 Investito della questione, l'esperto contabile rilevava, in primo luogo, uno stato di oggettiva incertezza circa l'effettività dell'adempimento integrale dell'obbligazione pecuniaria, stante la pluralità di rapporti pendenti tra le parti: “Per quanto concerne la contabilizzazione del pagamento della citata fattura, come si rinviene nella sopra richiamata informativa resa dalla GDF, e dal partitario contabile della riferito al cliente per il periodo Pt_1 CP_3
01.01.2009 -31.12.2012, si rinvengono una molteplicità di incassi frazionati che portano il saldo dare iniziale alla data del
01.01.2009, della scheda cliente pari ad euro 691.812,09, ad un saldo dare pari ad euro 55.435,44, alla data CP_3 del 31.12.2011. Quindi non vi è certezza sul fatto che tali pagamenti possano attribuirsi inequivocabilmente alla fattura in questione. Pertanto il saldo dare di tale scheda alla data del 31.12.2011, pari ad euro 55.435,44 può essere riferibile anche ad altre fatture emesse da negli anni 2009-2010-2011, nei confronti di (pag. 28 della Parte_1 CP_3 relazione CTU).
L'esperto contabile, d'altro canto, dava ripetutamente conto dell'anomalia della decisione assunta da di procedere allo stralcio dell'importo di 55.435,44 euro: “La somma di euro 55.435,44, viene Controparte_1 immotivatamente, stralciata dalla contabilità di . in data 10.01.2012, utilizzando come contropartita il conto Parte_1 sopravvenienze passive.” (pag. 28 della relazione CTU); “Discutibile è altresì il comportamento contabile adottato dall'Amministratore, laddove viene immotivatamente stralciata dalla contabilità della la somma di euro 55.435,44 Pt_1 nei confronti di in data 10.01.2012.”(pag. 38 della relazione CTU). CP_3
Sulla base di quanto emerso dalla consulenza, non è dunque possibile ritenersi provato l'avvenuto pagamento del debito residuo mediante una pluralità di versamenti dilazionati nel tempo e, in ogni caso, deve ritenersi in parte qua accertata l'inosservanza degli obblighi di prudente gestione societaria gravanti sull'organo amministrativo, con particolare riferimento alla redazione del bilancio.
Ha costituito pertanto sicuramente un danno per la società la rinuncia immotivata ad un credito, che oltre a garantire un profitto al socio fronte di operazione di cessione peraltro effettuata in palese CP_5 conflitto di interessi, posto che amministratore delegato di era anche consigliere di CP_3 amministrazione di , e compagno della perciò a conoscenza della situazione-, arrecava un Pt_1 CP_1 indubbio danno ad una società che in quel momento presentava un patrimonio netto negativo.
5. In ragione delle accertate violazioni degli obblighi gravanti sull'amministratore nonché Controparte_1 delle riscontrate alterazioni di bilancio di si rendeva necessario provvedere alla riqualificazione Parte_1 dei bilanci societari, onde verificare in costanza di quale esercizio si fosse effettivamente verificata la perdita pagina 16 di 21 del capitale sociale oltre il terzo, e quale fosse il danno conseguente agli illeciti ravvisati, calcolato secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali, in base al principio generale, di cui all'art. 2486 comma 3 c.c., posto che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, in caso di riduzione del capitale sociale oltre il limite minimo previsto dall'art. 2482 ter c.c., costituisce violazione dei doveri di legge la condotta dell'organo amministrativo che, mancando di convocare prontamente l'assemblea deputata a deliberare l'aumento di capitale ovvero lo scioglimento della società, prosegua l'attività imprenditoriale pur in pendenza della situazione di grave dissesto patrimoniale appena descritta
(non apparendo possibile in presenza di situazioni di illecita prosecuzione di attività di impresa protratta per anni e pertanto in sé caratterizzata da numerose nuove operazioni, ricostruire ex post il risultato netto di singole operazioni non conservative). Conferito apposito incarico all'esperto contabile, quest'ultimo formulava più ipotesi alternative, giungendo a differenti conclusioni in base alla correttezza o meno della scelta di procedere alla capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per investimenti esteri;
e sulla base della correttezza o meno dell'esclusione del credito del socio. CP_ Ritenuta erronea la capitalizzazione dei costi, e corretta la rinuncia al credito di € 145.000,00 da parte di in favore di , -con conseguente perdita del capitale sociale al 2007- dovrà venire in
[...] Pt_1 considerazione la prima delle quattro ipotesi ricostruttive del danno operate dal CTU nella integrazione di CP_ perizia, a cui dovrà essere aggiunto l'importo della rinuncia al credito vantato da nei confronti di Pt_1 di € 55.435,44 -che ha reso impossibile anche all'amministratore successivo agire per il suo recupero,
[...] ciò che rende concreto il danno, posto che il fallimento di è avvenuto oltre quattro anni dopo lo CP_3 stralcio e non può quindi essere considerato come prova dell'irrecuperabilità del credito-.
Al riguardo, il CTU (le cui conclusioni devono essere considerate correttamente determinate, sconfessandosi le contrapposte ricostruzioni contabili patrocinate dalle parti) ha indicato come patrimonio netto al 2007 l'importo di -€ 482.068,50, e quello al 2012 -€ 676.571,75; detratti i costi ineliminabili di sopravvivenza societari così come quantificati dal CTU, il differenziale dei patrimoni netti è pari ad -€
39.901,51, cui dovrà essere aggiunto l'importo di € 55.435,44 relativo all'ingiustificata rinuncia al credito: la dovrà pertanto essere condannata al pagamento in favore del Fallimento attoreo della complessiva CP_1 somma di € 93.336,95. Trattandosi di debito di valore, spettano, inoltre, rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data della sentenza di fallimento (data cioè dalla quale si è concretizzata l'esistenza del pagina 17 di 21 danno) alla data della presente pronuncia, oltre che gli interessi al saggio legale pro tempore vigente sulla somma via via rivalutata. Sulla somma così determinata, spettano interessi dalla motivazione al saldo.
6. Infine, merita accoglimento la domanda proposta dalla EL attrice ai fini della declaratoria di nullità del Controparte_2
L'essenza stessa del trust è costituita dal trasferimento al trustee della proprietà di uno o più beni, il cui successivo impiego risulta vincolato al perseguimento dei fini previsti dal programma del trust.
In difetto di una concreta perdita di disponibilità dei beni da parte del settlor, deve affermarsi in linea generale l'invalidità del negozio e la sua conseguente inidoneità a produrre il caratteristico effetto segregativo;
nel trust autodichiarato, in cui per definizione la coincidenza soggettiva tra disponente e trustee impedisce l'effettiva perdita di controllo sui beni conferiti, ai fini dell'accertamento della validità del negozio spetta al giudice il compito di effettuare un intenso scrutinio di merito, onde verificare che il disponente, autodichiarandosi trustee, risulti poi effettivamente vincolato nella gestione dei beni oggetto di conferimento, al punto da poterli utilizzare esclusivamente per l'esecuzione del programma di destinazione.
Il - istituito con atto notarile del 12 dicembre 2008 - risultava in primo luogo Controparte_2 caratterizzato dall'assenza di un vero e proprio programma, potendosi evincere dall'atto costitutivo soltanto una generica finalità di “preservare il patrimonio familiare conferito in trust, al fine di trasmetterlo inalterato o eventualmente aumentato in favore dei discendenti legittimi del e, comunque, dei “Beneficiari finali” di seguito CP_6 individuati. Scopo del è anche quello di procurare, nel corso della esistenza del trust, un vantaggio ai medesimi CP_2 discendenti legittimi del Settlor e/o degli altri “Beneficiari del reddito” di seguito individuati” (punto n. 6; pag. 5).
Dunque, nessuna puntuale indicazione veniva indirizzata al trustee circa le attività da espletare ai fini del perseguimento dello scopo prefissato.
Inoltre, trattandosi di trust autodichiarato in cui i ruoli di settlor e di trustee coesistevano in capo a CP_1 assumeva peculiare rilievo la sostanziale assenza di ogni limite all'esercizio del potere gestorio da
[...] parte del trustee: da un lato, l'atto istitutivo si limitava infatti a prevedere la nomina di un protector come una mera facoltà del disponente, essendo quest'ultimo peraltro legittimato a delimitarne i poteri, incluso quello di sostituzione e revoca del trustee (punto n. 1; pag.3); d'altro canto, l'atto istitutivo sanciva una discrezionalità decisionale pressoché assoluta in capo al trustee, il quale “dispone dei beni del senza CP_2 alcuna limitazione che non risulti da questo atto e senza dover mai altrimenti giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la Legge Italiana riconosce al proprietario o titolare dei beni facenti parte della dotazione del trust.” (pag. 8); e pagina 18 di 21 ancora: “Salve le disposizioni e le limitazioni espresse in questo atto, la discrezionalità del Trustee è piena. In nessun caso il
Trustee è tenuto a manifestare le ragioni che lo hanno motivato nel suo esercizio.” (pag. 10).
La sostanziale autonomia decisionale del trustee risultava, peraltro, ulteriormente aggravata dalla mancata nomina del protector da parte di vale a dire dell'organo di controllo interno che avrebbe Controparte_1 potuto eventualmente procedere alla revoca anticipata del trustee; circostanza che, di fatto, assicurava la permanenza in carica di quest'ultimo fino al termine finale del fissato per il 31 Controparte_2 dicembre 2050.
Oltre ad aver mantenuto un amplissimo potere di gestione, – in forza di quanto dalla Controparte_1 stessa stabilito nella sua qualità di settlor - conservava anche il pieno godimento materiale del bene conferito in trust fund, essendosi la stessa riservata il diritto di abitazione sull'immobile sito in Pietralunga, alla via
BR UO n. 32.
Sul punto occorre osservare che, se da un lato la costituzione di diritti reali minori in proprio favore rientra tra le possibilità che l'ordinamento riconosce al disponente, dall'altro ciò non esclude che il compimento di tale atto dispositivo assuma uno specifico rilievo ai fini della valutazione complessiva effettuata da questo
Collegio circa la validità del Controparte_2
A ben vedere, la costituzione del diritto di abitazione sull'immobile, oltre ad assicurare il perdurante godimento del bene da parte del settlor - trustee, produceva la conseguenza concreta di precludere ogni possibile uso alternativo del bene e, quindi, anche ogni sua potenziale redditività; ciò, peraltro, vanificava la stessa realizzabilità integrale dello scopo stabilito, che prevedeva – come sopra ricordato – anche la possibilità di procurare un vantaggio ai discendenti legittimi di ovvero agli eventuali Controparte_1 beneficiari del reddito.
Dalla valutazione complessiva degli atti di causa, si evince, dunque, che l'atto istitutivo del CP_2 veniva strutturato al fine di assicurare a il perdurante godimento materiale
[...] Controparte_1 nonché l'effettiva gestione a proprio piacimento dell'immobile in trust, con ciò potendosi ragionevolmente dedurre che il conferimento dei beni fosse stato in realtà un mero espediente per interporre un diaframma rispetto al suo patrimonio personale, con evidente finalità elusiva delle ragioni creditorie.
Non merita accoglimento la tesi proposta dalla convenuta, che sosteneva nei propri scritti difensivi la necessità di qualificare il negozio in esame alla stregua di una donazione indiretta, se del caso revocabile ma, sicuramente, non affetta da nullità.
pagina 19 di 21 Infatti, anche laddove si volesse aderire a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che afferma la possibilità di considerare il trust autodichiarato alla stregua di una donazione indiretta sottoposta alla disciplina di cui all'art. 809 c.c. (Cass. sent. n. 21614/2016; Cass. ord. 734/2019), l'atto istitutivo del
[...] risulterebbe comunque connotato da profili d'invalidità. Controparte_2
Rileva, in particolare, la disposizione prevista al punto 8 dell'atto istitutivo in forza della quale “Il Trustee potrà (con il parere favorevole del Protector, se nominato) revocare uno o più dei Beneficiari e dei Beneficiari del Reddito Pt_5
e nominare i nuovi” (punto n. 8; pag. 6).
La presenza di siffatta clausola è in primo luogo ostativa alla possibilità di configurare il negozio quale donazione indiretta, posto che anche per le ipotesi di cui all'art. 809 c.c. vige il principio di generale di irrevocabilità della donazione, derogato nelle sole ipotesi tassative previste dagli artt. 801 e 803 c.c..
Inoltre, la clausola in esame prevede espressamente in capo al trustee la facoltà di nominare nuovi beneficiari in sostituzione di quelli originari;
si tratta di una previsione che, laddove apposta in un contratto di donazione, ne comporterebbe comunque la nullità, posto che è pacifico in giurisprudenza che, una volta perfezionato il contratto, il donante non possa in un secondo momento sostituire a proprio piacimento i donatari originariamente designati.
Per le ragioni sopra esposte, ex art. 1418 c.c. deve essere dichiarata la nullità del Controparte_2 per violazione delle norme imperative di cui agli artt. 2476; 2486 e 2740 c.c., nonché dell'art. 2 della
Convenzione dell'Aja del 1985.
7. Le spese di giudizio sono a carico delle parti soccombenti e vengono liquidate in dispositivo, in base allo scaglione (anche in ragione del cumulo di domande) valore indeterminabile -complessità media
(limitatamente ai giudizi cognitori, cautelari e di reclamo, con esclusione delle fasi esecutive). Le spese di
CTU, come liquidate con separato provvedimento -ferma la solidarietà nei confronti del CTU: cfr. Cass.
n°28572/2023- sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Sezione Specializzata Imprese, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così decide:
- accertata la responsabilità di in ordine alle violazioni degli obblighi sulla stessa gravanti Controparte_1 in qualità di amministratore di indicate in parte motiva, la condanna al pagamento in favore del Parte_1
pagina 20 di 21 a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 93.336,95, oltre rivalutazione ed Parte_1 interessi legali come in parte motiva;
- dichiara nullo il e, per l'effetto, ordina al Conservatore di provvedere alle CP_1 Controparte_2 necessarie annotazioni di legge;
- condanna alla rifusione in favore del delle spese di lite, liquidate, Controparte_1 Parte_1 quanto alla fase cautelare per procedimento di sequestro e reclamo, in € 4.500,00 complessivi per onorario professionale, oltre rimborso forfetario 15%, Cap ed Iva come per legge, e quanto alla fase di merito in €
8.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% Cap ed Iva come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte convenuta, salva la solidarietà delle parti nei confronti del
CTU.
Perugia, 24 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Teresa Giardino
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese
Il Tribunale di Perugia, riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa Teresa Giardino - Presidente relatore
Dott.ssa Sara Fioroni - Giudice
Dott. Antonio Contini - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3167/2021 promossa da
(c.f. in persona del Curatore fallimentare Dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
autorizzato in data 15 dicembre 2020 dal Giudice Delegato Dott.ssa Stefania Monaldi, Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Briganti per delega in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il difensore (pec: Email_1
- Attore – contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_1 C.F._1
Galanti per delega in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il difensore (pec:
Email_2
- Convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 21
PER L'ATTORE (note di trattazione dep. 12.2.2025): “accertare e dichiarare la responsabilità della Sig.ra
per i danni arrecati alla ed ai creditori sociali a causa delle condotte descritte in citazione, e Controparte_1 Parte_1 conseguentemente condannarla al risarcimento dei danni in favore del da liquidarsi in € 765.459,44 Parte_1
o in quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, eventualmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del 6.11.2012 al saldo;
accertare e dichiarare la nullità, o in subordine dichiarare non riconoscibile dall'ordinamento giuridico italiano, del “ ai sensi dell'art. Controparte_2
1418 c.c. per violazione degli artt. 13 e 15 della Convenzione dell'Aja del 1985, dell'art. 2645ter c.c., e per le altre ragioni sopra evidenziate;
dichiarare la nullità o, in ogni caso l'inefficacia rispetto al dell'atto del notaio Parte_1 Per_1 rep. 52889 Racc. 18083 con cui è stato istituito il ed è stato conferito il diritto di
[...] Controparte_2 nuda proprietà sul fabbricato unifamiliare sito nel comune di Pietralunga, alla via BR UO n. 32, con terreno circostante, il tutto censito al CF di Pietralunga al foglio 87, particella 1201 sub. 2, cat. A/7, cl. 2, vani 13,5, R.C. €
1.324,71; foglio 87, particela 1201 sub. 3, cat. c/6, classe 2, mq. 24, R.C. € 39,66; ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliare le annotazioni di legge.”.
PER IL CONVENUTO (note di trattazione dep. 12.2.2025): “accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande formulate dalla nei confronti della convenuta in Parte_3 Controparte_1 subordine, respingere tutte le domande proposte dalla EL nei confronti di perché infondate in fatto e in Controparte_1 diritto per quanto dedotto in atti;
per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra alla controparte.”. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 15.6.2021, il conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
- già Presidente del Consiglio di amministrazione (dal 12 maggio 2003 al 17 novembre 2009),
[...] amministratore delegato (dal 5 agosto 2005 al 17 novembre 2009) ed amministratore unico (dal 17 novembre 2009 al 5 novembre 2012) di - , chiedendo di accertare la responsabilità della Convenuta ex Parte_1 artt. 2476 c.c. e 146 l.f. e per l'effetto di condannarla al risarcimento dei danni, da liquidarsi in complessivi euro 765.459,44 o nella diversa somma determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c..
1.1 A fondamento della domanda, la EL attrice adduceva le seguenti violazioni degli obblighi propri dell'organo amministrativo:
a) la redazione di bilanci societari non veritieri a causa di una serie di “artifizi contabili” posti in essere dal 2007 al 2012, quali: 1a) la capitalizzazione dei costi di ricerca sostenuti per lo sviluppo di un pagina 2 di 21 progetto d'investimento all'estero, il primo anno ammortizzati in minima parte e, successivamente, non più ammortizzati: ciò determinava la sopravalutazione della voce Immobilizzazioni immateriali e, quindi, il miglioramento dei risultati d'esercizio, con l'effetto ultimo di nascondere l'integrale perdita del capitale sociale, avvenuta già nell'anno 2007; 2a) in violazione degli artt. 2423 bis e 2426
c.c., il mutamento del criterio di contabilizzazione degli ammortamenti relativi ai menzionati costi per investimenti all'estero, non giustificato da circostanze eccezionali e privo dell'apposito corredo motivazionale nella Nota integrativa al bilancio;
3a) nel biennio 2010-2011, il mancato storno dall'attivo patrimoniale delle residue Immobilizzazioni immateriali a fronte della cessazione di fatto dell'attività produttiva;
4a) l'occultamento dell'effettivo stato economico di grazie – anche Parte_1
- all'apparente incremento del patrimonio netto determinato dalla rinunzia al credito da parte di
[...]
rinunzia che, a dire del non sarebbe mai realmente avvenuta e che CP_3 Parte_1 sarebbe stata falsamente attestata da grazie alla predisposizione di un fittizio Controparte_1 verbale d'assemblea;
b) la cessione di beni strumentali in favore di (30 dicembre 2008), in primo luogo perché CP_3 avvenuta in violazione dell'art. 2634 c.c., stante il conflitto d'interessi in cui versava
[...] in quanto consigliere di amministrazione di e, al tempo stesso, Parte_4 Parte_1 amministratore delegato della Società cessionaria;
in secondo luogo, perché economicamente pregiudizievole per in ragione dell'ingiustificata rinunzia alla somma di euro 55.435,44 Parte_1
(contabilmente stralciata in data 3 gennaio 2012), dovuta a titolo di conguaglio tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato da CP_3
c) in violazione degli artt. 2482 ter, 2484 e 2486 c.c. e grazie agli “artifizi contabili” sopra descritti, la prosecuzione della normale attività d'impresa di pur a fronte della perdita dell'intero Parte_1 capitale sociale avvenuta già nell'anno 2007, che si concludeva con un patrimonio netto negativo pari ad euro 211.549,00; la EL attrice liquidava in parte qua il danno risarcibile in forza del criterio di cui all'art. 2486 c.c., calcolandolo in euro 710.024,00, pari alla differenza tra il patrimonio netto dell'anno di cessazione della carica di (2012) e quello dell'anno di Controparte_1 azzeramento del capitale sociale (2007).
1.2. Il chiedeva inoltre di condannare al risarcimento dei danni – da Parte_1 Controparte_1 liquidarsi in corso di giudizio - derivanti dal reato di cui all'art. 216 l.f., per il quale la Procura della pagina 3 di 21 Repubblica presso il Tribunale di Perugia aveva chiesto il rinvio a giudizio dell'odierna convenuta in data
21 giugno 2019; con domanda di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del 6 novembre 2012 sino al saldo.
1.3. La EL attrice chiedeva inoltre di accertare e dichiarare la nullità o, in subordine, la non riconoscibilità nell'ordinamento giuridico italiano del trust autodichiarato istituito Controparte_2 in data 12 dicembre 2008, deducendo:
a) la violazione degli artt. 13 e 15 lett. e) della Convenzione dell'Aja del 1985 e la conseguente nullità CP_ ex art. 1418 c.c. del sopra citato autodichiarato, in quanto lo stesso veniva costituito da CP_1 al solo scopo di eludere i propri creditori attraverso la creazione di una situazione di mera
[...] apparenza;
circostanza comprovata: 1a) dalla effettiva conservazione della piena disponibilità del bene immobile da parte del settlor e trustee la quale si riservava il diritto di Controparte_1 abitazione a titolo gratuito sul cespite conferito in trust; 2a) dalla mancata nomina del guardiano a tutela dei beneficiari finali, indicati nei discendenti legittimi dell'odierna convenuta;
3a) dall'assenza di limitazioni e di obblighi in capo al trustee; 4a) dal conferimento a quest'ultimo del potere di revocare i beneficiari originari e di nominarne di nuovi;
5a) dalla stessa costituzione del trust (12 dicembre 2008) a ridosso della chiusura dell'esercizio 2007, nel quale si era già consumata la perdita integrale del capitale sociale, seppure non rappresentata dal relativo bilancio di esercizio;
b) l'assenza in capo a della reale volontà di porre in essere un trust ed i relativi effetti, Controparte_1 con conseguente carenza di uno degli elementi costitutivi (c.d. “tre certezze”) individuati dalla giurisprudenza maggioritaria come essenziali ai fini della validità del negozio;
c) l'esito negativo del giudizio di meritevolezza avente ad oggetto l'interesse in concreto perseguito dal settlor e condotto ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., norma ritenuta applicabile al trust Controparte_1 autodichiarato nel quale, stante la coincidenza tra la figura del disponente e quella del trustee, non si veniva a creare un reale trasferimento dei beni in capo a terzi ma solo l'imposizione di un vincolo a favore dei beneficiari finali;
d) la simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. e la conseguente nullità ai sensi del secondo comma dell'art. 1416 c.c. dell'atto costitutivo del trust e del conferimento del diritto di nuba proprietà su bene immobile, in quanto finalizzati a realizzare uno schermo giuridico attraverso il quale impedire ai pagina 4 di 21 creditori di di soddisfarsi sul bene, mai effettivamente uscito dal patrimonio Controparte_1 dell'odierna convenuta.
Per le ragioni sopra esposte, il chiedeva anche di dichiarare la nullità o, in ogni caso, Parte_1
l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto notarile istitutivo del rogato dal notaio Controparte_2
(rep. 52889 racc. 18083). Persona_1
1.4. La EL attrice rappresentava, infine, di aver dato esecuzione al sequestro conservativo disposto nei confronti di dal Tribunale di Perugia a seguito di ricorso depositato in data 4 febbraio Controparte_1
2021.
2. si costituiva nel presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_1 data 20 ottobre 2021.
2.1. L'odierna convenuta chiedeva in primo luogo di accertare e dichiarare la prescrizione delle domande proposte nei suoi confronti da parte di sosteneva, in particolare, l'intervenuta Parte_1 prescrizione dell'azione di responsabilità dell'organo amministrativo, il cui termine quinquennale ex art. 2949 c.c. - essendo iniziato a decorrere dal 21 novembre 2014, data di deposito del bilancio relativo al primo esercizio in perdita (2013) - sarebbe spirato già in data 21 novembre 2019, ben prima cioè dell'introduzione del presente giudizio.
2.2. In via subordinata, la convenuta chiedeva di rigettare tutte le domande di risarcimento proposte dal
Parte_1
Ciò, in primo luogo, in ragione della sentenza di assoluzione da tutti i reati alla stessa contestati, pronunziata, per insussistenza del fatto, in data 8 settembre 2021 dal GIP presso il Tribunale di Perugia.
2.3. In secondo luogo, riteneva infondata l'azione di responsabilità proposta nei suoi Controparte_1 confronti dal in ragione della correttezza del proprio operato quale organo Parte_1 amministrativo: circostanza, questa, ritenuta oggetto di dichiarazioni confessorie da parte della EL attrice (p. 11 e ss. relazione periodica del 4 agosto 2016; p. 8 relazione periodica del 27 febbraio 2017; p. 3 relazione periodica del 5 giugno 2017). L'odierna convenuta, nel chiedere la reiezione delle pretese risarcitorie di controparte, adduceva le seguenti ragioni di merito a conferma della correttezza del proprio operato:
a) la rispondenza al Principio Contabile Nazionale OIC n. 24 del mancato ammortamento dei costi per lo sviluppo di un progetto di investimento estero ancora in fieri, non sussistendo pertanto nei pagina 5 di 21 bilanci di alcuna artificiosa sopravvalutazione della voce relativa alle Immobilizzazioni Parte_1 immateriali, con conseguente chiusura dell'esercizio 2007 con un attivo del patrimonio netto pari ad euro 195.514,00, correttamente contabilizzato;
b) la necessità di procedere - alla luce dei Principi Contabili Nazionali - alla svalutazione delle
Immobilizzazioni immateriali non prima dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2013 (avvenuta il 23 ottobre 2014), momento a partire dal quale si manifestava la loro effettiva e definitiva irrecuperabilità;
c) l'effettività della rinunzia al credito di euro 145.000,00 in favore di da parte del socio Parte_1 [...]
comprovata da: mancata impugnazione del verbale assembleare del 18 febbraio 2012; CP_4 voto favorevole di all'approvazione dei bilanci di in cui si faceva espressa Controparte_4 Parte_1 menzione della rinunzia;
mancato esperimento di azioni di recupero da parte del presunto creditore;
d) la successione di pagamenti parziali della fattura n. 594/2008 effettuati da nel Controparte_4 periodo 2009-2011, con stralcio dell'importo residuo pari ad euro 55.435,00 correttamente eseguito in data 10 gennaio 2012, vale a dire dopo la ricezione dell'ultima tranche di pagamento avvenuta in data 31 dicembre 2011;
e) la liceità della prosecuzione dell'attività imprenditoriale da parte di stante l'assenza di Parte_1 obblighi in capo agli amministratori di procedere ai sensi degli artt. 2482 ter e 2484 c.c. in ragione della condizione di stabilità patrimoniale della Società, perdurante sino al 2012; scelta ritenuta, peraltro, pienamente opportuna in quanto consentiva di ridurre progressivamente in misura consistente l'indebitamento societario.
In ogni caso, l'odierna convenuta contestava anche il criterio utilizzato da controparte per la liquidazione del danno, erroneamente quantificato in base alla differenza dei netti patrimoniali del periodo 31 dicembre
2007 – 31 dicembre 2012; criterio in realtà non utilizzabile nel caso di specie, non avendo la EL attrice contestato il compimento di specifiche operazioni contrarie all'obbligo conservativo di cui all'art. 2486 c.c.
e, in ogni caso, non avendo provato la sussistenza di un collegamento causale con il lamentato pregiudizio patrimoniale.
2.4. chiedeva, altresì, di rigettare la domanda di nullità del in Controparte_1 Controparte_2 ragione del venir meno del presupposto della domanda stessa, stante l'insussistenza a suo carico di qualsiasi pagina 6 di 21 profilo di responsabilità; affermava poi la piena validità del trust in questione, in quanto risalente ad un periodo (2008) comunque antecedente alla crisi societaria e costituito – non simulato - per ragioni familiari, non elusive dei creditori;
sosteneva, in ogni caso, l'idoneità del trust a produrre l'effetto segregativo suo proprio grazie alla previsione di irrevocabilità ed alla prescritta necessità di autorizzazione del Tribunale al compimento di atti dispositivi;
l'odierna Convenuta affermava, infine, la piena legittimità della riserva di abitazione in capo al settlor.
3. All'udienza di prima comparizione dell'11 novembre 2021, la Dott.ssa Elena Stramaccioni - nuovo
Giudice istruttore, designato in data 4 novembre 2021 in sostituzione della Dott.ssa Giulia Maria Lignani - verificata la regolarità del contraddittorio, assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; sulla base della richiesta di CTU contabile avanzata da entrambe le parti con le rispettive memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c. e ritenute superflue le altre richieste istruttorie della convenuta, in data 31 gennaio
2023 il Giudice nominava quale perito del Tribunale la Dott.ssa che, all'udienza del 2 marzo Persona_2
2023, assumeva l'incarico di relazionare entro il termine di 90 giorni, provvedendo poi al deposito della perizia in data 13 giugno 2023; all'udienza del 7 luglio 2023 veniva accolta la richiesta - avanzata da entrambe le parti – di termini per la presentazione di osservazioni scritte all'elaborato del CTU, poi depositate in data 28 luglio 2023; a seguire, stante l'accoglimento della richiesta formulata dal Parte_1
e di richiamare il CTU(udienza del 26 marzo 2024), la Dott.ssa veniva
[...] Controparte_1 Per_2 nuovamente convocata per l'udienza del 23 maggio 2024; designato nelle more l'attuale Istruttore (2 aprile
2024), l'udienza di comparizione veniva differita al 6 giugno 2024 e, in quella sede, il Giudice precisava le richieste di chiarimento rivolte al CTU, incaricandolo altresì di relazionare entro il 30 settembre 2024; a quella data, la Dott.ssa depositava tempestivamente la propria relazione integrativa. Per_2
Il Giudice, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 13 febbraio 2025 e disposta la trattazione cartolare della stessa, assegnava alle parti termine fino alla stessa udienza per la presentazione delle rispettive conclusioni scritte, entrambe proposte in data 12 febbraio 2025; all'esito della predetta udienza, il
Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
incombenti assolti, rispettivamente, dalla EL attrice in data 14 aprile 2025 ed in data 5 maggio 2025, da Controparte_1 in data 11 aprile 2025 ed in data 5 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 7 di 21 1. In via preliminare occorre verificare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierna
Convenuta.
Secondo un consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che le stesse parti pongono a fondamento delle proprie divergenti argomentazioni difensive, l'azione di responsabilità esperita dalla
EL fallimentare ai sensi dell'art. 146 l. fall. soggiace al regime prescrizionale di cui all'art. 2947 c.c., con la precisazione che il relativo termine quinquennale decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità da parte dei creditori dell'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le pretese di pagamento dagli stessi vantate. Stante la gravosità dell'onere probatorio in astratto incombente sulla EL attrice, è principio costantemente affermato quello secondo cui quest'ultima beneficia della presunzione iuris tantum di coincidenza dell'astratta conoscibilità dello stato d'insolvenza con la data di dichiarazione di fallimento, ferma restando la possibilità per l'organo amministrativo convenuto in giudizio di vincere tale presunzione attraverso la prova dell'anteriore conoscibilità dell'incapienza patrimoniale della Società da parte dei suoi creditori. veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Perugia in data 3 giugno 2016. Parte_1
Stante il richiamato orientamento interpretativo, a partire da tale data si presume iniziato il decorso del termine di prescrizione quinquennale.
L'odierna convenuta adduceva elementi dalla stessa considerati idonei a provare l'anteriore conoscibilità dello stato di insolvenza di con ciò ritenendo vinta la già richiamata presunzione relativa;
una Parte_1 volta fissato il dies a quo della prescrizione in data anteriore rispetto alla dichiarazione di fallimento, CP_1 sosteneva che l'estinzione dell'azione di responsabilità si fosse già verificata al momento della
[...] proposizione dell'atto di citazione che instaurava il presente giudizio.
In primo luogo, essa adduceva che “il bilancio della relativo all'esercizio 2011, depositato in data Pt_1
24.10.2012 evidenziava un patrimonio netto di -107.987 euro, sicché l'azione risulterebbe già prescritta in data
24.10.2017”.
La convenuta, inoltre, riteneva idoneo a dimostrare la conoscibilità dello stato d'insolvenza anche il verbale dell'assemblea di del 23 ottobre 2014, depositato presso il registro delle imprese in data 21 Parte_1 novembre 2014: verbale da cui si evinceva l'avvenuta approvazione del bilancio d'esercizio 2013 con una perdita di euro -25.811,00 ed il conseguente annullamento del capitale sociale, nonché il verificarsi di successive perdite sino ad un negativo pari ad euro 256.151,00, a fronte delle quali i soci decidevano di non pagina 8 di 21 rifinanziare la Società e di dare mandato all'organo amministrativo di procedere alla messa in liquidazione;
ne deduceva che “dal 21.11.2014, data di iscrizione della suddetta delibera nel RR.II., fosse Controparte_1 oggettivamente percepibile, da parte dei creditori, l'azzeramento del capitale della e l'insufficienza del patrimonio sociale Pt_1
a soddisfare i debiti sociali. Di conseguenza, anche qualora non si volesse ritenere l'azione prescritta sin dal 24.10.2017, il termine quinquennale sarebbe comunque decorso in data 21.11.2019.”.
Alla luce delle predette argomentazioni difensive, è opportuno evidenziare come - in tema di onere probatorio ex art. 146 l. fall. - la Suprema Corte abbia affermato la necessità che il giudice del merito ritenga effettivamente raggiunta la prova liberatoria da parte dell'organo amministrativo soltanto sulla base di “fatti sintomatici di assoluta evidenza” (Cass. n. 8553/2024), i quali devono costituire oggetto di una valutazione in concreto, contestualizzata nel complessivo quadro fattuale emergente dagli atti di causa.
Tale assoluta evidenza non è predicabile quanto agli elementi addotti dalla difensa di Controparte_1
Ciò, in generale, perché la mera iscrizione nel registro delle imprese dei bilanci societari - e, ancor più, delle delibere assembleari - costituisce un adempimento squisitamente formale che non consente ragionevolmente di sostenere la conoscibilità di quanto oggetto di iscrizione da parte dell'intero ceto creditorio;
quest'ultimo non risulta, infatti, popolato da soli soggetti professionali, includendo anche piccoli creditori, la cui consapevolezza circa l'insufficienza patrimoniale di una società non può essere apoditticamente desunta dall'osservanza da parte dell'organo amministrativo di un mero onere pubblicitario.
Inoltre, la vicenda di presentava tratti specifici di ambiguità tali da escludere quella condizione di Parte_1 assoluta evidenza dello stato di insufficienza patrimoniale che la giurisprudenza ritiene necessaria a soddisfare l'onere probatorio in tema di anticipata conoscibilità dell'incapienza societaria.
Quanto al bilancio 2011, emerge infatti dalle conclusioni della nota integrativa (pagg. 20 e 21) che, pur essendosi verificata una perdita d'esercizio pari ad euro 129.662,30, l'incremento delle riserve avvenuto nei primi mesi del 2012 per effetto della rinunzia dei soci a parte dei crediti dagli stessi vantati nei confronti della Società per pregressi finanziamenti aveva scongiurato l'erosione del capitale sociale.
Quanto al bilancio 2013, le conclusioni della nota integrativa (pag.12) davano atto di una perdita pari ad euro 25.811,29 la cui consistenza non si presentava certamente tale da lasciar intendere uno stato di reale insufficienza patrimoniale della Società.
pagina 9 di 21 In merito, invece, al verbale assembleare del 23 ottobre 2014, occorre in generale premettere che un verbale di assemblea, ancorché allegato ad un bilancio di esercizio, non presenta agli occhi dei creditori e dei terzi lo stesso grado di attendibilità di quest'ultimo, posto che l'esito del dibattito tra soci risulta spesso condizionato dalla parzialità dei dati disponibili allo stato degli atti e, comunque, superabile da eventi successivi;
nel caso di specie, la formalizzazione della consistente perdita patrimoniale preannunciata nella citata assemblea avveniva soltanto con il bilancio relativo all'esercizio 2014, peraltro depositato successivamente alla dichiarazione di fallimento. In ogni caso, anche volendo ammettere che il verbale assembleare in esame fosse stato preso in seria considerazione dai creditori sociali, le informazioni dallo stesso desumibili si presentavano tutt'altro che univoche: infatti, è certamente vero che dal verbale del 23 ottobre 2014 si evinceva un significativo aggravio delle perdite, tale da indurre i soci a chiedere la convocazione dell'assemblea per procedere allo scioglimento della società; ma è altrettanto vero che da quello stesso verbale era possibile desumere l'eventualità di un recupero - almeno parziale - di liquidità a seguito delle iniziative giudiziali decise all'unanimità dai soci di così potenzialmente inducendo i Parte_1 creditori sociali a supporre uno stato di non assoluta ed irreversibile incapacità di soddisfo.
Infine, non può essere omessa la circostanza che il presente giudizio verte in buona misura sulla correttezza o meno delle scelte compiute dall'amministratore in merito alla redazione dei bilanci di Controparte_1
valutazione risultata di peculiare complessità anche agli occhi del professionista incaricato da Parte_1 questo Tribunale della consulenza contabile versata negli atti di causa, al punto da rendersi necessaria una successiva integrazione della perizia stessa;
ciò è comprovato da quanto messo per iscritto dal consulente incaricato, il quale rilevava esplicitamente come in relazione ad una pluralità di aspetti “il comportamento contabile dell'Amministratore sia stato carente e poco trasparente sotto il profilo dell'informativa e anche contraddittorio”
(conclusioni CTU, pag. 37); la predetta circostanza, dunque, non può che valere a rafforzare la negazione della conoscibilità dello stato di insufficienza patrimoniale di da parte dei suoi creditori, essendo Parte_1 ragionevole supporre che questi fossero in larga parte sprovvisti delle competenze tecniche necessarie all'espletamento di una valutazione risultata particolarmente ardua persino in sede processuale.
Alla stregua delle considerazioni svolte, le argomentazioni addotte dall'odierna convenuta non risultano condivisibili;
l'eccezione di prescrizione è pertanto infondata, posto che il dies a quo deve essere fissato alla data della dichiarazione di fallimento (3 giugno 2016) ed il corso della prescrizione quinquennale risulta pagina 10 di 21 essere stato in seguito interrotto dalla proposizione, presso questo Tribunale di Perugia, del ricorso per sequestro conservativo del 4 febbraio 2021.
2. Sempre in via preliminare, va chiarito come l'intervenuta sentenza di assoluzione dell'odierna Convenuta perché il fatto non sussiste, pronunciata in data 15 giugno 2021 dal Gup del Tribunale di Perugia nel procedimento penale 243/18 RGNR instaurato nei confronti di non è idonea ad Controparte_1 assumere efficacia di giudicato nel presente giudizio rispetto all'accertamento dei fatti espletato dal Giudice penale in quella sede.
Ciò in ragione del disposto di cui all'art. 652 c.p.p., a mente del quale la sentenza di assoluzione non produce effetto nel giudizio civile sul risarcimento del danno nei confronti del danneggiato che non abbia preso parte al processo penale;
regola appositamente declinata nel capoverso dello stesso articolo per le ipotesi di assoluzione definitiva pronunziata all'esito di giudizio abbreviato ex art. 442 c.p.p..
Quest'ultima disposizione risulta in effetti applicabile nel presente giudizio, svincolando questo Giudice dalla valutazione dei fatti oggetto di questa causa per come accertati nella sentenza n. 505/21 Reg. Sent., diventata nelle more irrevocabile secondo quanto si evince dalla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. della EL attrice e da quella di depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.. Controparte_1
La EL non si costituiva parte civile nel processo penale, instaurato a seguito della richiesta di rinvio a giudizio avvenuta in data 21 giugno 2019; sceglieva, piuttosto, di esercitare successivamente -ma prima della pronuncia della sentenza in sede penale- ed in via autonoma l'azione civile incardinando il presente giudizio con atto di citazione del 22 giugno 2021, dopo aver proposto allo stesso Tribunale di Perugia un ricorso per sequestro conservativo in data 4 febbraio 2021.
3. Infine, non risulta condivisibile l'argomento, prospettato dall'odierna convenuta, in forza del quale il contenuto delle relazioni periodiche effettuate dal Curatore di assumerebbe valore confessorio in Parte_1 merito alla correttezza della gestione societaria da parte di alla mancata causazione di Controparte_1 danni e, quindi, all'assenza di ogni profilo di responsabilità dell'organo amministrativo.
Ciò in primo luogo perché, come chiarito da un costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, al curatore fallimentare, in quanto terzo, non è dato rendere confessioni, ammissioni o riconoscimenti
(Cass. n. 17534/2020; Cass. n. 19418/2017; Cass. n. 23427/2016; Cass. n. 15570/2015; Cass. n.
25286/2013; Cass. n. 3573/2011).
pagina 11 di 21 In ogni caso, le richiamate relazioni predisposte dalla EL (4 agosto 2016; 27 febbraio 2017; 5 giugno
2017) presentavano un contenuto squisitamente valutativo – peraltro condizionato dallo stato di incertezza sulla correttezza della redazione dei bilanci societari – come tale inidoneo a formare oggetto di confessione, posto che quest'ultima può vertere esclusivamente su fatti concreti e non già sulla valutazione, ancorché tecnica, degli stessi (Cass. n. 6142/2012).
4. Venendo al merito, la EL attrice incardinava il presente giudizio per vedere accertata la responsabilità ex art. 2476 c.c. dell'amministratore in relazione a fatti di mala gestio Controparte_1 ascrivibili al periodo 2007-2012, chiedendone conseguentemente la condanna al risarcimento del danno.
La domanda è fondata, meritando parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
All'odierna Convenuta veniva anzitutto contestata la redazione di bilanci non veritieri, che avrebbero da un lato tratto in inganno i creditori di e, dall'altro, consentito di proseguire l'attività d'impresa Parte_1 malgrado la sussistenza, dolosamente occultata, di un grave stato di dissesto patrimoniale.
4.1 Le parti disputavano in primo luogo circa la correttezza o meno della scelta compiuta da CP_1 di procedere alla capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per supportare un
[...] progetto aziendale di delocalizzazione ed investimento nei Paesi baltici, con conseguente incremento della voce di bilancio relativa alle Immobilizzazioni immateriali e dunque – a dire della EL attrice – artificioso nascondimento dell'integrale perdita del capitale sociale.
Il consulente contabile incaricato dal Tribunale relazionava sul punto, dando in primo luogo atto della non univocità dei criteri valutativi sottesi alle scelte contabili di rappresentava infatti che un Controparte_1 giudizio di merito sulla decisione di capitalizzare nell'anno 2007 i predetti costi di ricerca e sviluppo “fonda non solo sulla verifica di corretta applicazione dei principi contabili, e quindi su criteri oggettivi, ma presuppone anche valutazioni imprenditoriali aventi carattere estremamente soggettivo ed aleatorio.” (pag. 37 della relazione CTU).
Tanto premesso, e lasciata all'organo giudicante la decisione in ordine alla correttezza o meno della capitalizzazione dei costi, l'esperto contabile dava tuttavia anche conto della commissione di gravi violazioni degli obblighi di corretta gestione in fase di redazione del bilancio societario.
In primo luogo, dalla CTU emergeva con nettezza la falsità del contenuto della Nota integrativa al bilancio predisposta dall'organo amministrativo di in punto di ammortamento: “viene data informativa Parte_1 sull'ammortamento dei costi di ricerca e sviluppo, non rispondente al vero, laddove si precisa di ammortizzare i costi di ricerca
pagina 12 di 21 e sviluppo, in 5 anni, quando invece i costi relativi a quello specifico progetto di delocalizzazione nei paesi Baltici, non risultano mai ammortizzati nel corso del periodo 2007-2011.” (pag. 22 della relazione CTU).
Ancora, veniva riscontrata una grave carenza circa l'assolvimento degli obblighi informativi: “Il CTU ha più volte esplicitato, nel corso della relazione come il comportamento contabile dell'Amministratore sia stato carente e poco trasparente sotto il profilo dell'informativa e anche contraddittorio, laddove da un lato ha capitalizzato i costi di ricerca e sviluppo del progetto di delocalizzazione e investimento nei Paesi Baltici, e dall'altro non ha mai provveduto ad effettuare i connessi ammortamenti, né nel 2007, né negli anni seguenti.” (pag. 38 della relazione CTU).
Infine, veniva stigmatizzata la scelta di non procedere alla svalutazione ed allo storno dei citati costi di ricerca e sviluppo per investimenti “quando già la crisi economica e finanziaria che ha coinvolto la stava Pt_1 generando perdite divenute poi strutturali, tanto da decretare nel 2011 la cessazione di ogni attività. E' evidente per tutti che una simile situazione avrebbe dovuto consigliare all'Amministratore, in un'ottica sicuramente più prudenziale, di svalutare almeno in quella fase 2010-2011, quelle immobilizzazioni immateriali iscritte nel 2007 e destinate ad avere un'utilità pluriennale, ormai definitivamente sfumata” (pag. 38 della relazione CTU).
Il CTU (pagg. 22 ss,) chiariva espressamente la erroneità della tesi difensiva di parte convenuta, fondata sull'asserita corretta applicazione del principio contabile OIC24 in punto di omessa svalutazione delle immobilizzazioni materiali, impropriamente ritenuta necessaria solo al momento dell'accertamento della loto definitiva irrecuperabilità (e cioè al momento della redazione del bilancio di esercizio 2013); così infatti si esprime il CTU : “In realtà l'OIC 24 con riferimento alle IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED
ACCONTI così recita: In questa voce sono iscritti i costi (interni ed esterni) sostenuti per l'acquisizione o la produzione interna di immobilizzazioni immateriali, per le quali non sia ancora stata acquisita la piena titolarità del diritto (nel caso di brevetti, marchi, ecc.) o riguardanti progetti non ancora completati (nel caso di costi di ricerca e sviluppo). Tale voce include inoltre i versamenti a fornitori per anticipi riguardanti l'acquisizione di immobilizzazioni immateriali. I valori iscritti in questa voce sono esposti al costo storico e non ammortizzati fino a quando non sia stata acquisita la titolarità del diritto o non sia stato completato il progetto. In quel momento, tali valori sono riclassificati alle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali. Anche per i costi iscritti in questa voce, occorre verificare il rispetto del principio generale dell'utilità ripetuta, ossia i costi capitalizzati devono essere relativi a diritti e/o attività immateriali che, una volta acquisiti o completati, abbiano una utilizzazione economica produttiva di benefici per l'impresa lungo un arco temporale di più esercizi.
pagina 13 di 21 Inoltre, trattandosi di costi sospesi e non ammortizzati, occorre verificare ogni esercizio che le immobilizzazioni in corso e gli acconti abbiano avuto un'utilizzazione economica, ed in tal caso vanno riclassificate nelle apposite voci delle immobilizzazioni immateriali, oppure continuino ad avere prospettive di utilizzazione economica. In caso contrario, si rende necessario imputare a costi di periodo i costi precedentemente capitalizzati.
In realtà dal 2007 al 2011, periodo delineato dal quesito posto dal G.I., nessun incremento di attività riconducibile ed imputabile a costi di ricerca e sviluppo per il progetto di delocalizzazione ed investimento nei paesi Baltici, può ravvisarsi né dal Bilancio, né dal registro cespiti. Tanto che l'importo delle immobilizzazioni immateriali di cui alla voce costi di ricerca e sviluppo” rimane inalterato per tutto l'arco temporale in esame. Ciò può avere una duplice lettura: il progetto risulta ultimato e allora non vi sarebbe stato motivo di non procedere ai relativi ammortamenti per tutti gli anni dal 2007 al 2011 o in alternativa, quand'anche si fosse voluto considerare i costi capitalizzati, quali immobilizzazioni in corso, trattandoli quindi come costi sospesi senza procedere ai relativi ammortamenti, l'Amministratore avrebbe dovuto rendere informativa specifica sulle prospettive di utilizzazione economica. In realtà gli unici fatti certi che emergono con chiarezza sono: da un lato, l'inerzia del comportamento contabile adottato dall'Amministratore, nei confronti dei costi capitalizzati e riferibili al progetto di delocalizzazione nei Paesi Baltici, che pur avendoli iscritti nella voce “costi di ricerca e sviluppo” non ha effettuato i dovuti ammortamenti, contrariamente all'informativa resa in Nota Integrativa a tutti i bilanci presentati dal 2007 al 2011.
Dall'altro ed in alternativa, quand'anche l'Amministratore, avesse voluto intendere, tali costi, quali “immobilizzazioni in corso ed acconti”, il comportamento è censurabile per non aver fornito alcuna informativa sulle prospettive di utilizzazione economica e quindi sul mantenimento delle condizioni che ne hanno permesso l'iscrizione tra le immobilizzazioni, o diversamente senza procedere ad alcuna svalutazione per la perdita durevole dell'utilità pluriennale.”
Alla luce di siffatte considerazioni, il CTU ha concluso (pag. 36) nel senso che, qualora “il G.I. ritenesse sulla base delle informazioni tecniche fornite dal CTU, che tali costi non avrebbero dovuto essere capitalizzati, la perdita che si sarebbe generata nel 2007 sarebbe stata tale da provocare lo scioglimento anticipato della società Parte_1
Posto che, come invero chiarito dal CTU, erronea deve considerarsi la capitalizzazione dei costi, e comunque vi era anche stato un ingiustificato cambiamento del criterio di contabilizzazione degli ammortamenti, ne consegue che il bilancio di esercizio si dimostra non corretto, ovvero posto in essere in violazione dei principi di redazione dettati dal codice civile, dovendo inoltre ritenersi che effettivamente dal 2007 si sia verificata la perdita del capitale sociale oltre il terzo.
pagina 14 di 21 4.2 Se può dirsi fondato il primo motivo di contestazione, quanto al secondo motivo di addebito di falsificazione del bilancio, sempre asseritamente effettuato al fine di occultare lo stato di sostanziale dissesto di -e cioè la falsa contabilizzazione di una rinunzia al credito di 145.000,00 vantato nei Parte_1 confronti della Società stessa dal socio gli atti di causa non depongono, a parere del Controparte_3
Collegio, per l'accoglimento della prospettazione attorea.
Le conclusioni formulate dal CTU depongono infatti nel senso della corretta iscrizione della rinunzia al credito di 145.000,00 euro nel bilancio di perciò pienamente rispondente a quanto desumibile dal Parte_1 verbale assembleare del 18 febbraio 2012: “Nel Bilancio della al 31.12.2012 risulta correttamente iscritto Pt_1 nel Patrimonio Netto, tra le Altre Riserve Distintamente indicate, alla voce VERSAMENTI IN CONTO FUTURO
AUMENTO DI CAPITALE, l'importo di euro 245.000 (145.0000+100.000) in conformità a quanto deliberato dai
Soci della nelle assemblee del 18.02.2012 e del 18.12.2012.” (pag. 27 della relazione CTU); e, ancora: “In Pt_1 conclusione, con riferimento al quesito formulato allo scrivente CTU, e sulla base della documentazione agli atti del fascicolo, per quanto attiene alla rinuncia del credito da parte del socio il CTU ribadisce che nel Bilancio della la CP_3 Pt_1 rinuncia al credito e quindi il passaggio dei finanziamenti a versamenti in c/ futuro aumento di capitale risulta correttamente iscritto nel Patrimonio netto, in conformità a quanto deliberato nelle delibere assembleari del 18.02.2012 e del 18.12.2012.
In questo caso dovrà tenersi conto delle ipotesi 1) e 2) rappresentate nella presente Relazione Tecnica.” (pag. 27 della relazione iniziale e pag. 12 della relazione integrativa CTU). Di contro, condivisibili e meritevoli di accoglimento sono le argomentazioni sviluppate sul punto dall'odierna convenuta, essendo ragionevole escludere l'artificiosità dell'operazione contabile alla luce del voto favorevole del creditore rinunziante in sede di approvazione del bilancio recante l'indicazione della rinunzia stessa;
nonché, a monte, in ragione della mancata impugnazione di una delibera tanto potenzialmente pregiudizievole per Controparte_3
4.3 La EL attrice fondava inoltre l'addebito di responsabilità dell'organo amministrativo di Parte_1 sulla rinunzia ad un credito di 55.435,44 euro, pari alla differenza tra l'importo oggetto della fattura n. 594 del 31 dicembre 2008 (euro 729.000,00) ed il pagamento parziale di euro 674.000,00 effettuato dal debitore, il socio somma che – secondo la prospettazione dell'attore - veniva arbitrariamente stralciata CP_3 in data 3 gennaio 2012, con grave pregiudizio patrimoniale della Società creditrice;
sul punto, CP_1 si difendeva sostenendo che la citata fattura era stata in realtà interamente saldata, sebbene con
[...] successivi pagamenti parziali;
circostanza, quest'ultima, ritenuta idonea a spiegare la decisione di procedere allo stralcio della posta di bilancio soltanto in data 10 gennaio 2011.
pagina 15 di 21 Investito della questione, l'esperto contabile rilevava, in primo luogo, uno stato di oggettiva incertezza circa l'effettività dell'adempimento integrale dell'obbligazione pecuniaria, stante la pluralità di rapporti pendenti tra le parti: “Per quanto concerne la contabilizzazione del pagamento della citata fattura, come si rinviene nella sopra richiamata informativa resa dalla GDF, e dal partitario contabile della riferito al cliente per il periodo Pt_1 CP_3
01.01.2009 -31.12.2012, si rinvengono una molteplicità di incassi frazionati che portano il saldo dare iniziale alla data del
01.01.2009, della scheda cliente pari ad euro 691.812,09, ad un saldo dare pari ad euro 55.435,44, alla data CP_3 del 31.12.2011. Quindi non vi è certezza sul fatto che tali pagamenti possano attribuirsi inequivocabilmente alla fattura in questione. Pertanto il saldo dare di tale scheda alla data del 31.12.2011, pari ad euro 55.435,44 può essere riferibile anche ad altre fatture emesse da negli anni 2009-2010-2011, nei confronti di (pag. 28 della Parte_1 CP_3 relazione CTU).
L'esperto contabile, d'altro canto, dava ripetutamente conto dell'anomalia della decisione assunta da di procedere allo stralcio dell'importo di 55.435,44 euro: “La somma di euro 55.435,44, viene Controparte_1 immotivatamente, stralciata dalla contabilità di . in data 10.01.2012, utilizzando come contropartita il conto Parte_1 sopravvenienze passive.” (pag. 28 della relazione CTU); “Discutibile è altresì il comportamento contabile adottato dall'Amministratore, laddove viene immotivatamente stralciata dalla contabilità della la somma di euro 55.435,44 Pt_1 nei confronti di in data 10.01.2012.”(pag. 38 della relazione CTU). CP_3
Sulla base di quanto emerso dalla consulenza, non è dunque possibile ritenersi provato l'avvenuto pagamento del debito residuo mediante una pluralità di versamenti dilazionati nel tempo e, in ogni caso, deve ritenersi in parte qua accertata l'inosservanza degli obblighi di prudente gestione societaria gravanti sull'organo amministrativo, con particolare riferimento alla redazione del bilancio.
Ha costituito pertanto sicuramente un danno per la società la rinuncia immotivata ad un credito, che oltre a garantire un profitto al socio fronte di operazione di cessione peraltro effettuata in palese CP_5 conflitto di interessi, posto che amministratore delegato di era anche consigliere di CP_3 amministrazione di , e compagno della perciò a conoscenza della situazione-, arrecava un Pt_1 CP_1 indubbio danno ad una società che in quel momento presentava un patrimonio netto negativo.
5. In ragione delle accertate violazioni degli obblighi gravanti sull'amministratore nonché Controparte_1 delle riscontrate alterazioni di bilancio di si rendeva necessario provvedere alla riqualificazione Parte_1 dei bilanci societari, onde verificare in costanza di quale esercizio si fosse effettivamente verificata la perdita pagina 16 di 21 del capitale sociale oltre il terzo, e quale fosse il danno conseguente agli illeciti ravvisati, calcolato secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali, in base al principio generale, di cui all'art. 2486 comma 3 c.c., posto che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, in caso di riduzione del capitale sociale oltre il limite minimo previsto dall'art. 2482 ter c.c., costituisce violazione dei doveri di legge la condotta dell'organo amministrativo che, mancando di convocare prontamente l'assemblea deputata a deliberare l'aumento di capitale ovvero lo scioglimento della società, prosegua l'attività imprenditoriale pur in pendenza della situazione di grave dissesto patrimoniale appena descritta
(non apparendo possibile in presenza di situazioni di illecita prosecuzione di attività di impresa protratta per anni e pertanto in sé caratterizzata da numerose nuove operazioni, ricostruire ex post il risultato netto di singole operazioni non conservative). Conferito apposito incarico all'esperto contabile, quest'ultimo formulava più ipotesi alternative, giungendo a differenti conclusioni in base alla correttezza o meno della scelta di procedere alla capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per investimenti esteri;
e sulla base della correttezza o meno dell'esclusione del credito del socio. CP_ Ritenuta erronea la capitalizzazione dei costi, e corretta la rinuncia al credito di € 145.000,00 da parte di in favore di , -con conseguente perdita del capitale sociale al 2007- dovrà venire in
[...] Pt_1 considerazione la prima delle quattro ipotesi ricostruttive del danno operate dal CTU nella integrazione di CP_ perizia, a cui dovrà essere aggiunto l'importo della rinuncia al credito vantato da nei confronti di Pt_1 di € 55.435,44 -che ha reso impossibile anche all'amministratore successivo agire per il suo recupero,
[...] ciò che rende concreto il danno, posto che il fallimento di è avvenuto oltre quattro anni dopo lo CP_3 stralcio e non può quindi essere considerato come prova dell'irrecuperabilità del credito-.
Al riguardo, il CTU (le cui conclusioni devono essere considerate correttamente determinate, sconfessandosi le contrapposte ricostruzioni contabili patrocinate dalle parti) ha indicato come patrimonio netto al 2007 l'importo di -€ 482.068,50, e quello al 2012 -€ 676.571,75; detratti i costi ineliminabili di sopravvivenza societari così come quantificati dal CTU, il differenziale dei patrimoni netti è pari ad -€
39.901,51, cui dovrà essere aggiunto l'importo di € 55.435,44 relativo all'ingiustificata rinuncia al credito: la dovrà pertanto essere condannata al pagamento in favore del Fallimento attoreo della complessiva CP_1 somma di € 93.336,95. Trattandosi di debito di valore, spettano, inoltre, rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data della sentenza di fallimento (data cioè dalla quale si è concretizzata l'esistenza del pagina 17 di 21 danno) alla data della presente pronuncia, oltre che gli interessi al saggio legale pro tempore vigente sulla somma via via rivalutata. Sulla somma così determinata, spettano interessi dalla motivazione al saldo.
6. Infine, merita accoglimento la domanda proposta dalla EL attrice ai fini della declaratoria di nullità del Controparte_2
L'essenza stessa del trust è costituita dal trasferimento al trustee della proprietà di uno o più beni, il cui successivo impiego risulta vincolato al perseguimento dei fini previsti dal programma del trust.
In difetto di una concreta perdita di disponibilità dei beni da parte del settlor, deve affermarsi in linea generale l'invalidità del negozio e la sua conseguente inidoneità a produrre il caratteristico effetto segregativo;
nel trust autodichiarato, in cui per definizione la coincidenza soggettiva tra disponente e trustee impedisce l'effettiva perdita di controllo sui beni conferiti, ai fini dell'accertamento della validità del negozio spetta al giudice il compito di effettuare un intenso scrutinio di merito, onde verificare che il disponente, autodichiarandosi trustee, risulti poi effettivamente vincolato nella gestione dei beni oggetto di conferimento, al punto da poterli utilizzare esclusivamente per l'esecuzione del programma di destinazione.
Il - istituito con atto notarile del 12 dicembre 2008 - risultava in primo luogo Controparte_2 caratterizzato dall'assenza di un vero e proprio programma, potendosi evincere dall'atto costitutivo soltanto una generica finalità di “preservare il patrimonio familiare conferito in trust, al fine di trasmetterlo inalterato o eventualmente aumentato in favore dei discendenti legittimi del e, comunque, dei “Beneficiari finali” di seguito CP_6 individuati. Scopo del è anche quello di procurare, nel corso della esistenza del trust, un vantaggio ai medesimi CP_2 discendenti legittimi del Settlor e/o degli altri “Beneficiari del reddito” di seguito individuati” (punto n. 6; pag. 5).
Dunque, nessuna puntuale indicazione veniva indirizzata al trustee circa le attività da espletare ai fini del perseguimento dello scopo prefissato.
Inoltre, trattandosi di trust autodichiarato in cui i ruoli di settlor e di trustee coesistevano in capo a CP_1 assumeva peculiare rilievo la sostanziale assenza di ogni limite all'esercizio del potere gestorio da
[...] parte del trustee: da un lato, l'atto istitutivo si limitava infatti a prevedere la nomina di un protector come una mera facoltà del disponente, essendo quest'ultimo peraltro legittimato a delimitarne i poteri, incluso quello di sostituzione e revoca del trustee (punto n. 1; pag.3); d'altro canto, l'atto istitutivo sanciva una discrezionalità decisionale pressoché assoluta in capo al trustee, il quale “dispone dei beni del senza CP_2 alcuna limitazione che non risulti da questo atto e senza dover mai altrimenti giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la Legge Italiana riconosce al proprietario o titolare dei beni facenti parte della dotazione del trust.” (pag. 8); e pagina 18 di 21 ancora: “Salve le disposizioni e le limitazioni espresse in questo atto, la discrezionalità del Trustee è piena. In nessun caso il
Trustee è tenuto a manifestare le ragioni che lo hanno motivato nel suo esercizio.” (pag. 10).
La sostanziale autonomia decisionale del trustee risultava, peraltro, ulteriormente aggravata dalla mancata nomina del protector da parte di vale a dire dell'organo di controllo interno che avrebbe Controparte_1 potuto eventualmente procedere alla revoca anticipata del trustee; circostanza che, di fatto, assicurava la permanenza in carica di quest'ultimo fino al termine finale del fissato per il 31 Controparte_2 dicembre 2050.
Oltre ad aver mantenuto un amplissimo potere di gestione, – in forza di quanto dalla Controparte_1 stessa stabilito nella sua qualità di settlor - conservava anche il pieno godimento materiale del bene conferito in trust fund, essendosi la stessa riservata il diritto di abitazione sull'immobile sito in Pietralunga, alla via
BR UO n. 32.
Sul punto occorre osservare che, se da un lato la costituzione di diritti reali minori in proprio favore rientra tra le possibilità che l'ordinamento riconosce al disponente, dall'altro ciò non esclude che il compimento di tale atto dispositivo assuma uno specifico rilievo ai fini della valutazione complessiva effettuata da questo
Collegio circa la validità del Controparte_2
A ben vedere, la costituzione del diritto di abitazione sull'immobile, oltre ad assicurare il perdurante godimento del bene da parte del settlor - trustee, produceva la conseguenza concreta di precludere ogni possibile uso alternativo del bene e, quindi, anche ogni sua potenziale redditività; ciò, peraltro, vanificava la stessa realizzabilità integrale dello scopo stabilito, che prevedeva – come sopra ricordato – anche la possibilità di procurare un vantaggio ai discendenti legittimi di ovvero agli eventuali Controparte_1 beneficiari del reddito.
Dalla valutazione complessiva degli atti di causa, si evince, dunque, che l'atto istitutivo del CP_2 veniva strutturato al fine di assicurare a il perdurante godimento materiale
[...] Controparte_1 nonché l'effettiva gestione a proprio piacimento dell'immobile in trust, con ciò potendosi ragionevolmente dedurre che il conferimento dei beni fosse stato in realtà un mero espediente per interporre un diaframma rispetto al suo patrimonio personale, con evidente finalità elusiva delle ragioni creditorie.
Non merita accoglimento la tesi proposta dalla convenuta, che sosteneva nei propri scritti difensivi la necessità di qualificare il negozio in esame alla stregua di una donazione indiretta, se del caso revocabile ma, sicuramente, non affetta da nullità.
pagina 19 di 21 Infatti, anche laddove si volesse aderire a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che afferma la possibilità di considerare il trust autodichiarato alla stregua di una donazione indiretta sottoposta alla disciplina di cui all'art. 809 c.c. (Cass. sent. n. 21614/2016; Cass. ord. 734/2019), l'atto istitutivo del
[...] risulterebbe comunque connotato da profili d'invalidità. Controparte_2
Rileva, in particolare, la disposizione prevista al punto 8 dell'atto istitutivo in forza della quale “Il Trustee potrà (con il parere favorevole del Protector, se nominato) revocare uno o più dei Beneficiari e dei Beneficiari del Reddito Pt_5
e nominare i nuovi” (punto n. 8; pag. 6).
La presenza di siffatta clausola è in primo luogo ostativa alla possibilità di configurare il negozio quale donazione indiretta, posto che anche per le ipotesi di cui all'art. 809 c.c. vige il principio di generale di irrevocabilità della donazione, derogato nelle sole ipotesi tassative previste dagli artt. 801 e 803 c.c..
Inoltre, la clausola in esame prevede espressamente in capo al trustee la facoltà di nominare nuovi beneficiari in sostituzione di quelli originari;
si tratta di una previsione che, laddove apposta in un contratto di donazione, ne comporterebbe comunque la nullità, posto che è pacifico in giurisprudenza che, una volta perfezionato il contratto, il donante non possa in un secondo momento sostituire a proprio piacimento i donatari originariamente designati.
Per le ragioni sopra esposte, ex art. 1418 c.c. deve essere dichiarata la nullità del Controparte_2 per violazione delle norme imperative di cui agli artt. 2476; 2486 e 2740 c.c., nonché dell'art. 2 della
Convenzione dell'Aja del 1985.
7. Le spese di giudizio sono a carico delle parti soccombenti e vengono liquidate in dispositivo, in base allo scaglione (anche in ragione del cumulo di domande) valore indeterminabile -complessità media
(limitatamente ai giudizi cognitori, cautelari e di reclamo, con esclusione delle fasi esecutive). Le spese di
CTU, come liquidate con separato provvedimento -ferma la solidarietà nei confronti del CTU: cfr. Cass.
n°28572/2023- sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Sezione Specializzata Imprese, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così decide:
- accertata la responsabilità di in ordine alle violazioni degli obblighi sulla stessa gravanti Controparte_1 in qualità di amministratore di indicate in parte motiva, la condanna al pagamento in favore del Parte_1
pagina 20 di 21 a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 93.336,95, oltre rivalutazione ed Parte_1 interessi legali come in parte motiva;
- dichiara nullo il e, per l'effetto, ordina al Conservatore di provvedere alle CP_1 Controparte_2 necessarie annotazioni di legge;
- condanna alla rifusione in favore del delle spese di lite, liquidate, Controparte_1 Parte_1 quanto alla fase cautelare per procedimento di sequestro e reclamo, in € 4.500,00 complessivi per onorario professionale, oltre rimborso forfetario 15%, Cap ed Iva come per legge, e quanto alla fase di merito in €
8.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% Cap ed Iva come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte convenuta, salva la solidarietà delle parti nei confronti del
CTU.
Perugia, 24 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Teresa Giardino
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